Articolo 2 della Legge 10 aprile 1981, n. 142
Articolo 1
Versione
6 maggio 1981
Art. 2.
L'autorizzazione del giudice e' prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 6 maggio 1981
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