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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli,
a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e la documentazione di causa nel proc. n. 320 /2025 tra
- (Avv. ROSANO DANIELA ) Parte_1
e
- (difeso dai suoi funzionari ex art. 427 Controparte_1
bis c.p.c.) pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24.3.2025 ha chiamato in Parte_1
causa il chiedendo in via d'urgenza l'accoglimento della Controparte_1 seguente domanda: “ANNULLARE il Decreto n. 17 emesso dall' Ufficio III° di Controparte_2
Savona in data 03/01/2025, limitatamente all'esclusione dall'accesso alla concessione di permesso retribuito per il diritto allo studio della docente . CONFERMARE il Decreto n. Parte_1
3212 del 17/12/24 precedentemente emesso del suddetto , Controparte_3 che inserisce nell'elenco degli ammessi alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio di 150 ore la ricorrente . CONDANNARE la Pubblica Amministrazione ad ammettere la Parte_1
ricorrente ad usufruire del permesso retribuito per diritto allo studio nella misura di 150 ore.”.
A sostegno della domanda cautelare, la ricorrente ha dedotto che:
- era vincitrice di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto PNRRI dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023;
- per il corrente anno scolastico aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato di durata annuale e prestava servizio con orario completo presso due diversi istituti (
[...] ” di Albenga e l' , Sede di Campochiesa, CP_4 Controparte_5
Albenga );
- al fine di poter ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2025 era obbligata a conseguire l'abilitazione, quindi a frequentare e superare un corso abilitante all'insegnamento;
- tale corso era stato disposto dall'Università degli Studi di Genova per l'a.a. 2024/25 e con Decreto Rettorale n. 92863 del 27/09/24 era stato costituito il
[...]
Controparte_6
- l'università aveva, tuttavia, precisato che per l'avvio dei corsi sarebbe stato necessario attendere la conclusione dell'iter di approvazione ministeriale;
- l'ateneo aveva, poi, chiarito che sarebbe stata richiesta una frequenza minima del 70% per ogni attività formativa, strutturata anche in modalità telematica sincrona, ad esclusione dei tirocini e dei laboratori e comunque in misura non superiore al 50% del totale;
- il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A48 era assolutamente necessario al fine di ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo anno scolastico;
- l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 150 ore, stipulato per il triennio 2025/2027, prevedeva permessi straordinari retribuiti, da attribuire prioritariamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con incarichi annuali;
- l'art. 2 di tale C.C.I.R. fissava il termine per la presentazione della domanda al “15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi” (e cioè entro il
15/11/24);
- l'esponente aveva presentato regolare domanda in data 5.11.2024: era, quindi, stata inserita nella graduatoria provvisoria per l'anno 2025, pubblicata dall' Controparte_3
di Savona con atto n. 3212 del 17/12/24, con l'annotazione “Riserva CFU”,
[...]
che presumibilmente indicava la necessaria acquisizione dell'abilitazione;
- nel successivo Decreto n. 17 del 03/01/2025 l' Savona, Controparte_3 CP_3
tuttavia, la ricorrente risultava nell'elenco degli esclusi con la seguente dicitura
“mancanza di requisito ai sensi dell'art. 2 C.C.I.R.”;
- il secondo provvedimento adottato dall'amministrazione era illegittimo, posto che aveva modificato il precedente con motivazione generica e travisando i fatti: alcun riscontro era stato dato al reclamo avanzato il 10.1.2025 e, a seguito di istanza di accesso agli atti, l'amministrazione si era limitata a richiamare l'art. 2 del C.C.I.R., affermando che non risultavano agli atti dell'Ufficio III° comunicazioni atte a sciogliere la riserva di ammissione provenienti dalla docente;
Parte_1
- l'esponente non avrebbe potuto comunicare il perfezionamento dell'iscrizione entro il termine del 31.12.2024 poiché “ECampus Università” aveva regolamentato la domanda di partecipazione ai percorsi di formazione e abilitazione ed aveva pubblicato il modulo da inviare al Magnifico Rettore solo con D.R. 94 del 24/02/2025;
- il 7.3.2025 l'esponente aveva presentato regolare domanda di iscrizione al corso
36CFU/CFA, versando il relativo contributo, e il mancato rispetto del termine del
31.12.2024 non era a lei imputabile;
- sussisteva, inoltre, anche il periculum in mora;
- la mancata concessione del permesso avrebbe, infatti, compromesso le sue possibilità di immissione in ruolo quale vincitrice di concorso con decorrenza 1.9.2025: solo con la fruizione delle 150 ore di permesso retribuito per studio avrebbe potuto limitare la sua prestazione di servizio e quindi applicarsi ed approfondire maggiormente le materie oggetto del percorso universitario di formazione iniziale, assolutamente necessario per l'accesso al ruolo.
Il Giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, ha fissato udienza di comparizione parti.
Si è, quindi, costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_1
funzionari, contestando la fondatezza della domanda cautelare e chiedendone la reiezione.
Il , in particolare, ha affermato che non vi era alcuna contraddizione tra il primo CP_1 decreto n. 3212 del 17/12/2024, che aveva pubblicato l'“elenco provvisorio” del personale docente avente diritto o escluso dalla fruizione dei permessi per il diritto allo studio e nel quale la docente risultava inserita con riserva (“Riserva CFU”), ed il successivo decreto n. 17 del Parte_1
03/01/2025 con il quale, scaduto il termine previsto dal C.C.I.R. per lo scioglimento della riserva, era stato pubblicato l'elenco definitivo del personale ammesso o escluso. L'amministrazione ha rilevato che la docente era stata esclusa proprio perchè non aveva provveduto a Parte_1
comunicare l'effettivo perfezionamento dell'iscrizione al corso entro il prescritto termine del
31.12.2024.
Sotto diverso profilo, il ha contestato la sussistenza del periculum Controparte_1
in mora, poiché la ricorrente avrebbe potuto comunque usufruire dei permessi previsti in via generale dal DPR n. 395/1988, dalla Circolare ministeriale del 24/10/1991, dalla Circolare ministeriale n. 20882 dello 08/07/1992 e dalla Circolare ministeriale n. 130 del 21/04/2000 e del congedo per formazione disciplinato dall'art. 5 dalla legge 8 marzo 2000 n. 53.
Nel corso dell'udienza di discussione il difensore della ricorrente ha documentato l'effettiva iscrizione della sua assistita al corso “ECampus” Classe A048-FI – percorso da 36 CFU a.a.
2024/25 in data 1.4.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda, mentre il rappresentante del convenuto ha rilevato il mancato rispetto del termine previsto dal C.C.I.R. ed ha richiamato la memoria depositata.
A scioglimento della riserva assunta in udienza si osserva quanto segue.
Indipendentemente dal tenore letterale delle conclusioni, la lettura complessiva dell'atto introduttivo porta a ritenere che oggetto della domanda della ricorrente sia l'accertamento del suo diritto ad usufruire del permesso retribuito per diritto allo studio nella misura di 150 ore e l'adozione, in via d'urgenza, dell'opportuno provvedimento utile all'attuazione di tale diritto.
Non competono, infatti, al Giudice ordinario l'“annullamento” o la “conferma” di un atto amministrativo, nè è ammissibile in via d'urgenza la domanda volta ad ottenere una pronuncia di condanna.
Ciò premesso, occorre valutare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per l'adozione del richiesto provvedimento d'urgenza.
Il fumus consiste nella verosimile fondatezza della pretesa azionata, mentre il periculum deve consistere in un pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria: la situazione potenzialmente pregiudizievole del diritto deve essere certa ed attuale e la prova di tale situazione grava interamente sul ricorrente.
Nel caso in esame difetta il fumus boni iuris.
I fatti sono essenzialmente pacifici.
docente vincitrice di concorso e attualmente destinataria di un Parte_1
incarico di supplenza annuale, ha chiesto in data 15.11.2024 di poter fruire dei permessi retribuiti di
150 ore per l'anno 2025 disciplinati dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale, senza tuttavia attestare l'effettiva iscrizione ad alcun corso di studio.
In tale data, infatti, la stessa era ancora in attesa dell'attivazione dei corsi da parte dell'Università di Genova.
In data 17.12.2024 l' richiamato il precedente provvedimento prot. n. 3025 del CP_2
03/12/2024 con il quale era stato fissato il contingente provinciale per la fruizione dei permessi di studio (che non poteva superare il 3% della dotazione organica provinciale complessiva distinto per le varie categorie di personale), ha disposto la pubblicazione “dell'elenco provvisorio - allegato al presente provvedimento - per l'anno 2025, del personale docente della scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, religione cattolica e del personale A.T.A, con contratto a tempo indeterminato e determinato avente diritto o escluso dalla fruizione dei permessi per il diritto allo studio – 150 h.”.
In tale elenco “provvisorio” è stata inserita anche la ricorrente, con l'indicazione “RISERVA
CFU”.
L'art. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale 2025/2027, infatti, recita: “La domanda di concessione di permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata per il personale dirigente, al Direttore Generale dell' , e per il personale Parte_2
docente, educativo e ATA con nomina a tempo indeterminato e determinato, nonché per i docenti di religione cattolica di cui all'art. 1, al Dirigente dell'Ambito Territoriale competente, tramite il dirigente Scolastico della scuola di servizio, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, una domanda sarà ritenuta fuori termine quando trasmessa alla scuola oltre il termine previsto. I dirigenti scolastici trasmettono tali domande agli Ambiti territoriali
Provinciali entro il 15 novembre di ciascun anno. Qualora la domanda sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della domanda, il personale è tenuto a produrre egualmente domanda entro detto termine, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 3, il corso cui intende iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva. Il personale in questione viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ciascun anno. Eventuali iscrizioni con riserva dovranno essere esplicitate nella domanda. Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il termine di presentazione delle domande potrà produrre la relativa istanza entro cinque giorni dalla stipula del contratto”.
Posto che la docente non aveva indicato in domanda, né documentato, Parte_1
l'effettiva iscrizione al corso universitario, in applicazione di tale previsione contrattuale la stessa è quindi stata inserita nell'elenco provvisorio con riserva.
Pacificamente la ricorrente non ha dato “comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro” il 31.12.2024 (posto che ha potuto iscriversi solo in data 1.4.2025), quindi sempre in applicazione della citata disposizione è stata esclusa dall'elenco definitivo pubblicato dall il 3.1.2025 con il decreto n. 17. CP_2
Tale decreto, infatti, nelle premesse, recita: “verificato, che ai sensi dell'art. 2 del Contratto
Integrativo Regionale 29 ottobre 2024, si è provveduto a sciogliere la RISERVA, a quanti hanno dato comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione in corso, entro e non oltre il 31 dicembre 2024...”. Cont Non sussiste, quindi, alcuna contraddizione tra i provvedimenti emessi dall , né ricorre una (a dire il vero nemmeno dedotta) violazione di legge o di contratto.
Certamente la mancata comunicazione del perfezionamento dell'iscrizione della ricorrente al corso universitario indetto dall'ECampus per l'a.s. 2024/25 entro il 31.12.2024 non è ascrivibile ad un ritardo della docente, posto che l'ateneo risulta aver attivato il corso solo nel corrente anno 2025.
E' altrettanto certo, tuttavia, che il mancato rispetto del termine non possa essere in alcun modo ascritto al convenuto, limitatosi a dare applicazione all'art. 2 del C.C.I.R.. CP_1
Non sussistono, né sono allegati, profili di illegittimità della citata previsione contrattuale: appare, infatti, ragionevole che, al fine di elaborare la graduatoria degli aventi diritto ai permessi studio per una determinata annualità, sia indicato un termine entro il quale gli aspiranti debbono documentare l'effettiva iscrizione al corso per il quale il permesso stesso è stato richiesto.
Come ha, poi, evidenziato l'amministrazione i permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente, pari al 3% della dotazione organica provinciale (nel caso in esame per il 2025 n.
145 unità, di cui 43 destinati al personale impiegato nella scuola secondaria di secondo grado): il numero limitato di permessi disponibili, quindi, comporta la necessità che l'amministrazione predisponga l'elenco degli ammessi in tempi certi e prestabiliti, uguali per tutti gli aspiranti.
Il mancato rispetto del termine previsto, per fatto non imputabile all'amministrazione, comporta l'esclusione della dall'elenco degli aventi diritto. Parte_1
Non sussiste, quindi, il fumus necessario per l'adozione del provvedimento cautelare, non ravvisandosi alcuna illegittimità nella condotta del convenuto. CP_1
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Le spese di lite possono, comunque, essere compensate, essendo oggettivamente stato attivato il corso di studio scelto dalla ricorrente solo nel 2025.
P.Q.M.
Visto l'artt. 669 septies c.p.c..
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Savona, 16.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli,
a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e la documentazione di causa nel proc. n. 320 /2025 tra
- (Avv. ROSANO DANIELA ) Parte_1
e
- (difeso dai suoi funzionari ex art. 427 Controparte_1
bis c.p.c.) pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24.3.2025 ha chiamato in Parte_1
causa il chiedendo in via d'urgenza l'accoglimento della Controparte_1 seguente domanda: “ANNULLARE il Decreto n. 17 emesso dall' Ufficio III° di Controparte_2
Savona in data 03/01/2025, limitatamente all'esclusione dall'accesso alla concessione di permesso retribuito per il diritto allo studio della docente . CONFERMARE il Decreto n. Parte_1
3212 del 17/12/24 precedentemente emesso del suddetto , Controparte_3 che inserisce nell'elenco degli ammessi alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio di 150 ore la ricorrente . CONDANNARE la Pubblica Amministrazione ad ammettere la Parte_1
ricorrente ad usufruire del permesso retribuito per diritto allo studio nella misura di 150 ore.”.
A sostegno della domanda cautelare, la ricorrente ha dedotto che:
- era vincitrice di concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al Decreto PNRRI dipartimentale n. 2575 del 06/12/2023;
- per il corrente anno scolastico aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato di durata annuale e prestava servizio con orario completo presso due diversi istituti (
[...] ” di Albenga e l' , Sede di Campochiesa, CP_4 Controparte_5
Albenga );
- al fine di poter ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2025 era obbligata a conseguire l'abilitazione, quindi a frequentare e superare un corso abilitante all'insegnamento;
- tale corso era stato disposto dall'Università degli Studi di Genova per l'a.a. 2024/25 e con Decreto Rettorale n. 92863 del 27/09/24 era stato costituito il
[...]
Controparte_6
- l'università aveva, tuttavia, precisato che per l'avvio dei corsi sarebbe stato necessario attendere la conclusione dell'iter di approvazione ministeriale;
- l'ateneo aveva, poi, chiarito che sarebbe stata richiesta una frequenza minima del 70% per ogni attività formativa, strutturata anche in modalità telematica sincrona, ad esclusione dei tirocini e dei laboratori e comunque in misura non superiore al 50% del totale;
- il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A48 era assolutamente necessario al fine di ottenere l'immissione in ruolo con decorrenza dal prossimo anno scolastico;
- l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio 150 ore, stipulato per il triennio 2025/2027, prevedeva permessi straordinari retribuiti, da attribuire prioritariamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con incarichi annuali;
- l'art. 2 di tale C.C.I.R. fissava il termine per la presentazione della domanda al “15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi” (e cioè entro il
15/11/24);
- l'esponente aveva presentato regolare domanda in data 5.11.2024: era, quindi, stata inserita nella graduatoria provvisoria per l'anno 2025, pubblicata dall' Controparte_3
di Savona con atto n. 3212 del 17/12/24, con l'annotazione “Riserva CFU”,
[...]
che presumibilmente indicava la necessaria acquisizione dell'abilitazione;
- nel successivo Decreto n. 17 del 03/01/2025 l' Savona, Controparte_3 CP_3
tuttavia, la ricorrente risultava nell'elenco degli esclusi con la seguente dicitura
“mancanza di requisito ai sensi dell'art. 2 C.C.I.R.”;
- il secondo provvedimento adottato dall'amministrazione era illegittimo, posto che aveva modificato il precedente con motivazione generica e travisando i fatti: alcun riscontro era stato dato al reclamo avanzato il 10.1.2025 e, a seguito di istanza di accesso agli atti, l'amministrazione si era limitata a richiamare l'art. 2 del C.C.I.R., affermando che non risultavano agli atti dell'Ufficio III° comunicazioni atte a sciogliere la riserva di ammissione provenienti dalla docente;
Parte_1
- l'esponente non avrebbe potuto comunicare il perfezionamento dell'iscrizione entro il termine del 31.12.2024 poiché “ECampus Università” aveva regolamentato la domanda di partecipazione ai percorsi di formazione e abilitazione ed aveva pubblicato il modulo da inviare al Magnifico Rettore solo con D.R. 94 del 24/02/2025;
- il 7.3.2025 l'esponente aveva presentato regolare domanda di iscrizione al corso
36CFU/CFA, versando il relativo contributo, e il mancato rispetto del termine del
31.12.2024 non era a lei imputabile;
- sussisteva, inoltre, anche il periculum in mora;
- la mancata concessione del permesso avrebbe, infatti, compromesso le sue possibilità di immissione in ruolo quale vincitrice di concorso con decorrenza 1.9.2025: solo con la fruizione delle 150 ore di permesso retribuito per studio avrebbe potuto limitare la sua prestazione di servizio e quindi applicarsi ed approfondire maggiormente le materie oggetto del percorso universitario di formazione iniziale, assolutamente necessario per l'accesso al ruolo.
Il Giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, ha fissato udienza di comparizione parti.
Si è, quindi, costituito in giudizio il , tramite i suoi Controparte_1
funzionari, contestando la fondatezza della domanda cautelare e chiedendone la reiezione.
Il , in particolare, ha affermato che non vi era alcuna contraddizione tra il primo CP_1 decreto n. 3212 del 17/12/2024, che aveva pubblicato l'“elenco provvisorio” del personale docente avente diritto o escluso dalla fruizione dei permessi per il diritto allo studio e nel quale la docente risultava inserita con riserva (“Riserva CFU”), ed il successivo decreto n. 17 del Parte_1
03/01/2025 con il quale, scaduto il termine previsto dal C.C.I.R. per lo scioglimento della riserva, era stato pubblicato l'elenco definitivo del personale ammesso o escluso. L'amministrazione ha rilevato che la docente era stata esclusa proprio perchè non aveva provveduto a Parte_1
comunicare l'effettivo perfezionamento dell'iscrizione al corso entro il prescritto termine del
31.12.2024.
Sotto diverso profilo, il ha contestato la sussistenza del periculum Controparte_1
in mora, poiché la ricorrente avrebbe potuto comunque usufruire dei permessi previsti in via generale dal DPR n. 395/1988, dalla Circolare ministeriale del 24/10/1991, dalla Circolare ministeriale n. 20882 dello 08/07/1992 e dalla Circolare ministeriale n. 130 del 21/04/2000 e del congedo per formazione disciplinato dall'art. 5 dalla legge 8 marzo 2000 n. 53.
Nel corso dell'udienza di discussione il difensore della ricorrente ha documentato l'effettiva iscrizione della sua assistita al corso “ECampus” Classe A048-FI – percorso da 36 CFU a.a.
2024/25 in data 1.4.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda, mentre il rappresentante del convenuto ha rilevato il mancato rispetto del termine previsto dal C.C.I.R. ed ha richiamato la memoria depositata.
A scioglimento della riserva assunta in udienza si osserva quanto segue.
Indipendentemente dal tenore letterale delle conclusioni, la lettura complessiva dell'atto introduttivo porta a ritenere che oggetto della domanda della ricorrente sia l'accertamento del suo diritto ad usufruire del permesso retribuito per diritto allo studio nella misura di 150 ore e l'adozione, in via d'urgenza, dell'opportuno provvedimento utile all'attuazione di tale diritto.
Non competono, infatti, al Giudice ordinario l'“annullamento” o la “conferma” di un atto amministrativo, nè è ammissibile in via d'urgenza la domanda volta ad ottenere una pronuncia di condanna.
Ciò premesso, occorre valutare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per l'adozione del richiesto provvedimento d'urgenza.
Il fumus consiste nella verosimile fondatezza della pretesa azionata, mentre il periculum deve consistere in un pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria: la situazione potenzialmente pregiudizievole del diritto deve essere certa ed attuale e la prova di tale situazione grava interamente sul ricorrente.
Nel caso in esame difetta il fumus boni iuris.
I fatti sono essenzialmente pacifici.
docente vincitrice di concorso e attualmente destinataria di un Parte_1
incarico di supplenza annuale, ha chiesto in data 15.11.2024 di poter fruire dei permessi retribuiti di
150 ore per l'anno 2025 disciplinati dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale, senza tuttavia attestare l'effettiva iscrizione ad alcun corso di studio.
In tale data, infatti, la stessa era ancora in attesa dell'attivazione dei corsi da parte dell'Università di Genova.
In data 17.12.2024 l' richiamato il precedente provvedimento prot. n. 3025 del CP_2
03/12/2024 con il quale era stato fissato il contingente provinciale per la fruizione dei permessi di studio (che non poteva superare il 3% della dotazione organica provinciale complessiva distinto per le varie categorie di personale), ha disposto la pubblicazione “dell'elenco provvisorio - allegato al presente provvedimento - per l'anno 2025, del personale docente della scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, religione cattolica e del personale A.T.A, con contratto a tempo indeterminato e determinato avente diritto o escluso dalla fruizione dei permessi per il diritto allo studio – 150 h.”.
In tale elenco “provvisorio” è stata inserita anche la ricorrente, con l'indicazione “RISERVA
CFU”.
L'art. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale 2025/2027, infatti, recita: “La domanda di concessione di permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata per il personale dirigente, al Direttore Generale dell' , e per il personale Parte_2
docente, educativo e ATA con nomina a tempo indeterminato e determinato, nonché per i docenti di religione cattolica di cui all'art. 1, al Dirigente dell'Ambito Territoriale competente, tramite il dirigente Scolastico della scuola di servizio, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, una domanda sarà ritenuta fuori termine quando trasmessa alla scuola oltre il termine previsto. I dirigenti scolastici trasmettono tali domande agli Ambiti territoriali
Provinciali entro il 15 novembre di ciascun anno. Qualora la domanda sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della domanda, il personale è tenuto a produrre egualmente domanda entro detto termine, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 3, il corso cui intende iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva. Il personale in questione viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ciascun anno. Eventuali iscrizioni con riserva dovranno essere esplicitate nella domanda. Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il termine di presentazione delle domande potrà produrre la relativa istanza entro cinque giorni dalla stipula del contratto”.
Posto che la docente non aveva indicato in domanda, né documentato, Parte_1
l'effettiva iscrizione al corso universitario, in applicazione di tale previsione contrattuale la stessa è quindi stata inserita nell'elenco provvisorio con riserva.
Pacificamente la ricorrente non ha dato “comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro” il 31.12.2024 (posto che ha potuto iscriversi solo in data 1.4.2025), quindi sempre in applicazione della citata disposizione è stata esclusa dall'elenco definitivo pubblicato dall il 3.1.2025 con il decreto n. 17. CP_2
Tale decreto, infatti, nelle premesse, recita: “verificato, che ai sensi dell'art. 2 del Contratto
Integrativo Regionale 29 ottobre 2024, si è provveduto a sciogliere la RISERVA, a quanti hanno dato comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione in corso, entro e non oltre il 31 dicembre 2024...”. Cont Non sussiste, quindi, alcuna contraddizione tra i provvedimenti emessi dall , né ricorre una (a dire il vero nemmeno dedotta) violazione di legge o di contratto.
Certamente la mancata comunicazione del perfezionamento dell'iscrizione della ricorrente al corso universitario indetto dall'ECampus per l'a.s. 2024/25 entro il 31.12.2024 non è ascrivibile ad un ritardo della docente, posto che l'ateneo risulta aver attivato il corso solo nel corrente anno 2025.
E' altrettanto certo, tuttavia, che il mancato rispetto del termine non possa essere in alcun modo ascritto al convenuto, limitatosi a dare applicazione all'art. 2 del C.C.I.R.. CP_1
Non sussistono, né sono allegati, profili di illegittimità della citata previsione contrattuale: appare, infatti, ragionevole che, al fine di elaborare la graduatoria degli aventi diritto ai permessi studio per una determinata annualità, sia indicato un termine entro il quale gli aspiranti debbono documentare l'effettiva iscrizione al corso per il quale il permesso stesso è stato richiesto.
Come ha, poi, evidenziato l'amministrazione i permessi sono concessi fino alla concorrenza del contingente, pari al 3% della dotazione organica provinciale (nel caso in esame per il 2025 n.
145 unità, di cui 43 destinati al personale impiegato nella scuola secondaria di secondo grado): il numero limitato di permessi disponibili, quindi, comporta la necessità che l'amministrazione predisponga l'elenco degli ammessi in tempi certi e prestabiliti, uguali per tutti gli aspiranti.
Il mancato rispetto del termine previsto, per fatto non imputabile all'amministrazione, comporta l'esclusione della dall'elenco degli aventi diritto. Parte_1
Non sussiste, quindi, il fumus necessario per l'adozione del provvedimento cautelare, non ravvisandosi alcuna illegittimità nella condotta del convenuto. CP_1
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Le spese di lite possono, comunque, essere compensate, essendo oggettivamente stato attivato il corso di studio scelto dalla ricorrente solo nel 2025.
P.Q.M.
Visto l'artt. 669 septies c.p.c..
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Savona, 16.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli