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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Valeria Langella, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12336/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
AF NT (c.f.: dal quale è rappresentato/a e difeso/a in C.F._1 virtù di procura a margine/in calce dell'atto di citazione
ATTORE/ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in VIA ETTORE CORCIONI 56 81031 AVERSA, presso lo studio dell'Avv. DI GRAZIA
DI (c.f.: ) dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura C.F._2
a margine/in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO/A
NONCHE'
(c.f.: C.F.: e P.I.: ), elettivamente domiciliato CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4 in VIALE SABOTINO 19/2 20100 MILANO , presso lo studio dell'Avv. MARGIOTTA
GE (c.f.: ) e dell'Avv. FANCIANO MARA C.F._3
( ), dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._4 margine/in calce dell'atto di citazione
CHIAMATO IN CAUSA
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti introduttivi e comparse conclusionali.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice esponeva che: “con lettera del 17.12.2020 la società attrice ordinava alla AT Logistic e Equipments spa, i seguenti articoli: - n. 1 capannone retrattile monopendenza modello KTZ-M di complessivi mq. 180, meglio descritto nella conferma d'ordine n. OCL271/20, per il prezzo di € 25.000,00, compreso il montaggio, il trasporto e gli oneri per la sicurezza in cantiere;
- n. 1 tenda scorrevole duplice spartita completa di paletti antivento e chiusura chiavistelli dim.
9.000x4.900 “rif. Deposito cartone”; - n. 1 tenda scorrevole duplice spartita completa di paletti antivento e chiusura chiavistelli dim.
9.800x6.0000 “rif. Carico verde”; - n. 1 tenda scorrevole duplice spartita completa di paletti antivento e chiusura chiavistelli dim.
6.300x4.400 “rif. Zona verde”;- n. 1 tenda scorrevole duplice spartita completa di paletti antivento e chiusura chiavistelli dim.
6.000x2.600 “rif. Tettoia parcheggi”.Il costo delle tende scorrevoli da montare sulle strutture esistenti è indicato in € 10.000,00, ivi compresi trasporto e montaggio. In totale, con un lieve sconto (di € 1.000) praticato dal venditore, le parti convenivano per le forniture sopra indicate il prezzo di € 34.000,00 + IVA;
2) Con lettera in pari data la AT Logistic e Equipments spa confermava l'ordine. Con riferimento al capannone retrattile indipendente modello KTZ-M, il venditore precisava che la struttura portante è costituita da archi metallici (singoli o doppi) in tubolare, collegati fra loro da barre a pantografo, il tutto zincato a caldo e quindi esente da manutenzione. Anche i binari di scorrimento a terra sono realizzati in acciaio zincato a caldo e sono completi di zanche a cementare o piatti forati per il fissaggio a un idoneo sottofondo in c.a. tramite tasselli. La struttura zincata veniva garantita per anni 10, il telo di copertura per 6 anni”.
Precisava, poi che: “3) In data 28.12.2020 la versava l'acconto di € Controparte_3
10.000,00 + IVA (totale € 12.200) e con bonifico del 25.3.2021 versava l'ulteriore acconto di
€ 20.000,00 + IVA (totale, € 24.400), per complessivi € 36.600,00; 4) In data 2.4.2021 la
AT consegnava presso la sede della soltanto le travi (cd. tubolari) e il Controparte_3
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capannone retrattile modello KTZ-M, che venivano subito contestate perché molti esemplari evidenziavano parti non zincate completamente, parti arrugginite ed anche parti non correttamente tagliate, tali da impedire il corretto assemblaggio a causa di SCORIE al di sotto della zincatura. Le contestazioni avvenivano nell'immediatezza della consegna, in data
2.4.2021, e furono anche formalizzate con e-mail inviata in pari data al venditore;
5) Dopo una fitta corrispondenza soprattutto telefonica con la AT Logistic Equipments, in data
26.4.2021 la venditrice, per il tramite di un suo dipendente/rappresentante presso la sede della Cafè Centro Brasil S.a.s., constatava lo stato della merce e si impegnava alla soluzione e alla eliminazione nonché al completamento della fornitura con la consegna delle tende;
6)
In data 7.6.2021, preso atto del mancato adempimento del venditore, la ai Controparte_3 sensi dell'art. 1454 cc. diffidava la AT Logistic Equipments ad adempiere nel termine di 15 giorni dichiarando che, in mancanza, il contratto si doveva intendere senz'altro risoluto, con il risarcimento dei danni e dei costi del deposito della merce difettosa giacente nel deposito della società attrice. 7) Con nota del 18.6.2021 la AT Logistic contestava la necessità di interventi riparativi assumendo di aver eseguito verifiche e approfondimenti “con la società che ha effettuato il trattamento di zincatura”. La deduzione della società convenuta fornisce la prova che la negazione delle proprie responsabilità si basava soltanto sudati meramente teorici (informazioni acquisite dall'esecutore della zincatura) e non sulla constatazione e sul controllo in concreto dell'effettiva condizione del materiale venduto. La AT ammetteva che due tubolari presentavano segni di ammaccatura e, pur assumendo falsamente che tali danni si erano verificati in sede di scarico (al fine di prospettare infondatamente la colpa della società attrice), dichiarava di essere disponibile a sostituirli. Infine, sempre falsamente riferiva di essere pronta a consegnare il giorno 21.6.2021 le tende che asseriva essere “in giacenza presso il suo deposito”. È appena il caso di aggiungere che nella lettera si fa riferimento a presunte spiegazioni telefoniche che, invece, sono del tutto inesistenti perché, in realtà, nessuna telefonata del genere è mai intercorsa tra le parti e nessuna
“spiegazione” è stata mai fornita alla 8) In data 27.7.2021 aveva luogo Controparte_3 una seconda verifica dei tubolari consegnati dalla AT, ancora inutilizzati e giacenti presso la sede della a causa sia dei difetti che della mancata consegna delle tende. In Controparte_3 tale occasione il rappresentante della AT, geom. , aveva modo di Controparte_4 constatare personalmente l'esistenza in molti esemplari (almeno 7) dei difetti sopra indicati.
Le parti prendevano atto che, in mancanza di attrezzature e personale idoneo a spostare le pesantissime travi adagiate nel cortile della sede della società attrice, era impossibile in quel
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frangente controllare tutta la merce per cui il geom. per conto della AT, CP_4 assicurava che la società venditrice entro pochi giorni (massimo una settimana) avrebbe inviato personale e mezzi sufficienti per il ritiro dei tubolari difettosi o inidonei con l'intesa che, approfittando dell'ausilio dei mezzi meccanici idonei, in quella occasione si sarebbe potuto procedere alla verifica di tutti i tubolari per la rilevazione di eventuali vizi e difetti anche sui pezzi che al momento non potevano essere visionati. 9)
Quanto alla consegna delle tende, il geom. dichiarava che le stesse sarebbero state CP_4 consegnate entro pochissimi giorni, e comunque entro la settimana successiva, e che il montaggio avrebbe avuto la durata di circa tre giorni lavorativi. A conclusione del sopralluogo le parti convenivano che il geom. avrebbe redatto e inviato un verbale CP_4 congiunto di sopralluogo e constatazione. 10)In data 29.7.2021 perveniva all'attrice un verbale di sopralluogo in bozza del tutto diverso dalle vere circostanze emerse nell'incontro di due giorni prima, nel quale non erano nemmeno previste e menzionate le garanzie e gli impegni che il geom. aveva assunto per conto della AT. Peraltro, smentendo il CP_4 precedente assunto secondo cui le tende erano pronte per la consegna, con la bozza di verbale di cui si chiedeva la sottoscrizione, la FATO proponeva la consegna delle tende solo per il giorno 23.8.2021 (quasi un mese dopo). 11) Con PEC inviata l'11.8.2021 la
[...]
rilevato che il termine di 15 giorni concesso ai sensi dell'art. 1454 cc. con la CP_3 diffida del 7.6.2021 era inutilmente scaduto, che nonostante le precedenti richieste (ivi compresa la diffida ad adempiere) il materiale acquistato e quasi interamente pagato non era stato consegnato nei termini di contratto e che quanto consegnato presentava gravi difetti ed era inutilizzabile, comunicava irrevocabilmente la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione del doppio di quanto già pagato a titolo di caparra, pari ad € 36.600,00, nonché il risarcimento dei maggiori danni e dei costi di custodia della merce inutilizzata consegnata in data 2.4.2021. La società attrice, infine, invitava la AT a ritirare immediatamente i pezzi inidonei e difettosi. 12) Vi è da aggiungere che a tutt'oggi la AT
Logistic Equipments spa, dopo avere disatteso gli obblighi del venditore di garantire i prodotti forniti, di consegnare la merce pagata dal compratore nonché di riparare o sostituire la merce inidonea, non ha nemmeno provveduto al ritiro del materiale, come sarebbe stato doveroso a seguito della comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento e della specifica richiesta della società attrice. 13) È opportuno precisare che l'inadempimento della AT Logistic giustifica la risoluzione in quanto nell'economia del contratto la fornitura di travi e tubolari difettosi e la mancata consegna delle tende scorrevoli da montare sulle preesistenti strutture della società attrice hanno impedito alla CP_3
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di utilizzare quanto era stato ordinato il 17.12.2020 e soltanto parzialmente CP_3 consegnato il 2.4.2021. Vi è da considerare che la zincatura incompleta o non a regola d'arte comporta la rapida formazione di ruggine, che infatti è già presente in alcuni tubolari.
L'inadempimento è tanto più grave anche perché la AT Logistic Equipments ha approfittato della buona fede e correttezza dell'acquirente e, tradendo l'affidamento commerciale, si è resa inadempiente nonostante l'acquirente abbia pagato alle scadenze convenute la somma di
€ 36.600,00, quasi corrispondente all'intero corrispettivo.
14) Per tutti i motivi che precedono, la risoluzione del contratto intimata con la PEC dell'11.8.2021 implica il diritto della società attrice alla restituzione delle somme pagate, e quindi dell'importo di € 31.000,00 + IVA, oltre gli interessi commerciali ex DLgs 231/2002 fino alla restituzione, con decorrenza dal giorno del pagamento visto che la risoluzione ha effetto retroattivo (art. 1458 cc.). Inoltre, spetta il risarcimento degli ulteriori danni che possono qui indicarsi anche nell'importo pari al valore dell'occupazione parametrato al valore locativo degli spazi di pertinenza della dal 2.4.2021 fino al ritiro Controparte_3 della merce, nella misura da specificare e quantificare in corso di causa, eventualmente a mezzo CTU tenendo conto che la se non avesse subito l'inadempimento Controparte_3 della convenuta, avrebbe potuto usufruire di ulteriori spazi per le attività e necessità della sua produzione.”
L'attrice rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale accogliere le domande e per l'effetto:1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa n. OCL271/20 del 17.12.2020 per i gravi e persistenti inadempimenti del venditore;
2)
Condannare la società convenuta AT Logistic Equipments spa. alla restituzione delle somme pagate dall'attrice in esecuzione del contratto risolto, per complessivi € 36.600,00
(compreso IVA), oltre interessi commerciali ex DLgs 231/2002 dal dì del pagamento alla restituzione;
3) Condannare essa società convenuta al risarcimento degli ulteriori danni per le causali indicate in premessa (occupazione degli spazi della società attrice e mancato utilizzo dei capannoni da realizzare), da quantificare in corso di causa ed eventualmente a mezzo CTU;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali.”
Si costituiva in giudizio la convenuta evidenziando, Controparte_5 preliminarmente la necessità di ricostruire correttamente la vicenda di cui è causa.
