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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1770/2019 R.G. promossa da
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano) contro (rappr. e dif. Pt_1 Controparte_1 dall'Avv. P. Iemmolo) e nei confronti di Controparte_2 oggi
[...] Controparte_3
(rappr. e dif. dall'Avv. A. Di Paola), avente ad oggetto: pensione;
osserva
L' propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 413/2019 reso dal Pt_1 giudice del lavoro presso il tribunale di Ragusa su istanza di per il Controparte_1 pagamento di notificato il 21/05/2019, per il pagamento della complessiva somma di
€ 8.079,16 a titolo di indennità di malattia, oltre accessori di legge e spese legali. A sostegno dell'opposizione, rileva: che in data 8/05/2019, con pagamento disposto presso la agenzia di Modica, è stato Controparte_2 effettuato il pagamento della somma di € 1.236,32 a titolo di ratei di pensione di marzo e aprile 2019; che tale importo va detratto dalla somma ingiunta;
che la CP_1
è titolare di tre pensioni, due di reversibilità e una di invalidità civile;
che tali pensioni sono poste in pagamento presso la di Controparte_2 CP_2 agenzia di Modica via Gianforma 50; che, dal momento in cui la è divenuta CP_1 unica titolare della pensione di reversibilità della quale era prima contitolare unitamente alla madre, detto istituto bancario rifiuta i relativi pagamenti, restituendoli all' ; di avere finora provveduto a rieffettuare i pagamenti tramite bonifici, Pt_1 peraltro sempre con le stesse coordinate della presso la medesima banca;
di CP_1 non avere quindi alcuna responsabilità per la mancata esecuzione del pagamento, avendolo indirizzato secondo le coordinate bancarie indicate dalla stessa assicurata;
che in tutti i casi di riemissione del pagamento, quest'ultimo è andato a buon fine, benchè le coordinate siano state sempre le medesime;
che tale circostanza comprova la correttezza del pagamento compiuto dall' e che è l'istituto bancario ad avere Pt_1 rifiutato l'accredito nei soli casi in cui il pagamento sia avvenuto come rateo di pensione;
che trattasi di una palese violazione della delegazione all'incasso che vincola contrattualmente la e la banca, implicante un danno (anche) per CP_1
l'istituto previdenziale (il quale non è riuscito a far pervenire il pagamento della pensione alla beneficiaria); che la ha agito in dnano dell' con un'azione CP_1 Pt_1 contrattuale;
che esso opponente è peraltro danneggiato in via extracontrattuale dal comportamento contra ius della (consistente nel mancato accredito della CP_2 pensione in favore della nonostante il pagamento disposto dall' dei ratei CP_1 Pt_1 con le coordinate bancarie, invero corrette, indicate dalla stessa pensionata); che il subito dall' risiede in via immediata nelle spese riguardanti la difesa in giudizio Pt_1
e nelle spese per interessi e rivalutazione da corrispondere alla per il ritardato
CP_1 pagamento;
di avere altresì sofferto il danno correlato alla diseconomicità amministrativa per avere svolto una inutile attività di liquidazione e pagamento della pensione e per avere dovuto effettuare continue riemissione di pagamenti;
che rileva anche “il danno all'immagine di un Ente che ha la sua vocazione nella tutela della situazioni di bisogno, a cominciare dai pensionati come la;
che, con
CP_1 riferimento al nesso causale, è da evidenziare che se l'istituto di credito avesse dato esecuzione correttamente alla delegazione all'incasso, da un lato la avrebbe
CP_1 percepito con regolarità la pensione, dall'altro l' non sarebbe stato costretto a Pt_1 porre in essere attività amministrativa altrimenti non necessaria e non sarebbe stato costretto a subire l'azione monitoria della
CP_1
Svolte le superiori premesse, chiede di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo (oggi “affinché in primo luogo Controparte_2 CP_2 CP_3 manlevi l'Ente per gli interessi e la rivalutazione che sarà costretto a corrispondere alla per il ritardato pagamento, nonché per le eventuali spese legali che sarà CP_1 costretto a corrispondere alla medesima. E affinché, in secondo luogo, risarcisca l'Ente per i danni da responsabilità extracontrattuale che consistono - sia nella diseconomicità amministrativa che consegue da un lato all'attività inutile di liquidazione e pagamento della pensione e dall'altro alla necessità di effettuare continue riemissioni di pagamenti, e - sia nella lesione della propria immagine: danni, in entrambi i casi, da liquidarsi in via equitativa”. Chiede pertanto che il giudice adito voglia “- Revocare il decreto ingiuntivo opposto, limitando la condanna dell' al solo pagamento della sorte capitale, in ogni caso detratta la Pt_1 somma netta di € 1.236,32 