Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 565/2024 RGA promossa da: con il patrocinio dell'avv. Riccardo SALVO e dell'avv. Renato VESTINI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Valentina D'ORONZO CP_1 appellato
Oggetto: Prestazione: NASPI posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso proposto da e dichiarato CP_1 il di lei diritto alla percezione della NASPI nella misura indicata dalla ricorrente di
€.30.114,79, respingendo l'eccezione di decadenza sollevata da a fondamento Pt_1 del rigetto della domanda amministrativa, prima, e in sede di costituzione in giudizio, poi;
il primo giudice ha poi regolato le spese secondo soccombenza, liquidando il compenso nella misura di €.2.000,00 oltre accessori. Ha proposto appello l' , che ha contestato la lettura delle norme posta alla base Pt_1 della decisione: “Il Giudice di prime cure è incorso in errore logico-giuridico laddove ha, per un verso, preso atto della norma (art.7 L.604/1966 come integrata dall'art.1, co.41, L.92/2012) che, in casi come quello in esame, individua la decorrenza del licenziamento disciplinare dal giorno della comunicazione con cui il medesimo procedimento è stato avviato (nella specie il 4/11/2022) mentre, per altro verso, ha disatteso la medesima disposizione nel momento in cui ha, invece, erroneamente
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l'iscrizione a ruolo e una più favorevole liquidazione del compenso professionale. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 2. L'appello principale è infondato. Il primo motivo censura, come detto, l'interpretazione delle norme data dal Tribunale.
pag. 2 di 6 Ebbene, la disposizione di riferimento è l'art. 6 d.lgs. 22/2015, a tenore del quale
“La domanda di NASpI è presentata all in via telematica, entro il termine di Pt_1 decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”. Una piana lettura del testo normativo fa ritenere che il momento determinante la decorrenza del termine sia la cessazione materiale del rapporto di lavoro. Proprio la norma richiamata dall' adotta infatti altra dizione, riferita alla decorrenza degli Pt_1 effetti del recesso: “Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva;
è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato” (così l'art. 1 comma 41 L. 92/2012 – enfasi aggiunta). E' dunque per la stessa logica semantica che devono distinguersi gli effetti del licenziamento dal licenziamento in quanto tale e la retroazione degli effetti non può spingersi fino alla modificazione della realtà: la cessazione del rapporto è infatti il momento in cui la volontà delle parti (quella datoriale, per ciò che qui rileva) si manifesta, determinando il venir meno dell'obbligo del prestatore alla scadenza dell'eventuale preavviso – laddove esso lavoratore, salva l'ipotesi della sospensione, rimane tenuto ad adempiere in costanza del procedimento disciplinare. Ciò pare contraddire di per sè il concetto di “cessazione” del rapporto. Ancora, non è dubbio che fino al momento del recesso il datore di lavoro sia tenuto al pagamento della retribuzione – salve eventuali misure cautelari che sospendano anche questa – tanto che la norma sopra richiamata espressamente precisa che “il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”, il che ulteriormente contraddice il dato testuale delle norme che qui rilevano, posto che la NASPI è riconosciuta (art. 3 comma 1 d.lgs. 22/2015 cit.) ai lavoratori che “siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni”, ricordandosi che, a tenore di questa ultima disposizione, lo stato di disoccupazione è “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”: non può certo affermarsi che la fosse priva di lavoro sino CP_1
a quando la società di cui era dipendente non le ha comunicato il licenziamento – e
pag. 3 di 6 ciò prescinde, evidentemente, da qualsiasi canone di prevedibilità del recesso datoriale. Una conferma regolamentare si rinviene – dicasi ad abundantiam – nella Circolare del Ministero del Lavoro del 12.10.2012 correttamente richiamata da parte appellata: “…da un lato, ai sensi dell'art. 1 c. 41 L. 92/2012, il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare…produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato…”; dall'altro lato è necessario “individuare come dies a quo, ai fini della comunicazione in questione (comunicazione al Centro per l'Impiego), quello della risoluzione del rapporto senza tener conto della circostanza secondo la quale la stessa risoluzione produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato…in tal caso pertanto si ritiene che gli effetti retroattivi del licenziamento non debbano incidere sui termini di