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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2003\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA TO Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa ER OC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2003\2023, promossa ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 327\2001 e dell'art- 29
D.Lgs. n. 150\2011
DA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti Elio Di Matteo ed Elisabetta Di Matteo, come da procura acclusa al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, Via Visconti di Modrone
n. 3, Milano;
Email_1 Email_2 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del presidente della provincia Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Domenica Condello, dell'Avvocatura provinciale di come
[...] CP_1 da procura acclusa alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio telematico al seguente indirizzo pec: Email_3 resistente nonché contro
(CF ) Controparte_3 P.IVA_3 resistente contumace Oggetto: opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 pagina 1 di 15 *
CONCLUSIONI
Per il ricorrente Parte_1
“Nel merito:
1. accogliere il ricorso promosso da e Parte_2 Controparte_4 di e di asservimento carraio e da elettrodotto in favore di tenendo CP_5 Parte_2 conto delle risultanze della Perizia redatta dal CTU Arch. datata 28.04.2025 e, per Persona_1
l'effetto, CONDANNARE la in solido tra loro, al pagamento Controparte_6 dell'indennizzo che risulterà dovuto, oltre rivalutazione e interessi maturati, come per legge;
2. accertare e dichiarare la illegittimità della occupazione e utilizzazione del “Fabbricato-Torre” di proprietà di all'interno del quale risulta installata la cabina elettrica di Parte_2
non presente nel decreto di esproprio n. 75/2023 del 12.04.2023, come accertato e CP_6 documentato da in atti e confermato anche dal CTU Arch. nella Parte_2 Persona_1
Perizia datata 28.04.2025; per l'effetto, in via principale, condannare all'immediata Controparte_6 rimozione e trasferimento altrove, a sua cura e spese, di ogni macchinario, cavo e impianto presenti nel “Fabbricato – Torre” di proprietà Imm. la rimozione degli impianti di Microenergy Parte_2 dal “Fabbricato-Torre” di costituisce danno e ristoro per equivalente che Parte_2 garantisce la piena tutela della proprietà di Parte_2
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di rimozione di cui al punto n. 2), chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di condannare la Parte_2 [...]
in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e Controparte_6
44 DPR 327/2001, al pagamento del complessivo indennizzo ivi compreso il deprezzamento del compendio immobiliare determinato dalla presenza della cabina all'interno del “Fabbricato-Torre” in una misura non inferiore al 30% del valore del bene immobile e quindi: €. 724.827,50 x 30% = €.
217.448,25 e/o in via equitativa nella maggiore o minore misura che sarà determinata dalla Ecc.ma
Corte d'Appello adita;
4. condannare, altresì, la in solido tra loro, al risarcimento di CP_6 Controparte_6 tutti i maggiori indennizzi in favore dalla ricorrente da quali/quantificare nel Parte_2 contraddittorio tra le parti ( e ), in considerazione del Parte_2 Controparte_6 deprezzamento e della perdita di valore del compendio immobiliare di anche ai Parte_2 sensi dell'art. 1224, 2° comma c.c.;
pagina 2 di 15 5. accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di parte convenuta contumace Controparte_6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di di un importo non inferiore ad €. 5.000,00 e/o ad un importo determinato dalla Parte_2
Corte d'Appello in via equitativa;
6. nella denegata ipotesi di insussistenza dei presupposti integranti la responsabilità processuale per mala fede o colpa grave, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della convenuta contumace ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al Controparte_6 pagamento in favore di di una somma di denaro determinata in via equitativa;
Parte_2
7. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori. Si chiede altresì che i costi della CTU siano posti a carico solidale di e della . Controparte_6 Controparte_6
- si oppone, sin d'ora, ad eventuali nuove domande, richieste e istanze della Parte_2
Provincia di . CP_1
Per il resistente CP_7
“In via preliminare e/o pregiudiziale
-Dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.
-Dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di competenza e inapplicabilità del rito ex art 54 DPR
267/2001 e art 29 D. Lgs 150/2011.
-Dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Nel merito in via principale
Rigettare in toto il ricorso principale poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con salvezza di ulteriormente argomentare, eccepire dedurre e controdedurre nei termini di legge.
Con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge”.
* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio
La fattispecie per cui è causa riguarda l'esproprio (map. 2800) e l'asservimento di una porzione della proprietà di - quale servitù carrabile e di elettrodotto - (rispettivamente Parte_1 mappali n. 2800 e n. 1728), per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili (idroelettrico) sul torrente Bistonda nei Comuni di Caslino al
Piano e Ponte Lambro, in Provincia di CP_1
La provincia di aveva messo il terreno espropriato in oggetto nella disponibilità di CP_1 CP_6
[...]
pagina 3 di 15 A seguire il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva comunicato l'avvenuta costituzione del deposito dell'indennità di esproprio per i mappali in oggetto e disposto a carico di il Controparte_6 pagamento delle indennità, tuttavia non accettate dalla ricorrente.
In data 10.3.2022 era stata dichiarata la pubblica utilità dell'impianto suddetto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, e in data 12.4.2023 è stato emesso il decreto di esproprio, n.
75\2023.
B. Le domande svolte dalla ricorrente. ha chiesto primariamente di procedere alla corretta determinazione Parte_1 dell'indennità di esproprio, di occupazione e di asservimento di cui al decreto di esproprio n. 75/2023 emesso dalla Provincia di a beneficio di contumace nel presente giudizio. CP_1 Controparte_6
Riguardo alla domanda suddetta, occorre precisare, al fine di delineare ambito e confini del presente giudizio, che inizialmente la ricorrente aveva altresì domandato l'annullamento, la disapplicazione e/o la riforma totale o parziale degli atti e dei provvedimenti, anche pregressi, emessi dalla Provincia di a beneficio della tanto in relazione all'espropriazione, quanto in relazione CP_1 Controparte_6 all'asservimento carraio e da elettrodotto.
-Tali domande non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, né sono state trattate e affrontate in seno alle note conclusive. Per tali ragioni, devono intendersi rinunciate e pertanto non possono costituire oggetto del presente giudizio.
-Per completezza si precisa inoltre, considerato quanto dedotto dalla ricorrente, che il decreto di esproprio in oggetto, n. 75/2023, è stato tempestivamente emesso in data 12.04.2023, nel termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (avvenuta con provvedimento n. 186 del 10.3.2022).
-Riguardo al merito della vicenda, il ricorrente ha ritenuto che l'indennità di esproprio non sia stata correttamente calcolata e per tale ragione ha chiesto alla Corte d'Appello di calcolare la giusta indennità.
In quest' ottica ha in primo luogo dedotto che l'ente espropriante avrebbe riconosciuto in capo alla beneficiaria facoltà e diritti che si estendono fino a paralizzare la libera e completa Controparte_6 utilizzazione dell'intero compendio immobiliare, e quindi non solo delle parti dell'immobile espropriato ed asservito. Ciò in quanto, a dire della ricorrente, le facoltà derivanti dall'asservimento comprometterebbero e sopprimerebbero il diritto di proprietà e quello di godere del fondo, in quanto di fatto messo al servizio di Controparte_6
pagina 4 di 15 In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato, in estrema sintesi, l'illegittimità e l'erroneità della qualificazione e della quantificazione dell'indennità di esproprio e di asservimento carraio e da elettrodotto, in quanto sarebbe stata determinata in ragione del valore agricolo medio in luogo del valore di mercato del bene.
Ha quindi domandato di stabilire “la più corretta, idonea satisfattiva indennità di esproprio e di asservimento carraio e da elettrodotto”. ha inoltre ritenuto che nel computo dell'indennità debba essere calcolata e Parte_1 quantificata anche l'indennità di asservimento per imposizione di servitù, ai seni dell'art. 44 DPR n.
327\01, che stabilisce l'obbligo di indennità in favore del proprietario del fondo che, in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù, o subisca una
"permanente diminuzione di valore" per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
Secondo la prospettazione della parte, l'imposizione della servitù avrebbe arrecato un pregiudizio consistente nella permanente perdita di valore dell'immobile contiguo - non oggetto di diretta espropriazione - e la relativa indennità sarebbe da calcolarsi in una misura percentuale dell'indennità di espropriazione.
-Infine, la ricorrente ha lamentato altresì il diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 33 del DPR 327\01, relativa all'ipotesi di esproprio parziale di un bene originariamente unitario, in considerazione del fatto che il valore della parte espropriata dovrebbe essere determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore della porzione residua del fondo.
Per tale ragione ha chiesto che nel computo dell'indennità venga conteggiata anche questa voce.
- Infine, ha domandato il computo e il pagamento dell'indennità per Parte_1 occupazione temporanea di esproprio per l'ipotesi in cui la esecuzione dei lavori di costruzione della microcentrale in oggetto dovesse eventualmente comportare l' occupazione temporanea di aree di sua proprietà, diverse da quelle oggetto di esproprio ( pur precisando che il decreto di esproprio non ha individuato eventuali aree oggetto di occupazione temporanea, né i relativi importi dovuti a titolo di indennità).
- Occorre fin d'ora precisare che, a seguito delle eccezioni pregiudiziali\preliminari sollevate dal resistente con la comparsa di costituzione (difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, tardività del ricorso), ha ulteriormente precisato e dedotto quanto segue: Parte_1
1) di aver domandato alla Corte d'Appello, quale giudice ordinario, di procedere alla corretta determinazione e quantificazione giudiziale dell'indennità di esproprio, di occupazione e di asservimento, conformemente a quanto stabilito dalla legge;
pagina 5 di 15 2) di avere tempestivamente, nel termine di legge di 30 giorni, svolto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio determinata dall'amministrazione, in quanto nel caso di specie non esiste una stima definitiva – dalla quale decorrerebbero i 30 giorni – poiché non è stata richiesta dall' ente provinciale alla Commissione competente, nè è stata effettuata, nè è stata comunicata o depositata (art. 21 comma 15, art. 27 e art. 41 TU Espropri n. 327/2001).
C. La posizione della Controparte_6
La resistente ha precisato, in punto di fatto:
-che in data 24.2.22 è stato trasmesso, mediante raccomandata inviata a il Parte_1 decreto di indennità provvisoria per esproprio e asservimento, provvedimento n. 126/2022 (doc. 7);
- che allo scadere del termine di 30 giorni (venerdì 2 settembre 2022, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del
DPR. 327/2001) non erano pervenute osservazioni;
- che in data 3.11.2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello stato di Milano e Monza Brianza aveva comunicato l'avvenuta costituzione del deposito dell'indennità di esproprio (n. 1382447) per i mappali in oggetto (doc.ti n. ri 11- 12);
- che con provvedimento n. 227/2022 del 20.10.2022 era stato disposto a carico della
[...] il pagamento delle indennità, non accettate dalla ricorrente, dal Ministero Controparte_8 dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello stato di Milano e Monza Brianza (doc.8);
- che il 12.4.2023 era stato emesso il provvedimento n.75/2023 rep.n. 38709 (Decreto di esproprio per indennità rifiutata/depositata) notificato in data 22. 5.2023 (doc.2), e ritirato dalla società Parte_1 presso gli uffici postali del Comune di Cernobbio in data 14 giugno 2023 (doc.13). Sul
[...] punto la Provincia ha ulteriormente precisato che, contestualmente al decreto, era stata notificata la comunicazione di immissione in possesso, che aveva fissato la data dell'immissione per il 26 giugno
2023, e che l'avviso di immissione in possesso era stato recapitato alla società nei tempi stabiliti dal
DPR. 327/2001 art. 23 comma 1. lett. g.;
-che il provvedimento n.75/2023 è stato pubblicato sul BURL – serie avvisi e concorsi n. 17 di mercoledì 26 aprile 2023 (doc.2);
- che in data 26 giugno 2023 è divenuto esecutivo il decreto di esproprio, con l'immissione in possesso, come da verbale, e che, ciò nonostante, il giorno prestabilito la ricorrente non si era presentata in loco e pertanto si era proceduto alla presenza di due testimoni. (doc 14);
- che il 4 agosto 2023 (prot. n. 35358) era stata evasa l'istanza di accesso agli atti (doc. 18) svolta dalla ricorrente.
In puto di diritto ha poi eccepito: pagina 6 di 15 1) la tardività del ricorso.
La resistente ha osservato che l'art. 54 del D.P.R. n. 327\2001 (T.U. espropriazione per pubblica utilità) stabilisce che il proprietario, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 27 comma 2, può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 29 D.lgs.
150\2011). Trascorso il termine per l'opposizione alla stima, in mancanza di opposizione tempestiva,
l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.
Nel caso di specie ha rilevato la che in data 24.6.2022 è stata inviata raccomandata A\ R alla CP_6 ricorrente (doc. 7), ricevuta il 4.8.2022 contenente il decreto di indennità provvisoria per esproprio e asservimento (provvedimento n. 126/2022) e che nei 30 giorni non è intervenuta alcuna opposizione da parte dell'interessato.
Ha ulteriormente precisato che il decreto di esproprio definitivo è il n. 75/2023, emesso in data
12.04.2023 e notificato il 26.05.2023.
Il ricorso di sarebbe quindi tardivo perché svolto oltre i 30 giorni previsti Parte_1 dalla legge (deposito del ricorso avvenuto in data 12 luglio 2023).
2) In secondo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, a favore di quello amministrativo e di competenza della Corte d'Appello, in relazione alla natura delle plurime domande svolte da parte della ricorrente.
Infine, ha ritenuto l'infondatezza delle domande avversarie e la correttezza del computo dell'indennità di espropriazione svolto dall'amministrazione. Ha quindi insistito per il rigetto del ricorso.
D. Svolgimento del processo
-Alla prima udienza, il 29.11.23 è stata dichiarata la contumacia di e assegnato Controparte_6 termine di 20 giorni alla parte ricorrente per il deposito di una memoria di replica rispetto alle eccezioni preliminari sollevate dal resistente con la comparsa di costituzione.
-Le successive udienze del 27.3.2024 e del 17.4.2024, su richiesta di entrambe le parti sono state differite.
-All'udienza del 8 maggio 2024, è stata disposta CTU e formulato il seguente quesito:
“ Il CTU, esaminati gli atti e i documenti prodotti o che le parti potranno concordemente produrre in sede di consulenza, compiuti i sopralluoghi necessari ed espletato ogni altro opportuno accertamento eventualmente anche presso pubblici uffici, sentiti le parti o i loro consulenti e comunque nel rispetto del contraddittorio, individui e descriva le aree di proprietà di site nel Comune di Parte_2
Caslino d'Erba, oggetto del decreto di asservimento e di esproprio, indicandone la consistenza e la destinazione;
pagina 7 di 15 determini l'indennità di occupazione temporanea, di esproprio e di asservimento carraio e da elettrodotto, spettanti al proprietario, calcolate secondo le previsioni di cui al DPR 327/2001, evidenziando ogni elemento utili ai fini del giudizio”.
-All'udienza del 25 settembre 2024 il ctu nominato, arch. ha prestato giuramento Persona_1
(veniva fissato termine per il deposito della relazione peritale il 5 marzo 2025 – poi differito su richiesta del ctu al 28.4.2025 - e concesso un fondo spese euro di 1.000 provvisoriamente posto a carico solidale di entrambe le parti).
- All'udienza del 7.5.2025, verificato il regolare deposito dell'elaborato peritale, il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 29.10.2025, previa concessione del termine di legge per il deposito di note conclusive.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1.Occorre innanzitutto chiarire quali siano l'oggetto e i confini del presente giudizio. A tal proposito si deve rilevare che parte ricorrente ha evidentemente rinunciato a insistere nelle domande , in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e non trattate in sede di note conclusive, relative all'annullamento, alla disapplicazione e/o alla riforma totale o parziale degli atti e dei provvedimenti, anche pregressi, emessi dalla a beneficio della Controparte_6 Controparte_6
(quale titolare della concessione di derivazione d'acqua n. 197/2014), tanto in relazione all'espropriazione, quanto in relazione all'asservimento carraio e da elettrodotto, compresa la domanda di nullità assoluta per tardività del decreto di esproprio rispetto alla durata quinquennale delle dichiarazione di pubblica utilità.
2. Occorre poi disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte d'Appello - quale giudice ordinario -, in luogo di quella del giudice amministrativo, sollevata dalla resistente.
A tal riguardo è sufficiente osservare che le domande, eventualmente interessate dalla statuizione di difetto di giurisdizione, sono quelle attinenti all'annullamento degli atti della Provincia e alla dichiarazione di nullità assoluta del Decreto di Esproprio n. 75 del 2023.
Tali domande sono state rinunciate, come appena esposto, con conseguente preclusione di ogni sindacato in punto di giurisdizione, di cui è venuta meno la necessità.
Quanto alla domanda volta all'accertamento della corretta quantificazione dell'indennità di esproprio, essa è invece per espressa previsione del legislatore di competenza della Corte d'Appello.
3. Anche l'eccezione di difetto di tempestività del ricorso in oggetto svolta dalla resistente deve essere disattesa. pagina 8 di 15 Parte ricorrente sul punto ha dedotto che nel caso di specie non si verte in ipotesi di opposizione alla stima di cui agli artt. 27 e 54 del T.U., soggetta al termine dei trenta giorni, in quanto nel caso di specie non è stata disposta una stima definitiva. Sul punto il ricorrente ha scritto: “… nell'ambito della opposizione alla stima definitiva da esperire nel termine di 30 giorni;
ma, nel caso di specie, la stima definitiva non esiste, perché, come sopra detto, non richiesta dalla provincia alla commissione competente, non effettuata dai tre tecnici/arbitri, non comunicata e non depositata, così come emerge dal combinato disposto di cui all'art. 21 comma 15, art. 27 e art. 41 tu espropri n. 327/2001 e s.m.i.”.
Il ricorrente ha quindi ritenuto di aver domandato tempestivamente la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, a seguito della notifica del relativo decreto.
Sul punto occorre primariamente chiarire che nel caso di specie la stima dell'indennità c'è stata, è avvenuta con il decreto di esproprio, e non si verte pertanto in ipotesi di richiesta di determinazione tout court della indennità (circostanza invece configurabile, per esempio, in caso di assenza della stima definitiva), bensì di un'azione volta ad ottenere la corretta quantificazione dell'indennità.
Il decreto di esproprio ha definitivamente quantificato le indennità, precisamente in euro 1.700,00 per l'esproprio ed euro 584,65 per l'asservimento.
Al riguardo, il fatto, rilevato dal ricorrente, che l'amministrazione non ha proceduto agli incombenti di cui all'art. 21 comma 15, art. 41 e art. 27, è aspetto che non interferisce con il presente giudizio, che attiene semmai al procedimento amministrativo, che non inficia comunque l'esistenza del decreto di esproprio.
Infatti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 150\2011 l'opposizione alla stima deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se successiva al decreto di esproprio. Inoltre, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs n. 327\2001 la richiesta di determinazione giudiziale dell'indennità può essere svolta entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 327 \2001.
Nel caso di specie il decreto di esproprio n. 75\2023 è stato emesso il 12.4.2023 e la notifica dello stesso si è perfezionata nei confronti della odierna ricorrente il 14 giugno 2023, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. (data di ritiro della raccomandata informativa da parte di presso gli Parte_1 gli uffici postali del di Cernobbio in data 14 giugno 2023 - doc.13). Il ricorso in oggetto è CP_7 stato poi depositato il 12 luglio, quindi nel rispetto del termine di 30 giorni (circostanza pacifica e documentale).
4. Quanto al merito la ricorrente ha rilevato, che ai fini della determinazione della indennità di esproprio occorrerebbe tenere in considerazione il fatto che la Provincia avrebbe riconosciuto in capo alla beneficiaria facoltà e diritti che si estendono e paralizzano la libera e completa CP_6
pagina 9 di 15 utilizzazione dell'intero compendio immobiliare e non solo delle parti dell'immobile espropriato ed asservito, atteso che dall'asservimento conseguono delle facoltà, che comprometterebbero il diritto di proprietà e quello di godere del fondo.
Su tale aspetto la Provincia ha riferito che l'esproprio del mappale n. 2800 non incide sul godimento della proprietà della ricorrente nei termini da essa lamentati, in quanto trattasi di esproprio che insiste su una superficie di 80 mq, su una struttura complessiva di 4758 mq, posizionato ai margini del complesso. Né potrebbe incidere sul godimento la presenza di una servitù carrabile e da elettrodotto che si aggiunge a servitù di altri servizi già presenti nel sottosuolo da tempo.
Al riguardo la ha ulteriormente osservato che diversi compendi industriali sono prospicenti CP_6 alla strada interessata dall'asservimento e ne utilizzano il passaggio. Quindi, in estrema sintesi, la servitù di cui al decreto emesso non impedirebbe alcun accesso né il godimento del bene, essendo tra l'altro gli impianti posizionati al di sotto del manto stradale e l'area già gravata da diverse servitù.
Sempre con riferimento al computo dell'indennità, la ricorrente ha osservato che la ha CP_6 erroneamente quantificato l'entità dell'indennità di esproprio e di servitù e il danno all'attività di impresa, da deprezzamento e perdita di valore del bene immobile, nonché l'indennità di esproprio di asservimento carraio e da elettrodotto, perché determinata in ragione del valore agricolo medio.
In merito la Provincia ha chiarito che il valore espropriativo del mappale censito al NCT del Comune di
Caslino d'Erba fg.9 particella 2800 è stato definito in euro 21,25 al metro quadrato, calcolato tenuto conto di quanto segue: “1. Valore indicato nella perizia del tribunale del 2018 firmata dal tecnico
Geom. 25€/mq “il valore corrispondente al valore intrinseco del sedime Persona_2
(urbanizzazione, pavimentato e recintato)” (cfr. doc. 22 punto 8.3 pag. 14).
2. Dai 25€/mq è stato decurtato il 15% come indicato al punto 8.4 della medesima perizia: “Riduzione del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale -----“(cfr. doc. 22 punto 8.4 pag. 14)”.
Secondo la Provincia la correttezza del calcolo “è suffragata dalla circostanza che l'intero complesso di 4758 mq è stato comprato dall' ad un prezzo totale di € 120.100,00 che Parte_1 corrisponderebbe ad una media 25,24 €/mq, come vorrebbe la ricorrente, solo se in questa media si considerassero di pari valore l'area costruita e l'area di pertinenza, considerazione che evidentemente non può avvenire stante la differenza di valore dei beni.
Si evince da quanto detto che il Valore Agricolo Medio, che nella Regione Agraria 8, quella che ci occupa, varia in base alla coltura da un massimo di 10,12 al mq ad un minimo di 0,22 mq (documento
22), non è stato utilizzato per la determinazione del valore espropriativo per cui è causa”.
Quindi, in estrema sintesi, la ritiene che l'indennità corrisposta sia corretta. CP_6
pagina 10 di 15 Riguardo all'indennità di servitù la Provincia ha osservato che in realtà la servitù, imposta sul mappale censito al NCT del Comune di Caslino d'Erba fg.9 particella 1728, è ubicata nella medesima porzione nella quale sono già in essere altre servitù. Riguardo, infine, all'indennità temporanea di esproprio, ha precisato che l'occupazione dell'area è avvenuta dopo l'emissione del decreto - definitivo - di esproprio.
5. Premesso quanto sopra, occorre rilevare che, all'esito della CTU, l'indennità di esproprio calcolata dalla è risultata corretta e quella di asservimento è risultata addirittura superiore (euro 318,60 CP_6
– in luogo di quella indicata nel decreto di esproprio per euro 584,65).
Questa la quantificazione del decreto di esproprio:
-All'esito dell'accertamento tecnico è stato verificato un valore inferiore della indennità per la servitù carraia e di elettrodotto, quantificata in euro 318,60.
L'estensione della proprietà di è di complessivi mq 4.758,00, sulla stessa Parte_1 insistono diversi corpi di fabbrica a destinazione produttiva in condizioni fatiscenti.
Il CTU ha svolto un esame tecnico accurato, conforme al quesito e privo di vizi logici o di altra natura che ne possano inficiare gli esiti. Per tale ragione, la Corte condivide le conclusioni tecniche a cui è giunto il consulente all'esito dell'accertamento.
L'estensione del terreno oggetto di esproprio è di mq 80 - Foglio 9 – Mappale n. 2800 -.
Tale mappale è posizionato ai margini del complesso e non inficia né pregiudica l'utilizzo del mappale n.1728, sul quale sorge il complesso produttivo. Infatti, il mappale n. 2800 è a sé stante ed è separato dal complesso.
pagina 11 di 15 Inoltre, durante i lavori della società , non vi è stata attività produttiva all'interno del CP_6 complesso e pertanto l'occlusione dell'accesso non ha inficiato in alcun modo la posizione del ricorrente.