pagata il giorno 8/05/2019. - Ritenere e dichiarare che il mancato regolare pagamento della pensione è imputabile in via esclusiva al comportamento del terzo che, senza alcuna Controparte_2 valida ragione, rifiuta i pagamenti che avvengono a titolo delle pensioni cui è titolare la - Ritenere e dichiarare che tale comportamento contra ius del terzo ha CP_1 cagionato danni all' sia per la diseconomicità amministrativa che consegue da Pt_1 un lato all'attività inutile di liquidazione e pagamento della pensione e dall'altro alla necessità di effettuare continue riemissione di pagamenti, e sia per la lesione della propria immagine: danni, in entrambi i casi, che vanno refusi all' e da Pt_1 liquidarsi in via equitativa. - Condannare, pertanto, il terzo
[...]
a risarcire all' tutti i danni come sopra individuati e Controparte_2 Pt_1 quantificati, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e fino al soddisfo - Condannare il terzo a manlevare l'Ente per le Controparte_2 somme che sarà costretto a corrispondere alla a titolo di interessi e CP_1 rivalutazione sui ratei non corrisposti tempestivamente. - Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
deduce l'infondatezza dell'opposizione, rappresentando: di Controparte_1 essere titolare di tre pensioni, una di invalidità civile e altre due di reversibilità, in quanto orfana di entrambi i genitori;
che tali prestazioni previdenziali venivano poste in pagamento in favore di essa opposta presso il conto corrente bancario nominativo acceso dalla resistente presso la filiale di Controparte_2
Frigintini; di avere chiesto all' idonei chiarimenti circa il mancato accredito Pt_1 della pensione, verificatosi già da diversi mesi;
che l' , “senza giustificazione Pt_1 alcuna e dopo innumerevoli solleciti, nonché richieste di riemissioni di pagamenti, effettuava dei bonifici bancari accreditando acconti sui ratei di pensione che via via maturavano in favore della resistente”; di essere stata costretta, essendo rimasta irrisolta la situazione, a proporre ricorso monitorio per pagamento dei ratei maturati;
che, “se può risultare vero che in data 08.05.2019 l'ente previdenziale successivamente al deposito dell'ingiunzione per cui è causa, poneva in pagamento la somma di € 1.236,32, di certo non appare condivisibile la determinazione di controparte “……ai ratei di pensione di marzo e aprile 2019….”, ciò in quanto la sig.ra percepisce mensilmente la somma complessiva di € 2.019,79 (come da CP_1 documentazione allegata nel monitorio), somma ottenuta sommando le prestazioni pensionistiche a cui la stessa ha diritto(€ 803,50 + € 507,42 + € 708,87)”; che quanto ai ratei di pensione non percepiti e costituenti oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, in data 20.06.2019 (e dunque successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo) l' ha effettuato due bonifici bancari dell'importo di € 1.856,71 Pt_1 ciascuno;
che tali bonifici recano la causale “emolumenti accredito pensione 6590- 00328514921-50 lavoratori dipendenti superstiti rata 04 – rata 05- ; Controparte_1 che in realtà la somma mensilmente spettante ad essa opposta ammonta ad € € 2019,79, mentre “se il mese di Aprile, per come dedotto da controparte risultava accreditato precedentemente in data 08.05.2019, ne deriva che l'accredito del 20.06.2019 fa riferimento ad un acconto su altra mensilità”; che, non essendo certo a quale mensilità facciano riferimento le liquidazioni dei bonifici del 08.05.2019 e del 20.06.2019, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato. Sulla scorta di tali difese, chiede che il giudice adito voglia “- rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 413/2019 reso il 13.05.2019 dal Tribunale di Ragusa sez. Lavoro, nei limiti della somma che l'Ill.mo Giudice del procedimento per cui è causa dovesse ritenere dovuta dall' in Pt_1 persona del Direttore p.t. con sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in favore dell'odierna resistente, a titolo di ratei di pensioni non ancora percepiti dalla resistente, di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al soddisfo, oltre alle spese legali liquidate nel monitorio;
- e per l'effetto condannare l' in persona Pt_1 del Direttore p.t. con sede in Roma Via Ciro il Grande 21, al pagamento in favore della sig.ra , di quella somma che risulterà dovuta a titolo di ratei di Controparte_1 pensioni non ancora percepiti dalla resistente, di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al soddisfo oltre alle spese legali liquidate nel monitorio;
- in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse risultare la responsabilità del terzo chiamato in causa dal ricorrente, di tutto quanto dedotto in narrativa, condannare la
[...]
in persona del Direttore p.t. con sede in Viale Controparte_2 CP_2
Europa 65, terzo chiamato in causa, al pagamento di quella somma dovuta in favore della sig.ra a titolo di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al CP_1 soddisfo oltre alle spese legali liquidate nel monitorio. Con vittoria di spese e compensi difensivi sia del presente procedimento di merito sia di quelle liquidate nel monitorio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore della sottoscritto avvocato, la quale dichiara di non averne riscossi.”. La , oggi Controparte_2 Controparte_3 chiede il rigetto delle pretese formulate dall' ,
[...] Pt_1 sottolineando: che obbligato a corrispondere i ratei di pensione e previdenziali alla è certamente l' , non la Banca;
che, allorché la ha inteso avvalersi CP_1 Pt_1 CP_1 di domiciliazione bancaria per ottenere l'accredito di tali prestazioni, ciò è stato fatto in dipendenza di rapporto contrattuale che lega soltanto la e la che CP_2 CP_1
l' è estraneo al suddetto rapporto;
che l' avrebbe sempre avuto modo di Pt_1 Pt_1 adempiere regolarmente alla propria obbligazione, come ha concretamente ftato provvedendo alla riemissione di bonifici;
che, una volta constatata l'esistenza di una
“criticità” tecnica nella esecuzione degli accrediti, l' , anziché corrispondere Pt_1 comunque regolarmente i ratei di pensione, ha preferito attendere l'emissione del provvedimento monitorio in oggetto per poi “ribaltare” sulla Banca le conseguenze del proprio inadempimento o tardivo adempimento;
che il disguido tecnico sotteso al mancato pagamento da parte della discende dal fatto che la risultava CP_2 CP_1 dapprima contitolare di pensione unitamente alla madre che, dopo il CP_4 decesso di quest'ultima, il sistema informatico della ha registrato nella propria CP_2 anagrafica detto evento, con conseguente blocco del codice identificativo del soggetto cliente ormai deceduto;
che, avendo la formulato apposita istanza all' , CP_1 Pt_1 detto istituto le ha assegnato la reversibilità, attribuendole lo stesso numero identificativo del certificato di pensione già assegnato alla madre deceduta (numero che, come sopra notato, nel sistema operativo della Banca risultava collegato a soggetto deceduto e pertanto veniva automaticamente bloccato); che la non CP_2 può dunque ritenersi responsabile del lamentato mancato accredito;
che dal mese di agosto 2019 la ha inoltre trasferito ad altro Istituto di credito il pagamento dei CP_1 propri ratei pensionistici.
************
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, non costituendo oggetto di contestazione la circostanza che, in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo stesso, l' abbia provveduto al versamento di € 1.236,32 “a titolo di Pt_1 ratei di pensione di marzo ed aprile 2019” in favore della CP_1 Alcuna rilevanza, ai fin del thema decidendum, assume il fatto eventuale che si tratti di adempimento soltanto parziale (ovvero che vi sia stato un errore nella quantificazione del credito), non essendo in contestazione nè il diritto della odierna opposta a percepire le prestazioni in tema né l'ammontare di queste ultime. Quanto ai rapporti tra la banca e l'ente previdenziale, reputa il giudicante che la situazione descritta in ricorso (implicante un evidente e grave disagio per la CP_1 soltanto) scaturisca da un difetto di comunicazione chiara e diretta, addebitabile tanto alla Banca quanto all' : alla Banca giacchè la stessa – come dedotto in seno Pt_1 all'atto di opposizione - dal buon esito dei bonifici effettuati dall' ben avrebbe Pt_1 potuto evincere la titolarità esclusiva della prestazione (della quale era stata dapprima contitolare la defunta ) in capo alla beneficiaria di detti bonifici;
CP_4 CP_1 all' , in quanto detto istituto, verificato il mancato conseguimento della Pt_1 prestazione da parte della (come dalla stessa specificamente rappresentato), CP_1 ben avrebbe potuto contattare la Banca per acquisire delucidazioni al riguardo. Non si ravvisano dunque elementi sufficienti per ritenere sussistenti profili di responsabilità extracontrattuale in capo alla comunque incorsa in errore (sia CP_2 pure a causa dell'automatico operare del sistema informatico, determinante il blocco del codice identificativo del soggetto deceduto, poi riattribuito alla . CP_1
L'odierna opposta, per le ragioni esposte, è stata comunque costretta ad azionare in via monitoria il proprio credito a causa della situazione sopra illustrata, addebitabile sia all' sia alla Banca, i quali avrebbero potuto, con un maggiore Pt_1 sforzo di attenzione e di semplificazione del circuito comunicativo, evitare il danno correlato al non puntuale conseguimento, da parte dell'opposta medesima, delle prestazioni alla stessa dovute. Le considerazioni di cui innanzi giustificano la solidale condanna dei summenzionati enti a rifondere alla procuratrice antistataria di le Controparte_1 spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. Stante l'esito della lite, vanno invece compensate le spese processuali relative alla partecipazione dell' e della Banca al presente giudizio. Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in solido l e la Pt_1 Controparte_3 per azioni a rifondere alla procuratrice antistataria di le spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
compensa le spese processuali relative alla partecipazione dell' e della Pt_1 al presente giudizio. CP_2
Ragusa, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1770/2019 R.G. promossa da
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano) contro (rappr. e dif. Pt_1 Controparte_1 dall'Avv. P. Iemmolo) e nei confronti di Controparte_2 oggi
[...] Controparte_3
(rappr. e dif. dall'Avv. A. Di Paola), avente ad oggetto: pensione;
osserva
L' propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 413/2019 reso dal Pt_1 giudice del lavoro presso il tribunale di Ragusa su istanza di per il Controparte_1 pagamento di notificato il 21/05/2019, per il pagamento della complessiva somma di
€ 8.079,16 a titolo di indennità di malattia, oltre accessori di legge e spese legali. A sostegno dell'opposizione, rileva: che in data 8/05/2019, con pagamento disposto presso la agenzia di Modica, è stato Controparte_2 effettuato il pagamento della somma di € 1.236,32 a titolo di ratei di pensione di marzo e aprile 2019; che tale importo va detratto dalla somma ingiunta;
che la CP_1
è titolare di tre pensioni, due di reversibilità e una di invalidità civile;
che tali pensioni sono poste in pagamento presso la di Controparte_2 CP_2 agenzia di Modica via Gianforma 50; che, dal momento in cui la è divenuta CP_1 unica titolare della pensione di reversibilità della quale era prima contitolare unitamente alla madre, detto istituto bancario rifiuta i relativi pagamenti, restituendoli all' ; di avere finora provveduto a rieffettuare i pagamenti tramite bonifici, Pt_1 peraltro sempre con le stesse coordinate della presso la medesima banca;
di CP_1 non avere quindi alcuna responsabilità per la mancata esecuzione del pagamento, avendolo indirizzato secondo le coordinate bancarie indicate dalla stessa assicurata;
che in tutti i casi di riemissione del pagamento, quest'ultimo è andato a buon fine, benchè le coordinate siano state sempre le medesime;
che tale circostanza comprova la correttezza del pagamento compiuto dall' e che è l'istituto bancario ad avere Pt_1 rifiutato l'accredito nei soli casi in cui il pagamento sia avvenuto come rateo di pensione;
che trattasi di una palese violazione della delegazione all'incasso che vincola contrattualmente la e la banca, implicante un danno (anche) per CP_1
l'istituto previdenziale (il quale non è riuscito a far pervenire il pagamento della pensione alla beneficiaria); che la ha agito in dnano dell' con un'azione CP_1 Pt_1 contrattuale;
che esso opponente è peraltro danneggiato in via extracontrattuale dal comportamento contra ius della (consistente nel mancato accredito della CP_2 pensione in favore della nonostante il pagamento disposto dall' dei ratei CP_1 Pt_1 con le coordinate bancarie, invero corrette, indicate dalla stessa pensionata); che il subito dall' risiede in via immediata nelle spese riguardanti la difesa in giudizio Pt_1
e nelle spese per interessi e rivalutazione da corrispondere alla per il ritardato
CP_1 pagamento;
di avere altresì sofferto il danno correlato alla diseconomicità amministrativa per avere svolto una inutile attività di liquidazione e pagamento della pensione e per avere dovuto effettuare continue riemissione di pagamenti;
che rileva anche “il danno all'immagine di un Ente che ha la sua vocazione nella tutela della situazioni di bisogno, a cominciare dai pensionati come la;
che, con
CP_1 riferimento al nesso causale, è da evidenziare che se l'istituto di credito avesse dato esecuzione correttamente alla delegazione all'incasso, da un lato la avrebbe
CP_1 percepito con regolarità la pensione, dall'altro l' non sarebbe stato costretto a Pt_1 porre in essere attività amministrativa altrimenti non necessaria e non sarebbe stato costretto a subire l'azione monitoria della
CP_1
Svolte le superiori premesse, chiede di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo (oggi “affinché in primo luogo Controparte_2 CP_2 CP_3 manlevi l'Ente per gli interessi e la rivalutazione che sarà costretto a corrispondere alla per il ritardato pagamento, nonché per le eventuali spese legali che sarà CP_1 costretto a corrispondere alla medesima. E affinché, in secondo luogo, risarcisca l'Ente per i danni da responsabilità extracontrattuale che consistono - sia nella diseconomicità amministrativa che consegue da un lato all'attività inutile di liquidazione e pagamento della pensione e dall'altro alla necessità di effettuare continue riemissioni di pagamenti, e - sia nella lesione della propria immagine: danni, in entrambi i casi, da liquidarsi in via equitativa”. Chiede pertanto che il giudice adito voglia “- Revocare il decreto ingiuntivo opposto, limitando la condanna dell' al solo pagamento della sorte capitale, in ogni caso detratta la Pt_1 somma netta di € 1.236,32 pagata il giorno 8/05/2019. - Ritenere e dichiarare che il mancato regolare pagamento della pensione è imputabile in via esclusiva al comportamento del terzo che, senza alcuna Controparte_2 valida ragione, rifiuta i pagamenti che avvengono a titolo delle pensioni cui è titolare la - Ritenere e dichiarare che tale comportamento contra ius del terzo ha CP_1 cagionato danni all' sia per la diseconomicità amministrativa che consegue da Pt_1 un lato all'attività inutile di liquidazione e pagamento della pensione e dall'altro alla necessità di effettuare continue riemissione di pagamenti, e sia per la lesione della propria immagine: danni, in entrambi i casi, che vanno refusi all' e da Pt_1 liquidarsi in via equitativa. - Condannare, pertanto, il terzo
[...]
a risarcire all' tutti i danni come sopra individuati e Controparte_2 Pt_1 quantificati, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e fino al soddisfo - Condannare il terzo a manlevare l'Ente per le Controparte_2 somme che sarà costretto a corrispondere alla a titolo di interessi e CP_1 rivalutazione sui ratei non corrisposti tempestivamente. - Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
deduce l'infondatezza dell'opposizione, rappresentando: di Controparte_1 essere titolare di tre pensioni, una di invalidità civile e altre due di reversibilità, in quanto orfana di entrambi i genitori;
che tali prestazioni previdenziali venivano poste in pagamento in favore di essa opposta presso il conto corrente bancario nominativo acceso dalla resistente presso la filiale di Controparte_2
Frigintini; di avere chiesto all' idonei chiarimenti circa il mancato accredito Pt_1 della pensione, verificatosi già da diversi mesi;
che l' , “senza giustificazione Pt_1 alcuna e dopo innumerevoli solleciti, nonché richieste di riemissioni di pagamenti, effettuava dei bonifici bancari accreditando acconti sui ratei di pensione che via via maturavano in favore della resistente”; di essere stata costretta, essendo rimasta irrisolta la situazione, a proporre ricorso monitorio per pagamento dei ratei maturati;
che, “se può risultare vero che in data 08.05.2019 l'ente previdenziale successivamente al deposito dell'ingiunzione per cui è causa, poneva in pagamento la somma di € 1.236,32, di certo non appare condivisibile la determinazione di controparte “……ai ratei di pensione di marzo e aprile 2019….”, ciò in quanto la sig.ra percepisce mensilmente la somma complessiva di € 2.019,79 (come da CP_1 documentazione allegata nel monitorio), somma ottenuta sommando le prestazioni pensionistiche a cui la stessa ha diritto(€ 803,50 + € 507,42 + € 708,87)”; che quanto ai ratei di pensione non percepiti e costituenti oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, in data 20.06.2019 (e dunque successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo) l' ha effettuato due bonifici bancari dell'importo di € 1.856,71 Pt_1 ciascuno;
che tali bonifici recano la causale “emolumenti accredito pensione 6590- 00328514921-50 lavoratori dipendenti superstiti rata 04 – rata 05- ; Controparte_1 che in realtà la somma mensilmente spettante ad essa opposta ammonta ad € € 2019,79, mentre “se il mese di Aprile, per come dedotto da controparte risultava accreditato precedentemente in data 08.05.2019, ne deriva che l'accredito del 20.06.2019 fa riferimento ad un acconto su altra mensilità”; che, non essendo certo a quale mensilità facciano riferimento le liquidazioni dei bonifici del 08.05.2019 e del 20.06.2019, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato. Sulla scorta di tali difese, chiede che il giudice adito voglia “- rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 413/2019 reso il 13.05.2019 dal Tribunale di Ragusa sez. Lavoro, nei limiti della somma che l'Ill.mo Giudice del procedimento per cui è causa dovesse ritenere dovuta dall' in Pt_1 persona del Direttore p.t. con sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in favore dell'odierna resistente, a titolo di ratei di pensioni non ancora percepiti dalla resistente, di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al soddisfo, oltre alle spese legali liquidate nel monitorio;
- e per l'effetto condannare l' in persona Pt_1 del Direttore p.t. con sede in Roma Via Ciro il Grande 21, al pagamento in favore della sig.ra , di quella somma che risulterà dovuta a titolo di ratei di Controparte_1 pensioni non ancora percepiti dalla resistente, di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al soddisfo oltre alle spese legali liquidate nel monitorio;
- in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse risultare la responsabilità del terzo chiamato in causa dal ricorrente, di tutto quanto dedotto in narrativa, condannare la
[...]
in persona del Direttore p.t. con sede in Viale Controparte_2 CP_2
Europa 65, terzo chiamato in causa, al pagamento di quella somma dovuta in favore della sig.ra a titolo di interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino al CP_1 soddisfo oltre alle spese legali liquidate nel monitorio. Con vittoria di spese e compensi difensivi sia del presente procedimento di merito sia di quelle liquidate nel monitorio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc in favore della sottoscritto avvocato, la quale dichiara di non averne riscossi.”. La , oggi Controparte_2 Controparte_3 chiede il rigetto delle pretese formulate dall' ,
[...] Pt_1 sottolineando: che obbligato a corrispondere i ratei di pensione e previdenziali alla è certamente l' , non la Banca;
che, allorché la ha inteso avvalersi CP_1 Pt_1 CP_1 di domiciliazione bancaria per ottenere l'accredito di tali prestazioni, ciò è stato fatto in dipendenza di rapporto contrattuale che lega soltanto la e la che CP_2 CP_1
l' è estraneo al suddetto rapporto;
che l' avrebbe sempre avuto modo di Pt_1 Pt_1 adempiere regolarmente alla propria obbligazione, come ha concretamente ftato provvedendo alla riemissione di bonifici;
che, una volta constatata l'esistenza di una
“criticità” tecnica nella esecuzione degli accrediti, l' , anziché corrispondere Pt_1 comunque regolarmente i ratei di pensione, ha preferito attendere l'emissione del provvedimento monitorio in oggetto per poi “ribaltare” sulla Banca le conseguenze del proprio inadempimento o tardivo adempimento;
che il disguido tecnico sotteso al mancato pagamento da parte della discende dal fatto che la risultava CP_2 CP_1 dapprima contitolare di pensione unitamente alla madre che, dopo il CP_4 decesso di quest'ultima, il sistema informatico della ha registrato nella propria CP_2 anagrafica detto evento, con conseguente blocco del codice identificativo del soggetto cliente ormai deceduto;
che, avendo la formulato apposita istanza all' , CP_1 Pt_1 detto istituto le ha assegnato la reversibilità, attribuendole lo stesso numero identificativo del certificato di pensione già assegnato alla madre deceduta (numero che, come sopra notato, nel sistema operativo della Banca risultava collegato a soggetto deceduto e pertanto veniva automaticamente bloccato); che la non CP_2 può dunque ritenersi responsabile del lamentato mancato accredito;
che dal mese di agosto 2019 la ha inoltre trasferito ad altro Istituto di credito il pagamento dei CP_1 propri ratei pensionistici.
************
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, non costituendo oggetto di contestazione la circostanza che, in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo stesso, l' abbia provveduto al versamento di € 1.236,32 “a titolo di Pt_1 ratei di pensione di marzo ed aprile 2019” in favore della CP_1 Alcuna rilevanza, ai fin del thema decidendum, assume il fatto eventuale che si tratti di adempimento soltanto parziale (ovvero che vi sia stato un errore nella quantificazione del credito), non essendo in contestazione nè il diritto della odierna opposta a percepire le prestazioni in tema né l'ammontare di queste ultime. Quanto ai rapporti tra la banca e l'ente previdenziale, reputa il giudicante che la situazione descritta in ricorso (implicante un evidente e grave disagio per la CP_1 soltanto) scaturisca da un difetto di comunicazione chiara e diretta, addebitabile tanto alla Banca quanto all' : alla Banca giacchè la stessa – come dedotto in seno Pt_1 all'atto di opposizione - dal buon esito dei bonifici effettuati dall' ben avrebbe Pt_1 potuto evincere la titolarità esclusiva della prestazione (della quale era stata dapprima contitolare la defunta ) in capo alla beneficiaria di detti bonifici;
CP_4 CP_1 all' , in quanto detto istituto, verificato il mancato conseguimento della Pt_1 prestazione da parte della (come dalla stessa specificamente rappresentato), CP_1 ben avrebbe potuto contattare la Banca per acquisire delucidazioni al riguardo. Non si ravvisano dunque elementi sufficienti per ritenere sussistenti profili di responsabilità extracontrattuale in capo alla comunque incorsa in errore (sia CP_2 pure a causa dell'automatico operare del sistema informatico, determinante il blocco del codice identificativo del soggetto deceduto, poi riattribuito alla . CP_1
L'odierna opposta, per le ragioni esposte, è stata comunque costretta ad azionare in via monitoria il proprio credito a causa della situazione sopra illustrata, addebitabile sia all' sia alla Banca, i quali avrebbero potuto, con un maggiore Pt_1 sforzo di attenzione e di semplificazione del circuito comunicativo, evitare il danno correlato al non puntuale conseguimento, da parte dell'opposta medesima, delle prestazioni alla stessa dovute. Le considerazioni di cui innanzi giustificano la solidale condanna dei summenzionati enti a rifondere alla procuratrice antistataria di le Controparte_1 spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. Stante l'esito della lite, vanno invece compensate le spese processuali relative alla partecipazione dell' e della Banca al presente giudizio. Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in solido l e la Pt_1 Controparte_3 per azioni a rifondere alla procuratrice antistataria di le spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
compensa le spese processuali relative alla partecipazione dell' e della Pt_1 al presente giudizio. CP_2
Ragusa, 4 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)