Decreto cautelare 15 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OM ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela IA Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio OM FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
nei confronti
NZ IL, non costituita in giudizio;
IA TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IR AS, RI SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Pancallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 151409/2024 del 12/7/2024 Comune di Taranto Sviluppo Economico – SUE – SUAP;
- l’eventuale silenzio assenso ancorché non noto, formatosi in seguito alla presentazione della Cila presentata dal sig. SA RI;
- ogni altro atto consequenziale, presupposto e connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON TO il 20/11/2024:
dei seguenti atti e provvedimenti consecutivi e connessi ai provvedimenti impugnati
1. nota prot. n.0240892/2024 del 31.10.2024 di riscontro al prot. n.0227948/2024 del 18.10.2024 pervenuta dalla Direzione Sviluppo Economico e Imprese SUE-SUAP resa in riscontro alla nota prot. n.0227948/2024 del 18.10.2024 di richiesta alla Direzione Sviluppo Economico e Imprese SUE-SUAP di parere endoprocedimentale per l’istanza di Autorizzazione alla Manomissione del Suolo Pubblico;
2. Istanza di Autorizzazione alla Manomissione del Suolo Pubblico al prot. n.0217703/2024 del 08.10.2024 corredata dei relativi allegati;
3. I predetti allegati all’istanza di Autorizzazione alla Manomissione del Suolo Pubblico al prot. n.0217703/2024 del 08.10.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, di IA TU, IR AS e di RI SA;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa DA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in epigrafe indicati con cui parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza prot. n. n. 0151409/2024 del 12.07.2024, a firma del Responsabile del Settore Sviluppo Economico - SUE - SUAP del Comune di Taranto, avente ad oggetto “ Ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - art. 31 S.P.R. m. 380/2001 e ss.mm.ii. - O.D. n. 41-2024 Reg. Ord. - Ns. rif. 147-22”;
Considerato che in vista dell’udienza pubblica del 26.11.2025 parte ricorrente, con nota depositata in data 10.06.2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Rilevato che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione. ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
Ritenuto, pertanto, che al Collegio, in considerazione di quanto sopra richiamato, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, integrato dai motivi aggiunti del 20.11.2024, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuta infine, la sussistenza di giustificate ragioni per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL SP, Presidente FF
DA RO, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA RO | IL SP |
IL SEGRETARIO