Riguardo al mappale n.1728, gravato dalla servitù carraia e di elettrodotto, le ragioni della differente ed inferiore quantificazione dell'indennità all'esito dell'accertamento risiedono nel fatto che la superficie asservita è risultata inferiore rispetto a quella indicata nel decreto.
Si tratta infatti di m 45 per la lunghezza e di m 2 per la larghezza, per un totale di mq 90,00 in luogo di mq 165. Quanto alla destinazione d'uso di tale superficie ricadente sul Foglio 9 – Mappale n° 1728, è la medesima di quella descritta per il mappale 2800.
-Non sono inoltre risultati sussistenti i presupposti necessari al fine di poter configurare un'indennità per occupazione temporanea, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Il decreto di esproprio correttamente non ha individuato aree oggetto di occupazione temporanea.
Infatti, l'occupazione dell'area è avvenuta il 26.6.2023, vale a dire dopo l'emissione del decreto di esproprio;
l'immissione in possesso è avvenuta il 12.4.2023 come è anche accaduto per la servitù.
Inoltre, la concomitanza delle date dei provvedimenti n. 125 e n. 126 del 26.6.2023 impedisce di ritenere sussistente un'occupazione temporanea, perché nella medesima data dell'occupazione è stato dichiarato l'asservimento e la servitù. Per questa ragione non è determinabile alcuna indennità di occupazione temporanea, né sono dovuti eventuali importi a titolo di indennità di occupazione.
-Riguardo, infine, alla modalità di calcolo dell'indennità, è stato accertato che il valore da attribuire a mq al terreno espropriato si attesta su quello determinato dalla Commissione espropri ed è pari ad €/mq
21,25, pertanto l'indennità di esproprio è stata correttamente calcolata dall'amministrazione.
- Quanto all'incidenza del peso della servitù carraia e di elettrodotto – si tratta di un asservimento incidente su 90 mq - sul godimento della proprietà nel suo complesso e sul suo utilizzo, si deve rilevare che la porzione di terreno interessata ricade sulla strada adiacente alla recinzione, nella quale sono già presenti altre servitù, e inoltre ricade su una porzione del lotto che risulta essere un'area inedificabile, in base alle Norme Tecniche di attuazione del PGT – (doc. 20 ), in quanto CP_6 devono essere rispettate le distanze dai confini per m. 5,00 e dai fabbricati esistenti per m 10,00.
Non trova quindi riscontro quanto sostenuto dalla ricorrente in punto di addotta soppressione del diritto di proprietà e di godimento del fondo a causa dell'asservimento a né tantomeno in Controparte_6 punto di ulteriore e permanente diminuzione di valore dello stesso.
Pertanto, l'indennità di asservimento, applicando l'art. 44 del DPR. 327/2001, è così computata:
€/mq (21,25: 6) = € 3,54, pari ad 1/6 del valore di esproprio, così come anche determinato dalla
Commissione Espropri. Il valore complessivo dell'indennità da asservimento è quindi di euro 318,60 pagina 12 di 15 (3,54 x 90). Si tratta di un importo inferiore a quello indicato nel decreto di esproprio, in quanto l'estensione dell'area interessate è, come già accennato, risultata inferiore (90 mq in luogo di 165 mq).
6. In considerazione di tutto quanto sopra, si deve ritenere che la giusta indennità di espropriazione e di asservimento carraio e da elettrodotto spettante ad sia Parte_1 rispettivamente pari ad euro 1.700, 00 e ad euro 318,60.
Devono quindi essere rigettate le domande della ricorrente di condanna della e di CP_6 al pagamento di una maggior somma a titolo di indennità, rispetto a quella già Controparte_3 liquidata, nonché al pagamento di “tutti i maggiori indennizzi” da perdita di valore del fondo e del compendio immobiliare.
7. Occorre adesso esaminare le domande svolte dalla ricorrente sub n. 2) e sub n. 3) del foglio di precisazione delle conclusioni, come sopra riportato, aventi ad oggetto:
1) l'accertamento dell'illegittimità della occupazione e utilizzazione del “Fabbricato-Torre” di proprietà di all'interno del quale risulta installata la cabina elettrica di Parte_1
, non presente nel decreto di esproprio n. 75/2023 del 12.04.2023, con condanna di CP_6 quest'ultima alla rimozione di ogni macchinario e impianto presenti nel suddetto fabbricato;
2) in subordine, la condanna delle resistenti al pagamento dell'indennizzo, comprensivo del deprezzamento dell'immobile causato dalla presenza della cabina, per euro 217.448,25.
Tali domande sono in primo luogo nuove, in quanto formulate per la prima volta all'esito della CTU, dopo il deposito dell'elaborato peritale, inerendo ad una circostanza emersa incidentalmente durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
In secondo luogo, non rientrano nel perimetro di competenza della previsione normativa (combinato di cui agli artt. 54 DPR n. 327\01 e art. 29 Dlgs n. 150\11) sulla base della quale ha Parte_1 depositato il presente ricorso presso la Corte d'Appello, preposta alla sola determinazione del calcolo dell'indennità di esproprio, in relazione al decreto n. 75\2023, in oggetto.
La ricorrente ha svolto le suddette domande dopo che il CTU ha ritenuto durante lo svolgimento delle operazioni peritali, senza che gliene fosse stato dato incarico dalla Corte, di calcolare l'indennità di esproprio e di asservimento in relazione ad una circostanza in fatto, riscontrata nel corso delle operazioni peritali, mai allegata dalla parte né direttamente, né indirettamente, né oggetto del decreto di espropriazione e del relativo computo.
Si tratta dell'allacciamento alla cabina Enel da parte di un altro soggetto, e-Distribuzione, rispetto al quale la ricorrente ritiene di aver subito un danno, conseguenziale alla presenza dei macchinari elettrici posti all'interno della cabina che avrebbe dovuto servire unicamente ai propri edifici produttivi.
pagina 13 di 15 Su tali domande, che il ricorrente tratta in sede di note conclusive, la non ha Controparte_6 accettato il contraddittorio, rilevando, tra l'altro, che si tratterebbe di un presunto asservimento della proprietà riguardante opere realizzate da un soggetto che non è parte non in causa.
Per tutte le ragioni espresse tali domande devono quindi essere dichiarate inammissibili.
8. All'esito del giudizio è stato accertato che l'indennità di esproprio computata dalla è CP_6 corretta (persino in eccesso rispetto alla servitù, per avere l'ente calcolato una superficie superiore a quella effettivamente soggetta all'asservimento), e le restanti domande sono risultate infondate o inammissibili.
Devono pertanto conseguentemente essere disattese le domande della ricorrente di condanna della resistente contumace ai sensi dell'art. 96 comma primo e comma terzo c.p.c. Controparte_6
9. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico di e Parte_1 liquidate a favore della come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, Controparte_6 tenuto conto in particolare del valore, della natura, della complessità della controversia.
Nulla viene disposto in punto di spese a favore di in ragione della contumacia della Controparte_6 stessa.
10. Le spese di CTU, già liquidate con decreto, vengono definitivamente poste a carico esclusivo di in ragione della soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 promosso da così provvede: Parte_1
1)determina la giusta indennità spettante a favore di in euro 1700, 00 per Parte_1
l'indennità di espropriazione ed euro 318,60 per l'indennità di asservimento carraio e da elettrodotto;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) dichiara l'inammissibilità delle domande svolte da sub 2) e sub 3) del Parte_1 foglio di precisazione delle conclusioni;
4) rigetta la domande di condanna ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c. svolte da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_6
5) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto nel corso del giudizio, a carico esclusivo di Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1 CP_6
liquidate per compensi in complessivi euro 9.991,00 oltre oneri riflessi e spese generali nella
[...] misura del 15%;
7) nulla dispone in punto di spese a favore di in ragione della contumacia. Controparte_6
pagina 14 di 15 Milano, 29.11.2025
Il Consigliere est.
