Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16863/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 16863/2021
(C.F. ), nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avv.ti Dionisio Lombardi e Paola Di
Biase
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Matarazzi in virtù di mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3402/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data
26-27.4.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 10 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3402/2021, emesso in data 26-27.4.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a , nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, di Parte_1
pagare, in favore della la somma di € 246.988,00, oltre interessi legali, Controparte_1
spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
Il credito azionato in via monitoria fondava sul contratto sottoscritto in data 14 ottobre 2015 con il quale la – gestore del “Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Controparte_1
Campane”, istituito dalla Regione Campania, nell'ambito del P.O. FESR Campania 2007-2013 quale
agevolato per l'ammontare complessivo di € 246.988,00, totalmente erogato, ai sensi dell'art. 4 del contratto medesimo e dell'art. 10 dell'”Avviso per la selezione di Progetti da ammettere al finanziamento del Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane – Misura Artigianato”, pubblicato sul BURC n. 30 del 5 maggio 2014.
In particolare, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti prevedeva che il finanziamento fosse corrisposto in due tranches, la cui erogazione era stata subordinata alla produzione da parte del beneficiario della documentazione analiticamente elencata negli artt. 4 e 10 cit.
Pertanto, poiché il si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, non avendo Pt_1
provveduto a completare e rendicontare, entro il termine massimo di nove mesi dalla data di erogazione della prima tranche, il programma di investimenti ammesso, in violazione degli artt.
4.6 del Contratto e 10 dell'Avviso, né a presentare tutti i giustificativi comprovanti la spesa sostenuta, in violazione degli artt.
9.2 del Contratto e 16 dell'Avviso, era stata disposta la revoca del finanziamento, così come contrattualmente previsto all'art. 15.
Ne era derivato il conseguente obbligo di restituzione di quanto ricevuto da parte del beneficiario.
Al predetto decreto, con atto notificato in data 21 giugno 2021, si opponeva l'ingiunto il quale non contestava l'inadempimento ma rappresentava di aver tentato invano di addivenire a una definizione stragiudiziale della lite mediante la concessione di un piano di rientro dilazionato.
Asseriva, poi, che, prima del deposito del ricorso monitorio ad opera della controparte, aveva effettuato alcuni pagamenti parziali, per un ammontare complessivo di € 24.346,91.
Chiedeva quindi che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto opposto fosse interamente revocato e, in via gradata, di essere condannato al pagamento del minor importo, non contestato.
Si costituiva l'opposta e, deducendone l'infondatezza, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, all'udienza del 10 gennaio 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osservi in diritto.
1. L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto
(cfr. ex multis, Cass. 2421/2006) sicchè, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, nella specie, la creditrice ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo il contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa monitoria (debitamente sottoscritto dalla controparte) e il relativo piano di ammortamento.
Ha poi allegato l'inadempimento del debitore.
Dal canto suo, l'opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto che su detto contratto fonda né, si badi, l'effettivo accredito delle somme oggetto di finanziamento, limitandosi a negare l'inadempimento agli obblighi contrattuali in maniera puramente labiale, senza, però, dare prova di aver esattamente adempiuto.
Non è controverso, tuttavia, che prima dell'introduzione del giudizio il abbia corrisposto la Pt_1
somma di € 24.346,91, a deconto del maggior debito. La circostanza, del resto, risulta provata per tabulas (doc. da 7 a 11 della produzione di parte opponente).
Pertanto, stante l'intervenuto pagamento parziale da parte del debitore, il decreto ingiuntivo n.
3402/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 26-27.4.2021 va revocato mentre Parte_1
va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, del minor importo di € 222.641,00,
[...]
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto ex art. 4 del DM cit., in considerazione dell'esiguaattività svolta e dell'accoglimento in minima parte dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 16863/2021, così provvede:
A. In accoglimento parziale dell'opposizione:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 3402/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 26-
27.4.2021; 2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di €
222.641,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.082,00 (di cui € 7.052,00 per compensi ed € 30,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2
D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi