TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2934/2022 r.g.a.c. vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Antonio PLUTINO e C.F._2
Ermelinda CHIUMIENTO
opponenti
contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Achille CONSARINO opposta oggetto: indebito oggettivo conclusioni: come da verbale di udienza del 5.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.In seguito al ricorso depositato da il Tribunale di Reggio Controparte_1
Calabria ha emesso decreto n. 556/2022, poi notificato il 25.7.2022, con il quale ha ingiunto a ed a il pagamento della somma di € 50.048,14, Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. in favore di . Controparte_1
Nel predetto ricorso ha esposto: Controparte_1
1 - che, nel mese di ottobre/novembre 2018, sua cugina, , le aveva Parte_2
proposto di acquistare insieme un immobile sito a Scilla (RC) per il prezzo indicativo di € 170.000,00, al fine di adibirlo a struttura alberghiera;
- che , dopo aver esaminato la proposta, l'aveva accettata;
Controparte_1
- che il pagamento del prezzo avrebbe dovuto avvenire mediante versamento di un acconto alla firma del contratto preliminare ed il saldo al momento della stipula del contratto definitivo;
- che, con scrittura privata datata 16.11.2018, stipulata tra e il Controparte_1
marito , da una parte, e e , dall'altra, si era CP_2 Parte_2 Parte_1
convenuto che questi ultimi, in data 19.11.2018 avrebbero sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile di proprietà di , sito in Scilla Persona_1
e distinto in catasto al foglio 3, particella 43 (oggi 42 sub 2) “nella misura di mq 151,20
e di mq 38 di giardino” per il prezzo presumibile di € 170.000,00 e che tale prezzo sarebbe stato corrisposto per il 50% dai coniugi e per il restante 50% CP_3
dai coniugi , che sarebbero divenuti proprietari della metà CP_4
dell'immobile;
- che, contrariamente a quanto da lei richiesto, il contratto preliminare stipulato con la promittente venditrice, datato 19.11.2018, aveva previsto quali promissari acquirenti i soli e;
Parte_2 Parte_1
- che , dinanzi alle sue rimostranze, l'aveva rassicurata dichiarando Parte_2
che ciò era dipeso dalla mancanza di volontà della proprietaria di vendere a “stranieri”, ma che il contratto definitivo avrebbe incluso tra gli acquirenti sia Controparte_1
che il marito;
- che, in ottemperanza all'accordo di cui sopra, aveva provveduto a versare, a mezzo bonifico o trasferimento Western UN, la complessiva somma di € 50.048,14
a e , con frazionati pagamenti effettuati dal 16.11.2018 al Parte_2 Parte_1
10.4.2020;
- che, nonostante ciò, il contratto non era stato stipulato e e Parte_2 [...]
si erano rifiutati di fornirle informazioni e di metterla in contatto con la Pt_1
promittente venditrice;
2 - che, pertanto, con raccomandata a.r. indirizzata ai coniugi , CP_5
ricevuta in data 7.9.2021, aveva invitato i predetti a restituirle la somma di € 50.048,14;
- che, i coniugi , rappresentati dall'avv. Mario Antonio Plutino, si CP_5
erano dimostrati disponibili a restituire la predetta somma in un termine di quattro anni senza, tuttavia, specificare i modi e gli importi;
- che in seguito vi era stata altra corrispondenza fra le parti nella quale, da una parte, la aveva reiterato la richiesta ai coniugi di immediata CP_1 CP_5
restituzione della somma di € 50.048,48 e, dall'altra parte, i coniugi si Controparte_6
erano dichiarati disponibili alla restituzione senza impegni concreti.
1.1.Avverso detto decreto ingiuntivo hanno presentato opposizione i coniugi deducendo che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei CP_5
presupposti di legge.
Hanno precisato che:
- il pagamento delle somme effettuato dalla , in parte in favore Controparte_1
di e in parte in favore di , costituiva adempimento parziale Parte_1 Parte_2
dell'accordo stipulato fra le parti in causa il 16 novembre 2018;
- tale accordo prevedeva che e avrebbero Controparte_1 CP_2
dovuto versare la somma di € 85.000,00 euro a ed a per Parte_1 Parte_2
l'acquisto di un immobile di proprietà di , di cui € 30.000,00 entro il Persona_1
15.12.2018 e la rimanente somma di € 55.000,00 al saldo dell'acquisto dell'intero immobile;
- con la detta scrittura privata dichiarava di essere a Controparte_1
conoscenza del fatto che il compromesso di vendita sarebbe stato successivamente stipulato, ovvero il 19 novembre 2018, e che sarebbe stato sottoscritto solo da
[...]
e , e, nonostante ciò, si obbligava unitamente al marito, in ogni Pt_1 Parte_2
caso, ad effettuare i versamenti di cui alla scrittura privata sottoscritta;
- a seguito della scrittura privata del 16.11.2018, appositamente autorizzati a ciò,
avevano stipulato il preliminare di compravendita con , nel quale si Persona_1
impegnavano a versare € 170.000,00 entro il 30.12.2019.
3 Dunque, hanno eccepito che i versamenti effettuati da e dal Controparte_1
in favore degli odierni opponenti costituiscono un adempimento, CP_2
parziale della scrittura privata del 16 novembre 2018, ed un'eventuale obbligo di restituzione delle somme avrebbe quale presupposto indefettibile l'accoglimento dell'azione di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e ss. c.c.; hanno aggiunto che la scrittura privata prevedeva che il rogito notarile avvenisse al saldo della versamento della somma di € 85.000,00 da parte della e del che non è stata CP_1 CP_2
interamente corrisposta.
Hanno eccepito, inoltre, la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 633 e
634 c.p.c. e 1988 c.c. in relazione al valore probatorio degli atti prodromici alla stipula di un contratto di transazione ex art. 1965 c.c. e, in particolare, della corrispondenza fra avvocati e del verbale di mancato accordo nell'ambito della procedura di mediazione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs n. 28 del 4.3.2010, poiché avvenuti nell'ambito di una trattativa precontrattuale e, pertanto, non costituiscono prova e/o riconoscimento di un debito.
Hanno, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva, giacché l'azione monitoria di restituzione di somme avrebbe dovuto essere esercitata anche da CP_2
e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo oggi opposto è nullo poiché la
[...] CP_1
avrebbe dovuto agire per la restituzione del 50% delle somme e non per l'intero.
Hanno eccepito, infine, il difetto di legittimazione passiva poiché i bonifici sono stati effettuati su conti correnti di esclusiva titolarità di , da un canto, e di Pt_2 Pt_1
dall'altro. In particolare, i bonifici di cui agli allegati del fascicolo monitorio n. 9, 12,
14, 15, 17 e 19 per un ammontare di euro 18.550 sono stati effettuati in favore della
IG.ra ; mentre i bonifici di cui agli allegati nn. 3, 4, 5, 8, 16, 18 e 21 per un Pt_2
ammontare di euro 19.500 sono effettuati in favore del IG. . Pertanto, il Pt_1
decreto ingiuntivo non poteva essere richiesto in solido nei confronti di entrambi, ma avrebbe dovuto tener conto dei versamenti effettuati ai singoli soggetti. E ancora, i bonifici di cui agli allegati nn. 20 e 23 per un importo di euro 2.950 sono stati effettuati da tale , soggetto estraneo sia agli accordi che al ricorso per Parte_3
4 decreto ingiuntivo e che si presume siano stati effettuati per ragioni diverse rispetto a quelle oggetto di causa.
Hanno eccepito, altresì, che:
- i bonifici di cui agli allegati nn. 6, 7, 8, 11 e 13 per un importo di euro 4.448,14 sono stati effettuati da , soggetto estraneo alla causa che ci occupa, CP_2
senza che risulti alcuna indicazione circa i destinatari delle relative somme e, pertanto,
non possono essere imputati agli odierni opponenti e si presume, quindi, che non siano stati destinati agli stessi;
- il bonifico di cui all'all. n. 22 per un importo di euro 2.600,00 non reca alcuna indicazione circa il mittente del bonifico, quindi non è dato sapere la provenienza della detta somma.
Hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“cassare, revocare e/o annullare i l decreto ingiuntivo opposto n. 556/2022 del
22 luglio 2022 RG n. 1175/2022 Tribunale ordinario di Reggio Calabria depositato in cancelleria il 22 luglio 2022 emesso nell'interesse della IG.ra e Controparte_1
notificato agli odierni opponenti il 25 luglio 2022 e recante l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 50.048,14 oltre interessi come da domanda, le spese della
procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.305,00 per compenso e in euro 286,00 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti per le causali di cui in premessa;
- in subordine, senza rinuncia alle eccezioni di cui in premessa che si ritengono assorbenti, ridurre l'ammontare del credito azionato per le ragioni suddette;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.2.Costituendosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza del Controparte_1
primo motivo di opposizione circa l'efficacia della scrittura privata intervenuta fra le parti il 16.11.2018, poiché, comunque, i coniugi non hanno mai CP_3
richiesto a di adempiere alla predetta scrittura privata, avendo al Controparte_1
contrario dichiarato di non voler più portare a termine l'acquisto e di voler restituire le somme percepite.
5 Circa il riconoscimento del debito da parte dei coniugi ha CP_3
specificato che la corrispondenza intercorsa fra le parti non è avvenuta esclusivamente fra i loro avvocati delle parti bensì sottoscritta dalle parti stesse.
Ha specificato che il riferimento alla istanza di mediazione proposta dai coniugi nei confronti della come riconoscimento del debito è contenuto CP_3 CP_1
nell'oggetto dell'istanza di mediazione e non nelle dichiarazioni rese o nelle informazioni acquisite nel corso della procedura di mediazione.
Ha specificato, altresì, che la documentazione attestante i versamenti effettuati dalla in favore dei coniugi costituisce da sola prova idonea per CP_1 CP_3
l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha chiarito che i pagamenti avvenuti con i bonifici eseguiti in favore di Parte_2
o di sono stati effettuati da conti correnti intestati alla o
[...] Parte_1 CP_1
cointestati al marito (ad eccezione di due bonifici che furono effettuati CP_2
dalla IG.ra , madre della IG.ra , sempre su Persona_2 Controparte_1
indicazione di quest'ultima e per rapporti interni di dare-avere che esulano dal presente giudizio), e che in ogni caso gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di una diversa motivazione volta a giustificare tali pagamenti.
Ha aggiunto che era a indicare di volta in volta alla come Parte_2 CP_1
e dove versare le somme oggetto di causa compresi i trasferimenti avvenuti tramite
Western UN.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così statuire:
1°) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
n. 556/2022, emesso a definizione del procedimento n. 1175/2022 R.G. sussistendo i presupposti di cui all'art. 642 e 648 c.p.c.;
2°) nel merito, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 556/2022,
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 22/07/2022, notificato in data
25/07/2022, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto stesso in ogni sua parte;
6 3°) in ogni caso, accertare e dichiarare che la IG.ra è Controparte_1
creditrice, nei confronti dei IGg. e , della somma di € Parte_2 Parte_1
50.048,14 e, per l'effetto, condannare i IGg. e al Parte_2 Parte_1
pagamento solidale, in favore della IG.ra , della somma suddetta, Controparte_1
oltre ad interessi legali a decorrere dalle date dei versamenti e fino all'effettivo soddisfo;
4°) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze relative al procedimento monitorio ed al presente giudizio”.
2.Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme incontestatamente versate dall'opposta, ovvero € 42.650,00, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata la prova delegata della teste
, all'udienza del 5.6.2025, sentita la discussione delle parti, la Persona_2
causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E' incontestato tra le parti che la dazione di somme di denaro da parte dell'odierna opposta e di suo marito nei confronti degli odierni opponenti costituisce adempimento della scrittura privata sottoscritta il 16.11.2018.
Dette dazioni erano finalizzate, nella prospettazione degli stessi opponenti, a creare parte della provvista necessaria per adempiere alle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita immobiliare da loro stipulato con Per_1
il 19.11.2018.
[...]
Detto contratto preliminare di compravendita immobiliare prevedeva quale termine, espressamente definito essenziale (con implicito richiamo all'art. 1457 c.c.), per il versamento integrale del saldo del prezzo, per la stipula dell'atto notarile del definitivo di compravendita e per la consegna dell'immobile il 30.12.2019.
Costituisce dato pacifico tra le parti che il contratto definitivo di compravendita immobiliare tra , da un lato, e e dall'altro, Persona_1 Parte_1 Parte_2
non è mai stato stipulato e, quindi, che, decorso invano il termine del 30.12.2019, il contratto preliminare di compravendita del 19.11.2018 deve intendersi risolto di diritto.
7 La risoluzione di diritto del contratto preliminare del 19.11.2018 comporta, stante la natura collegata del contratto di mutuo di scopo di cui alla scrittura privata del
16.11.2018 intercorsa, da un lato, tra e e, dall'altro, Parte_2 Parte_1
dall'odierna opposta e da suo marito, la risoluzione di quest'ultimo contratto.
Ne consegue un indebito oggettivo in capo agli odierni opponenti che sono tenuti alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione (parziale) della scrittura privata del
16.11.2018.
3.1.E' appena il caso di precisare che la è coniugata in regime di CP_1
comunione legale dei beni con e che, in ogni caso, i coniugi CP_2
hanno agito quale parte unitaria (quale futura parte acquirente nella CP_4
misura del 50%), al pari dei coniugi (quale futura parte acquirente nella CP_3
misura del 50%), sicché l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'azione di restituzione e passiva per le somme accreditate sui conti personali degli opponenti,
deve ritenersi infondata.
Deve ritenersi, in altre parole, che ciascuno dei coniugi sia CP_4
legittimato a pretendere la restituzione di quanto versato indebitamente all'altra parte
(ossia i coniugi ). CP_3
Ancora, l'esame testimoniale di , delegato ed effettuato Persona_2
presso il Consolato Generale d'Italia in Sydney, New South Wales, Australia, il
20.3.2024, ha consentito di appurare che il complessivo versamento della somma di €
2.950,00 dalla disposto sui conti dei coniugi è stato effettuato Per_2 CP_3
su mandato conferito dalla figlia, , con successiva regolamentazione Controparte_1
dei rapporti interni tra la e la . Per_2 CP_1
Se ne deve desumere la sicura titolarità in capo alla del diritto ad CP_1
ottenere la restituzione della predetta somma dagli odierni opponenti.
3.2.Quanto sin qui esposto, peraltro, è relativo ad una ricostruzione della realtà di fatto che nel corso del processo si è rivelata assai diversa ed avente evidenti risvolti penalistici.
8 Deve in merito precisarsi che la qualificazione della domanda costituisce un preciso potere-dovere del giudice, esercitabile finanche nel giudizio di appello (Cass.
n. 32932/2024).
Tanto premesso, rileva il giudicante che, sin dalla costituzione nel giudizio di opposizione, l'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale), ha esposto i fatti, anche alla luce delle sopravvenute conoscenze sui dettagli della vicenda, in modo tale che la domanda, originariamente da qualificarsi quale azione di restituzione - sul presupposto della risoluzione o, comunque, della mancata esecuzione della scrittura privata del
16.11.2018 -, debba essere più correttamente qualificata come domanda di restituzione derivante dalla commissione di un reato.
Del resto, come noto, ai sensi dell'art. 185 c.p. 'ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili'.
Nella comparsa di costituzione e risposta, al punto 3, l'opposta ha concluso: 'in ogni caso, accertare e dichiarare che la IG.ra è creditrice, nei Controparte_1
confronti dei IGg. e , della somma di € 50.048,14 e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare i IGg. e al pagamento solidale, in Parte_2 Parte_1
favore della IG.ra , della somma suddetta, oltre ad interessi legali Controparte_1
a decorrere dalle date dei versamenti e fino all'effettivo soddisfo'.
Deve precisarsi che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (così Cass. n. 27183/2023).
9 3.3.Tanto premesso da un punto di vista strettamente processuale, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 640 c.p., 'chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032'.
Orbene, l'istruttoria svolta, sia pur incidentalmente e per i fini civili che in questa sede interessano, ha consentito di ritenere ampiamente provata la commissione da parte dei coniugi e del reato di truffa ai danni dell'odierna Parte_1 Parte_2
opposta e di suo marito.
I primi, rappresentando una situazione di fatto del tutto difforme dalla realtà, ricorrendo a documentazione falsa ed esponendo dati non veritieri, hanno ottenuto, in più soluzioni, il pagamento da parte dei coniugi della complessiva CP_4
somma di € 50.048,14 procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno.
In particolare e volendo schematizzare:
-il bene immobile censito al foglio 5 di mappa, particella 42 sub 2 del catasto fabbricati del Comune di Scilla ha un'estensione, quanto alle superfici coperte, pari a mq 94 e non pari a mq 151,20 come rappresentato nella scrittura privata del 16.11.2018;
-attraverso messaggistica 'whattsapp' la ha rappresentato Pt_2
l'esistenza di una trattativa di compravendita in realtà mai posta in essere con terze persone e, in particolare, con;
Persona_1
al fine di rendere più verosimile il raggiro posto in essere, avvantaggiandosi della residenza all'estero dell'opposta e del relativo marito, ha allegato fotografie del presunto immobile oggetto di compravendita, descritto con caratteristiche non corrispondenti al vero
(190 mq più il giardino 'a fianco', nel messaggio costituente l'all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta);
la consegna di denaro alla , in realtà a quest'ultima mai trasferito, Per_1
esibendo quietanze mai rilasciate dalla presunta venditrice;
-il contratto preliminare di compravendita, asseritamente concluso il
19.11.2018, non è mai stato sottoscritto da (si legga il verbale di s.i.t. Persona_1
rese dalla donna e prodotto, previa autorizzazione giudiziale, con note del 2.10.2023);
10 AD (comproprietaria del bene immobile censito al foglio 5 di Per_1
mappa, particella 42 sub 2 del catasto fabbricati del Comune di Scilla) ha riferito di non aver mai intavolato una trattativa di vendita con i coniugi in quanto CP_3
la sua stessa proprietà sul bene immobile per cui è causa era contestata e rivendicata da terze persone (sig. e di non aver mai ricevuto dai primi somme di denaro;
Per_3
-le ricevute di pagamento di somme di denaro in esecuzione della scrittura del
19.11.2018 sono, quindi, da ritenere contraffatte.
3.4.Accertata la commissione ai danni dell'opposta del reato di truffa, deve evidenziarsi che sussiste il diritto alla ripetizione delle somme dalla stessa pretese.
Il ricevimento della somma di € 50.048,14 è ampiamente documentata, oltre che in grandissima parte incontestata, così come risulta dal confronto tra i bonifici di pagamento o i trasferimenti a mezzo Western UN (anche quando materialmente effettuati da terze persone, strettissimi congiunti della , e anche quando CP_1
effettuati senza indicazione del destinatario) ed i messaggi whattsapp ascritti alla Pt_2
(tutti documentati in atti), senza che quest'ultima abbia mai disconosciuto la paternità degli stessi, nell'ambito dei quali la donna ha espressamente riconosciuto, volta per volta, di aver ricevuto le somme bonificate o trasferite.
3.5.Quanto alla titolarità attiva della e passiva dei coniugi CP_1
, anche nella ricostruzione della vicenda più aderente alla realtà da CP_3
ultimo effettuata, deve riportarsi quanto già sopra esposto al paragrafo 3.1.
4.Per le ragioni esposte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori massimi (stante la complessità della controversia, comportante anche l'esperimento di una prova delegata in Australia, ed il pregio delle attività difensive svolte) di cui al d.m. n. 55/2014 così come successivamente modificato, in relazione al valore della controversia.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 556/2022 presentata da e nei Parte_2 Parte_1
11 confronti di , ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna e alla rifusione delle spese di lite Parte_2 Parte_1
sostenute da liquidate in € 11.425,00 per compensi, oltre accessori Controparte_1
di legge.
Reggio Calabria, 11.6.2025
Il Giudice Dott. Dionisio Pantano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2934/2022 r.g.a.c. vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Antonio PLUTINO e C.F._2
Ermelinda CHIUMIENTO
opponenti
contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Achille CONSARINO opposta oggetto: indebito oggettivo conclusioni: come da verbale di udienza del 5.6.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.In seguito al ricorso depositato da il Tribunale di Reggio Controparte_1
Calabria ha emesso decreto n. 556/2022, poi notificato il 25.7.2022, con il quale ha ingiunto a ed a il pagamento della somma di € 50.048,14, Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. in favore di . Controparte_1
Nel predetto ricorso ha esposto: Controparte_1
1 - che, nel mese di ottobre/novembre 2018, sua cugina, , le aveva Parte_2
proposto di acquistare insieme un immobile sito a Scilla (RC) per il prezzo indicativo di € 170.000,00, al fine di adibirlo a struttura alberghiera;
- che , dopo aver esaminato la proposta, l'aveva accettata;
Controparte_1
- che il pagamento del prezzo avrebbe dovuto avvenire mediante versamento di un acconto alla firma del contratto preliminare ed il saldo al momento della stipula del contratto definitivo;
- che, con scrittura privata datata 16.11.2018, stipulata tra e il Controparte_1
marito , da una parte, e e , dall'altra, si era CP_2 Parte_2 Parte_1
convenuto che questi ultimi, in data 19.11.2018 avrebbero sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile di proprietà di , sito in Scilla Persona_1
e distinto in catasto al foglio 3, particella 43 (oggi 42 sub 2) “nella misura di mq 151,20
e di mq 38 di giardino” per il prezzo presumibile di € 170.000,00 e che tale prezzo sarebbe stato corrisposto per il 50% dai coniugi e per il restante 50% CP_3
dai coniugi , che sarebbero divenuti proprietari della metà CP_4
dell'immobile;
- che, contrariamente a quanto da lei richiesto, il contratto preliminare stipulato con la promittente venditrice, datato 19.11.2018, aveva previsto quali promissari acquirenti i soli e;
Parte_2 Parte_1
- che , dinanzi alle sue rimostranze, l'aveva rassicurata dichiarando Parte_2
che ciò era dipeso dalla mancanza di volontà della proprietaria di vendere a “stranieri”, ma che il contratto definitivo avrebbe incluso tra gli acquirenti sia Controparte_1
che il marito;
- che, in ottemperanza all'accordo di cui sopra, aveva provveduto a versare, a mezzo bonifico o trasferimento Western UN, la complessiva somma di € 50.048,14
a e , con frazionati pagamenti effettuati dal 16.11.2018 al Parte_2 Parte_1
10.4.2020;
- che, nonostante ciò, il contratto non era stato stipulato e e Parte_2 [...]
si erano rifiutati di fornirle informazioni e di metterla in contatto con la Pt_1
promittente venditrice;
2 - che, pertanto, con raccomandata a.r. indirizzata ai coniugi , CP_5
ricevuta in data 7.9.2021, aveva invitato i predetti a restituirle la somma di € 50.048,14;
- che, i coniugi , rappresentati dall'avv. Mario Antonio Plutino, si CP_5
erano dimostrati disponibili a restituire la predetta somma in un termine di quattro anni senza, tuttavia, specificare i modi e gli importi;
- che in seguito vi era stata altra corrispondenza fra le parti nella quale, da una parte, la aveva reiterato la richiesta ai coniugi di immediata CP_1 CP_5
restituzione della somma di € 50.048,48 e, dall'altra parte, i coniugi si Controparte_6
erano dichiarati disponibili alla restituzione senza impegni concreti.
1.1.Avverso detto decreto ingiuntivo hanno presentato opposizione i coniugi deducendo che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei CP_5
presupposti di legge.
Hanno precisato che:
- il pagamento delle somme effettuato dalla , in parte in favore Controparte_1
di e in parte in favore di , costituiva adempimento parziale Parte_1 Parte_2
dell'accordo stipulato fra le parti in causa il 16 novembre 2018;
- tale accordo prevedeva che e avrebbero Controparte_1 CP_2
dovuto versare la somma di € 85.000,00 euro a ed a per Parte_1 Parte_2
l'acquisto di un immobile di proprietà di , di cui € 30.000,00 entro il Persona_1
15.12.2018 e la rimanente somma di € 55.000,00 al saldo dell'acquisto dell'intero immobile;
- con la detta scrittura privata dichiarava di essere a Controparte_1
conoscenza del fatto che il compromesso di vendita sarebbe stato successivamente stipulato, ovvero il 19 novembre 2018, e che sarebbe stato sottoscritto solo da
[...]
e , e, nonostante ciò, si obbligava unitamente al marito, in ogni Pt_1 Parte_2
caso, ad effettuare i versamenti di cui alla scrittura privata sottoscritta;
- a seguito della scrittura privata del 16.11.2018, appositamente autorizzati a ciò,
avevano stipulato il preliminare di compravendita con , nel quale si Persona_1
impegnavano a versare € 170.000,00 entro il 30.12.2019.
3 Dunque, hanno eccepito che i versamenti effettuati da e dal Controparte_1
in favore degli odierni opponenti costituiscono un adempimento, CP_2
parziale della scrittura privata del 16 novembre 2018, ed un'eventuale obbligo di restituzione delle somme avrebbe quale presupposto indefettibile l'accoglimento dell'azione di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e ss. c.c.; hanno aggiunto che la scrittura privata prevedeva che il rogito notarile avvenisse al saldo della versamento della somma di € 85.000,00 da parte della e del che non è stata CP_1 CP_2
interamente corrisposta.
Hanno eccepito, inoltre, la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 633 e
634 c.p.c. e 1988 c.c. in relazione al valore probatorio degli atti prodromici alla stipula di un contratto di transazione ex art. 1965 c.c. e, in particolare, della corrispondenza fra avvocati e del verbale di mancato accordo nell'ambito della procedura di mediazione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs n. 28 del 4.3.2010, poiché avvenuti nell'ambito di una trattativa precontrattuale e, pertanto, non costituiscono prova e/o riconoscimento di un debito.
Hanno, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva, giacché l'azione monitoria di restituzione di somme avrebbe dovuto essere esercitata anche da CP_2
e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo oggi opposto è nullo poiché la
[...] CP_1
avrebbe dovuto agire per la restituzione del 50% delle somme e non per l'intero.
Hanno eccepito, infine, il difetto di legittimazione passiva poiché i bonifici sono stati effettuati su conti correnti di esclusiva titolarità di , da un canto, e di Pt_2 Pt_1
dall'altro. In particolare, i bonifici di cui agli allegati del fascicolo monitorio n. 9, 12,
14, 15, 17 e 19 per un ammontare di euro 18.550 sono stati effettuati in favore della
IG.ra ; mentre i bonifici di cui agli allegati nn. 3, 4, 5, 8, 16, 18 e 21 per un Pt_2
ammontare di euro 19.500 sono effettuati in favore del IG. . Pertanto, il Pt_1
decreto ingiuntivo non poteva essere richiesto in solido nei confronti di entrambi, ma avrebbe dovuto tener conto dei versamenti effettuati ai singoli soggetti. E ancora, i bonifici di cui agli allegati nn. 20 e 23 per un importo di euro 2.950 sono stati effettuati da tale , soggetto estraneo sia agli accordi che al ricorso per Parte_3
4 decreto ingiuntivo e che si presume siano stati effettuati per ragioni diverse rispetto a quelle oggetto di causa.
Hanno eccepito, altresì, che:
- i bonifici di cui agli allegati nn. 6, 7, 8, 11 e 13 per un importo di euro 4.448,14 sono stati effettuati da , soggetto estraneo alla causa che ci occupa, CP_2
senza che risulti alcuna indicazione circa i destinatari delle relative somme e, pertanto,
non possono essere imputati agli odierni opponenti e si presume, quindi, che non siano stati destinati agli stessi;
- il bonifico di cui all'all. n. 22 per un importo di euro 2.600,00 non reca alcuna indicazione circa il mittente del bonifico, quindi non è dato sapere la provenienza della detta somma.
Hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“cassare, revocare e/o annullare i l decreto ingiuntivo opposto n. 556/2022 del
22 luglio 2022 RG n. 1175/2022 Tribunale ordinario di Reggio Calabria depositato in cancelleria il 22 luglio 2022 emesso nell'interesse della IG.ra e Controparte_1
notificato agli odierni opponenti il 25 luglio 2022 e recante l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 50.048,14 oltre interessi come da domanda, le spese della
procedura di ingiunzione liquidate in euro 1.305,00 per compenso e in euro 286,00 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti per le causali di cui in premessa;
- in subordine, senza rinuncia alle eccezioni di cui in premessa che si ritengono assorbenti, ridurre l'ammontare del credito azionato per le ragioni suddette;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
1.2.Costituendosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza del Controparte_1
primo motivo di opposizione circa l'efficacia della scrittura privata intervenuta fra le parti il 16.11.2018, poiché, comunque, i coniugi non hanno mai CP_3
richiesto a di adempiere alla predetta scrittura privata, avendo al Controparte_1
contrario dichiarato di non voler più portare a termine l'acquisto e di voler restituire le somme percepite.
5 Circa il riconoscimento del debito da parte dei coniugi ha CP_3
specificato che la corrispondenza intercorsa fra le parti non è avvenuta esclusivamente fra i loro avvocati delle parti bensì sottoscritta dalle parti stesse.
Ha specificato che il riferimento alla istanza di mediazione proposta dai coniugi nei confronti della come riconoscimento del debito è contenuto CP_3 CP_1
nell'oggetto dell'istanza di mediazione e non nelle dichiarazioni rese o nelle informazioni acquisite nel corso della procedura di mediazione.
Ha specificato, altresì, che la documentazione attestante i versamenti effettuati dalla in favore dei coniugi costituisce da sola prova idonea per CP_1 CP_3
l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha chiarito che i pagamenti avvenuti con i bonifici eseguiti in favore di Parte_2
o di sono stati effettuati da conti correnti intestati alla o
[...] Parte_1 CP_1
cointestati al marito (ad eccezione di due bonifici che furono effettuati CP_2
dalla IG.ra , madre della IG.ra , sempre su Persona_2 Controparte_1
indicazione di quest'ultima e per rapporti interni di dare-avere che esulano dal presente giudizio), e che in ogni caso gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza di una diversa motivazione volta a giustificare tali pagamenti.
