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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 213/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO
[...]
appellante e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AC GIACOMO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AC GIACOMO FRANCESCO
VINCENZO ZAPPIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
AC GIACOMO FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
AC GIACOMO FRANCESCO
FRANCESCA IG (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 dell'avv. AC GIACOMO FRANCESCO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: voglia accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n.1024/19 del Tribunale di Locri e, in riforma della stessa, quindi rigetti l'opposizione proposta dagli odierni appellati, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via estremamente subordinata, ove si ritengano sussistenti i presupposti per la revoca del medesimo decreto ingiuntivo, condanni gli opponenti al pagamento, in via solidale, della medesima somma oggetto di monizione oppure anche di altra, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
in ogni caso regolamentando le spese di entrambi i gradi di giudizio in senso sfavorevole alle controparti;
per parte appellata: - respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente confermare la sentenza impugnata nei limiti sopra descritti;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore antistatario e con l'emissione di ogni ed altra statuizione di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 27 aprile 2018, la
Co società in qualità di debitore ingiunto, e Controparte_1
EN AP, CE VI e , in qualità CP_2 Controparte_1
di fideiussori, si opponevano al DI n. 136/2018, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di € 271.163,20 oltre interessi e spese in favore della
[...]
quale procuratrice di derivanti da conto anticipi n. CP_3 Parte_2
030277306.17, deducendo litis pendenza e contestando nel merito la fondatezza della richiesta, in particolare deducendo:
- la mancanza di prova scritta del credito;
- la prescrizione della pretesa azionata;
- la nullità del contratto per difetto di forma scritta;
pag. 2/8 - la illegittimità degli interessi e delle commissioni applicate, in violazione degli artt.
1283, 1284 e 1346 c.c., nonché della normativa anti usura.
Si costituiva quale procuratore di chiedendo il rigetto CP_3 Parte_2 dell'opposizione e precisando di non aver inserito le poste negative del conto anticipi nel conto corrente n. 16132.83, oggetto del procedimento n. 590/2008 RG (azione di ripetizione), già transitato in fase decisoria.
Con sentenza n. 1024/2019 il Tribunale di Locri dichiarava la litispendenza, revocava il
DI opposto e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 9.04.2020, , nella qualità di Parte_1
procuratrice di impugnava la sentenza appellata, spiegando due Parte_2
motivi di appello:
- Travisamento delle circostanze di fatto ed erronea interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 39 c.p.c., affermando l'assenza di litispendenza;
- Errata applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2967 c.c., precisando che la prova della continenza gravava sulla parte che l'ha eccepita, ossia sul correntista.
Si costituivano gli appellati, contestando la fondatezza dell'appello e riproponendo le eccezioni preliminari e di merito non esaminate in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2.1. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto che l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (saldo negativo del conto anticipi) fosse ricompreso nell'azione di ripetizione di indebito relativa al conto corrente ordinario avanzata dagli opponenti nel procedimento n. 590/2008 RG
(pendente presso il medesimo Tribunale ma assegnato a sentenza al momento della introduzione del giudizio), in quanto il saldo del conto anticipi sarebbe confluito automaticamente nel saldo del conto corrente oggetto di giudizio.
pag. 3/8 La verifica della continenza, tuttavia, è stata effettuata in astratto e senza tenere conto della portata dell'azione oggetto del giudizio n. 590/2008 RG, né dell'addebito delle poste negative del conto anticipi nel conto corrente ordinario.
Il giudice di prime cure, dopo aver correttamente premesso che “sul conto anticipi viene addebitato l'importo derivante dalle fatture presentate dal cliente con contestuale accredito, al netto dello scarto convenuto (che rappresenta il “guadagno” della banca per l'attività di anticipazione), sul conto corrente ordinario ad esso correlato;
per l'effetto, in caso di rimborso delle somme anticipate al cliente alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti in precedenza presentati per l'anticipazione, si chiude la partita debitoria sul conto anticipi;
in caso di inadempimento, invece, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma con addebito dell'intera posta debitoria sul c/c ordinario. E' dunque su quest'ultimo conto che sono regolate, tramite girocontazione contabile, le competenze che maturano sul conto anticipi alla fine di ogni periodo di tempo convenuto, e, quali annotazioni passive a carico del correntista, producono interessi secondo il tasso passivo del conto corrente.”, ed aver verificato che le somma oggetto di anticipazione venivano accreditate sul conto corrente ordinario della società, e gli interessi passivi e le commissioni erano riportati a debito sempre sul conto corrente ordinario, ne ricavava la conclusione che, in caso di mancato pagamento delle fatture oggetto di anticipazione, l'addebito avvenisse sul conto corrente ordinario.
Si tratta di conclusione negata dalla creditrice, e non supportata dalla documentazione prodotta in giudizio.
Dall'esame dell'allegato 4 al ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, si può rilevare che le somme anticipate venivano accreditate sul conto corrente ordinario, mentre nulla era previsto per gli addebiti.
La documentazione prodotta dagli opponenti, poi, esclude che la richiesta oggetto di decreto ingiuntivo fosse ricompresa nel giudizio di ripetizione di indebito (peraltro proposto solo dalla società e da due dei fideiussori), posto che:
- Nell'atto di citazione si parla solo del conto corrente ordinario, del contratto di finanziamento, della polizza n. 0130841 e di obbligazioni accessorie, senza mai menzionare il conto anticipi (in alcuna parte dell'atto di citazione vengono citati i conti “secondari affluenti” di cui alla comparsa di risposta in appello);
pag. 4/8 - Sia la ctp di parte opponente sia la ctu (svolta nel giudizio 390/2008 rg) si arrestano alla data del 9.4.2008 e non riportano addebiti per mancato incasso delle fatture anticipate pro solvendo, oggetto del DI opposto;
- Le fatture oggetto di anticipazione avevano scadenze successive al 9.04.2008:
16.06.2008 per la n. 39 (anticipazione richiesta il 5.3.2008 e relativa alla fattura
8/2008), 20.07.2008 per la n. 41 (anticipazione richiesta il 20.03.2008 e relativa alla fattura n. 10/2008), 15.07.2008 per la n. 42 (anticipazione richiesta il
24.04.2008 e relativa alla fattura n. 18/2008).
Se anche il ragionamento seguito dal giudice di prime cure può essere corretto in generale, nel caso di specie la verifica della documentazione in atti esclude che le somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo fossero confluite nel conto corrente oggetto del giudizio n. 390/2008 RG, in quanto non contabilizzate. Non vi
è, pertanto, prova della continenza delle cause e dell'effettivo confluire degli addebiti del conto anticipi nel conto corrente oggetto di ricalcolo.
La prova della continenza delle cause grava sulla parte che la eccepisce, per cui era onere degli opponenti, attuali appellati, dimostrare che nel corso del giudizio dette somme erano state oggetto di accertamento.
La richiesta di pagamento delle somme derivanti dal conto anticipi, effettuata in via autonoma anziché mediante addebito in conto corrente, non costituisce abuso del processo e si presenta legittima, in quanto al momento dell'introduzione del giudizio n. 390/2008 RG il conto corrente ordinario era ancora attivo, non vi era stata alcuna domanda di pagamento da parte della ed il credito derivante dalle CP_3
anticipazioni non riscosse non era ancora maturato;
a ciò si aggiunga che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il giudizio di ripetizione di indebito sul conto corrente ordinario non era stato ancora definito.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, si deve ritenere infondata l'eccezione di continenza.
3. L'accoglimento del primo motivo l'appello impone l'esame degli ulteriori motivi di opposizione avanzati dagli attuali appellati, non esaminati in primo grado in ragione della pronuncia di rito ed espressamente riproposte con la costituzione in giudizio.
pag. 5/8 3.1. Con riferimento alla mancanza di prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c, giova premettere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Tanto premesso, si può osservare che l'appellante aveva prodotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo i singoli contratti di sconto delle fatture rimaste inadempiute, costituite dalla lettera del correntista e dall'accettazione della banca, che riportano tutti gli elementi necessari del contratto (fattura, scadenza, importo scontato, tasso di interesse e commissioni, conto corrente di accredito e valuta). Dalla documentazione in atti risulta anche l'avvenuto accredito sul conto corrente ordinario delle somme in favore della società. Trattandosi di contratti di sconto, non c'era alcun estratto conto analitico o a scalare da depositare.
La prova dell'adempimento, ossia del pagamento da parte del debitore ceduto o della società, doveva essere fornita dall'opponente.
pag. 6/8 Si deve, pertanto, ritenere infondato il primo motivo di opposizione.
3.2. Anche il secondo motivo di opposizione è infondato, poiché la prescrizione nel caso di specie è decennale, trattandosi di credito derivante da ordinario contratto di sconto, e decorre dalle singole scadenze (16.06.2008, 20.07.2008 e15.07.2008). Alla data della diffida di pagamento (30.01.2018), documentata nell'allegato 7 del fascicolo monitorio, non si era verificata la eccepita prescrizione.
3.3. Il terzo motivo di opposizione non può trovare accoglimento. Come accennato nel paragrafo 3.1., la richiesta portata dal DI opposto si riferisce a tre contratti di sconto redatti per iscritto (allegato 4 del fascicolo monitorio) e contenenti tutte le indicazioni necessarie per la validità del contratto: oggetto, tasso di interesse, commissioni, importo scontato e scadenze.
Le pur pregevoli argomentazioni difensive degli opponenti non possono essere condivise dalla Corte nel caso di specie, in quanto sono basate sulla assenza di un contrato scritto per il conto anticipi, ossia di una regolamentazione strutturata sulla falsariga del conto corrente ordinario, mentre il conto anticipi in realtà è un conto di servizio sul quale vengono annotate le operazioni di sconto secondo il meccanismo già illustrato infra (par. 2.1). L'oggetto del decreto ingiuntivo non è quindi il saldo del conto anticipi, ma l'importo dovuto dal cliente a seguito di fattura scontata insoluta, con applicazione degli interessi e delle commissioni pattuite nei singoli contratti di sconto.
3.4. Queste ultime conclusioni valgono anche a giustificare il rigetto dell'ultimo motivo di opposizione, riferito alla illegittimità degli interessi e delle commissioni applicate, in violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c., nonché della normativa anti usura.
I singoli accordi per lo sconto delle fatture riportano il tasso di interesse e le commissioni pattuite, senza alcuna violazione delle disposizioni normative menzionate.
Gli opponenti hanno rinviato, quanto ai vizi dedotti, alla relazione di consulenza tecnica svolta nel giudizio n. 390/2008 RG del Tribunale di Locri, che ha ad oggetto il conto corrente ordinario, per cui le relative deduzioni sono prive di specificità e del tutto incongruenti: nelle anticipazioni di credito su fattura pro solvendo non vi è rinvio agli interessi uso piazza, non si pone un problema di anatocismo, c'è una precisa indicazione della valuta di accredito, ed il tasso soglia è del tutto differente da quello indicato (non risultano prodotti i decreti di riferimento).
pag. 7/8 In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposito dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado
(€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale procuratrice di , avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Locri n. 1024/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 136/2018 emesso dal
Tribunale di Locri;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.448,00 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 213/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), quale procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO
[...]
appellante e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AC GIACOMO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AC GIACOMO FRANCESCO
VINCENZO ZAPPIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
AC GIACOMO FRANCESCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
AC GIACOMO FRANCESCO
FRANCESCA IG (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 dell'avv. AC GIACOMO FRANCESCO appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: voglia accogliere il gravame proposto avverso la sentenza n.1024/19 del Tribunale di Locri e, in riforma della stessa, quindi rigetti l'opposizione proposta dagli odierni appellati, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in via estremamente subordinata, ove si ritengano sussistenti i presupposti per la revoca del medesimo decreto ingiuntivo, condanni gli opponenti al pagamento, in via solidale, della medesima somma oggetto di monizione oppure anche di altra, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
in ogni caso regolamentando le spese di entrambi i gradi di giudizio in senso sfavorevole alle controparti;
per parte appellata: - respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, conseguentemente confermare la sentenza impugnata nei limiti sopra descritti;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore antistatario e con l'emissione di ogni ed altra statuizione di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 27 aprile 2018, la
Co società in qualità di debitore ingiunto, e Controparte_1
EN AP, CE VI e , in qualità CP_2 Controparte_1
di fideiussori, si opponevano al DI n. 136/2018, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di € 271.163,20 oltre interessi e spese in favore della
[...]
quale procuratrice di derivanti da conto anticipi n. CP_3 Parte_2
030277306.17, deducendo litis pendenza e contestando nel merito la fondatezza della richiesta, in particolare deducendo:
- la mancanza di prova scritta del credito;
- la prescrizione della pretesa azionata;
- la nullità del contratto per difetto di forma scritta;
pag. 2/8 - la illegittimità degli interessi e delle commissioni applicate, in violazione degli artt.
1283, 1284 e 1346 c.c., nonché della normativa anti usura.
Si costituiva quale procuratore di chiedendo il rigetto CP_3 Parte_2 dell'opposizione e precisando di non aver inserito le poste negative del conto anticipi nel conto corrente n. 16132.83, oggetto del procedimento n. 590/2008 RG (azione di ripetizione), già transitato in fase decisoria.
Con sentenza n. 1024/2019 il Tribunale di Locri dichiarava la litispendenza, revocava il
DI opposto e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 9.04.2020, , nella qualità di Parte_1
procuratrice di impugnava la sentenza appellata, spiegando due Parte_2
motivi di appello:
- Travisamento delle circostanze di fatto ed erronea interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 39 c.p.c., affermando l'assenza di litispendenza;
- Errata applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2967 c.c., precisando che la prova della continenza gravava sulla parte che l'ha eccepita, ossia sul correntista.
Si costituivano gli appellati, contestando la fondatezza dell'appello e riproponendo le eccezioni preliminari e di merito non esaminate in primo grado.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2.1. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto che l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo (saldo negativo del conto anticipi) fosse ricompreso nell'azione di ripetizione di indebito relativa al conto corrente ordinario avanzata dagli opponenti nel procedimento n. 590/2008 RG
(pendente presso il medesimo Tribunale ma assegnato a sentenza al momento della introduzione del giudizio), in quanto il saldo del conto anticipi sarebbe confluito automaticamente nel saldo del conto corrente oggetto di giudizio.
pag. 3/8 La verifica della continenza, tuttavia, è stata effettuata in astratto e senza tenere conto della portata dell'azione oggetto del giudizio n. 590/2008 RG, né dell'addebito delle poste negative del conto anticipi nel conto corrente ordinario.
Il giudice di prime cure, dopo aver correttamente premesso che “sul conto anticipi viene addebitato l'importo derivante dalle fatture presentate dal cliente con contestuale accredito, al netto dello scarto convenuto (che rappresenta il “guadagno” della banca per l'attività di anticipazione), sul conto corrente ordinario ad esso correlato;
per l'effetto, in caso di rimborso delle somme anticipate al cliente alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti in precedenza presentati per l'anticipazione, si chiude la partita debitoria sul conto anticipi;
in caso di inadempimento, invece, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma con addebito dell'intera posta debitoria sul c/c ordinario. E' dunque su quest'ultimo conto che sono regolate, tramite girocontazione contabile, le competenze che maturano sul conto anticipi alla fine di ogni periodo di tempo convenuto, e, quali annotazioni passive a carico del correntista, producono interessi secondo il tasso passivo del conto corrente.”, ed aver verificato che le somma oggetto di anticipazione venivano accreditate sul conto corrente ordinario della società, e gli interessi passivi e le commissioni erano riportati a debito sempre sul conto corrente ordinario, ne ricavava la conclusione che, in caso di mancato pagamento delle fatture oggetto di anticipazione, l'addebito avvenisse sul conto corrente ordinario.
Si tratta di conclusione negata dalla creditrice, e non supportata dalla documentazione prodotta in giudizio.
Dall'esame dell'allegato 4 al ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, si può rilevare che le somme anticipate venivano accreditate sul conto corrente ordinario, mentre nulla era previsto per gli addebiti.
La documentazione prodotta dagli opponenti, poi, esclude che la richiesta oggetto di decreto ingiuntivo fosse ricompresa nel giudizio di ripetizione di indebito (peraltro proposto solo dalla società e da due dei fideiussori), posto che:
- Nell'atto di citazione si parla solo del conto corrente ordinario, del contratto di finanziamento, della polizza n. 0130841 e di obbligazioni accessorie, senza mai menzionare il conto anticipi (in alcuna parte dell'atto di citazione vengono citati i conti “secondari affluenti” di cui alla comparsa di risposta in appello);
pag. 4/8 - Sia la ctp di parte opponente sia la ctu (svolta nel giudizio 390/2008 rg) si arrestano alla data del 9.4.2008 e non riportano addebiti per mancato incasso delle fatture anticipate pro solvendo, oggetto del DI opposto;
- Le fatture oggetto di anticipazione avevano scadenze successive al 9.04.2008:
16.06.2008 per la n. 39 (anticipazione richiesta il 5.3.2008 e relativa alla fattura
8/2008), 20.07.2008 per la n. 41 (anticipazione richiesta il 20.03.2008 e relativa alla fattura n. 10/2008), 15.07.2008 per la n. 42 (anticipazione richiesta il
24.04.2008 e relativa alla fattura n. 18/2008).
Se anche il ragionamento seguito dal giudice di prime cure può essere corretto in generale, nel caso di specie la verifica della documentazione in atti esclude che le somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo fossero confluite nel conto corrente oggetto del giudizio n. 390/2008 RG, in quanto non contabilizzate. Non vi
è, pertanto, prova della continenza delle cause e dell'effettivo confluire degli addebiti del conto anticipi nel conto corrente oggetto di ricalcolo.
La prova della continenza delle cause grava sulla parte che la eccepisce, per cui era onere degli opponenti, attuali appellati, dimostrare che nel corso del giudizio dette somme erano state oggetto di accertamento.
La richiesta di pagamento delle somme derivanti dal conto anticipi, effettuata in via autonoma anziché mediante addebito in conto corrente, non costituisce abuso del processo e si presenta legittima, in quanto al momento dell'introduzione del giudizio n. 390/2008 RG il conto corrente ordinario era ancora attivo, non vi era stata alcuna domanda di pagamento da parte della ed il credito derivante dalle CP_3
anticipazioni non riscosse non era ancora maturato;
a ciò si aggiunga che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il giudizio di ripetizione di indebito sul conto corrente ordinario non era stato ancora definito.
In accoglimento del primo motivo di appello, pertanto, si deve ritenere infondata l'eccezione di continenza.
3. L'accoglimento del primo motivo l'appello impone l'esame degli ulteriori motivi di opposizione avanzati dagli attuali appellati, non esaminati in primo grado in ragione della pronuncia di rito ed espressamente riproposte con la costituzione in giudizio.
pag. 5/8 3.1. Con riferimento alla mancanza di prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c, giova premettere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Tanto premesso, si può osservare che l'appellante aveva prodotto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo i singoli contratti di sconto delle fatture rimaste inadempiute, costituite dalla lettera del correntista e dall'accettazione della banca, che riportano tutti gli elementi necessari del contratto (fattura, scadenza, importo scontato, tasso di interesse e commissioni, conto corrente di accredito e valuta). Dalla documentazione in atti risulta anche l'avvenuto accredito sul conto corrente ordinario delle somme in favore della società. Trattandosi di contratti di sconto, non c'era alcun estratto conto analitico o a scalare da depositare.
La prova dell'adempimento, ossia del pagamento da parte del debitore ceduto o della società, doveva essere fornita dall'opponente.
pag. 6/8 Si deve, pertanto, ritenere infondato il primo motivo di opposizione.
3.2. Anche il secondo motivo di opposizione è infondato, poiché la prescrizione nel caso di specie è decennale, trattandosi di credito derivante da ordinario contratto di sconto, e decorre dalle singole scadenze (16.06.2008, 20.07.2008 e15.07.2008). Alla data della diffida di pagamento (30.01.2018), documentata nell'allegato 7 del fascicolo monitorio, non si era verificata la eccepita prescrizione.
3.3. Il terzo motivo di opposizione non può trovare accoglimento. Come accennato nel paragrafo 3.1., la richiesta portata dal DI opposto si riferisce a tre contratti di sconto redatti per iscritto (allegato 4 del fascicolo monitorio) e contenenti tutte le indicazioni necessarie per la validità del contratto: oggetto, tasso di interesse, commissioni, importo scontato e scadenze.
Le pur pregevoli argomentazioni difensive degli opponenti non possono essere condivise dalla Corte nel caso di specie, in quanto sono basate sulla assenza di un contrato scritto per il conto anticipi, ossia di una regolamentazione strutturata sulla falsariga del conto corrente ordinario, mentre il conto anticipi in realtà è un conto di servizio sul quale vengono annotate le operazioni di sconto secondo il meccanismo già illustrato infra (par. 2.1). L'oggetto del decreto ingiuntivo non è quindi il saldo del conto anticipi, ma l'importo dovuto dal cliente a seguito di fattura scontata insoluta, con applicazione degli interessi e delle commissioni pattuite nei singoli contratti di sconto.
3.4. Queste ultime conclusioni valgono anche a giustificare il rigetto dell'ultimo motivo di opposizione, riferito alla illegittimità degli interessi e delle commissioni applicate, in violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 c.c., nonché della normativa anti usura.
I singoli accordi per lo sconto delle fatture riportano il tasso di interesse e le commissioni pattuite, senza alcuna violazione delle disposizioni normative menzionate.
Gli opponenti hanno rinviato, quanto ai vizi dedotti, alla relazione di consulenza tecnica svolta nel giudizio n. 390/2008 RG del Tribunale di Locri, che ha ad oggetto il conto corrente ordinario, per cui le relative deduzioni sono prive di specificità e del tutto incongruenti: nelle anticipazioni di credito su fattura pro solvendo non vi è rinvio agli interessi uso piazza, non si pone un problema di anatocismo, c'è una precisa indicazione della valuta di accredito, ed il tasso soglia è del tutto differente da quello indicato (non risultano prodotti i decreti di riferimento).
pag. 7/8 In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposito dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado
(€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale procuratrice di , avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Locri n. 1024/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 136/2018 emesso dal
Tribunale di Locri;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 1.448,00 per spese ed € 14.212,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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