ER OC
Il Presidente
NA TO
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA TO Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa ER OC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2003\2023, promossa ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 327\2001 e dell'art- 29
D.Lgs. n. 150\2011
DA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti Elio Di Matteo ed Elisabetta Di Matteo, come da procura acclusa al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, Via Visconti di Modrone
n. 3, Milano;
Email_1 Email_2 ricorrente contro
(C.F. ), in persona del presidente della provincia Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Domenica Condello, dell'Avvocatura provinciale di come
[...] CP_1 da procura acclusa alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio telematico al seguente indirizzo pec: Email_3 resistente nonché contro
(CF ) Controparte_3 P.IVA_3 resistente contumace Oggetto: opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 pagina 1 di 15 *
CONCLUSIONI
Per il ricorrente Parte_1
“Nel merito:
1. accogliere il ricorso promosso da e Parte_2 Controparte_4 di e di asservimento carraio e da elettrodotto in favore di tenendo CP_5 Parte_2 conto delle risultanze della Perizia redatta dal CTU Arch. datata 28.04.2025 e, per Persona_1
l'effetto, CONDANNARE la in solido tra loro, al pagamento Controparte_6 dell'indennizzo che risulterà dovuto, oltre rivalutazione e interessi maturati, come per legge;
2. accertare e dichiarare la illegittimità della occupazione e utilizzazione del “Fabbricato-Torre” di proprietà di all'interno del quale risulta installata la cabina elettrica di Parte_2
non presente nel decreto di esproprio n. 75/2023 del 12.04.2023, come accertato e CP_6 documentato da in atti e confermato anche dal CTU Arch. nella Parte_2 Persona_1
Perizia datata 28.04.2025; per l'effetto, in via principale, condannare all'immediata Controparte_6 rimozione e trasferimento altrove, a sua cura e spese, di ogni macchinario, cavo e impianto presenti nel “Fabbricato – Torre” di proprietà Imm. la rimozione degli impianti di Microenergy Parte_2 dal “Fabbricato-Torre” di costituisce danno e ristoro per equivalente che Parte_2 garantisce la piena tutela della proprietà di Parte_2
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di rimozione di cui al punto n. 2), chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di condannare la Parte_2 [...]
in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e Controparte_6
44 DPR 327/2001, al pagamento del complessivo indennizzo ivi compreso il deprezzamento del compendio immobiliare determinato dalla presenza della cabina all'interno del “Fabbricato-Torre” in una misura non inferiore al 30% del valore del bene immobile e quindi: €. 724.827,50 x 30% = €.
217.448,25 e/o in via equitativa nella maggiore o minore misura che sarà determinata dalla Ecc.ma
Corte d'Appello adita;
4. condannare, altresì, la in solido tra loro, al risarcimento di CP_6 Controparte_6 tutti i maggiori indennizzi in favore dalla ricorrente da quali/quantificare nel Parte_2 contraddittorio tra le parti ( e ), in considerazione del Parte_2 Controparte_6 deprezzamento e della perdita di valore del compendio immobiliare di anche ai Parte_2 sensi dell'art. 1224, 2° comma c.c.;
pagina 2 di 15 5. accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di parte convenuta contumace Controparte_6 ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di di un importo non inferiore ad €. 5.000,00 e/o ad un importo determinato dalla Parte_2
Corte d'Appello in via equitativa;
6. nella denegata ipotesi di insussistenza dei presupposti integranti la responsabilità processuale per mala fede o colpa grave, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della convenuta contumace ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e, per l'effetto, condannarla al Controparte_6 pagamento in favore di di una somma di denaro determinata in via equitativa;
Parte_2
7. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori. Si chiede altresì che i costi della CTU siano posti a carico solidale di e della . Controparte_6 Controparte_6
- si oppone, sin d'ora, ad eventuali nuove domande, richieste e istanze della Parte_2
Provincia di . CP_1
Per il resistente CP_7
“In via preliminare e/o pregiudiziale
-Dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.
-Dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di competenza e inapplicabilità del rito ex art 54 DPR
267/2001 e art 29 D. Lgs 150/2011.
-Dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
Nel merito in via principale
Rigettare in toto il ricorso principale poiché infondato in fatto ed in diritto.
Con salvezza di ulteriormente argomentare, eccepire dedurre e controdedurre nei termini di legge.
Con vittoria di spese e competenze oltre oneri di legge”.
* SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio
La fattispecie per cui è causa riguarda l'esproprio (map. 2800) e l'asservimento di una porzione della proprietà di - quale servitù carrabile e di elettrodotto - (rispettivamente Parte_1 mappali n. 2800 e n. 1728), per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili (idroelettrico) sul torrente Bistonda nei Comuni di Caslino al
Piano e Ponte Lambro, in Provincia di CP_1
La provincia di aveva messo il terreno espropriato in oggetto nella disponibilità di CP_1 CP_6
[...]
pagina 3 di 15 A seguire il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva comunicato l'avvenuta costituzione del deposito dell'indennità di esproprio per i mappali in oggetto e disposto a carico di il Controparte_6 pagamento delle indennità, tuttavia non accettate dalla ricorrente.
In data 10.3.2022 era stata dichiarata la pubblica utilità dell'impianto suddetto di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, e in data 12.4.2023 è stato emesso il decreto di esproprio, n.
75\2023.
B. Le domande svolte dalla ricorrente. ha chiesto primariamente di procedere alla corretta determinazione Parte_1 dell'indennità di esproprio, di occupazione e di asservimento di cui al decreto di esproprio n. 75/2023 emesso dalla Provincia di a beneficio di contumace nel presente giudizio. CP_1 Controparte_6
Riguardo alla domanda suddetta, occorre precisare, al fine di delineare ambito e confini del presente giudizio, che inizialmente la ricorrente aveva altresì domandato l'annullamento, la disapplicazione e/o la riforma totale o parziale degli atti e dei provvedimenti, anche pregressi, emessi dalla Provincia di a beneficio della tanto in relazione all'espropriazione, quanto in relazione CP_1 Controparte_6 all'asservimento carraio e da elettrodotto.
-Tali domande non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, né sono state trattate e affrontate in seno alle note conclusive. Per tali ragioni, devono intendersi rinunciate e pertanto non possono costituire oggetto del presente giudizio.
-Per completezza si precisa inoltre, considerato quanto dedotto dalla ricorrente, che il decreto di esproprio in oggetto, n. 75/2023, è stato tempestivamente emesso in data 12.04.2023, nel termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (avvenuta con provvedimento n. 186 del 10.3.2022).
-Riguardo al merito della vicenda, il ricorrente ha ritenuto che l'indennità di esproprio non sia stata correttamente calcolata e per tale ragione ha chiesto alla Corte d'Appello di calcolare la giusta indennità.
In quest' ottica ha in primo luogo dedotto che l'ente espropriante avrebbe riconosciuto in capo alla beneficiaria facoltà e diritti che si estendono fino a paralizzare la libera e completa Controparte_6 utilizzazione dell'intero compendio immobiliare, e quindi non solo delle parti dell'immobile espropriato ed asservito. Ciò in quanto, a dire della ricorrente, le facoltà derivanti dall'asservimento comprometterebbero e sopprimerebbero il diritto di proprietà e quello di godere del fondo, in quanto di fatto messo al servizio di Controparte_6
pagina 4 di 15 In secondo luogo, la ricorrente ha lamentato, in estrema sintesi, l'illegittimità e l'erroneità della qualificazione e della quantificazione dell'indennità di esproprio e di asservimento carraio e da elettrodotto, in quanto sarebbe stata determinata in ragione del valore agricolo medio in luogo del valore di mercato del bene.
Ha quindi domandato di stabilire “la più corretta, idonea satisfattiva indennità di esproprio e di asservimento carraio e da elettrodotto”. ha inoltre ritenuto che nel computo dell'indennità debba essere calcolata e Parte_1 quantificata anche l'indennità di asservimento per imposizione di servitù, ai seni dell'art. 44 DPR n.
327\01, che stabilisce l'obbligo di indennità in favore del proprietario del fondo che, in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù, o subisca una
"permanente diminuzione di valore" per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
Secondo la prospettazione della parte, l'imposizione della servitù avrebbe arrecato un pregiudizio consistente nella permanente perdita di valore dell'immobile contiguo - non oggetto di diretta espropriazione - e la relativa indennità sarebbe da calcolarsi in una misura percentuale dell'indennità di espropriazione.
-Infine, la ricorrente ha lamentato altresì il diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 33 del DPR 327\01, relativa all'ipotesi di esproprio parziale di un bene originariamente unitario, in considerazione del fatto che il valore della parte espropriata dovrebbe essere determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore della porzione residua del fondo.
Per tale ragione ha chiesto che nel computo dell'indennità venga conteggiata anche questa voce.
- Infine, ha domandato il computo e il pagamento dell'indennità per Parte_1 occupazione temporanea di esproprio per l'ipotesi in cui la esecuzione dei lavori di costruzione della microcentrale in oggetto dovesse eventualmente comportare l' occupazione temporanea di aree di sua proprietà, diverse da quelle oggetto di esproprio ( pur precisando che il decreto di esproprio non ha individuato eventuali aree oggetto di occupazione temporanea, né i relativi importi dovuti a titolo di indennità).
- Occorre fin d'ora precisare che, a seguito delle eccezioni pregiudiziali\preliminari sollevate dal resistente con la comparsa di costituzione (difetto di giurisdizione e di competenza del giudice adito, tardività del ricorso), ha ulteriormente precisato e dedotto quanto segue: Parte_1
1) di aver domandato alla Corte d'Appello, quale giudice ordinario, di procedere alla corretta determinazione e quantificazione giudiziale dell'indennità di esproprio, di occupazione e di asservimento, conformemente a quanto stabilito dalla legge;
pagina 5 di 15 2) di avere tempestivamente, nel termine di legge di 30 giorni, svolto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio determinata dall'amministrazione, in quanto nel caso di specie non esiste una stima definitiva – dalla quale decorrerebbero i 30 giorni – poiché non è stata richiesta dall' ente provinciale alla Commissione competente, nè è stata effettuata, nè è stata comunicata o depositata (art. 21 comma 15, art. 27 e art. 41 TU Espropri n. 327/2001).
C. La posizione della Controparte_6
La resistente ha precisato, in punto di fatto:
-che in data 24.2.22 è stato trasmesso, mediante raccomandata inviata a il Parte_1 decreto di indennità provvisoria per esproprio e asservimento, provvedimento n. 126/2022 (doc. 7);
- che allo scadere del termine di 30 giorni (venerdì 2 settembre 2022, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del
DPR. 327/2001) non erano pervenute osservazioni;
- che in data 3.11.2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello stato di Milano e Monza Brianza aveva comunicato l'avvenuta costituzione del deposito dell'indennità di esproprio (n. 1382447) per i mappali in oggetto (doc.ti n. ri 11- 12);
- che con provvedimento n. 227/2022 del 20.10.2022 era stato disposto a carico della
[...] il pagamento delle indennità, non accettate dalla ricorrente, dal Ministero Controparte_8 dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello stato di Milano e Monza Brianza (doc.8);
- che il 12.4.2023 era stato emesso il provvedimento n.75/2023 rep.n. 38709 (Decreto di esproprio per indennità rifiutata/depositata) notificato in data 22. 5.2023 (doc.2), e ritirato dalla società Parte_1 presso gli uffici postali del Comune di Cernobbio in data 14 giugno 2023 (doc.13). Sul
[...] punto la Provincia ha ulteriormente precisato che, contestualmente al decreto, era stata notificata la comunicazione di immissione in possesso, che aveva fissato la data dell'immissione per il 26 giugno
2023, e che l'avviso di immissione in possesso era stato recapitato alla società nei tempi stabiliti dal
DPR. 327/2001 art. 23 comma 1. lett. g.;
-che il provvedimento n.75/2023 è stato pubblicato sul BURL – serie avvisi e concorsi n. 17 di mercoledì 26 aprile 2023 (doc.2);
- che in data 26 giugno 2023 è divenuto esecutivo il decreto di esproprio, con l'immissione in possesso, come da verbale, e che, ciò nonostante, il giorno prestabilito la ricorrente non si era presentata in loco e pertanto si era proceduto alla presenza di due testimoni. (doc 14);
- che il 4 agosto 2023 (prot. n. 35358) era stata evasa l'istanza di accesso agli atti (doc. 18) svolta dalla ricorrente.
In puto di diritto ha poi eccepito: pagina 6 di 15 1) la tardività del ricorso.
La resistente ha osservato che l'art. 54 del D.P.R. n. 327\2001 (T.U. espropriazione per pubblica utilità) stabilisce che il proprietario, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 27 comma 2, può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 29 D.lgs.
150\2011). Trascorso il termine per l'opposizione alla stima, in mancanza di opposizione tempestiva,
l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.
Nel caso di specie ha rilevato la che in data 24.6.2022 è stata inviata raccomandata A\ R alla CP_6 ricorrente (doc. 7), ricevuta il 4.8.2022 contenente il decreto di indennità provvisoria per esproprio e asservimento (provvedimento n. 126/2022) e che nei 30 giorni non è intervenuta alcuna opposizione da parte dell'interessato.
Ha ulteriormente precisato che il decreto di esproprio definitivo è il n. 75/2023, emesso in data
12.04.2023 e notificato il 26.05.2023.
Il ricorso di sarebbe quindi tardivo perché svolto oltre i 30 giorni previsti Parte_1 dalla legge (deposito del ricorso avvenuto in data 12 luglio 2023).
2) In secondo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, a favore di quello amministrativo e di competenza della Corte d'Appello, in relazione alla natura delle plurime domande svolte da parte della ricorrente.
Infine, ha ritenuto l'infondatezza delle domande avversarie e la correttezza del computo dell'indennità di espropriazione svolto dall'amministrazione. Ha quindi insistito per il rigetto del ricorso.
D. Svolgimento del processo
-Alla prima udienza, il 29.11.23 è stata dichiarata la contumacia di e assegnato Controparte_6 termine di 20 giorni alla parte ricorrente per il deposito di una memoria di replica rispetto alle eccezioni preliminari sollevate dal resistente con la comparsa di costituzione.
-Le successive udienze del 27.3.2024 e del 17.4.2024, su richiesta di entrambe le parti sono state differite.
-All'udienza del 8 maggio 2024, è stata disposta CTU e formulato il seguente quesito:
“ Il CTU, esaminati gli atti e i documenti prodotti o che le parti potranno concordemente produrre in sede di consulenza, compiuti i sopralluoghi necessari ed espletato ogni altro opportuno accertamento eventualmente anche presso pubblici uffici, sentiti le parti o i loro consulenti e comunque nel rispetto del contraddittorio, individui e descriva le aree di proprietà di site nel Comune di Parte_2
Caslino d'Erba, oggetto del decreto di asservimento e di esproprio, indicandone la consistenza e la destinazione;
pagina 7 di 15 determini l'indennità di occupazione temporanea, di esproprio e di asservimento carraio e da elettrodotto, spettanti al proprietario, calcolate secondo le previsioni di cui al DPR 327/2001, evidenziando ogni elemento utili ai fini del giudizio”.
-All'udienza del 25 settembre 2024 il ctu nominato, arch. ha prestato giuramento Persona_1
(veniva fissato termine per il deposito della relazione peritale il 5 marzo 2025 – poi differito su richiesta del ctu al 28.4.2025 - e concesso un fondo spese euro di 1.000 provvisoriamente posto a carico solidale di entrambe le parti).
- All'udienza del 7.5.2025, verificato il regolare deposito dell'elaborato peritale, il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 29.10.2025, previa concessione del termine di legge per il deposito di note conclusive.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non sia fondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1.Occorre innanzitutto chiarire quali siano l'oggetto e i confini del presente giudizio. A tal proposito si deve rilevare che parte ricorrente ha evidentemente rinunciato a insistere nelle domande , in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e non trattate in sede di note conclusive, relative all'annullamento, alla disapplicazione e/o alla riforma totale o parziale degli atti e dei provvedimenti, anche pregressi, emessi dalla a beneficio della Controparte_6 Controparte_6
(quale titolare della concessione di derivazione d'acqua n. 197/2014), tanto in relazione all'espropriazione, quanto in relazione all'asservimento carraio e da elettrodotto, compresa la domanda di nullità assoluta per tardività del decreto di esproprio rispetto alla durata quinquennale delle dichiarazione di pubblica utilità.
2. Occorre poi disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte d'Appello - quale giudice ordinario -, in luogo di quella del giudice amministrativo, sollevata dalla resistente.
A tal riguardo è sufficiente osservare che le domande, eventualmente interessate dalla statuizione di difetto di giurisdizione, sono quelle attinenti all'annullamento degli atti della Provincia e alla dichiarazione di nullità assoluta del Decreto di Esproprio n. 75 del 2023.
Tali domande sono state rinunciate, come appena esposto, con conseguente preclusione di ogni sindacato in punto di giurisdizione, di cui è venuta meno la necessità.
Quanto alla domanda volta all'accertamento della corretta quantificazione dell'indennità di esproprio, essa è invece per espressa previsione del legislatore di competenza della Corte d'Appello.
3. Anche l'eccezione di difetto di tempestività del ricorso in oggetto svolta dalla resistente deve essere disattesa. pagina 8 di 15 Parte ricorrente sul punto ha dedotto che nel caso di specie non si verte in ipotesi di opposizione alla stima di cui agli artt. 27 e 54 del T.U., soggetta al termine dei trenta giorni, in quanto nel caso di specie non è stata disposta una stima definitiva. Sul punto il ricorrente ha scritto: “… nell'ambito della opposizione alla stima definitiva da esperire nel termine di 30 giorni;
ma, nel caso di specie, la stima definitiva non esiste, perché, come sopra detto, non richiesta dalla provincia alla commissione competente, non effettuata dai tre tecnici/arbitri, non comunicata e non depositata, così come emerge dal combinato disposto di cui all'art. 21 comma 15, art. 27 e art. 41 tu espropri n. 327/2001 e s.m.i.”.
Il ricorrente ha quindi ritenuto di aver domandato tempestivamente la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, a seguito della notifica del relativo decreto.
Sul punto occorre primariamente chiarire che nel caso di specie la stima dell'indennità c'è stata, è avvenuta con il decreto di esproprio, e non si verte pertanto in ipotesi di richiesta di determinazione tout court della indennità (circostanza invece configurabile, per esempio, in caso di assenza della stima definitiva), bensì di un'azione volta ad ottenere la corretta quantificazione dell'indennità.
Il decreto di esproprio ha definitivamente quantificato le indennità, precisamente in euro 1.700,00 per l'esproprio ed euro 584,65 per l'asservimento.
Al riguardo, il fatto, rilevato dal ricorrente, che l'amministrazione non ha proceduto agli incombenti di cui all'art. 21 comma 15, art. 41 e art. 27, è aspetto che non interferisce con il presente giudizio, che attiene semmai al procedimento amministrativo, che non inficia comunque l'esistenza del decreto di esproprio.
Infatti, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 150\2011 l'opposizione alla stima deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se successiva al decreto di esproprio. Inoltre, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs n. 327\2001 la richiesta di determinazione giudiziale dell'indennità può essere svolta entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 327 \2001.
Nel caso di specie il decreto di esproprio n. 75\2023 è stato emesso il 12.4.2023 e la notifica dello stesso si è perfezionata nei confronti della odierna ricorrente il 14 giugno 2023, ai sensi dell'art. 140
c.p.c. (data di ritiro della raccomandata informativa da parte di presso gli Parte_1 gli uffici postali del di Cernobbio in data 14 giugno 2023 - doc.13). Il ricorso in oggetto è CP_7 stato poi depositato il 12 luglio, quindi nel rispetto del termine di 30 giorni (circostanza pacifica e documentale).
4. Quanto al merito la ricorrente ha rilevato, che ai fini della determinazione della indennità di esproprio occorrerebbe tenere in considerazione il fatto che la Provincia avrebbe riconosciuto in capo alla beneficiaria facoltà e diritti che si estendono e paralizzano la libera e completa CP_6
pagina 9 di 15 utilizzazione dell'intero compendio immobiliare e non solo delle parti dell'immobile espropriato ed asservito, atteso che dall'asservimento conseguono delle facoltà, che comprometterebbero il diritto di proprietà e quello di godere del fondo.
Su tale aspetto la Provincia ha riferito che l'esproprio del mappale n. 2800 non incide sul godimento della proprietà della ricorrente nei termini da essa lamentati, in quanto trattasi di esproprio che insiste su una superficie di 80 mq, su una struttura complessiva di 4758 mq, posizionato ai margini del complesso. Né potrebbe incidere sul godimento la presenza di una servitù carrabile e da elettrodotto che si aggiunge a servitù di altri servizi già presenti nel sottosuolo da tempo.
Al riguardo la ha ulteriormente osservato che diversi compendi industriali sono prospicenti CP_6 alla strada interessata dall'asservimento e ne utilizzano il passaggio. Quindi, in estrema sintesi, la servitù di cui al decreto emesso non impedirebbe alcun accesso né il godimento del bene, essendo tra l'altro gli impianti posizionati al di sotto del manto stradale e l'area già gravata da diverse servitù.
Sempre con riferimento al computo dell'indennità, la ricorrente ha osservato che la ha CP_6 erroneamente quantificato l'entità dell'indennità di esproprio e di servitù e il danno all'attività di impresa, da deprezzamento e perdita di valore del bene immobile, nonché l'indennità di esproprio di asservimento carraio e da elettrodotto, perché determinata in ragione del valore agricolo medio.
In merito la Provincia ha chiarito che il valore espropriativo del mappale censito al NCT del Comune di
Caslino d'Erba fg.9 particella 2800 è stato definito in euro 21,25 al metro quadrato, calcolato tenuto conto di quanto segue: “1. Valore indicato nella perizia del tribunale del 2018 firmata dal tecnico
Geom. 25€/mq “il valore corrispondente al valore intrinseco del sedime Persona_2
(urbanizzazione, pavimentato e recintato)” (cfr. doc. 22 punto 8.3 pag. 14).
2. Dai 25€/mq è stato decurtato il 15% come indicato al punto 8.4 della medesima perizia: “Riduzione del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale -----“(cfr. doc. 22 punto 8.4 pag. 14)”.
Secondo la Provincia la correttezza del calcolo “è suffragata dalla circostanza che l'intero complesso di 4758 mq è stato comprato dall' ad un prezzo totale di € 120.100,00 che Parte_1 corrisponderebbe ad una media 25,24 €/mq, come vorrebbe la ricorrente, solo se in questa media si considerassero di pari valore l'area costruita e l'area di pertinenza, considerazione che evidentemente non può avvenire stante la differenza di valore dei beni.
Si evince da quanto detto che il Valore Agricolo Medio, che nella Regione Agraria 8, quella che ci occupa, varia in base alla coltura da un massimo di 10,12 al mq ad un minimo di 0,22 mq (documento
22), non è stato utilizzato per la determinazione del valore espropriativo per cui è causa”.
Quindi, in estrema sintesi, la ritiene che l'indennità corrisposta sia corretta. CP_6
pagina 10 di 15 Riguardo all'indennità di servitù la Provincia ha osservato che in realtà la servitù, imposta sul mappale censito al NCT del Comune di Caslino d'Erba fg.9 particella 1728, è ubicata nella medesima porzione nella quale sono già in essere altre servitù. Riguardo, infine, all'indennità temporanea di esproprio, ha precisato che l'occupazione dell'area è avvenuta dopo l'emissione del decreto - definitivo - di esproprio.
5. Premesso quanto sopra, occorre rilevare che, all'esito della CTU, l'indennità di esproprio calcolata dalla è risultata corretta e quella di asservimento è risultata addirittura superiore (euro 318,60 CP_6
– in luogo di quella indicata nel decreto di esproprio per euro 584,65).
Questa la quantificazione del decreto di esproprio:
-All'esito dell'accertamento tecnico è stato verificato un valore inferiore della indennità per la servitù carraia e di elettrodotto, quantificata in euro 318,60.
L'estensione della proprietà di è di complessivi mq 4.758,00, sulla stessa Parte_1 insistono diversi corpi di fabbrica a destinazione produttiva in condizioni fatiscenti.
Il CTU ha svolto un esame tecnico accurato, conforme al quesito e privo di vizi logici o di altra natura che ne possano inficiare gli esiti. Per tale ragione, la Corte condivide le conclusioni tecniche a cui è giunto il consulente all'esito dell'accertamento.
L'estensione del terreno oggetto di esproprio è di mq 80 - Foglio 9 – Mappale n. 2800 -.
