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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 4007/23, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024, vertente
TRA
- ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Brigida 64, presso l'Avv.
Giuseppe della Pietra ( fax: 0815529037; C.F._2
PEC: , dal quale è Email_1
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore mediante deposito di copia informatica dell'originale cartaceo - attrice
E
- (già denominata Controparte_1 [...]
, Società con unico socio, soggetta ad attività Controparte_2
di direzione e coordinamento di con sede legale in CP_2
Roma, alla Via Ombrone n. 2, codice fiscale e numero d'iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma – REA n. 922436, P.IVA_1
Società partecipante al Gruppo IVA con P.I. , CP_2 P.IVA_2
rappresentata dal suo procuratore (già Controparte_3
denominata ed giusta procura Controparte_4 Controparte_5
Rep. 61024 Racc. 31382 registrata a Roma 5 il 31/03/2020 n. 3542 serie 1/T per atto del Notaio di Roma, società con Persona_1
unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, CP_2
in persona del suo Procuratore munito dei Persona_2
necessari poteri giusta procura a rogito del dott. di Persona_1
Roma del 28/09/2020, repertorio n. 61973, raccolta n. 31963, registrata a Roma 5 il 28/09/2020 n. 9413 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Notari
( ) in virtù di procura in calce al presente C.F._3
atto ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ennio Quirino
Visconti n. 99 presso lo Studio dell'Avv. Ilaria Conte del Foro di
Roma - convenuta
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043 e 2050 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte autorizzate e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'
[...] [...]
Controparte_6
Esponeva parte attrice:
- di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica domestico con codice POD: IT00 stipulato con la CP_7
per l'utenza ubicata in Via Friuli 22, Torre del Greco (NA);
[...]
- in data 7.1.2022, riscontrava sbalzi di tenzione che arrecavano ingenti danni;
- con nota via PEC del 9.1.2022, richiedeva l'intervento della convenuta per accertare i danni subiti a seguito dei menzionati eventi e seguivano ulteriori solleciti ma la società convenuta negava ogni addebito e rifiutava qualsivoglia intervento;
- il danno ammontava ad € 98.030.00, come appurato dalla perizia tecnica a firma dell'Ing. ; Persona_3
- nonostante la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c., o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., la stessa negava il risarcimento.
Così concludeva parte attrice:
“- Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta società, in persona del l.r.p.t, per tutti i danneggiamenti menzionati in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificabili nella misura di € 98.030,00 ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina.
Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la , preliminarmente instando per la Controparte_1
riunione del giudizio con quelli pendenti innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata n. r.g. 2494/2022 e n. r.g. 1000/2023, con i quali sussiste una evidente connessione oggettiva, stante la medesima causa petendi e la parziale identità soggettiva, poiché identico il soggetto convenuto, contestando nel merito la propria responsabilità, essendosi l'evento verificato per causa di forza maggiore, rilevando che la aveva adottato, Controparte_1 per la rilevazione delle interruzioni e dei guasti, il sistema informatico AIRE – Analisi Integrata dell'Area Rete e, per la gestione delle segnalazioni/richieste di intervento per guasti, il sistema informatico GESI – Gestione delle Segnalazioni e
Interventi, attivo 24 ore su 24, la cui autenticità è riconosciuta dagli organi di vigilanza dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas, evidenziando che da tali sistemi informatici rilevava che in data 07/01/2022 si era verificata una interruzione della fornitura conseguente a furti, ad opera di ignoti, dei cavi di collegamento all'interno della cabina MT/BT, codice 317487, denominata
Patronato Scolastico ed ubicata in Torre del Greco (Na) alla Via
Friuli e peraltro, al furto del 07/01/2022, ne aveva fatto seguito un secondo il 09/01/2022 ed in entrambi i casi, in seguito a segnalazione telefonica, erano intervenuti tempestivamente i tecnici i quali avevano riscontrato all'interno della succitata CP_2
Cabina, il furto della corda del conduttore del neutro, (il
07/01/2022) e l'asportazione delle corde di potenza, (il
09/01/2022), come risultante dai moduli IGM di interruzione della fornitura del 07/01/2022 e 09/01/2022 e dettaglio Ticket estratto dal sistema GESI versati in atti, evidenziando come la sottrazione fraudolenta dei cavi aveva generato anomalie alle forniture alimentate dalla predetta cabina elettrica, tant'è che si era reso necessario predisporre, nell'immediatezza, interventi tecnici per ripristinare la corretta alimentazione della linea, come da copia del Piano di Intervento e lavoro n. DN20PI202200095
/DN20P2022A00069, ove sono state dettagliate le opere eseguite dalle ore 10 alle ore 17 del 07/01/2022 e, per completezza, anche il Piano di Intervento e lavoro n. DN20P2022R00123/DN20P2022A00101 del successivo
09/01/2022, con indicazione delle lavorazioni eseguite dalle ore 15 alle ore 18 e come da denuncia di furto sporta in data 09/01/2022 alla Stazione dei Carabinieri di Torre Del Greco in ordine agli eventi verificatesi in tale data ed il precedente 07/01/2022, nonchè ulteriori comunicazioni trasmesse dalla società al Comando dei Carabinieri di Torre Del Greco in cui veniva evidenziato, tra l'altro, “…che il furto è stato compiuto con violenza sulle cose (art.
625 n. 2 c.p.) provocandone la rottura, il guasto e il danneggiamento...e che il furto è stato commesso su cose destinate al pubblico servizio elettrico (art. 625 n. 7 bis c.p.), configurando, pertanto, i detti eventi ed i connessi disservizi, una causa di forza maggiore che esonera il distributore da responsabilità, rilevando che, malgrado la rete di energia elettrica fosse stata realizzata nel pieno rispetto della normativa vigente, era possibile che il flusso di energia potesse subire interruzioni o sbalzi di tensione in conseguenza di vari fattori, anche imprevedibili ed impossibili da eliminare anche utilizzando le maggiori precauzioni tecnico costruttive e manutentive, tant'è che nella Delibera 209/99 dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas – in particolare l'allegato documento denominato “Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica”, al punto I viene espressamente affermata l'impossibilità di raggiungere la mancanza assoluta di interruzioni o cali di tensione, spettando all'utente prevenire il verificarsi di danni adottando semplici e non onerose misure, quali ad esempio l'installazione di limitatori di tensione od anche uno stabilizzatore di tensione e corrente o, infine, un gruppo di continuità, dunque, normali dispositivi tecnici che nei comuni impianti, anche per abitazioni, vengono abitualmente utilizzati, con la conseguenza che, in assenza di idonea certificazione dell'impianto domestico e trattandosi di danni che potevano essere evitati con l'ordinaria diligenza,
l'eventuale risarcimento va escluso o quantomeno limitato, secondo il disposto dell'art. 1227, c. 2 c.c., eccependo l'inapplicabilità della fattispecie di cui agli artt. 2050 e 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, cosi provvedere:
a) preliminarmente rimettere gli atti al Presidente del Tribunale affinchè, nel prendere atto delle ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i predetti giudizi, Voglia ordinare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio, successivamente instaurato, al procedimento già pendente innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, sez. 2 G.U. dott.ssa Zicari, r.g.n. 2494/2022, promosso ad istanza della Sig.ra con Parte_2
prossima udienza al 21/09/2023;
b) nel merito, rigettare le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso per l'insussistenza di responsabilità in capo alla convenuta Controparte_6
nonché per estraneità della stessa rispetto agli eventi oggetto di lite;
c) in subordine, e nell'ipotesi di accoglimento della domanda, limitare l'avversa richiesta risarcitoria in quanto assolutamente sproporzionata e/o comunque inerente danni non pertinenti al disservizio verificatosi;
d) condannare parte attrice, al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio alcuno, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze documentali acquisite agli atti, che in data 7.1.2022, all'interno dell'appartamento sito in Torre del Greco, via Friuli 22, si verificarono sbalzi di tenzione nell'erogazione dell'energia elettrica.
E' emerso altresì pacificamente agli atti che l'interruzione della fornitura fu causata da furti, ad opera di ignoti, dei cavi di collegamento all'interno della cabina MT/BT, codice 317487, gestita dalla società convenuta, erogatrice di energia elettrica, denominata Patronato Scolastico ed ubicata in Torre del Greco
(Na), alla Via Friuli.
Lamenta parte attrice che a causa della anomala erogazione e degli sbalzi verificatisi, la stessa subì il danneggiamento dei seguenti beni: caldaia termica, lavatrice, frigorifero, diversi televisori, cancello automatico, condizionatore macchina centralizzata, lavastoviglie, impianto elettrico domotica, vasca Teuco idromassaggio, numerosi fari esterni, impianto telecamere, impianto allarme, impianto piscina ed altre apparecchiature. I testimoni e indotti dalla Testimone_1 Testimone_2
parte attrice e regolarmente escussi, hanno entrambi dichiarato che al momento del fatto si trovavano presso l'abitazione di via
Friuli.
Il primo ha dichiarato che “… di mattina all'improvviso si sono sentiti fuochi d'artificio, usciva il fuoco dalle prese elettriche
e poi c'è stato il black out, siamo scappati fuori, anche i vicini hanno avuto analoghi problemi;
tutti gli elettrodomestici sono rimasti danneggiati; …”.
Il secondo, a sua volta, ha riferito che “… in quel momento ero a casa, era mattina, guardavo la televisione e improvvisamente abbiamo sentito rumori come se fossero petardi e ci siamo accorti dello sbalzo di corrente, alcune prese addirittura emettevano fiamme, per alcuni secondi;
ci siamo spaventati e siamo usciti fuori di casa;
poi ci siamo resi conto che la situazione non riguardava solo noi, c'erano problemi in tutto
l'isolato; c'è stato un black out totale di tutti gli apparati elettronici; non so elencare con precisione le apparecchiature rimaste danneggiate, ricordo il frigo, la televisione, caricabatterie dei cellulari, computer, gli impianti elettrici esterni e così via, l'impianto di telecamera ecc.; sui danni non posso dire, non me ne occupo …”.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (sulla natura di attività pericolosa della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, indipendentemente dal fatto che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati da guasti alla distribuzione, cfr. Cass. Ordinanza n.
32498/2019).
La responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, con la conseguenza che è onere dell'esercente l'attività pericolosa fornire la prova di non essere responsabile dell'evento.
Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (cfr. Cass. n. 3022/01).
Grava invece sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile. La causa sopravvenuta idonea, da sola, a determinare l'evento, recide il nesso eziologico tra l'attività pericolosa e l'evento.
I requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità del caso fortuito, necessari per l'esonero di responsabilità, vengono, infatti, applicati ad ogni ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, è mancata totalmente la prova del caso fortuito, tenuto conto che il furto di componenti, di per sé, non può intendersi evento imprevedibile ed inevitabile, tale da non poter essere evitato con le dovute ed opportune cautele, che parte convenuta non ha dimostrato di aver approntato.
Ciò posto la convenuta deve ritenersi responsabile del danno occorso all'attrice.
In punto di quantum debeatur, si rileva che parte attrice ha affidato la prova del danno alle risultanze della perizia giurata di parte redatta da un tecnico da lei nominato.
Com'è noto, tuttavia (cfr. ad es. Cass n. 2980/2023), la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Benchè i testimoni abbiano riferito di danni a varie apparecchiature contenute nell'appartamento dell'attrice, la stessa non ha prodotto in atti né idonea documentazione attestante il valore dei beni danneggiati (mediante deposito delle fatture di acquisto dei materiali che poi sono rimasti danneggiati), né le fatture di riparazione o di acquisto di nuovi beni (se non una). Ritiene tuttavia questo giudicante di poter riconoscere in favore dell'attrice le seguenti somme:
- € 150,00 (sostituzione PCB inverter, come da documento di cortesia del 13.1.2022);
- € 420,00 (fattura di cortesia dell'11.1.2022);
- € 138,52 (fattura 2010003194 del 19.1.2022).
Può altresì riconoscersi la somma di € 10.000,00 per la sostituzione dei due impianti monoblocco he parte attrice ha fatto CP_8
visionare per un preventivo, somma che questo giudice ritiene equa e necessaria, tenuto conto della raggiunta prova di tali impianti all'interno dell'appartamento e del loro danneggiamento.
Nessun ulteriore danno può riconoscersi all'attrice.
Sul complessivo importo riconosciuto, pari ad € 10.708,52, vanno riconosciuti altresì gli interessi al tasso legale dalla data della notifica della citazione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Il notevole divario fra il petitum ed il decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1
e a titolo di risarcimento danni, della somma Parte_1
di € 10.708,52 oltre interessi come in motivazione e compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 4007/23, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024, vertente
TRA
- ( ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Brigida 64, presso l'Avv.
Giuseppe della Pietra ( fax: 0815529037; C.F._2
PEC: , dal quale è Email_1
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore mediante deposito di copia informatica dell'originale cartaceo - attrice
E
- (già denominata Controparte_1 [...]
, Società con unico socio, soggetta ad attività Controparte_2
di direzione e coordinamento di con sede legale in CP_2
Roma, alla Via Ombrone n. 2, codice fiscale e numero d'iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma – REA n. 922436, P.IVA_1
Società partecipante al Gruppo IVA con P.I. , CP_2 P.IVA_2
rappresentata dal suo procuratore (già Controparte_3
denominata ed giusta procura Controparte_4 Controparte_5
Rep. 61024 Racc. 31382 registrata a Roma 5 il 31/03/2020 n. 3542 serie 1/T per atto del Notaio di Roma, società con Persona_1
unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, CP_2
in persona del suo Procuratore munito dei Persona_2
necessari poteri giusta procura a rogito del dott. di Persona_1
Roma del 28/09/2020, repertorio n. 61973, raccolta n. 31963, registrata a Roma 5 il 28/09/2020 n. 9413 serie 1/T, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Notari
( ) in virtù di procura in calce al presente C.F._3
atto ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ennio Quirino
Visconti n. 99 presso lo Studio dell'Avv. Ilaria Conte del Foro di
Roma - convenuta
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043 e 2050 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note scritte autorizzate e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'
[...] [...]
Controparte_6
Esponeva parte attrice:
- di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica domestico con codice POD: IT00 stipulato con la CP_7
per l'utenza ubicata in Via Friuli 22, Torre del Greco (NA);
[...]
- in data 7.1.2022, riscontrava sbalzi di tenzione che arrecavano ingenti danni;
- con nota via PEC del 9.1.2022, richiedeva l'intervento della convenuta per accertare i danni subiti a seguito dei menzionati eventi e seguivano ulteriori solleciti ma la società convenuta negava ogni addebito e rifiutava qualsivoglia intervento;
- il danno ammontava ad € 98.030.00, come appurato dalla perizia tecnica a firma dell'Ing. ; Persona_3
- nonostante la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c., o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., la stessa negava il risarcimento.
Così concludeva parte attrice:
“- Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta società, in persona del l.r.p.t, per tutti i danneggiamenti menzionati in narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificabili nella misura di € 98.030,00 ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina.
Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la , preliminarmente instando per la Controparte_1
riunione del giudizio con quelli pendenti innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata n. r.g. 2494/2022 e n. r.g. 1000/2023, con i quali sussiste una evidente connessione oggettiva, stante la medesima causa petendi e la parziale identità soggettiva, poiché identico il soggetto convenuto, contestando nel merito la propria responsabilità, essendosi l'evento verificato per causa di forza maggiore, rilevando che la aveva adottato, Controparte_1 per la rilevazione delle interruzioni e dei guasti, il sistema informatico AIRE – Analisi Integrata dell'Area Rete e, per la gestione delle segnalazioni/richieste di intervento per guasti, il sistema informatico GESI – Gestione delle Segnalazioni e
Interventi, attivo 24 ore su 24, la cui autenticità è riconosciuta dagli organi di vigilanza dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas, evidenziando che da tali sistemi informatici rilevava che in data 07/01/2022 si era verificata una interruzione della fornitura conseguente a furti, ad opera di ignoti, dei cavi di collegamento all'interno della cabina MT/BT, codice 317487, denominata
Patronato Scolastico ed ubicata in Torre del Greco (Na) alla Via
Friuli e peraltro, al furto del 07/01/2022, ne aveva fatto seguito un secondo il 09/01/2022 ed in entrambi i casi, in seguito a segnalazione telefonica, erano intervenuti tempestivamente i tecnici i quali avevano riscontrato all'interno della succitata CP_2
Cabina, il furto della corda del conduttore del neutro, (il
07/01/2022) e l'asportazione delle corde di potenza, (il
09/01/2022), come risultante dai moduli IGM di interruzione della fornitura del 07/01/2022 e 09/01/2022 e dettaglio Ticket estratto dal sistema GESI versati in atti, evidenziando come la sottrazione fraudolenta dei cavi aveva generato anomalie alle forniture alimentate dalla predetta cabina elettrica, tant'è che si era reso necessario predisporre, nell'immediatezza, interventi tecnici per ripristinare la corretta alimentazione della linea, come da copia del Piano di Intervento e lavoro n. DN20PI202200095
/DN20P2022A00069, ove sono state dettagliate le opere eseguite dalle ore 10 alle ore 17 del 07/01/2022 e, per completezza, anche il Piano di Intervento e lavoro n. DN20P2022R00123/DN20P2022A00101 del successivo
09/01/2022, con indicazione delle lavorazioni eseguite dalle ore 15 alle ore 18 e come da denuncia di furto sporta in data 09/01/2022 alla Stazione dei Carabinieri di Torre Del Greco in ordine agli eventi verificatesi in tale data ed il precedente 07/01/2022, nonchè ulteriori comunicazioni trasmesse dalla società al Comando dei Carabinieri di Torre Del Greco in cui veniva evidenziato, tra l'altro, “…che il furto è stato compiuto con violenza sulle cose (art.
625 n. 2 c.p.) provocandone la rottura, il guasto e il danneggiamento...e che il furto è stato commesso su cose destinate al pubblico servizio elettrico (art. 625 n. 7 bis c.p.), configurando, pertanto, i detti eventi ed i connessi disservizi, una causa di forza maggiore che esonera il distributore da responsabilità, rilevando che, malgrado la rete di energia elettrica fosse stata realizzata nel pieno rispetto della normativa vigente, era possibile che il flusso di energia potesse subire interruzioni o sbalzi di tensione in conseguenza di vari fattori, anche imprevedibili ed impossibili da eliminare anche utilizzando le maggiori precauzioni tecnico costruttive e manutentive, tant'è che nella Delibera 209/99 dell'Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas – in particolare l'allegato documento denominato “Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica”, al punto I viene espressamente affermata l'impossibilità di raggiungere la mancanza assoluta di interruzioni o cali di tensione, spettando all'utente prevenire il verificarsi di danni adottando semplici e non onerose misure, quali ad esempio l'installazione di limitatori di tensione od anche uno stabilizzatore di tensione e corrente o, infine, un gruppo di continuità, dunque, normali dispositivi tecnici che nei comuni impianti, anche per abitazioni, vengono abitualmente utilizzati, con la conseguenza che, in assenza di idonea certificazione dell'impianto domestico e trattandosi di danni che potevano essere evitati con l'ordinaria diligenza,
l'eventuale risarcimento va escluso o quantomeno limitato, secondo il disposto dell'art. 1227, c. 2 c.c., eccependo l'inapplicabilità della fattispecie di cui agli artt. 2050 e 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, cosi provvedere:
a) preliminarmente rimettere gli atti al Presidente del Tribunale affinchè, nel prendere atto delle ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i predetti giudizi, Voglia ordinare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio, successivamente instaurato, al procedimento già pendente innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, sez. 2 G.U. dott.ssa Zicari, r.g.n. 2494/2022, promosso ad istanza della Sig.ra con Parte_2
prossima udienza al 21/09/2023;
b) nel merito, rigettare le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso per l'insussistenza di responsabilità in capo alla convenuta Controparte_6
nonché per estraneità della stessa rispetto agli eventi oggetto di lite;
c) in subordine, e nell'ipotesi di accoglimento della domanda, limitare l'avversa richiesta risarcitoria in quanto assolutamente sproporzionata e/o comunque inerente danni non pertinenti al disservizio verificatosi;
d) condannare parte attrice, al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio alcuno, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze documentali acquisite agli atti, che in data 7.1.2022, all'interno dell'appartamento sito in Torre del Greco, via Friuli 22, si verificarono sbalzi di tenzione nell'erogazione dell'energia elettrica.
E' emerso altresì pacificamente agli atti che l'interruzione della fornitura fu causata da furti, ad opera di ignoti, dei cavi di collegamento all'interno della cabina MT/BT, codice 317487, gestita dalla società convenuta, erogatrice di energia elettrica, denominata Patronato Scolastico ed ubicata in Torre del Greco
(Na), alla Via Friuli.
Lamenta parte attrice che a causa della anomala erogazione e degli sbalzi verificatisi, la stessa subì il danneggiamento dei seguenti beni: caldaia termica, lavatrice, frigorifero, diversi televisori, cancello automatico, condizionatore macchina centralizzata, lavastoviglie, impianto elettrico domotica, vasca Teuco idromassaggio, numerosi fari esterni, impianto telecamere, impianto allarme, impianto piscina ed altre apparecchiature. I testimoni e indotti dalla Testimone_1 Testimone_2
parte attrice e regolarmente escussi, hanno entrambi dichiarato che al momento del fatto si trovavano presso l'abitazione di via
Friuli.
Il primo ha dichiarato che “… di mattina all'improvviso si sono sentiti fuochi d'artificio, usciva il fuoco dalle prese elettriche
e poi c'è stato il black out, siamo scappati fuori, anche i vicini hanno avuto analoghi problemi;
tutti gli elettrodomestici sono rimasti danneggiati; …”.
Il secondo, a sua volta, ha riferito che “… in quel momento ero a casa, era mattina, guardavo la televisione e improvvisamente abbiamo sentito rumori come se fossero petardi e ci siamo accorti dello sbalzo di corrente, alcune prese addirittura emettevano fiamme, per alcuni secondi;
ci siamo spaventati e siamo usciti fuori di casa;
poi ci siamo resi conto che la situazione non riguardava solo noi, c'erano problemi in tutto
l'isolato; c'è stato un black out totale di tutti gli apparati elettronici; non so elencare con precisione le apparecchiature rimaste danneggiate, ricordo il frigo, la televisione, caricabatterie dei cellulari, computer, gli impianti elettrici esterni e così via, l'impianto di telecamera ecc.; sui danni non posso dire, non me ne occupo …”.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (sulla natura di attività pericolosa della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, indipendentemente dal fatto che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati da guasti alla distribuzione, cfr. Cass. Ordinanza n.
32498/2019).
La responsabilità, ex art. 2050 c.c., si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, con la conseguenza che è onere dell'esercente l'attività pericolosa fornire la prova di non essere responsabile dell'evento.
Questi può vincere tale presunzione solamente provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (cfr. Cass. n. 3022/01).
Grava invece sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile. La causa sopravvenuta idonea, da sola, a determinare l'evento, recide il nesso eziologico tra l'attività pericolosa e l'evento.
I requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità del caso fortuito, necessari per l'esonero di responsabilità, vengono, infatti, applicati ad ogni ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, è mancata totalmente la prova del caso fortuito, tenuto conto che il furto di componenti, di per sé, non può intendersi evento imprevedibile ed inevitabile, tale da non poter essere evitato con le dovute ed opportune cautele, che parte convenuta non ha dimostrato di aver approntato.
Ciò posto la convenuta deve ritenersi responsabile del danno occorso all'attrice.
In punto di quantum debeatur, si rileva che parte attrice ha affidato la prova del danno alle risultanze della perizia giurata di parte redatta da un tecnico da lei nominato.
Com'è noto, tuttavia (cfr. ad es. Cass n. 2980/2023), la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Benchè i testimoni abbiano riferito di danni a varie apparecchiature contenute nell'appartamento dell'attrice, la stessa non ha prodotto in atti né idonea documentazione attestante il valore dei beni danneggiati (mediante deposito delle fatture di acquisto dei materiali che poi sono rimasti danneggiati), né le fatture di riparazione o di acquisto di nuovi beni (se non una). Ritiene tuttavia questo giudicante di poter riconoscere in favore dell'attrice le seguenti somme:
- € 150,00 (sostituzione PCB inverter, come da documento di cortesia del 13.1.2022);
- € 420,00 (fattura di cortesia dell'11.1.2022);
- € 138,52 (fattura 2010003194 del 19.1.2022).
Può altresì riconoscersi la somma di € 10.000,00 per la sostituzione dei due impianti monoblocco he parte attrice ha fatto CP_8
visionare per un preventivo, somma che questo giudice ritiene equa e necessaria, tenuto conto della raggiunta prova di tali impianti all'interno dell'appartamento e del loro danneggiamento.
Nessun ulteriore danno può riconoscersi all'attrice.
Sul complessivo importo riconosciuto, pari ad € 10.708,52, vanno riconosciuti altresì gli interessi al tasso legale dalla data della notifica della citazione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Il notevole divario fra il petitum ed il decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1
e a titolo di risarcimento danni, della somma Parte_1
di € 10.708,52 oltre interessi come in motivazione e compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025.
Il Giudice