Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/1979, n. 2990
CASS
Sentenza 23 maggio 1979

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Qualora insorga controversia circa l'esistenza dei presupposti di fatto dell'imposizione di una pena pecuniaria, il giudice ordinario non puo limitarsi a prendere atto di quanto risulta dal provvedimento contestato, ma deve procedere in via autonoma al controllo della esistenza dei presupposti controversi, non sussistendo dinanzi al giudice ordinario alcuna presunzione di legittimita del provvedimento amministrativo (nella specie: decreto del ministro del tesoro in materia valutaria). Conseguentemente, non puo porsi tutto l'Onere probatorio a carico esclusivo del destinatario del provvedimento, poiche se egli, per ragioni attinenti esclusivamente alla esecutorieta della pretesa fatta valere dalla pubblica amministrazione, assume l'iniziativa del processo, la sua qualita di attore in giudizio non esclude che l'indagine del giudice verta pur sempre su un diritto di credito, i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, debbono essere provati, in caso di incertezza circa la loro esistenza oggettiva, dall'autorita amministrativa che coltiva la relativa pretesa, mentre incombe al destinatario del provvedimento l'Onere della prova dei fatti modificativi o estintivi, secondo la disciplina dettata dall'art 2697 cod civ. ( V 101/70, mass n 344801).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/1979, n. 2990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2990
Data del deposito : 23 maggio 1979

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