Tale mappale è posizionato ai margini del complesso e non inficia né pregiudica l'utilizzo del mappale n.1728, sul quale sorge il complesso produttivo. Infatti, il mappale n. 2800 è a sé stante ed è separato dal complesso.
pagina 11 di 15 Inoltre, durante i lavori della società , non vi è stata attività produttiva all'interno del CP_6 complesso e pertanto l'occlusione dell'accesso non ha inficiato in alcun modo la posizione del ricorrente.
Riguardo al mappale n.1728, gravato dalla servitù carraia e di elettrodotto, le ragioni della differente ed inferiore quantificazione dell'indennità all'esito dell'accertamento risiedono nel fatto che la superficie asservita è risultata inferiore rispetto a quella indicata nel decreto.
Si tratta infatti di m 45 per la lunghezza e di m 2 per la larghezza, per un totale di mq 90,00 in luogo di mq 165. Quanto alla destinazione d'uso di tale superficie ricadente sul Foglio 9 – Mappale n° 1728, è la medesima di quella descritta per il mappale 2800.
-Non sono inoltre risultati sussistenti i presupposti necessari al fine di poter configurare un'indennità per occupazione temporanea, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Il decreto di esproprio correttamente non ha individuato aree oggetto di occupazione temporanea.
Infatti, l'occupazione dell'area è avvenuta il 26.6.2023, vale a dire dopo l'emissione del decreto di esproprio;
l'immissione in possesso è avvenuta il 12.4.2023 come è anche accaduto per la servitù.
Inoltre, la concomitanza delle date dei provvedimenti n. 125 e n. 126 del 26.6.2023 impedisce di ritenere sussistente un'occupazione temporanea, perché nella medesima data dell'occupazione è stato dichiarato l'asservimento e la servitù. Per questa ragione non è determinabile alcuna indennità di occupazione temporanea, né sono dovuti eventuali importi a titolo di indennità di occupazione.
-Riguardo, infine, alla modalità di calcolo dell'indennità, è stato accertato che il valore da attribuire a mq al terreno espropriato si attesta su quello determinato dalla Commissione espropri ed è pari ad €/mq
21,25, pertanto l'indennità di esproprio è stata correttamente calcolata dall'amministrazione.
- Quanto all'incidenza del peso della servitù carraia e di elettrodotto – si tratta di un asservimento incidente su 90 mq - sul godimento della proprietà nel suo complesso e sul suo utilizzo, si deve rilevare che la porzione di terreno interessata ricade sulla strada adiacente alla recinzione, nella quale sono già presenti altre servitù, e inoltre ricade su una porzione del lotto che risulta essere un'area inedificabile, in base alle Norme Tecniche di attuazione del PGT – (doc. 20 ), in quanto CP_6 devono essere rispettate le distanze dai confini per m. 5,00 e dai fabbricati esistenti per m 10,00.
Non trova quindi riscontro quanto sostenuto dalla ricorrente in punto di addotta soppressione del diritto di proprietà e di godimento del fondo a causa dell'asservimento a né tantomeno in Controparte_6 punto di ulteriore e permanente diminuzione di valore dello stesso.
Pertanto, l'indennità di asservimento, applicando l'art. 44 del DPR. 327/2001, è così computata:
€/mq (21,25: 6) = € 3,54, pari ad 1/6 del valore di esproprio, così come anche determinato dalla
Commissione Espropri. Il valore complessivo dell'indennità da asservimento è quindi di euro 318,60 pagina 12 di 15 (3,54 x 90). Si tratta di un importo inferiore a quello indicato nel decreto di esproprio, in quanto l'estensione dell'area interessate è, come già accennato, risultata inferiore (90 mq in luogo di 165 mq).
6. In considerazione di tutto quanto sopra, si deve ritenere che la giusta indennità di espropriazione e di asservimento carraio e da elettrodotto spettante ad sia Parte_1 rispettivamente pari ad euro 1.700, 00 e ad euro 318,60.
Devono quindi essere rigettate le domande della ricorrente di condanna della e di CP_6 al pagamento di una maggior somma a titolo di indennità, rispetto a quella già Controparte_3 liquidata, nonché al pagamento di “tutti i maggiori indennizzi” da perdita di valore del fondo e del compendio immobiliare.
7. Occorre adesso esaminare le domande svolte dalla ricorrente sub n. 2) e sub n. 3) del foglio di precisazione delle conclusioni, come sopra riportato, aventi ad oggetto:
1) l'accertamento dell'illegittimità della occupazione e utilizzazione del “Fabbricato-Torre” di proprietà di all'interno del quale risulta installata la cabina elettrica di Parte_1
, non presente nel decreto di esproprio n. 75/2023 del 12.04.2023, con condanna di CP_6 quest'ultima alla rimozione di ogni macchinario e impianto presenti nel suddetto fabbricato;
2) in subordine, la condanna delle resistenti al pagamento dell'indennizzo, comprensivo del deprezzamento dell'immobile causato dalla presenza della cabina, per euro 217.448,25.
Tali domande sono in primo luogo nuove, in quanto formulate per la prima volta all'esito della CTU, dopo il deposito dell'elaborato peritale, inerendo ad una circostanza emersa incidentalmente durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
In secondo luogo, non rientrano nel perimetro di competenza della previsione normativa (combinato di cui agli artt. 54 DPR n. 327\01 e art. 29 Dlgs n. 150\11) sulla base della quale ha Parte_1 depositato il presente ricorso presso la Corte d'Appello, preposta alla sola determinazione del calcolo dell'indennità di esproprio, in relazione al decreto n. 75\2023, in oggetto.
La ricorrente ha svolto le suddette domande dopo che il CTU ha ritenuto durante lo svolgimento delle operazioni peritali, senza che gliene fosse stato dato incarico dalla Corte, di calcolare l'indennità di esproprio e di asservimento in relazione ad una circostanza in fatto, riscontrata nel corso delle operazioni peritali, mai allegata dalla parte né direttamente, né indirettamente, né oggetto del decreto di espropriazione e del relativo computo.
Si tratta dell'allacciamento alla cabina Enel da parte di un altro soggetto, e-Distribuzione, rispetto al quale la ricorrente ritiene di aver subito un danno, conseguenziale alla presenza dei macchinari elettrici posti all'interno della cabina che avrebbe dovuto servire unicamente ai propri edifici produttivi.
pagina 13 di 15 Su tali domande, che il ricorrente tratta in sede di note conclusive, la non ha Controparte_6 accettato il contraddittorio, rilevando, tra l'altro, che si tratterebbe di un presunto asservimento della proprietà riguardante opere realizzate da un soggetto che non è parte non in causa.
Per tutte le ragioni espresse tali domande devono quindi essere dichiarate inammissibili.
8. All'esito del giudizio è stato accertato che l'indennità di esproprio computata dalla è CP_6 corretta (persino in eccesso rispetto alla servitù, per avere l'ente calcolato una superficie superiore a quella effettivamente soggetta all'asservimento), e le restanti domande sono risultate infondate o inammissibili.
Devono pertanto conseguentemente essere disattese le domande della ricorrente di condanna della resistente contumace ai sensi dell'art. 96 comma primo e comma terzo c.p.c. Controparte_6
9. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico di e Parte_1 liquidate a favore della come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, Controparte_6 tenuto conto in particolare del valore, della natura, della complessità della controversia.
Nulla viene disposto in punto di spese a favore di in ragione della contumacia della Controparte_6 stessa.
10. Le spese di CTU, già liquidate con decreto, vengono definitivamente poste a carico esclusivo di in ragione della soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 promosso da così provvede: Parte_1
1)determina la giusta indennità spettante a favore di in euro 1700, 00 per Parte_1
l'indennità di espropriazione ed euro 318,60 per l'indennità di asservimento carraio e da elettrodotto;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) dichiara l'inammissibilità delle domande svolte da sub 2) e sub 3) del Parte_1 foglio di precisazione delle conclusioni;
4) rigetta la domande di condanna ex art. 96 commi primo e terzo c.p.c. svolte da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_6
5) pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto nel corso del giudizio, a carico esclusivo di Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1 CP_6
liquidate per compensi in complessivi euro 9.991,00 oltre oneri riflessi e spese generali nella
[...] misura del 15%;
7) nulla dispone in punto di spese a favore di in ragione della contumacia. Controparte_6
pagina 14 di 15 Milano, 29.11.2025
Il Consigliere est.
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Il Presidente
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pagina 15 di 15