effettuazione dell'obbligo di comunicazione al CIP” (doc. 7 ricorso introduttivo primo grado)” (pag. 5 mem. cost.). La sentenza del Tribunale è dunque meritevole di conferma, laddove ha ravvisato nel momento del licenziamento - e non in quello anteriore indicato da , coincidente Pt_1 con la comunicazione del provvedimento di avvio del procedimento disciplinare – la decorrenza del termine di decadenza di 68 giorni – termine non decorso, dunque, al momento della presentazione della domanda amministrativa. Parimenti infondato è il secondo motivo del gravame principale: se in astratto la doglianza poteva essere corretta in prime cure e financo al momento di proposizione del gravame, diversamente dicasi al momento della presente decisione, essendo decorso il termine finale sulla base del quale la aveva conteggiato l'entità del CP_1 beneficio. Non sono qui addotte, infatti, in concreto, sopravvenienze utili alla riduzione (o cessazione) della prestazione, sicchè la doglianza deve ritenersi meramente virtuale e non più utile. Da respingere, per conseguenza, è il terzo motivo, che invoca una diversa regolazione delle spese del primo grado nel presupposto di una riforma della decisione di merito là assunta – che viene invece qui confermata. Passando ora all'esame dell'appello incidentale, poco è a dire: il CU è dovuto quale rimborso delle spese e dovuti sono altresì gli accessori nei noti limiti – art. 166 L. 412/91 (la maggior somma tra interessi e rivalutazione). Quanto al compenso, esso è stato liquidato nella misura di €.2.000,00 senza che sia esplicitato il riferimento. Posto che il valore della controversia è pari a circa €.30mila, non è corretta una quantificazione inferiore a €.4.638,00 – considerate tutte le fasi, poichè quella istruttoria include (come correttamente ricordato da parte appellata) anche il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni o illustrative1, il che è
pag. 4 di 6 avvenuto nel caso di specie (cfr. memoria del 10/5/2024, contenente tra l'altro la citazione di giurisprudenza sopravvenuta). L'appello incidentale deve dunque essere accolto per questa parte – apparendo peraltro che non sia da riconoscere somma maggiore, per la ripetitività delle difese, per la semplicità delle questioni trattate e per la stessa esiguità degli adempimenti processuali. Da respingere è poi la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., che addebita all'ente di avere proposto appello con motivazioni infondate e temerarie: gli argomenti addotti dall' sono risultati bensì infondati, ma non si ravvisa altro intendimento se non Pt_1 la tutela delle ragioni dell'Istituto, a presidio della sua pubblica utilità e in un caso che vede erogato il beneficio a favore di un soggetto che ha perduto l'occupazione a causa di una condotta penalmente rilevante. Che la questione abbia destato alcune perplessità di ricostruzione dell'istituto è confermato dallo stesso interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 dell'ottobre 2023, nel quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ebbe a confermare la lettura estensiva della norma di favore (come peraltro intesa dallo stesso – cfr. circolari nn. 97/2003, 142/2012, Pt_1
44/2013) in coerenza con i principi espressi dalla Corte Costituzionale in ambito affine (sent. n. 405/2001 a proposito dell'indennità di maternità). 3. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese e della mancanza della fase istruttoria – seguono la soccombenza (senza che possa tenersi conto del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.2 Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
”
2 Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo
96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (Cassazione civile sez.
III, 23/06/2022, n. 20317)
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e da avverso la sentenza n. 651/2024 del Tribunale Pt_1 CP_1 di Bologna resa in data 23/05/2024 e pubblicata il giorno 23/5/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata 1. respinge l'appello di;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, Pt_1
2. condanna l' al rimborso del contributo unificato di €.43,00 a suo tempo Pt_1 versato dalla ricorrente nonchè al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione ex art. 166 L. 412/91;
3. liquida il compenso di primo grado nella misura di €.4.638,00;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
5. condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in Pt_1
€.3.473,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 17/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 4 DM 55/2014: “... c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle