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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7840 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di rinvio iscritta al numero 796 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 15/10/2025, vertente TRA
CONDOMINIO di VIA MAGLIANO SABINA N.24 in ROMA
(c.f. ), difeso dall'avv. DE ANGELIS DANILO (c.f. P.IVA_1
), C.F._1 attore in riassunzione già APPELLATO
E
(c.f. ), domiciliata in VIA DEL CP_1 P.IVA_2
TEMPIO DI GIOVE, 21 - 00186 ROMA, presso Avv.ra Comunale con l'avv. ROSSI DOMENICO (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende con procura in atti, convenuta in riassunzione, già APPELLANTE
OGGETTO: riassunzione in sede di rinvio dalla Cassazione dell'appello avverso la sentenza n. 6088/2017 emessa dal Tribunale di
Roma in data 27/03/2017.
Conclusioni dell'attore in riassunzione: “in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la Ordinanza n.
36666/2021:
– in via preliminare, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque
r.g. n. 1 non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata;
– in via ulteriormente subordinata, dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure disapplicare l'avviso di pagamento oggetto del presente giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.
Con vittoria delle integrali spese e compensi del giudizio di primo grado e delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, sia per il grado di appello, che per la fase di legittimità e di rinvio, espletate ed espletande dal costituito avvocato, con spese forfettarie al 15%, contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per legge, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti richiamati nel presente atto e dell'attività di ricerca e di studio compiuta dallo stesso difensore, e dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato, oltre che ai sensi dell'art. 96 cpc”. In via istruttoria, si chiede fin d'ora ammettersi prova contraria a quella dell'appellante, nonché, senza inversione dell'onere della prova, prova diretta sui motivi di cui alla presente comparsa. Chiede ammettersi quindi prova documentale, prova per interrogatorio dell'appellante e prova testimoniale, con riserva di articolare e di integrare la lista testimoniale. Con ulteriore riserva di meglio articolare e concludere all'esito delle richieste istruttorie di controparte” Conclusioni dell'appellata: “respingere tutte le domande avanzate dal condominio attore e, per l'effetto, confermare l'intimazione di pagamento originariamente opposta.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, o con compensazione delle stesse, in virtù del fatto che la giurisprudenza non ha un orientamento unanime sulla questione, tant'è che la Suprema Corte di Cassazione più volte ha statuito per la legittimità del pagamento del COSAP a favore di
come dimostrato dalle seguenti pronunce: Cass. Civile CP_1
1436 del 19.01.2018, ed altre precedenti conformi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta negli atti di causa.
r.g. n. 2 Con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2011, il Condominio di via Magliano Sabina, 24 in Roma, in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di CP_1 CP_1 per ivi sentire dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720119079647065/000, per l'importo di € 3.495,07, relativa alla cartella di pagamento n. 09720060164178609/000 notificata il 18.09.2006, avente per atto il presupposto avviso di pagamento per omesso versamento del
Canone per Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) relativo all'anno 2002
(dovuto per griglie e intercapedini ubicate lungo il perimetro del fabbricato lato strada pubblica). Parte attrice eccepiva che nulla CP_2 risultava dovuto dal Condominio a titolo di canone di occupazione, e dunque l'illegittimità dell'atto posto alla base delle richieste di
[...]
per violazione dell'art. 63, D.lgs. 446/1997, per mancanza di atto CP_1 di concessione presupposto e per l'assenza di occupazione di suolo pubblico. Con ordinanza del 20 febbraio 2015, il Giudice di Pace adito dichiarava la propria incompetenza per materia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale Civile di Roma. La causa veniva riassunta, con atto di citazione, notificato in data 22 febbraio 2015, dinanzi al Giudice competente, Tribunale Civile di Roma sez. II, che, con sentenza n. 6088/17 depositata il 27 marzo 2017 e notificata il 1° luglio 2017, accoglieva la domanda proposta dal Condominio attore e dichiarava “non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 09720119079647065/000 per l'importo di € 3.495,07”, condannando l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato in data 27 luglio 2017, CP_1 proponeva appello per ivi sentir annullare e riformare la sentenza n.
6088/2017 del Tribunale Civile di Roma, sez. II. In tale sede veniva rilevato che il canone, a prescindere dall'esplicito rilascio di un titolo concessorio, trova la sua 'ratio' nell'utilizzazione che il singolo fa - nel proprio interesse - di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, ovverosia nel venir meno, per la collettività e per l'ente che la rappresenta, come conseguenza di detta utilizzazione, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema e, dunque, l'obbligazione tributaria discende direttamente dalla legge che la disciplina – art. 63 del
D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 – e non dal provvedimento comunale di concessione.
Incardinato il relativo giudizio con R.G. n. 5430/2017, si costituiva in giudizio il Condominio di via Magliano Sabina, 24, il quale contestava r.g. n. 3 tutto quanto dedotto, perché infondato.
In data 24.10.2018 la Corte d'Appello di Roma, sezione I civile, pronunciava la sentenza n. 6789/2018, con la quale accoglieva l'appello proposto dalla Amministrazione. In particolare, secondo la Corte di
Appello, [riguardo l'eccezione di giudicato proposta dal Condominio]
“l'eccezione è infondata (…omissis…) posto che è pacifico che la debenza dei rispettivi canoni riguarda periodi differenti e che l'insussistenza del titolo concessoria è da ritenersi irrilevante per le ragioni di cui oltre”.
[Riguardo l'appello proposto da “l'appello del è CP_1 CP_3 fondato”. L'annosa questione di merito era infatti stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1435/2018 che aveva affermato: “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (…omissis…) risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo” (…omissis…) come emerge dalla motivazione della suddetta sentenza, la è dovuta, (…omissis…) sia CP_4 nell'ipotesi che la strada sia pubblica sia che sia asservita ad una servitù di pubblico passaggio. Sicché non rileva che la griglia rientri nell'area di sedime del condominio. L'appello va accolto e riformata integralmente la sentenza appellata con rigetto dell'opposizione proposta dal Condominio”.
Avverso tale Sentenza il Condominio di via Magliano Sabina, 24, con atto notificato il 23 aprile 2019, proponeva ricorso per Cassazione per sentir accertare e dichiarare che nulla dal Condominio ricorrente era dovuto a titolo di per griglie e intercapedini e, per l'effetto o in via CP_4 subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure disapplicare l'avviso di pagamento opposto, stante l'asserita manifesta illegittimità dell'atto impugnato.
La Corte di Cassazione VI sezione civile con ordinanza n. 36666/2021 del 16/09/2021, pubblicata in data 25/11/2021, decideva il procedimento
R.G. n. 13619/2019 in tal senso: "accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio". Con il primo motivo di ricorso presentato dal
Condominio nel ricorso in Cassazione si chiedeva la riforma della sentenza r.g. n. 4 emessa dal Giudice di secondo grado, nella parte in cui questa aveva respinto l'eccezione di giudicato, malgrado il precedente costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 20433/14, pronunziata tra le stesse parti, che aveva escluso la debenza del canone in relazione ad altra annualità.
In seguito alla citata ordinanza n. 36666/2021, che aveva accolto il primo motivo di ricorso, rinviando alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del processo, ed aveva cassato la Sentenza n. 6789/2018 emessa dalla Corte d'Appello di
Roma, il Condominio di Via Magliano Sabina n. 24 riassumeva la causa avanti questa Corte d'Appello di Roma in data 4.01.2022.
Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 15/10/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il principio di diritto enucleato dalla S.C. in ordine alla dirimente, rispetto agli altri motivi di merito della opposizione, e quindi alla decisione di appello, è relativo alla efficacia di giudicato da attribuire alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in un giudizio tra le stesse parti, relativamente alla precedente annualità del COSAP richiesto sul medesimo presupposto;
tale efficacia deve essere infatti riconosciuta, sulla scorta della prevalente giurisprudenza della S.C., anche della sua Sez.Tribut., citata ed invocata dalla Corte di Cassazione nella elaborazione del principio di diritto contenuto nella ordinanza 36666/21, con cui cassava con rinvio la sentenza 6789/18 di questa Corte (così sez.V 21654/20, 4845/20, sez.II
28148/19); nella stessa si riconosceva il principio della efficacia espansiva del giudicato, ovvero che “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili” (vedasi Cass. sez.V, 7417/19). Formatosi quindi il giudicato esterno fra tali parti del giudizio, la sua efficacia si espande oltre i limiti r.g. n. 5 temporali dell'accertamento ed “il giudizio relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, poiché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione” (vedasi
Cass. sez.V, 4607/08).
Pertanto la sentenza del Tribunale di Roma che accoglieva l'opposizione (seppure con diversa motivazione, concernente il difetto dei presupposti impositivi) la n.6088/17 della I sez., deve essere confermata, anche in punto di spese di lite del grado, con rigetto invece del proposto appello;
quanto alle spese di lite di tale fase del giudizio, di quella svoltasi dinanzi alla S.C. ed alla presente, le stesse seguono la soccombenza, come da dispositivo partitamente liquidate, atteso che mentre può riconoscersi all'appellante l'aumento, per il solo presente grado, dell'aumento previsto per gli atti contenenti note ipertestuali, non può invece invocare la soccombente la esistenza di provvedimenti di segno contrario sullo specifico motivo, involgendo quelli dalla medesima citati (ord.1436/18
Cass. e precedenti conformi) la diversa questione della sussistenza dei presupposti impositivi, in assenza di precedenti statuizioni fra le parti, pur in carenza di atto concessorio della amministrazione locale, ma sulla scorta della semplice occupazione di fatto di suolo pubblico, o gravato di servitù di pubblico passaggio, mediante la presenza di griglie od intercapedini.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio
2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione sull'appello proposto da nei confronti di CP_1
CONDOMINIO di VIA MAGLIANO SABINA, 24 in ROMA, contro la r.g. n. 6 sentenza n.6088/17 resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello, e conferma la sentenza impugnata, con diversa motivazione,
b) condanna al rimborso, in favore del Condominio, CP_1 delle spese di lite del grado di appello, congiuntamente per la fase anteriore e successiva al rinvio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, e spese vive per euro
190,00, e di quelle del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione che si liquidano in euro 1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, e spese vive per euro 462,00;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 19/12/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7