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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 88/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7093/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4007232023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3493/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2023 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per l'anno 2016 ai fini Irpef con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione il reddito pari ad € 280.016,00 erogato dalla
Scuola “Harmont e Blaine” s.p.a. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo la residenza fittizia in Svizzera del ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che sono risultate 72 movimentazioni su conti bancari italiani intestati al ricorrente effettuate in gennaio e settembre 2016, spese sostenute presso strutture alberghiere a Milano e Napoli, spese di viaggio con carta di credito American Express.
La C.G.T. di Primo Grado di Roma rigettava il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal contribuente.
Invero, il Collegio rileva che il contribuente aveva fissato il proprio domicilio per fini fiscali in Nominativo_1 e che, d'altra parte, il presente giudizio ha come oggetto la legittimità della tassazione in questione a carico di Ricorrente_1 e non della Società “Harmont e Blaine” S.p.a., risultando così determinante il sicuro accertamento circa il domicilio in Nominativo_1 di Ricorrente_1 (persona fisica) e non in Svizzera. Peraltro, rispetto ai dati di fatto richiamati anche analiticamente dai primi giudici, l'appellante, in realtà, nulla deduce in contrario di specifico, ma anzi finisce per confermare la rispondenza alla realtà degli stessi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese possono compensarsi stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
NE ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 88/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7093/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F4007232023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3493/2025 depositato il
20/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2023 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento per l'anno 2016 ai fini Irpef con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione il reddito pari ad € 280.016,00 erogato dalla
Scuola “Harmont e Blaine” s.p.a. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo la residenza fittizia in Svizzera del ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che sono risultate 72 movimentazioni su conti bancari italiani intestati al ricorrente effettuate in gennaio e settembre 2016, spese sostenute presso strutture alberghiere a Milano e Napoli, spese di viaggio con carta di credito American Express.
La C.G.T. di Primo Grado di Roma rigettava il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal contribuente.
Invero, il Collegio rileva che il contribuente aveva fissato il proprio domicilio per fini fiscali in Nominativo_1 e che, d'altra parte, il presente giudizio ha come oggetto la legittimità della tassazione in questione a carico di Ricorrente_1 e non della Società “Harmont e Blaine” S.p.a., risultando così determinante il sicuro accertamento circa il domicilio in Nominativo_1 di Ricorrente_1 (persona fisica) e non in Svizzera. Peraltro, rispetto ai dati di fatto richiamati anche analiticamente dai primi giudici, l'appellante, in realtà, nulla deduce in contrario di specifico, ma anzi finisce per confermare la rispondenza alla realtà degli stessi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto.
Le spese possono compensarsi stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate