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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 833/2024 R. G. tra
) in proprio Parte_1 C.F._1 ed in qualità di tutore di Parte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in C.F._2 cale all'atto di citazione dall'Avv. Sara Fanti ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico
Email_1
PARTE ATTRICE
nei confronti di
), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Maria Labanca e Anna Chiara Paoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Via Sant'Agostino 16,
Firenze
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
1 CONCLUSIONI:
DAL MONTE GIOVANNA: “Il Tribunale di Siena, in persona del
Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda svolta dalla parte attrice in via ulteriormente subordinata di cui alla lettera d) del foglio di precisazione delle conclusioni del 9.02.2021, accerta e dichiara l'esecutività della sentenza n. 1328/2017 emessa da questo Tribunale limitatamente al capo condannatorio concernente il rimborso delle spese di lite. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Da tanto consegue che il deposito della ordinanza della Corte di Cassazione nel termine di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. era necessaria per impedire
l'estinzione della procedura esecutiva iniziata in assenza di idoneo titolo”;
: “Piaccia all'Il.mo Tribunale di Siena, CP_1 respingere le domande proposte con l'atto introduttivo di questo giudizio accertare e dichiarare che il procedimento esecutivo n. 38/2018
R.G.E Tribunale di Siena si è estinto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. per tardivo deposito della ordinanza 7/2/2023 della Corte di Cassazione e violazione dell'art. 156.1 e 2 disp. att. c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 in proprio ed in qualità di genitore e tutore di , Parte_2 ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avanzata da nel procedimento esecutivo immobiliare CP_1 pendente avanti al Tribunale di Siena ed iscritto al n. 38/2018
R.G.E.I., all'esito della quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione.
La vicenda trae origine dal giudizio che l'odierna attrice aveva promosso per il riconoscimento di quale figlio Parte_2
2 naturale di con domanda di quest'ultimo al CP_1 pagamento, pro quota, delle spese di mantenimento. Nelle more di detto giudizio la aveva richiesto ed ottenuto il sequestro Parte_2 conservativo sui beni del fino alla concorrenza di € 600.000,00. CP_1
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1328/2017, il Tribunale di
Siena aveva confermato il sequestro conservativo ed aveva accertato e dichiarato la paternità naturale di CP_1 condannandolo a versare alla in proprio una somma a Parte_2 titolo di rimborso pro quota delle spese pregresse sostenute per il mantenimento del figlio, oltre al pagamento in suo favore, quale genitore e tutore di , di una somma a titolo di Parte_2 mantenimento mensile, con condanna del alla rifusione delle CP_1 spese di lite.
In forza di detta sentenza, impugnata da entrambe le parti, la aveva chiesto ed ottenuto la conversione del sequestro in Parte_2 pignoramento ed iniziato la procedura esecutiva immobiliare n.
38/2018 R.G.E.I. allegando come titolo esecutivo la sentenza n.
1328/2017.
Il aveva proposto opposizione agli atti esecutivi e CP_1 all'esecuzione domandando, previa sospensione, dichiarare inammissibile o improcedibile l'esecuzione perché iniziata senza titolo. Disposta la sospensione dell'esecuzione, la aveva Parte_2 introdotto il giudizio di merito conclusosi con la sentenza di questo
Tribunale del 14/1/2023 che “… in accoglimento della domanda svolta dalla parte attrice in via ulteriormente subordinata di cui alla lettera d) del foglio di precisazione delle conclusioni del 9.02.2021, accerta e dichiara l'esecutività della sentenza n. 1328/2017 emessa da questo Tribunale limitatamente al capo condannatorio concernente il rimborso delle spese di lite”.
Nelle more la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3661 del
15/12/2022 comunicata il 7/2/2023, ha respinto i ricorsi proposti
3 dalle parti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze avverso la pronuncia di questo Tribunale n. 1328/2017.
Con istanza depositata il 13/4/2023 la ha formulato Parte_2 istanza di prosecuzione del giudizio ex art. 627 c.p.c. e il GE ha fissato l'udienza di comparizione delle parti.
Il si è costituito in giudizio ed ha proposto opposizione agli CP_1 atti esecutivi domandando dichiararsi l'inefficacia del pignoramento conseguente alla conversione del sequestro conservativo.
La si è costituita eccependo la tardività Parte_2 dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito. Con ordinanza del
26.1.2024 il GE ha accolto la richiesta di sospensione fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, introdotto dalla
[...] con il presente giudizio nel quale ha: - ribadito l'eccezione di Pt_2 tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, identificando il dies a quo con il deposito dell'istanza di prosecuzione del processo esecutivo e non con il provvedimento con cui il GE ha fissato udienza di comparizione;
- ribadito la legittimità della conversione del sequestro in pignoramento operata in forza della sentenza n.
1328/2017 del Tribunale di Siena che, con la pronuncia n. 51/2023 passata in giudicato, è stata dichiarata esecutiva, se pure limitatamente al capo di condanna relativo alle spese legali. Con la conseguenza che non vi era la necessità di procedere con nuova conversione del sequestro in pignoramento a fronte dell'ordinanza della Corte di Cassazione (relativa all'impugnazione della sentenza n.
1328/2017 del Tribunale di Siena); - dedotto di aver depositato in data 23.1.2024 atto di intervento per i crediti relativi ai capi di condanna al rimborso ed al mantenimento connessi all'intervenuto giudicato sulla paternità, intervento che rende legittima la prosecuzione del procedimento esecutivo anche per quei capi di condanna divenuti esecutivi con il passaggio in giudicato dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
4 Si è costituito il contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1 reiterando i motivi già dedotti nella fase sospensiva dell'esecuzione.
Istruita solo mediante produzioni documentali la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 8.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi non
è fondata e non merita accoglimento.
Come condivisibilmente osservato dal GE nella fase cautelare, infatti, l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo
(Cassazione civile sez. III, 06/03/2018, n. 5175), sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile ad una parte esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione e solo dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c..
Invero, anche la pronuncia citata da parte attrice (Cass.
5172/2018) fa riferimento ad un atto del giudice, in particolare alla nullità della comunicazione di un suo provvedimento “avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (in violazione dell'art. 45, comma
4, disp. att. c.p.c.) - è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole;
in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per
5 quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la pronuncia di incompetenza del giudice dell'esecuzione, perché tardivamente proposta oltre venti giorni dopo la comunicazione, a mezzo p.e.c., del dispositivo dell'ordinanza)”.
Nella presente fattispecie, pertanto, il termine di 20 giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi non decorreva dal
13.4.2023 (data in cui l'odierna attrice ha depositato l'istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva ex art. 627 c.p.c.), bensì dal
23.11.2023 (data nella quale il GE ha assunto un provvedimento - la fissazione dell'udienza).
Del resto, prima di tale momento, non vi è alcun atto astrattamente pregiudizievole, tale non potendosi considerare l'istanza di riassunzione che non introduce un procedimento.
2. Con il secondo motivo parte attrice ha dedotto di aver correttamente riassunto il processo esecutivo ex art. 627 c.p.c. stante l'idoneità della sentenza n. 1328/2017 a valere come titolo esecutivo, quanto meno in relazione al capo relativo alla condanna della controparte alla rifusione delle spese legali.
In proposito si osserva che, se è certamente corretto che il capo di una sentenza di accertamento relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite costituisce titolo esecutivo limitatamente a tale punto, ciò tuttavia non rende detta pronuncia idonea a valere come titolo esecutivo prima del suo passaggio in giudicato per le ulteriori e diverse statuizioni.
Ancora, si ricorda che “La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera “ipso iure” nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in
6 quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento” (Cass. 8615/2004, Cass. 18536/2007).
Inoltre, “Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perchè gli effetti che l'art. 2906 cod. civ. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Nè, per
l'importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 669-novies cod. proc. civ., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l'art. 686 cod. proc. civ.” (Cass. 10871/2012).
Ciò premesso, occorre ricordare che nella presente fattispecie l'esecuzione è stata intrapresa in forza della conversione del sequestro in pignoramento. Ma in proposito non può non osservarsi come il sequestro fosse stato richiesto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie e di mantenimento e non in relazione all'eventuale condanna al pagamento delle spese legali. In altre parole, oggetto della conversione può essere solo il credito oggetto della misura cautelare, con esclusione dei crediti successivamente maturati che non sono stati oggetto della cautela.
7 Né è possibile ritenere che la sentenza n. 51/2023 di questo
Tribunale abbia deciso sulla legittimità della conversione del sequestro in pignoramento, avendo solo deciso sulla esecutività della sentenza n. 1328/2017 limitando tale aspetto al capo relativo alla condanna alle spese legali.
Pertanto, il provvedimento integrante il titolo esecutivo in relazione al disposto sequestro conservativo poi convertito in pignoramento non è la sentenza n. 1328/17 del Tribunale di Siena ma nell'ordinanza della Corte di Cassazione che tale pronuncia ha reso definitiva e, di conseguenza, ha reso esecutivi tutti capi della stessa, anche quelli diversi dalla condanna alle spese di lite.
La creditrice procedente ha depositato l'ordinanza presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari di questo Tribunale in data
13.4.2023 domandando la prosecuzione del processo esecutivo ex art. 627 c.p.c..
Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che l'ordinanza è stata comunicata all'odierna attrice in data 7.2.2023, onde il termine per il deposito del provvedimento divenuto integralmente esecutivo, da eseguirsi ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza al creditore, scadeva il giorno 8.4.2023 (sabato), con conseguente proroga fino al
10.4.2023.
3. Quanto all'intervento della odierna attrice nella procedura esecutiva immobiliare per i crediti relativi ai capi di condanna al rimborso e al mantenimento connessi all'intervenuto giudicato sulla paternità si ritiene che detto intervento non sia idoneo a far rivivere una procedura che deve considerarsi estinta ai sensi dell'art. 630
c.p.c. per non avere la parte interessata riassunto il giudizio entro il termine perentorio previsto dal legislatore;
in altre parole, al momento dell'atto di intervento si era già verificata la causa di estinzione del procedimento esecutivo con la conseguente inidoneità
8 dell'atto di intervento a dare valido impulso per la prosecuzione della procedura esecutiva.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura documentale del giudizio e il valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 07/06/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 833/2024 R. G. tra
) in proprio Parte_1 C.F._1 ed in qualità di tutore di Parte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in C.F._2 cale all'atto di citazione dall'Avv. Sara Fanti ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico
Email_1
PARTE ATTRICE
nei confronti di
), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Maria Labanca e Anna Chiara Paoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Via Sant'Agostino 16,
Firenze
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
1 CONCLUSIONI:
DAL MONTE GIOVANNA: “Il Tribunale di Siena, in persona del
Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda svolta dalla parte attrice in via ulteriormente subordinata di cui alla lettera d) del foglio di precisazione delle conclusioni del 9.02.2021, accerta e dichiara l'esecutività della sentenza n. 1328/2017 emessa da questo Tribunale limitatamente al capo condannatorio concernente il rimborso delle spese di lite. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Da tanto consegue che il deposito della ordinanza della Corte di Cassazione nel termine di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. era necessaria per impedire
l'estinzione della procedura esecutiva iniziata in assenza di idoneo titolo”;
: “Piaccia all'Il.mo Tribunale di Siena, CP_1 respingere le domande proposte con l'atto introduttivo di questo giudizio accertare e dichiarare che il procedimento esecutivo n. 38/2018
R.G.E Tribunale di Siena si è estinto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. per tardivo deposito della ordinanza 7/2/2023 della Corte di Cassazione e violazione dell'art. 156.1 e 2 disp. att. c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 in proprio ed in qualità di genitore e tutore di , Parte_2 ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avanzata da nel procedimento esecutivo immobiliare CP_1 pendente avanti al Tribunale di Siena ed iscritto al n. 38/2018
R.G.E.I., all'esito della quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione.
La vicenda trae origine dal giudizio che l'odierna attrice aveva promosso per il riconoscimento di quale figlio Parte_2
2 naturale di con domanda di quest'ultimo al CP_1 pagamento, pro quota, delle spese di mantenimento. Nelle more di detto giudizio la aveva richiesto ed ottenuto il sequestro Parte_2 conservativo sui beni del fino alla concorrenza di € 600.000,00. CP_1
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 1328/2017, il Tribunale di
Siena aveva confermato il sequestro conservativo ed aveva accertato e dichiarato la paternità naturale di CP_1 condannandolo a versare alla in proprio una somma a Parte_2 titolo di rimborso pro quota delle spese pregresse sostenute per il mantenimento del figlio, oltre al pagamento in suo favore, quale genitore e tutore di , di una somma a titolo di Parte_2 mantenimento mensile, con condanna del alla rifusione delle CP_1 spese di lite.
In forza di detta sentenza, impugnata da entrambe le parti, la aveva chiesto ed ottenuto la conversione del sequestro in Parte_2 pignoramento ed iniziato la procedura esecutiva immobiliare n.
38/2018 R.G.E.I. allegando come titolo esecutivo la sentenza n.
1328/2017.
Il aveva proposto opposizione agli atti esecutivi e CP_1 all'esecuzione domandando, previa sospensione, dichiarare inammissibile o improcedibile l'esecuzione perché iniziata senza titolo. Disposta la sospensione dell'esecuzione, la aveva Parte_2 introdotto il giudizio di merito conclusosi con la sentenza di questo
Tribunale del 14/1/2023 che “… in accoglimento della domanda svolta dalla parte attrice in via ulteriormente subordinata di cui alla lettera d) del foglio di precisazione delle conclusioni del 9.02.2021, accerta e dichiara l'esecutività della sentenza n. 1328/2017 emessa da questo Tribunale limitatamente al capo condannatorio concernente il rimborso delle spese di lite”.
Nelle more la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3661 del
15/12/2022 comunicata il 7/2/2023, ha respinto i ricorsi proposti
3 dalle parti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze avverso la pronuncia di questo Tribunale n. 1328/2017.
Con istanza depositata il 13/4/2023 la ha formulato Parte_2 istanza di prosecuzione del giudizio ex art. 627 c.p.c. e il GE ha fissato l'udienza di comparizione delle parti.
Il si è costituito in giudizio ed ha proposto opposizione agli CP_1 atti esecutivi domandando dichiararsi l'inefficacia del pignoramento conseguente alla conversione del sequestro conservativo.
La si è costituita eccependo la tardività Parte_2 dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito. Con ordinanza del
26.1.2024 il GE ha accolto la richiesta di sospensione fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, introdotto dalla
[...] con il presente giudizio nel quale ha: - ribadito l'eccezione di Pt_2 tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, identificando il dies a quo con il deposito dell'istanza di prosecuzione del processo esecutivo e non con il provvedimento con cui il GE ha fissato udienza di comparizione;
- ribadito la legittimità della conversione del sequestro in pignoramento operata in forza della sentenza n.
1328/2017 del Tribunale di Siena che, con la pronuncia n. 51/2023 passata in giudicato, è stata dichiarata esecutiva, se pure limitatamente al capo di condanna relativo alle spese legali. Con la conseguenza che non vi era la necessità di procedere con nuova conversione del sequestro in pignoramento a fronte dell'ordinanza della Corte di Cassazione (relativa all'impugnazione della sentenza n.
1328/2017 del Tribunale di Siena); - dedotto di aver depositato in data 23.1.2024 atto di intervento per i crediti relativi ai capi di condanna al rimborso ed al mantenimento connessi all'intervenuto giudicato sulla paternità, intervento che rende legittima la prosecuzione del procedimento esecutivo anche per quei capi di condanna divenuti esecutivi con il passaggio in giudicato dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
4 Si è costituito il contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1 reiterando i motivi già dedotti nella fase sospensiva dell'esecuzione.
Istruita solo mediante produzioni documentali la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 8.5.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi non
è fondata e non merita accoglimento.
Come condivisibilmente osservato dal GE nella fase cautelare, infatti, l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo
(Cassazione civile sez. III, 06/03/2018, n. 5175), sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile ad una parte esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione e solo dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c..
Invero, anche la pronuncia citata da parte attrice (Cass.
5172/2018) fa riferimento ad un atto del giudice, in particolare alla nullità della comunicazione di un suo provvedimento “avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (in violazione dell'art. 45, comma
4, disp. att. c.p.c.) - è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole;
in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per
5 quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la pronuncia di incompetenza del giudice dell'esecuzione, perché tardivamente proposta oltre venti giorni dopo la comunicazione, a mezzo p.e.c., del dispositivo dell'ordinanza)”.
Nella presente fattispecie, pertanto, il termine di 20 giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi non decorreva dal
13.4.2023 (data in cui l'odierna attrice ha depositato l'istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva ex art. 627 c.p.c.), bensì dal
23.11.2023 (data nella quale il GE ha assunto un provvedimento - la fissazione dell'udienza).
Del resto, prima di tale momento, non vi è alcun atto astrattamente pregiudizievole, tale non potendosi considerare l'istanza di riassunzione che non introduce un procedimento.
2. Con il secondo motivo parte attrice ha dedotto di aver correttamente riassunto il processo esecutivo ex art. 627 c.p.c. stante l'idoneità della sentenza n. 1328/2017 a valere come titolo esecutivo, quanto meno in relazione al capo relativo alla condanna della controparte alla rifusione delle spese legali.
In proposito si osserva che, se è certamente corretto che il capo di una sentenza di accertamento relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite costituisce titolo esecutivo limitatamente a tale punto, ciò tuttavia non rende detta pronuncia idonea a valere come titolo esecutivo prima del suo passaggio in giudicato per le ulteriori e diverse statuizioni.
Ancora, si ricorda che “La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera “ipso iure” nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in
6 quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione al cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento” (Cass. 8615/2004, Cass. 18536/2007).
Inoltre, “Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perchè gli effetti che l'art. 2906 cod. civ. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. Nè, per
l'importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 669-novies cod. proc. civ., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l'art. 686 cod. proc. civ.” (Cass. 10871/2012).
Ciò premesso, occorre ricordare che nella presente fattispecie l'esecuzione è stata intrapresa in forza della conversione del sequestro in pignoramento. Ma in proposito non può non osservarsi come il sequestro fosse stato richiesto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie e di mantenimento e non in relazione all'eventuale condanna al pagamento delle spese legali. In altre parole, oggetto della conversione può essere solo il credito oggetto della misura cautelare, con esclusione dei crediti successivamente maturati che non sono stati oggetto della cautela.
7 Né è possibile ritenere che la sentenza n. 51/2023 di questo
Tribunale abbia deciso sulla legittimità della conversione del sequestro in pignoramento, avendo solo deciso sulla esecutività della sentenza n. 1328/2017 limitando tale aspetto al capo relativo alla condanna alle spese legali.
Pertanto, il provvedimento integrante il titolo esecutivo in relazione al disposto sequestro conservativo poi convertito in pignoramento non è la sentenza n. 1328/17 del Tribunale di Siena ma nell'ordinanza della Corte di Cassazione che tale pronuncia ha reso definitiva e, di conseguenza, ha reso esecutivi tutti capi della stessa, anche quelli diversi dalla condanna alle spese di lite.
La creditrice procedente ha depositato l'ordinanza presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari di questo Tribunale in data
13.4.2023 domandando la prosecuzione del processo esecutivo ex art. 627 c.p.c..
Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta che l'ordinanza è stata comunicata all'odierna attrice in data 7.2.2023, onde il termine per il deposito del provvedimento divenuto integralmente esecutivo, da eseguirsi ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza al creditore, scadeva il giorno 8.4.2023 (sabato), con conseguente proroga fino al
10.4.2023.
3. Quanto all'intervento della odierna attrice nella procedura esecutiva immobiliare per i crediti relativi ai capi di condanna al rimborso e al mantenimento connessi all'intervenuto giudicato sulla paternità si ritiene che detto intervento non sia idoneo a far rivivere una procedura che deve considerarsi estinta ai sensi dell'art. 630
c.p.c. per non avere la parte interessata riassunto il giudizio entro il termine perentorio previsto dal legislatore;
in altre parole, al momento dell'atto di intervento si era già verificata la causa di estinzione del procedimento esecutivo con la conseguente inidoneità
8 dell'atto di intervento a dare valido impulso per la prosecuzione della procedura esecutiva.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi stante la natura documentale del giudizio e il valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 07/06/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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