CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 41617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41617 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CE TO GE LE NA R.G.N. 21677/2025 CE TI SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO IE nato a [...] il [...] RO AN nata a [...] il [...] avverso il decreto del 04/12/2024 della CORTE di APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE LE NA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha disatteso la richiesta di revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, presentata nell’interesse di ER SI e della di lui sorella LA SI (quest’ultima nella veste di terza interessata), con riferimento alla nuda proprietà di un immobile ubicato in Roma, alla via dell’Annunziatella n. 3, in comproprietà tra loro al 50% (trattasi del cespite sito al piano 3, int. 8, distinto in catasto al fol. 43, p.lla 712, sub 8), oltre che delle quote della società inglese ST. PETER HOTEL LIMITED. Il provvedimento ablatorio aveva tratto origine da un procedimento penale promosso a carico di ER SI, definito ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.; nell’ambito di tale procedimento, dunque, era emerso come SI si collocasse – nella veste di extraneus, concorrente in reato proprio - all’interno di una reiterata attività di peculato, posta in essere dalla sua compagna del tempo CH NI, all’epoca dei fatti giudice delegato in numerose procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Roma, di volta in volta in concorso con diversi correi (creditori, soggetti insinuatisi nella procedura quali apparenti creditori, nonché avvocati e commercialisti), mediante la predisposizione di falsa documentazione, atta a creare creditori fittizi, i quali così insinuavano tardivamente poste inesistenti in fallimenti particolarmente capienti, ricavando profitti illeciti, complessivamente quantificati in € 6.034.989,75. 2. Ricorre per cassazione ER SI, a mezzo dell’avv. Alessandro Giuseppe Cannevale. Questi però risulta non iscritto all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, come da allegata documentazione.
3. Ricorre per cassazione anche LA SI, a mezzo dell’avv. CH Lazzari, Penale Sent. Sez. 1 Num. 41617 Anno 2025 Presidente: NI CA Relatore: NA GE LE Data Udienza: 28/10/2025 deducendo due motivi.
3.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione o erronea applicazione degli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 28 lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011, quanto alla ritenuta assenza del requisito della novità.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., stante il travisamento della prova, nella parte in cui la Corte di appello ricava - dalla deposizione promanante dal testimone BR AT - la conferma della circostanza che ER SI abbia prelevato, dalla massa del fallimento LO, una somma eccedente, rispetto a quella che ammette esser restata nella sua disponibilità.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. La Corte di appello di Perugia ha evidenziato, correttamente, come non siano venuti meno i presupposti per il mantenimento della confisca di prevenzione dei beni sopra indicati, nonostante i pretesi nova richiamati dai ricorrenti. L’istanza di revocazione rigettata, infatti, non traeva origine da prove nuove decisive, sopravvenute rispetto alla conclusione del procedimento o, comunque, preesistenti ma incolpevolmente scoperte in epoca posteriore alla definitività della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da dichiarare inammissibili.
2. La vicenda processuale è stata sostanzialmente già sintetizzata in parte narrativa. E dunque, ER SI ha patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., relativamente a una serie di fatti di peculato di ingente importo, commessi quale concorrente nel reato proprio posto in essere dalla compagna CH NI, dell’epoca dei fatti giudice delegata ai fallimenti del Tribunale di Roma. Nel successivo procedimento di prevenzione, ER SI è stato destinatario della confisca di diversi beni. Viene ora in rilievo la domanda di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, riguardo alla confisca di un immobile sito in Roma, nonché delle quote di una società inglese;
richiesta ri revocazione del medesimo tenore è stata avanzata dalla sorella del SI, LA SI, nella veste di terza interessata.
3. Il ricorso di ER SI deve essere dichiarato inammissibile, per esser stato proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non cassazionista.
4. Per quanto inerisce all’impugnazione proposta da LA SI, come detto intervenuta quale terza interessata, il primo motivo di ricorso deduce essere scarsamente comprensibile la modalità seguita dalla Corte di appello, in punto di verifica circa la esatta corrispondenza, fra le deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno reso testimonianza in dibattimento e le risultanze delle indagini preliminari, posto che le prime non risultano unite agli atti della presente procedura. Sarebbe stato quindi istituito – in ipotesi difensiva - un incongruo raffronto fra i contenuti di prove diverse, predicandosene l’identità, ad onta della mancanza originaria di uno dei termini di paragone;
in forza di tale impropria forma di raffronto, dunque, resterebbe integrato il vizio di motivazione apparente. Ad ogni modo, prosegue la difesa, la parziale o totale coincidenza riscontrabile - fra la prova emersa all’indomani della pronuncia oggetto di istanza di revocazione e le prove già esistenti - non esclude il requisito della novità, di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011. Già il solo fatto che la prova si sia formata in dibattimento, del resto, avrebbe reso i nuovi elementi rappresentati meritevoli di specifica valutazione, ad opera della Corte territoriale.
4.1. Spendendo tali argomentazioni, in realtà, la difesa non riesce a oltrepassare la soglia delle mere doglianze generiche e versate in fatto, oltre che connotate in maniera fortemente assertiva. È noto, però, che il ricorso per cassazione non può essere fondato su motivi che 2 ripropongano le medesime ragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;
motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartour Sami, Rv. 277710).
4.2. Nel caso di specie, l’impugnazione si arresta alla generica deduzione circa la sussistenza di discrasie, tra alcune (non meglio precisate) risultanze delle indagini preliminari e le dichiarazioni (neanche ben specificate nel dettaglio) rese in dibattimento da (non indicati) ufficiali di p.g. Non vi è chi non rilevi come, dipanandosi secondo tale linea di marcata vaghezza, l’impugnazione non possa che incorrere nel vizio della inammissibilità. Viene svolta una critica, infatti, che sostanzialmente resta incontrollabile e che, comunque, omette la necessaria indicazione, circa la eventuale efficacia disarticolante delle lamentate distonie dichiarative.
5. Il secondo motivo in cui si compendia il ricorso di LA SI auspica, parimenti, una pura e semplice rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già considerati, limitandosi esso a contestare in radice i presupposti del provvedimento ablatorio;
non viene però dimostrato – anche in relazione a tale doglianza - l’intervento di elementi genuinamente nuovi.
5.1. Giova allora ricordare come lo strumento revocatorio nel campo della confisca di prevenzione, di cui all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, non possa essere utilizzato al fine di sollecitare un nuovo giudizio – sia esso di merito o di legittimità – in ordine ad aspetti che già abbiano formato oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato, ovvero in assenza di elementi sopravvenuti, che siano atti ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della misura ablativa (Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano, Rv. 286450 – 01; si veda anche Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore››).
5.2. La censura difensiva, invece, si limita semplicemente a sostenere che la Corte territoriale – nell’affermare come la somma di euro 893.279,83 sia stata bonificata a una determinata società, proprietaria di immobili finiti nella disponibilità di SI e NI – abbia poi omesso di rilevare, nel contempo, come tali immobili siano ricompresi fra quelli confiscati e – relativamente agli stessi - SI non abbia domandato la revoca del provvedimento ablatorio. È agevole rilevare come tale motivo, oltre a essere interamente versato in fatto e di chiara valenza reiterativa, sia anche sostanzialmente privo di concreti elementi a supporto, oltre ad 3 essere sfornito di adeguate argomentazioni, circa il rilievo asseritamente decisivo da riconnettere alla pretesa violazione di legge.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE LE NA CA NI 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE LE NA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha disatteso la richiesta di revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, presentata nell’interesse di ER SI e della di lui sorella LA SI (quest’ultima nella veste di terza interessata), con riferimento alla nuda proprietà di un immobile ubicato in Roma, alla via dell’Annunziatella n. 3, in comproprietà tra loro al 50% (trattasi del cespite sito al piano 3, int. 8, distinto in catasto al fol. 43, p.lla 712, sub 8), oltre che delle quote della società inglese ST. PETER HOTEL LIMITED. Il provvedimento ablatorio aveva tratto origine da un procedimento penale promosso a carico di ER SI, definito ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.; nell’ambito di tale procedimento, dunque, era emerso come SI si collocasse – nella veste di extraneus, concorrente in reato proprio - all’interno di una reiterata attività di peculato, posta in essere dalla sua compagna del tempo CH NI, all’epoca dei fatti giudice delegato in numerose procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Roma, di volta in volta in concorso con diversi correi (creditori, soggetti insinuatisi nella procedura quali apparenti creditori, nonché avvocati e commercialisti), mediante la predisposizione di falsa documentazione, atta a creare creditori fittizi, i quali così insinuavano tardivamente poste inesistenti in fallimenti particolarmente capienti, ricavando profitti illeciti, complessivamente quantificati in € 6.034.989,75. 2. Ricorre per cassazione ER SI, a mezzo dell’avv. Alessandro Giuseppe Cannevale. Questi però risulta non iscritto all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, come da allegata documentazione.
3. Ricorre per cassazione anche LA SI, a mezzo dell’avv. CH Lazzari, Penale Sent. Sez. 1 Num. 41617 Anno 2025 Presidente: NI CA Relatore: NA GE LE Data Udienza: 28/10/2025 deducendo due motivi.
3.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione o erronea applicazione degli artt. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 28 lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011, quanto alla ritenuta assenza del requisito della novità.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., stante il travisamento della prova, nella parte in cui la Corte di appello ricava - dalla deposizione promanante dal testimone BR AT - la conferma della circostanza che ER SI abbia prelevato, dalla massa del fallimento LO, una somma eccedente, rispetto a quella che ammette esser restata nella sua disponibilità.
4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. La Corte di appello di Perugia ha evidenziato, correttamente, come non siano venuti meno i presupposti per il mantenimento della confisca di prevenzione dei beni sopra indicati, nonostante i pretesi nova richiamati dai ricorrenti. L’istanza di revocazione rigettata, infatti, non traeva origine da prove nuove decisive, sopravvenute rispetto alla conclusione del procedimento o, comunque, preesistenti ma incolpevolmente scoperte in epoca posteriore alla definitività della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono da dichiarare inammissibili.
2. La vicenda processuale è stata sostanzialmente già sintetizzata in parte narrativa. E dunque, ER SI ha patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen., relativamente a una serie di fatti di peculato di ingente importo, commessi quale concorrente nel reato proprio posto in essere dalla compagna CH NI, dell’epoca dei fatti giudice delegata ai fallimenti del Tribunale di Roma. Nel successivo procedimento di prevenzione, ER SI è stato destinatario della confisca di diversi beni. Viene ora in rilievo la domanda di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, riguardo alla confisca di un immobile sito in Roma, nonché delle quote di una società inglese;
richiesta ri revocazione del medesimo tenore è stata avanzata dalla sorella del SI, LA SI, nella veste di terza interessata.
3. Il ricorso di ER SI deve essere dichiarato inammissibile, per esser stato proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non cassazionista.
4. Per quanto inerisce all’impugnazione proposta da LA SI, come detto intervenuta quale terza interessata, il primo motivo di ricorso deduce essere scarsamente comprensibile la modalità seguita dalla Corte di appello, in punto di verifica circa la esatta corrispondenza, fra le deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno reso testimonianza in dibattimento e le risultanze delle indagini preliminari, posto che le prime non risultano unite agli atti della presente procedura. Sarebbe stato quindi istituito – in ipotesi difensiva - un incongruo raffronto fra i contenuti di prove diverse, predicandosene l’identità, ad onta della mancanza originaria di uno dei termini di paragone;
in forza di tale impropria forma di raffronto, dunque, resterebbe integrato il vizio di motivazione apparente. Ad ogni modo, prosegue la difesa, la parziale o totale coincidenza riscontrabile - fra la prova emersa all’indomani della pronuncia oggetto di istanza di revocazione e le prove già esistenti - non esclude il requisito della novità, di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011. Già il solo fatto che la prova si sia formata in dibattimento, del resto, avrebbe reso i nuovi elementi rappresentati meritevoli di specifica valutazione, ad opera della Corte territoriale.
4.1. Spendendo tali argomentazioni, in realtà, la difesa non riesce a oltrepassare la soglia delle mere doglianze generiche e versate in fatto, oltre che connotate in maniera fortemente assertiva. È noto, però, che il ricorso per cassazione non può essere fondato su motivi che 2 ripropongano le medesime ragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame;
motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartour Sami, Rv. 277710).
4.2. Nel caso di specie, l’impugnazione si arresta alla generica deduzione circa la sussistenza di discrasie, tra alcune (non meglio precisate) risultanze delle indagini preliminari e le dichiarazioni (neanche ben specificate nel dettaglio) rese in dibattimento da (non indicati) ufficiali di p.g. Non vi è chi non rilevi come, dipanandosi secondo tale linea di marcata vaghezza, l’impugnazione non possa che incorrere nel vizio della inammissibilità. Viene svolta una critica, infatti, che sostanzialmente resta incontrollabile e che, comunque, omette la necessaria indicazione, circa la eventuale efficacia disarticolante delle lamentate distonie dichiarative.
5. Il secondo motivo in cui si compendia il ricorso di LA SI auspica, parimenti, una pura e semplice rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già considerati, limitandosi esso a contestare in radice i presupposti del provvedimento ablatorio;
non viene però dimostrato – anche in relazione a tale doglianza - l’intervento di elementi genuinamente nuovi.
5.1. Giova allora ricordare come lo strumento revocatorio nel campo della confisca di prevenzione, di cui all’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, non possa essere utilizzato al fine di sollecitare un nuovo giudizio – sia esso di merito o di legittimità – in ordine ad aspetti che già abbiano formato oggetto di esame nei giudizi di impugnazione ordinaria, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal comma 1 dell'art. 28 citato, ovvero in assenza di elementi sopravvenuti, che siano atti ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della misura ablativa (Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano, Rv. 286450 – 01; si veda anche Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore››).
5.2. La censura difensiva, invece, si limita semplicemente a sostenere che la Corte territoriale – nell’affermare come la somma di euro 893.279,83 sia stata bonificata a una determinata società, proprietaria di immobili finiti nella disponibilità di SI e NI – abbia poi omesso di rilevare, nel contempo, come tali immobili siano ricompresi fra quelli confiscati e – relativamente agli stessi - SI non abbia domandato la revoca del provvedimento ablatorio. È agevole rilevare come tale motivo, oltre a essere interamente versato in fatto e di chiara valenza reiterativa, sia anche sostanzialmente privo di concreti elementi a supporto, oltre ad 3 essere sfornito di adeguate argomentazioni, circa il rilievo asseritamente decisivo da riconnettere alla pretesa violazione di legge.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE LE NA CA NI 4