Ha aggiunto che era a indicare di volta in volta alla come Parte_2 CP_1
e dove versare le somme oggetto di causa compresi i trasferimenti avvenuti tramite
Western UN.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, così statuire:
1°) preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
n. 556/2022, emesso a definizione del procedimento n. 1175/2022 R.G. sussistendo i presupposti di cui all'art. 642 e 648 c.p.c.;
2°) nel merito, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 556/2022,
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 22/07/2022, notificato in data
25/07/2022, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto stesso in ogni sua parte;
6 3°) in ogni caso, accertare e dichiarare che la IG.ra è Controparte_1
creditrice, nei confronti dei IGg. e , della somma di € Parte_2 Parte_1
50.048,14 e, per l'effetto, condannare i IGg. e al Parte_2 Parte_1
pagamento solidale, in favore della IG.ra , della somma suddetta, Controparte_1
oltre ad interessi legali a decorrere dalle date dei versamenti e fino all'effettivo soddisfo;
4°) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze relative al procedimento monitorio ed al presente giudizio”.
2.Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme incontestatamente versate dall'opposta, ovvero € 42.650,00, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletata la prova delegata della teste
, all'udienza del 5.6.2025, sentita la discussione delle parti, la Persona_2
causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
E' incontestato tra le parti che la dazione di somme di denaro da parte dell'odierna opposta e di suo marito nei confronti degli odierni opponenti costituisce adempimento della scrittura privata sottoscritta il 16.11.2018.
Dette dazioni erano finalizzate, nella prospettazione degli stessi opponenti, a creare parte della provvista necessaria per adempiere alle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita immobiliare da loro stipulato con Per_1
il 19.11.2018.
[...]
Detto contratto preliminare di compravendita immobiliare prevedeva quale termine, espressamente definito essenziale (con implicito richiamo all'art. 1457 c.c.), per il versamento integrale del saldo del prezzo, per la stipula dell'atto notarile del definitivo di compravendita e per la consegna dell'immobile il 30.12.2019.
Costituisce dato pacifico tra le parti che il contratto definitivo di compravendita immobiliare tra , da un lato, e e dall'altro, Persona_1 Parte_1 Parte_2
non è mai stato stipulato e, quindi, che, decorso invano il termine del 30.12.2019, il contratto preliminare di compravendita del 19.11.2018 deve intendersi risolto di diritto.
7 La risoluzione di diritto del contratto preliminare del 19.11.2018 comporta, stante la natura collegata del contratto di mutuo di scopo di cui alla scrittura privata del
16.11.2018 intercorsa, da un lato, tra e e, dall'altro, Parte_2 Parte_1
dall'odierna opposta e da suo marito, la risoluzione di quest'ultimo contratto.
Ne consegue un indebito oggettivo in capo agli odierni opponenti che sono tenuti alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione (parziale) della scrittura privata del
16.11.2018.
3.1.E' appena il caso di precisare che la è coniugata in regime di CP_1
comunione legale dei beni con e che, in ogni caso, i coniugi CP_2
hanno agito quale parte unitaria (quale futura parte acquirente nella CP_4
misura del 50%), al pari dei coniugi (quale futura parte acquirente nella CP_3
misura del 50%), sicché l'eccezione di difetto di titolarità attiva dell'azione di restituzione e passiva per le somme accreditate sui conti personali degli opponenti,
deve ritenersi infondata.
Deve ritenersi, in altre parole, che ciascuno dei coniugi sia CP_4
legittimato a pretendere la restituzione di quanto versato indebitamente all'altra parte
(ossia i coniugi ). CP_3
Ancora, l'esame testimoniale di , delegato ed effettuato Persona_2
presso il Consolato Generale d'Italia in Sydney, New South Wales, Australia, il
20.3.2024, ha consentito di appurare che il complessivo versamento della somma di €
2.950,00 dalla disposto sui conti dei coniugi è stato effettuato Per_2 CP_3
su mandato conferito dalla figlia, , con successiva regolamentazione Controparte_1
dei rapporti interni tra la e la . Per_2 CP_1
Se ne deve desumere la sicura titolarità in capo alla del diritto ad CP_1
ottenere la restituzione della predetta somma dagli odierni opponenti.
3.2.Quanto sin qui esposto, peraltro, è relativo ad una ricostruzione della realtà di fatto che nel corso del processo si è rivelata assai diversa ed avente evidenti risvolti penalistici.
8 Deve in merito precisarsi che la qualificazione della domanda costituisce un preciso potere-dovere del giudice, esercitabile finanche nel giudizio di appello (Cass.
n. 32932/2024).
Tanto premesso, rileva il giudicante che, sin dalla costituzione nel giudizio di opposizione, l'odierna convenuta (attrice in senso sostanziale), ha esposto i fatti, anche alla luce delle sopravvenute conoscenze sui dettagli della vicenda, in modo tale che la domanda, originariamente da qualificarsi quale azione di restituzione - sul presupposto della risoluzione o, comunque, della mancata esecuzione della scrittura privata del
16.11.2018 -, debba essere più correttamente qualificata come domanda di restituzione derivante dalla commissione di un reato.
Del resto, come noto, ai sensi dell'art. 185 c.p. 'ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili'.
Nella comparsa di costituzione e risposta, al punto 3, l'opposta ha concluso: 'in ogni caso, accertare e dichiarare che la IG.ra è creditrice, nei Controparte_1
confronti dei IGg. e , della somma di € 50.048,14 e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare i IGg. e al pagamento solidale, in Parte_2 Parte_1
favore della IG.ra , della somma suddetta, oltre ad interessi legali Controparte_1
a decorrere dalle date dei versamenti e fino all'effettivo soddisfo'.
Deve precisarsi che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (così Cass. n. 27183/2023).
9 3.3.Tanto premesso da un punto di vista strettamente processuale, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 640 c.p., 'chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032'.
Orbene, l'istruttoria svolta, sia pur incidentalmente e per i fini civili che in questa sede interessano, ha consentito di ritenere ampiamente provata la commissione da parte dei coniugi e del reato di truffa ai danni dell'odierna Parte_1 Parte_2
opposta e di suo marito.
I primi, rappresentando una situazione di fatto del tutto difforme dalla realtà, ricorrendo a documentazione falsa ed esponendo dati non veritieri, hanno ottenuto, in più soluzioni, il pagamento da parte dei coniugi della complessiva CP_4
somma di € 50.048,14 procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno.
In particolare e volendo schematizzare:
-il bene immobile censito al foglio 5 di mappa, particella 42 sub 2 del catasto fabbricati del Comune di Scilla ha un'estensione, quanto alle superfici coperte, pari a mq 94 e non pari a mq 151,20 come rappresentato nella scrittura privata del 16.11.2018;
-attraverso messaggistica 'whattsapp' la ha rappresentato Pt_2
l'esistenza di una trattativa di compravendita in realtà mai posta in essere con terze persone e, in particolare, con;
Persona_1
al fine di rendere più verosimile il raggiro posto in essere, avvantaggiandosi della residenza all'estero dell'opposta e del relativo marito, ha allegato fotografie del presunto immobile oggetto di compravendita, descritto con caratteristiche non corrispondenti al vero
(190 mq più il giardino 'a fianco', nel messaggio costituente l'all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta);
la consegna di denaro alla , in realtà a quest'ultima mai trasferito, Per_1
esibendo quietanze mai rilasciate dalla presunta venditrice;
-il contratto preliminare di compravendita, asseritamente concluso il
19.11.2018, non è mai stato sottoscritto da (si legga il verbale di s.i.t. Persona_1
rese dalla donna e prodotto, previa autorizzazione giudiziale, con note del 2.10.2023);
10 AD (comproprietaria del bene immobile censito al foglio 5 di Per_1
mappa, particella 42 sub 2 del catasto fabbricati del Comune di Scilla) ha riferito di non aver mai intavolato una trattativa di vendita con i coniugi in quanto CP_3
la sua stessa proprietà sul bene immobile per cui è causa era contestata e rivendicata da terze persone (sig. e di non aver mai ricevuto dai primi somme di denaro;
Per_3
-le ricevute di pagamento di somme di denaro in esecuzione della scrittura del
19.11.2018 sono, quindi, da ritenere contraffatte.
3.4.Accertata la commissione ai danni dell'opposta del reato di truffa, deve evidenziarsi che sussiste il diritto alla ripetizione delle somme dalla stessa pretese.
Il ricevimento della somma di € 50.048,14 è ampiamente documentata, oltre che in grandissima parte incontestata, così come risulta dal confronto tra i bonifici di pagamento o i trasferimenti a mezzo Western UN (anche quando materialmente effettuati da terze persone, strettissimi congiunti della , e anche quando CP_1
effettuati senza indicazione del destinatario) ed i messaggi whattsapp ascritti alla Pt_2
(tutti documentati in atti), senza che quest'ultima abbia mai disconosciuto la paternità degli stessi, nell'ambito dei quali la donna ha espressamente riconosciuto, volta per volta, di aver ricevuto le somme bonificate o trasferite.
3.5.Quanto alla titolarità attiva della e passiva dei coniugi CP_1
, anche nella ricostruzione della vicenda più aderente alla realtà da CP_3
ultimo effettuata, deve riportarsi quanto già sopra esposto al paragrafo 3.1.
4.Per le ragioni esposte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori massimi (stante la complessità della controversia, comportante anche l'esperimento di una prova delegata in Australia, ed il pregio delle attività difensive svolte) di cui al d.m. n. 55/2014 così come successivamente modificato, in relazione al valore della controversia.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 556/2022 presentata da e nei Parte_2 Parte_1
11 confronti di , ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna e alla rifusione delle spese di lite Parte_2 Parte_1
sostenute da liquidate in € 11.425,00 per compensi, oltre accessori Controparte_1
di legge.
Reggio Calabria, 11.6.2025
Il Giudice Dott. Dionisio Pantano
12