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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/02/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5116 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo rilasciato su foglio separato, dall'avv. Gennaro Pellegrino, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla Via Bologna, n. 20, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Bove,
giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, per Notar di Fiumicino, ed Persona_1
elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura
Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 09/10/2024, agiva contro l dinanzi al Parte_1 CP_2
Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di inclusione e, quindi, la corresponsione dei ratei maturati dal mese di giugno al mese di settembre 2024, per un totale di € 2.360,00, oltre interessi legali e risarcimento del danno.
In punto di fatto, esponeva:
Contr
- di aver presentato tramite domanda per l'attribuzione dell'assegno di inclusione,
protocollata al n. 2023-236527, che veniva accolta per sussistenza dei requisiti Pt_2
previsti dal D.L. del 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge del 3 Luglio
2023 n. 85;
- di aver ricevuto una comunicazione dell' il 25/06/2024, con cui si rappresentava che CP_2
la domanda relativa all'assegno di inclusione risultava “Decaduta” e, il 29/06/2024, che era stato riscontrato un periodo di interruzione della residenza della ricorrente in Italia, con residenza estera dal 13/03/2024;
- di aver inviato all' il 03/07/2024, certificato storico di residenza e certificato di CP_2
residenza attuale, dai quali si evinceva la residenza in Italia, nello specifico nel Comune di
Olevano Sul Tusciano (SA), dal 1983;
- di aver presentato richiesta di riesame della pratica n. 7202.28/06/2024, con integrazione della documentazione richiesta per l'accertamento della residenza, che veniva rigettata;
- di non aver percepito, dal mese di giugno 2024, l'assegno di inclusione, pari ad € 590,00
2 mensili, pur avendo tutti i requisiti richiesti e pur non risultando veritiera la contestata residenza estera, avendo sempre risieduto nel Comune di Olevano Sul Tusciano dal 1983.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< …condannare l Controparte_4
, al pagamento in favore della dei ratei mensili ammontanti
[...] Parte_1
ad euro 590,00 per ADI a far data dal mese di Giugno 2024, Luglio 2024, Agosto 2024 e
Settembre 2024 per un totale di euro 2.360,00, oltre interessi legali maturati, oltre il
risarcimento del danno>>.
Con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_2
depositata in data 13/02/2025, nella quale rappresentava che la ricorrente era stata dichiarata decaduta dal beneficio erogato in quanto da accertamenti svolti dal competente ufficio era emersa la sua residenza estera dal 13/03/2024 al 05/08/2024.
Evidenziava, tuttavia, che la prestazione richiesta era stata posta in pagamento, in quanto la ricorrente aveva successivamente documentato la permanenza nel territorio italiano per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 25/02/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
La ricorrente, in particolare, si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' insistendo per la condanna dell'Ente al pagamento delle CP_2
spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerato che il 03/07/2024,
prima dell'instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso, aveva trasmesso all' CP_5
3
[...] il certificato di residenza storico comprovante la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio invocato, senza ottenere riscontro alla richiesta di rivalutazione in autotutela della sua posizione.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di aver provveduto al CP_2
pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, quindi, ha correttamente chiesto la cessazione della materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), non
4 essendovi più alcuna valida ragione giuridica che giustifichi la perdurante pendenza del giudizio.
A fronte di tale richiesta la ricorrente non ha dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante,
idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, anzi ha aderito alla richiesta dell'Ente,
insistendo esclusivamente per la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare il giudizio e in capo al resistente a contestare lo stesso.
2. Occorre, quindi, soltanto esaminare la teorica fondatezza della domanda ai sensi del principio della c.d. “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Orbene, in merito ad esse, ritiene il Giudicante che sia emersa l'iniziale fondatezza della domanda di parte ricorrente, la quale aveva già dato dimostrazione all' di risiedere in CP_2
Italia per il periodo di tempo richiesto dalla normativa vigente in materia, come evincibile dalla condotta susseguente dell'Ente, che ha ammesso la ricorrente alla fruizione della prestazione in questione. Di conseguenza la condotta dell' resistente, che ha CP_6
indebitamente sospeso l'erogazione della prestazione ed ha provveduto a sanare l'omessa corresponsione delle somme rivendicate solo dopo l'instaurazione del giudizio è stata illegittima. Per l'effetto sussiste la condizione di soccombenza virtuale e di addebitabilità
all' dell'introduzione della lite, sicché le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 91, comma CP_2
1, c.p.c., vanno poste a carico dell'Ente resistente, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi ai minimi tariffari, stante la condotta resipiscente dell' CP_7
5
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5116 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
nei confronti dell in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Pt_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
[...]
2) condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in complessivi € 886,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi,
IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 21.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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