Ordinanza cautelare 17 gennaio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2025REG.PROV.COLL.
N. 06571/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6571 del 2024, proposto da
Condominio Bevilacqua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
VA D’RI, IS PE, RL MI, AN ES, NI ME, SA AG, IA OS, TT LL, CE OL ES, GI ZA, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Di Tonno, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montesilvano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina De Martiis, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia;
Societa' Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato RL Montanino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Abruzzo, sezione staccata di RA (Sezione Prima) n. 00216/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montesilvano e di TUA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una questione legata alla causa già affrontata da questa sezione con quattro sentenze pubblicate nel mese di agosto 2023 (si consideri, per tutte: Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2023, n. 7952).
In quella sede è stato ritenuto legittimo il nulla osta ministeriale, con prescrizioni, del progetto per la realizzazione di una filovia che collega RA con Montesilvano.
L’opera è ritenuta di strategica importanza onde poter alleggerire i livelli di traffico e di inquinamento che gravano su tale area.
Tra tali prescrizioni progettuali v’era anche quella relativa agli attuali passi carrabili presso le diverse abitazioni che aggettano sulla via della Liberazione (strada questa dedicata al passaggio della filovia). In questo caso sarebbe stato possibile installare appositi semafori onde regolare i flussi di traffico interferenti tra passaggio della filovia ed accesso delle vetture private presso le singole abitazioni o condomini.
2. Per quanto riguarda il condominio appellante, il cui ingresso carrabile si trova direttamente sulla via di passaggio della filovia (ossia via della Liberazione), il Comune di Montesilvano decideva in ogni caso di revocare la relativa autorizzazione. Ciò in quanto “l’accesso carrabile oggetto del … provvedimento genera di fatto un'intersezione non compatibile con il tracciato filoviario”.
3. La revoca veniva impugnata dinanzi al TAR RA che tuttavia dichiarava inammissibile il gravame “per difetto di interesse” in quanto il condominio non sarebbe stato mai titolare di autorizzazione amministrativa per “passo carrabile” (dinanzi al condominio vi sarebbe solo un “accesso carrabile” e, in corrispondenza di questi, sarebbe stato apposto soltanto cartello di “divieto di sosta”).
4. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui, ai fini della dichiarazione di inammissibilità per “difetto di interesse”, vi sarebbe stata una “Fallace percezione delle evidenze provvedimentali e documentali” anche in ordine alla corretta applicazione degli artt. 22 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 1992) e 120, primo comma, lett. e), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 1992). Venivano poi riproposti i motivi non altrimenti esaminati nel merito dal giudice di primo grado e, in particolare:
4.1. Difetto di competenza che, in merito alle suddette interferenze veicolari, sarebbe del Ministero delle infrastrutture e trasporti e non dell’amministrazione comunale;
4.2. Omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
4.3. Difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui l’amministrazione comunale non avrebbe mai considerato la possibilità di installare un semaforo dinanzi al condominio (possibilità peraltro prospettata nel caso concreto, dalla stessa società TUA che si occupa della realizzazione della filovia, con progetto formulato in data 23 maggio 2024 anche a seguito di precisa disposizione cautelare del TAR RA). Né sarebbe stata motivata una eventuale impossibilità in tal senso. Mancherebbe, in altre parole, qualsivoglia istruttoria e motivazione sulla possibilità, o meno, di “semaforizzare” l’incrocio. Possibilità questa peraltro prevista come prescrizione nella ridetta autorizzazione ministeriale e richiamata anche nella citata sentenza di questa sezione;
4.4. Violazione art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui non sarebbe stato considerato il legittimo affidamento maturato in capo al condominio titolare della suddetta autorizzazione, né sarebbe stato previsto a tal fine uno specifico indennizzo.
5. Si costituivano il Comune di Montesilvano e la TUA (azienda di trasporti che deve realizzare l’opera) per chiedere il rigetto del gravame.
6. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso, quanto all’unico motivo di appello la tesi del TAR non può essere condivisa dal momento che:
7.1. Il provvedimento comunale n. 848 del 2 febbraio 2011 (cfr. doc. 5 della produzione di parte appellante in primo grado):
a) reca espressamente, in più parti, la dicitura “passo carrabile”. Si veda in proposito il protocollo dell’atto (il quale reca la dicitura “passo carrabile”), l’oggetto del provvedimento (“Autorizzazione apposizione cartello stradale “Passi Carrabili”), il secondo visto (il quale fa riferimento alla “regolarizzazione dei passi carrabili”), il quarto visto (laddove si rammenta la disciplina relativa alla “Sosta all’imbocco dei pasi carrabili”) e infine l’ottavo visto (in cui si fa riferimento al “relativo pagamento di acquisto della tabella Passo Carrabile”);
b) fa inoltre riferimento espresso, sia nel primo “Visto” sia nella parte dispositiva, alla figura II.78 dell’art. 120, comma 1, lettera e), del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR n. 495 del 1992), disposizione che a sua volta riguarda proprio il segnale di “passo carrabile” [e non quello di “divieto di sosta” che è invece riportato nella diversa figura II.74 di cui alla lettera a) della richiamata disposizione regolamentare]. Sempre nella parte dispositiva, si dispone la apposizione del suddetto segnale “sul passo carrabile di via della Liberazione angolo via Settimo Torinese”, ossia proprio il luogo dove è ubicato l’appellante condominio;
c) a dimostrazione di quanto appena rilevato si veda altresì la documentazione fotografica di cui alla pag. 13 dell’atto di appello introduttivo da cui si ricava chiaramente la apposizione di un cartello recante il segnale (e la corrispondente dizione) di “passo carrabile”;
d) la difesa dell’amministrazione comunale sostiene (pag. 6 della memoria in data 5 settembre 2024) che nel caso di specie si tratterebbe, originariamente, di “autorizzazione all’apposizione di un segnale di divieto di sosta”, il che “non equivale a concessione di passo carrabile”. L’eccezione, osserva il collegio, è per tabulas smentita ad una mera lettura del provvedimento autorizzatorio del 2 febbraio 2011 il quale reca espressamente, nella parte dispositiva, la “autorizzazione al rilascio ed all’apposizione del segnale Fig. II 78 – art. 120”, figura questa che corrisponde, come già detto, al segnale di “passo carrabile” e non a quello di “divieto di sosta” (che è invece riportato nella diversa figura II.74 dello stesso art. 120 del regolamento attuativo del codice della strada). Inoltre, come già detto in precedenza nello stesso dispositivo provvedimentale si prevede la apposizione del suddetto segnale “sul passo carrabile di via della Liberazione angolo via Settimo Torinese”, ossia proprio il luogo dove è ubicato l’appellante condominio;
e) da tutte le considerazioni sopra svolte discende la pacifica sussistenza, in capo all’appellante condominio, di una “autorizzazione al passo carrabile” onde accedere alle rimesse auto del medesimo stabile;
7.2. Alla luce di quanto sopra riportato, il presupposto da cui il giudice di primo grado ha tratto il ritenuto “difetto di interesse”, ossia la mancata titolarità di una pregressa “autorizzazione amministrativa al passo carrabile”, si rivela dunque alquanto erroneo atteso che tale autorizzazione è stata invece chiaramente concessa con il citato provvedimento n. 848/8 del 2 febbraio 2011 (i cui passaggi sono stati sopra partitamente individuati ai fini che qui interessano);
7.3. Da quanto sopra detto consegue l’accoglimento dell’unico motivo di appello.
8. A questo punto, occorre annullare la sentenza e rinviare ex art. 105 c.p.a. la causa al primo giudice in quanto il difetto di interesse in capo al condominio ricorrente è stato dichiarato in modo come detto piuttosto erroneo. Si veda al riguardo quanto affermato dalla sentenza della Adunanza plenaria 20 novembre 2024, n. 16, la quale, nell’ottica di salvaguardare per quanto possibile il doppio grado di giudizio anche nel merito della controversia (merito nel caso di specie non affrontato dal giudice di primo grado) ha affermato che la regressione del giudizio è possibile allorché “l’esclusione della legittimazione o dell'interesse a ricorrere è frutto di un palese errore, per effetto del quale è mancato l'esame della totalità dei motivi di ricorso” , determinandosi in queste ipotesi “per il ricorrente una situazione più grave rispetto all'erroneo diniego di giurisdizione o di competenza” . In questa specifica direzione (e per quanto di interesse nel caso di specie): “La sentenza che nega la sussistenza della legittimazione o dell'interesse al ricorso … deve basarsi su una motivazione adeguata … che tenga conto dei fatti di causa … e deve consentire di far comprendere in modo chiaro in fatto e in diritto l’effettiva sussistenza della ragione giuridica, posta a base della declaratoria di inammissibilità” . In altre parole: “Occorre una motivazione puntuale sulla specifica posizione dedotta in giudizio dalla parte ricorrente tenendo conto della situazione fattuale” . Pertanto: “Qualora la statuizione di inammissibilità … sia frutto di un errore palese, in fatto o in diritto, che abbia per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso, si concreta il vizio di ‘nullità della sentenza'” . Tali ipotesi, in conclusione: “danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza … in ragione di un errore palese di rito che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso” .
9. Pertanto, in accoglimento dell'appello la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r. ex art. 105 c.p.a. attesa la rilevata erroneità della pronunzia di inammissibilità.
10. Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ritiene di poterle compensare in ragione della peculiarità della esaminata questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO