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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1263 - 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Giulio Pepe.
RICORRENTE
C O N T R O
, con sede legale in Segrate (MI), alla Controparte_1
Via Tintoretto n. 22, CAP 20090 e C.F./P.IVA n. , P.IVA_1
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso - in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione dall'avvocato Ilaria Di Maio
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio legale in Sant'Antonio Abate, alla via E. Forzati n. 44, e
PEC Email_1
in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_2
sede in Salerno alla via Roma n. 7, C.F./P.IVA , P.IVA_2
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione dall'Avvocato Antonio Torrente, C.F. e PEC C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Sant'Antonio
Abate alla via De Luca 10.
RESISTENTE
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Peschiera BO (MI), al viale Delle Rimembranze n. 12/4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: svolgimento di mansioni superiori di fatto – Inquadramento superiore dal II al III livello CCNL Fise
– Autista di automezzo “compattatore” inferiore ai CP_3
35 quintali.
Acquisita documentazione, escussi i testi ammessi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'attore alle dipendenze delle resistenti senza soluzione di continuità, in virtù di cessioni di ramo d'azienda, sul cantiere di
Castellammare di Stabia ed inquadrato nel 2^ livello del CCNL
Fise Assoambiente, ha agito per sentir accertate lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 3° livello, Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, di cui all'art. 15 del
C.C.N.L. FISE Assoambiente, per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, sin dal mese di febbraio
2017, data di assunzione del ricorrente alle dipendenze dell'
[...]
o, in subordine, dal mese di gennaio 2021, data Controparte_2
in cui il rapporto di lavoro del ricorrente era proseguito con la
Controparte_4
Dette mansioni superiori sono consistite in quelle di autista di auto compattatore, nel mentre il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle convenute venendo sempre inquadrato nel livello 2° del CCNL Fise Assoambiente, con mansioni di operatore ecologico (v. buste paga in atti), nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del cantiere del Comune di Castellammare di Stabia (cfr. Comunicazione obbligatoria
). Egli tuttavia sin dall'inizio del rapporto di lavoro ha CP_5
svolto le mansioni di autista di autocompattatore, in particolare dell'automezzo Iveco Dayli 35 ovvero Nissan Cabstar NT400, inferiori ai 35 quintali, mansioni per le quali il CCNL prevedeva l'attribuzione del 3 ° livello retributivo. Donde la domanda azionata.
L'istruttoria svolta ha consentito di stabilire che il ricorrente ha sempre condotto soltanto automezzi che richiedevano la sola patente B (cioè piccoli compattatori di massa inferiore ai 35 quintali e capaci di volumi da compattare ricompresi tra i 2,5 e i
5 metri cubi). Lo svolgimento di tali mansioni abituali e prevalenti sono state confermate da tutti i testi escussi.
Il compattatore in senso tecnico è quello di massa superiore ai
35 quintali e con capacità di compattazione/compressione superiore (cioè dai 18 ai 32 mt cubi). Detti automezzi superiori ai
35 quintali richiedono la patente C.
La declaratoria contrattuale del livello 2^ prevede tra l'altro i dipendenti “che utilizzano veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”. Tuttavia per l'area contrattuale “spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” il CCNL prevede, altresì, l'applicazione del 3^ livello d'inquadramento anche per coloro che “svolgono attività di spazzamento /raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria
B”. A titolo esemplificativo la declaratoria indica anche gli addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici.
Dall'interpretazione complessiva delle anzidette clausole contrattuali deve concludersi che gli addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante conduzione ed utilizzo di piccoli compattatori al di sotto dei 35 quintali (per i quali si richiede la sola patente B) devono legittimamente essere inseriti nel 3^ livello d'inquadramento.
Sebbene, quindi, il ricorrente abbia sempre condotto automezzi che richiedevano la sola patente B, non di meno ha, però, diritto al riconoscimento del livello d'inquadramento superiore: id est il
3^ livello. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto come da dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere contrattualmente inquadrato nel 3^ livello CCNL Fise
, “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali CP_3
complementari”, a decorrere dal febbraio 2017 e condanna le
Società convenute, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate e non percepite tra il 2^ livello in cui è stato inquadrato e l'anzidetto 3^ livello, oltre al pagamento delle spese di lite determinate, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro 1.500,00 maggiorati di accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 25.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Giulio Pepe.
RICORRENTE
C O N T R O
, con sede legale in Segrate (MI), alla Controparte_1
Via Tintoretto n. 22, CAP 20090 e C.F./P.IVA n. , P.IVA_1
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso - in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione dall'avvocato Ilaria Di Maio
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
studio legale in Sant'Antonio Abate, alla via E. Forzati n. 44, e
PEC Email_1
in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_2
sede in Salerno alla via Roma n. 7, C.F./P.IVA , P.IVA_2
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione dall'Avvocato Antonio Torrente, C.F. e PEC C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Sant'Antonio
Abate alla via De Luca 10.
RESISTENTE
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Peschiera BO (MI), al viale Delle Rimembranze n. 12/4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: svolgimento di mansioni superiori di fatto – Inquadramento superiore dal II al III livello CCNL Fise
– Autista di automezzo “compattatore” inferiore ai CP_3
35 quintali.
Acquisita documentazione, escussi i testi ammessi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'attore alle dipendenze delle resistenti senza soluzione di continuità, in virtù di cessioni di ramo d'azienda, sul cantiere di
Castellammare di Stabia ed inquadrato nel 2^ livello del CCNL
Fise Assoambiente, ha agito per sentir accertate lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel 3° livello, Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, di cui all'art. 15 del
C.C.N.L. FISE Assoambiente, per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, sin dal mese di febbraio
2017, data di assunzione del ricorrente alle dipendenze dell'
[...]
o, in subordine, dal mese di gennaio 2021, data Controparte_2
in cui il rapporto di lavoro del ricorrente era proseguito con la
Controparte_4
Dette mansioni superiori sono consistite in quelle di autista di auto compattatore, nel mentre il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle convenute venendo sempre inquadrato nel livello 2° del CCNL Fise Assoambiente, con mansioni di operatore ecologico (v. buste paga in atti), nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del cantiere del Comune di Castellammare di Stabia (cfr. Comunicazione obbligatoria
). Egli tuttavia sin dall'inizio del rapporto di lavoro ha CP_5
svolto le mansioni di autista di autocompattatore, in particolare dell'automezzo Iveco Dayli 35 ovvero Nissan Cabstar NT400, inferiori ai 35 quintali, mansioni per le quali il CCNL prevedeva l'attribuzione del 3 ° livello retributivo. Donde la domanda azionata.
L'istruttoria svolta ha consentito di stabilire che il ricorrente ha sempre condotto soltanto automezzi che richiedevano la sola patente B (cioè piccoli compattatori di massa inferiore ai 35 quintali e capaci di volumi da compattare ricompresi tra i 2,5 e i
5 metri cubi). Lo svolgimento di tali mansioni abituali e prevalenti sono state confermate da tutti i testi escussi.
Il compattatore in senso tecnico è quello di massa superiore ai
35 quintali e con capacità di compattazione/compressione superiore (cioè dai 18 ai 32 mt cubi). Detti automezzi superiori ai
35 quintali richiedono la patente C.
La declaratoria contrattuale del livello 2^ prevede tra l'altro i dipendenti “che utilizzano veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”. Tuttavia per l'area contrattuale “spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari” il CCNL prevede, altresì, l'applicazione del 3^ livello d'inquadramento anche per coloro che “svolgono attività di spazzamento /raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria
B”. A titolo esemplificativo la declaratoria indica anche gli addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici.
Dall'interpretazione complessiva delle anzidette clausole contrattuali deve concludersi che gli addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante conduzione ed utilizzo di piccoli compattatori al di sotto dei 35 quintali (per i quali si richiede la sola patente B) devono legittimamente essere inseriti nel 3^ livello d'inquadramento.
Sebbene, quindi, il ricorrente abbia sempre condotto automezzi che richiedevano la sola patente B, non di meno ha, però, diritto al riconoscimento del livello d'inquadramento superiore: id est il
3^ livello. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto come da dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere contrattualmente inquadrato nel 3^ livello CCNL Fise
, “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali CP_3
complementari”, a decorrere dal febbraio 2017 e condanna le
Società convenute, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate e non percepite tra il 2^ livello in cui è stato inquadrato e l'anzidetto 3^ livello, oltre al pagamento delle spese di lite determinate, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro 1.500,00 maggiorati di accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 25.5.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)