Evidenziava, quindi “che la convenuta, in piena conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali pattuite, dopo aver ricevuto in data 25.03.2021 l'importo concordato di €
20.000,00 oltre I.V.A. – preceduto dal pagamento dell'acconto di € 10.000,00 oltre I.V.A., il tutto come da condizioni di fornitura espressamente previste a pagina 5(cinque) del
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contratto/conferma d'ordine n. OCL271/20 del 17.12.2020 - ha puntualmente provveduto, in data 02.04.2021 (cioè dopo soli 6 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento definito ad avviso merce pronta trasmesso a mezzo mail del 29.03.2021) alla consegna, in favore dell'attrice, del capannone retrattile mono pendenza di cui al contratto/conferma d'ordine nonché degli archi metallici in tubolare costituenti parti essenziali della struttura portante. In pratica al momento della consegna effettuata in data 02.04.2021 mancavano soltanto le tende scorrevoli di cui al contratto/conferma d'ordine per cui è causa, la consegna delle quali, tuttavia come può evincersi dal messaggio di posta elettronica ordinaria della medesima data del 02.04.2021 trasmesso dall'ufficio commerciale della società convenuta, veniva assicurata per la settimana successiva siccome le tende erano state trasportate su un altro mezzo e direttamente consegnate, per mero errore, presso la sede operativa della convenuta. Orbene al di là della circostanza da ultimo esposta vi è stato un altro rilevante motivo che rendeva necessaria la consegna delle tende in un momento successivo (..) discendeva da altra circostanza fattuale che ben può evincersi dalla nota del 18.06.2021 che la convenuta ha trasmesso all'attrice in riscontro ed in contestazione alla comunicazione di quest'ultima del
07.06.2021 (..) si riteneva opportuna la consegna delle stesse (tende) contestualmente al montaggio della restante parte reso impossibile non per i presunti vizi della merce già consegnata, quanto, piuttosto, a causa del mancato ottenimento, da parte dell'attrice, delle autorizzazioni amministrative necessarie e propedeutiche al montaggio. Sul punto, infatti, nella nota di riscontro del 18.06.2021, la convenuta reiterava espressamente la richiesta di trasmissione di copia dei titoli autorizzativi necessari per poter effettuare il montaggio delle strutture mai trasmessi prima (ed invero neanche dopo). La convenuta, sottolineava, altresì
“che tale obbligo era stato pattuito a carico dell'attrice ed infatti l'art. 7) delle condizioni generali di vendita elencate a pagina 7(sette) del contratto/conferma d'ordine n. OCL 271/20 del 17.12.2020, sottoscritte per espressa accettazione dall'attrice (…) la quale esonera la
AT Logistic Equipments Spa da ogni responsabilità in merito”..
A conferma della veridicità del proprio assunto, la convenuta citava “i provvedimenti giurisdizionali adottati dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania a seguito delle iniziative promosse dall'odierna attrice per l'impugnativa del provvedimento adottato dal Comune di Arzano – nota prot. n. 12828 del 07.05.2021– con il quale era stata negata la procedibilità della SCIA prot. n. 9372 del 29.03.2021 presentata dalla “
[...]
per l'installazione del capannone retrattile Parte_1 di cui al contratto/conferma d'ordine per cui è causa, nonché per l'impugnativa degli atti preordinati, connessi e consequenziali al prefato provvedimento amministrativo”. Deduceva,
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quindi, che era chiaro che: “SOLTANTO IN DATA 14/01/2022 (PERSINO
SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DE
QUO del 11.11.21), L'ATTRICE AVREBBE POTUTO EFFETTIVAMENTE CONSENTIRE
ALLA CONVENUTA LA CONSEGNA DELLA RESTANTE PARTE DELLA MERCE E LA
CONSEGUENTE POSA IN OPERA DI TUTTO IL MATERIALE CONSEGNATO. Ne consegue che non sia revocabile in dubbio che l'attrice, di fronte ad un rilevante impedimento rispetto all'esecuzione del contratto ad essa esclusivamente imputabile, ha preferito intraprendere la pretestuosa iniziativa consistente nella contestazione della merce consegnata, ritenendo in tal guisa e per la sola notifica di diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., di poter sfuggire dalle conseguenze di una risoluzione per proprio colpevole inadempimento. Non sfuggirà, infatti, che i presunti vizi della merce consegnata dalla convenuta sono stati dall'attrice dapprima rappresentati come mere anomalie (alcune travi arrugginite) con la presenza di un piccolo danno (cfr. messaggi di posta elettronica ordinaria del 02.04.2021) e solo successivamente, con comunicazione con contestuale diffida ad adempiere ex art 1454 cod. civ. del 07.06.2021, come difetti tali da rendere la merce consegna inidonea all'uso per cui è stata acquistata e/o comunque tali da non rendere possibile nemmeno il regolare montaggio. La società convenuta, negava poi che fossero intercorse comunicazioni telefoniche in ordine ai fatti innanzi citati, contrariamente a quanto sostenuto dalla attrice ed in particolare negava “alcun riconoscimento né impegno alla soluzione ed alla eliminazione dei presunti vizi da parte di un “dipendente/rappresentante” della società convenuta (peraltro neanche minimamente indentificato)”. La
[...] contestava fermamente i punti 7-8-9- del libello introduttivo (cfr. comparsa Controparte_5 di costituzione pagg. 6) evidenziandone, peraltro, la contraddittorietà. Faceva, poi rilevare:
“Inoltre se è vero che al momento del sopralluogo del 27.07.2021 non era possibile verificare concretamente la presenza o l'assenza di vizi e/o difetti della merce consegnata è parimenti indubbia l'infondatezza e la pretestuosità della denunzia dei vizi della medesima merce notificata dall'attrice, siccome non veritiera in quanto necessitante di un accurato controllo che, alla data del 27.07.2021 (cioè successivamente alle comunicazioni del 02.04.2021 e della diffida ad adempiere del 07.06.2021) non era ancora stato effettuato. Anche per tale motivo deve energicamente contestarsi l'avverso assunto secondo cui in occasione del sopralluogo del 27.07.2021 vi sia stato un riconoscimento dei vizi e/o difetti della merce consegnata con conseguente impegno all'eliminazione degli stessi da parte del Geometra Controparte_4
(..) in assenza di un verbale di sopralluogo”.
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La convenuta, rilevava in ogni caso di aver “sempre offerto la propria prestazione sia di consegna che di posa in opera (alla odierna attrice), provvedendo a reiterare tale offerta anche in via formale (notificazione a mezzo UNEP) e dunque ai sensi degli artt. 1206 ss. e
1209 ss. cod. civ.(…) Per il tramite delle prefate offerte formali, entrambe rimaste prive di alcun riscontro da parte dell'attrice, la FATO ha dimostrato la propria buona fede e correttezza mostrando tutta la propria disponibilità alla corretta e compiuta esecuzione del contratto, ad oggi parzialmente ineseguito per cause esclusivamente imputabili all'attrice, tanto che anche in questa sede reitera formalmente l'offerta della parte restante della propria prestazione sia di consegna che di posa in opera nonché quella per il deposito del materiale.”
La convenuta provvedeva, poi, a contestare in punto di diritto minuziosamente la avversa pretesa (cfr. pag. da 9 a 18 della comparsa di costituzione) e rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere: In via preliminare: 1) Autorizzare la convenuta ai sensi degli artt.
106 e 269 cod. proc. civ. a chiamare in garanzia e quindi in causa la società “ CP_2
, in p.l.r.p.t., con sede legale in Gorgonzola (MI) alla Via I Maggio snc – c.a.p. 20064
[...]
– C.F. e P.IVA. e di conseguenza differire, sempre ai sensi P.IVA_3 P.IVA_4 dell'art. 269 cod. proc. civ., la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito:2) Rigettare per i motivi gradatamente esposti, la domanda attorea di risoluzione del contratto/conferma d'ordine nr. OCL271/20 del
17.12.2020 per insussistente inadempimento imputabile alla convenuta e dunque siccome del tutto infondata sia in fatto che in diritto, inammissibile e sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio e per l'effetto 3) Rigettare per i motivi gradatamente esposti, la domanda attorea di condanna nei confronti della convenuta alla restituzione delle somme pagate dall'attrice in esecuzione del contratto/conferma d'ordine nr. OCL271/20 del 17.12.2020, siccome del tutto infondata sia in fatto che in diritto ed inammissibile;
4) Rigettare per i motivi gradatamente esposti, la domanda attorea di condanna nei confronti della convenuta al risarcimento dei danni dedotti in giudizio siccome del tutto infondata sia in fatto che in diritto, inammissibile e sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio;
Rigettare, quindi, nel suo complesso la domanda attorea nella sua interezza;
6) Condannare, in ogni caso, l'attrice società “
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali al 15% come per Legge con attribuzione all'Avv. Diego Di Grazia per dichiarato anticipo;
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In via subordinata: 7) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice,
Condannare il terzo chiamato in garanzia ed in causa società “ , in CP_2
p.l.r.p.t.,con sede legale in Gorgonzola (MI) alla Via I Maggio snc – c.a.p. 20064 – C.F.
e P.IVA. a manlevare e tenere indenne la convenuta “FATO P.IVA_3 P.IVA_4
LOGISTIC EQUIPMENTS S.p.A.”, per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice e per tutte le conseguenze pregiudizievoli, sia patrimoniali che non patrimoniali, che fosse eventualmente tenuta per effetto della sentenza di definizione del presente giudizio e/o per effetto di altri atti e/o provvedimenti adottati dall'Ill.ma Giustizia adita.”
Il Giudicante (dr. A. Maffei) in accoglimento della preliminare richiesta di chiamata in causa del terzo come formulata dalla AT Logistic Equipments S.p.A. nella predetta CP_2 memoria di costituzione, con contestuale istanza di differimento dell'udienza di comparizione, in data 07.02.2022 provvedeva autorizzando la convenuta ai sensi dell'art. 269
c.p.c.
Si costituiva, dunque, in giudizio, la , la quale preliminarmente evidenziava CP_2 la propria estraneità ai rapporti intercorsi tra le parti in causa, precisando: “ è del tutto CP_2 estranea ai rapporti contrattuali e di fatto intercorsi tra e AT, rispetto ai quali CP_3
l'odierna convenuta è rimasta, sia formalmente che sostanzialmente estranea (..)il coinvolgimento nella presente vicenda di è esclusivamente circoscritto al fatto che, a CP_2 seguito dell'ordine n. 3/00 del 07.01.2021 di AT (doc. 1), si è limitata alla mera CP_2 vendita, in favore di AT, del capannone e degli elementi a questo accessori. Il tutto, come emerge indiscutibilmente dalla conferma d'ordine OV21/13 del 08.01.2021 di (doc. CP_2
2), dalla quale si evince che dall'ordine era espressamente esclusa ogni ulteriore attività diversa dalla mera compravendita, quali ad esempio il trasporto, il montaggio, la custodia, etc … (v. sezione “ESCLUSIONI” del doc. 2), che rimanevano pacificamente a carico di
AT” Ed ancora, la precisava : “Ulteriore elemento di fatto che merita di essere CP_2 messo in rilievo è che i due rapporti contrattuali, ovvero – da un lato – quello tra CP_3
e AT e –dall'altro lato – quello tra la stessa AT e non sono affatto speculari e/o CP_2 congrui. Come è del tutto evidente, infatti, si è limitata a vendere a AT il CP_2 capannone, che rappresenta solo una parte della fornitura oggetto dei rapporti tra AT e che, oltre al capannone di cui sopra, comprendeva anche le tende (da installare CP_3 sui manufatti già esistenti), rispetto alle quali è rimasta del tutto estranea, non CP_2 avendole vendute a AT”. In sintesi, quindi, da un lato c'è il contratto di compravendita tra e AT relativo al solo capannone di importo pari a circa Euro 18.000,00 (docc. 1 e CP_2
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2), dall'altro lato il rapporto contrattuale tra AT e con cui la prima si è CP_3 impegnata alla fornitura, il trasporto ed il montaggio, non solo di quel capannone ma altresì di ulteriori 4 tende: il tutto, per una cifra pari ad Euro 36.600,00 (v. doc. 3). Appreso de relato i fatti occorsi tra la società attrice e la convenuta, la “ da parte sua ed in CP_2 ossequio alla buona pratica commerciale, manifestava la propria disponibilità, previa verifica dei difetti lamentati, a porvi rimedio (v. doc. 6). Ma da quanto riferito da AT, nemmeno detta disponibilità risultava “compatibile” (doc. 7) Dopo che su richiesta CP_2 di AT (doc. 8) aveva finanche confermato a quest'ultima che “il materiale metallico” relativo al contratto di vendita stipulato con AT era stato “prodotto in conformità alla normativa vigente ed [era] garantito, con riferimento a tutte le componenti di carpenteria ed alle relative caratteristiche tecniche […] per 10 anni” (v. doc. 6 di AT), è con particolare sorpresa che la stessa riceveva l'atto di citazione per chiamata in causa del terzo di CP_2
AT, con cui apprendeva la pendenza della presente causa tra e AT e CP_3
l'ulteriore circostanza che quest'ultima aveva ritenuto di proporre nei suoi confronti la domanda in garanzia di cui meglio si è detto al precedente par. 2.”
La contestava quindi fermamente la propria chiamata in causa, dichiarandosi appunto CP_2 estranea ai rapporti intercorsi tra le parti e tanto senza dimenticare che non aveva comunque alcuna relazione con le stesse con particolare riferimento alla pretesa risarcitoria spiegata dalla attrice nei confronti della convenuta con riferimento all'ordine inerente all'acquisto delle tende, invero giammai fornite dalla alla AT. In ogni caso, sul punto, la CP_2 CP_2 sosteneva la difesa della AT “ferma restando la totale estraneità di rispetto ad ogni CP_2 questione relativa alle tende ed alla loro consegna, da quanto fino ad ora emerso e documentato nel corso del giudizio, non si può che evidenziare come paiano prive di pregio le contestazioni dell'attrice in relazione a detto aspetto”. La terza chiamata in causa negava, quindi, che vi fossero i presupposti giuridici per una risoluzione contrattuale, come dettagliatamente motivato alle pagg.15-16 della propria comparsa, puntualizzando: “a ciò di cui può senz'altro prendere atto, in quanto di evidenza documentale, è la CP_2 disponibilità manifestata da AT di risolvere eventuali problematiche e sostituire pezzi che fossero risultati eventualmente danneggiati, come anche il mancato riscontro di CP_3 all'offerta formale di AT di poter provvedere al ritiro della merce (v. doc. 5 di AT).Anche alla luce di tutti questi elementi, quindi, le lamentele di AT non possono che apparire pretestuose e strumentali, posto che davvero non ci si spiega come un soggetto che denunci dei vizi, ometta di dar seguito alla proposta del venditore di porvi rimedio a sue spese. A ben vedere, inoltre, risultano altresì sprovvisti di idonea prova i danni lamentati da CP_3
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(che, come detto, per come descritti dalla stessa non sarebbero comunque stati CP_3 idonei a legittimare una risoluzione contrattuale), posto che, per le ragioni di cui sopra, quest'ultima non ha mai messo a disposizione di AT il materiale al fine di consentirne la relativa verifica ed ha finanche ammesso di non averli potuti verificare compiutamente essa stessa (con conseguente infondatezza e pretestuosità della contestazione, come evidenziato dalla stessa AT: v. pp. 13 e 14 della comparsa di costituzione di AT). Ed è del tutto evidente che, così facendo, le ragioni che hanno impedito la verifica dei vizi di cui sopra sono imputabili esclusivamente a detta condotta omissiva di ” La dunque, CP_3 CP_2 contestava fermamente sia la domanda attorea, che quella spiegata dalla AT nei Suoi riguardi, rilevando che: “gli inadempimenti di AT su cui ha inteso fondare la CP_3 domanda di – accertamento della –risoluzione di contratto e quelle conseguenti di restituzione e risarcimento, non attengono soltanto ai presunti vizi del materiale relativo al capannone ma anche alla mancata fornitura delle tende: ed è quest'ultimo un aspetto rispetto al quale, come già rilevato è rimasta del tutto estranea, non avendo provveduto a
CP_2 fornire le tende a AT né, tantomeno, avendo avuto la possibilità di incidere sulla loro consegna e relative tempistiche.” Con specifico riferimento, poi, ad asseriti vizi del capannone, la terza chiamata in causa rilevava: “ deve rimarcare l'aspetto
CP_2 assolutamente dirimente rappresentato dal fatto che AT non ha mai consentito a di
CP_2 verificare l'esistenza e sussistenza dei suddetti vizi, essendosi limitata – la stessa AT – ad inoltrare a le missive di A ben vedere, quindi, la stessa AT che adesso
CP_2 CP_3 chiede di essere manlevata da non ha messo in condizione quest'ultima di poter
CP_2 verificare i vizi e, eventualmente, porvi rimedio”. La evidenziava, inoltre, che non
CP_2 avendo l'attrice mai reso il materiale asseritamente difettato (capannone) alla AT, a Sua volta quest'ultima non lo aveva sottoposto all'esame della che in ogni caso si era
CP_2 offerta di provvedere prontamente ad esaminare e risolvere “eventuali difetti”. Ed invero, sul punto, la osservava: “AT non ha messo in condizione l'esponente di procedere in tal
CP_2 senso, la garanzia sui prodotti può dar diritto all'acquirente soltanto ad ottenere la riparazione e/o sostituzione di quelli che risultassero viziati;
non potendo, invece, consentire allo stesso acquirente di addossare al venditore (come sta facendo AT in questo caso) responsabilità per un intero contratto (di cui quei prodotti rappresentano solo una parte) e/o alle conseguenze negative conseguenti all'incrinarsi di rapporti tra due soggetti, rispetto ai quali è rimasta del tutto estranea”. Fermo tutto quanto innanzi detto, la terza
CP_2 chiamata in causa esplicitava, altresì che “ aggiunge che AT ha provveduto al
CP_2 pagamento della fattura n. 995 del 01.04.2021 di Euro 17.866,29 (doc. 9), emessa proprio in
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relazione all'ordine OV21/13 del 08.01.2021 (doc. 2), soltanto il 14.06.2022e, quindi, a ridosso della scadenza del termine per il deposito della presente comparsa (v. doc. 10). E, quindi, con significativo ritardo rispetto alla scadenza della fattura stessa (di cui ha pagato, peraltro, soltanto il capitale e non anche gli interessi) e – con ogni probabilità – al solo fine di evitare una domanda riconvenzionale di per ottenere il relativo pagamento di CP_2 quanto dovutole”. La rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “I – Nel merito: in CP_2 via principale Rigettare le domande tutte proposte da Parte_2 nei confronti di AT Logistic Equipments S.p.a..II – Nel merito: in
[...] subordine per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da nei confronti di AT Logistic Parte_2
Equipments S.p.a., rigettare la domanda proposta da AT Logistic Equipments S.p.a. nei confronti di empre per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle CP_2 domande proposte da nei confronti di Parte_2
AT Logistic Equipments S.p.a., accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di limitatamente ad ogni questione attinente la fornitura delle tende da parte di CP_2
AT Logistic Equipments S.p.a in favore di Parte_2
In subordine, per il denegato caso di accoglimento anche solo parziale della domanda
[...] formulata da AT Logistic Equipments S.p.a. nei confronti di limitare la CP_2 condanna di alla sola responsabilità attinente i vizi del capannone (e relativi CP_2 componenti) oggetto del contratto di compravendita intercorso tra e CP_2 [...]
, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con vittoria di spese, Controparte_6 diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal d.m. 10.3.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”.
La causa veniva ritualmente istruita e con provvedimento del 07.11.2025 veniva rinviata all'udienza del 24.11.2025 per la discussione orale. All'udienza del 24.11.2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in esito a discussione orale.
Il giudizio di cui trattasi, ha quindi ad oggetto la fattispecie dell'inadempimento ex contractu, con particolare riferimento al contratto di compravendita di un capannone e di alcune tende, per il quale vige in ogni caso i principi di cui agli artt. 1175 e 1135 c.c. inerenti la buona fede e correttezza in contrahendo. La gravità dell'inadempimento deve quindi esser valutata in ragione della funzione economica del contratto sinallagmatico di cui trattasi (cfr. Cass. civ. n.
2214/2016).
Il Giudice deve individuare, quindi, il comportamento prevalente tra le parti in causa e la gravità dello stesso che ha compromesso la funzionalità del contratto.
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Deve darsi, quindi, continuità al seguente principio di diritto: “in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (ex plurimis Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020, Rv. 658455 -01; Sez. 3, Sentenza n.
6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 -01; Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040
-01).
La consegna di beni difettosi, come addotto immediatamente fin dalla consegna parziale della merce e provato nel caso de quo dalla società attrice, è ritenuta causa di risoluzione, parimenti vi è risoluzione qualora il contratto abbia una clausola ad hoc sul punto (ex art. 1456 cc) che, invero, non si rileva nel caso in esame. Va evidenziato, inoltre, che l'inadempimento reiterato, come si configura nell'ipotesi in esame – avendo la società attrice chiesto più volte alla convenuta di provvedere ad onorare il contratto- anche se non gravissimo, compromette l'equilibrio sinallagmatico e può giustificare la risoluzione (cfr. Cass.Civ. n. 31076/2019), al pari di “ritardi sistematici, essenziali a compromettere la programmazione dell'attività del committente” (Cass. Civ. n. 3750/2018) atteso che “la ripetuta inosservanza dei termini di consegna integra grave inadempimento ex art. 1455 c.c., anche se i singoli ritardi non sono macroscopici” (Cass. Civ. n.21880/2015). Analogamente, la “compromissione dell'affidabilità tecnica del fornitore costituisce giusta causa di risoluzione immediata”
(Cass. Civ. n. 1714/2012). Nel caso in esame, prescindendo dalla circostanza che non vi è stata una specifica sulla esatta quantità di travi “viziate” alla consegna, ne vengono indicate
11, poi riconosciute 7 dalla parte convenuta, su un quantitativo sicuramente maggiore, come provato dalla documentazione fotografica allegata dalla attrice alle mails di denuncia del vizi della merce appena ricevuta in data 02.04.2021 e prescindendo altresì dalla circostanza che non è stata avviata procedura di accertamento dei difetti ex art. 1513 c.c. – 696 c.p.c., bisogna rilevare che è stata comunque data prova della inidoneità delle travi (tubulari) viziate, inidonee quindi al montaggio, ovvero a realizzare la struttura finale del capannone retrattile oggetto del contratto. L'acquirente era onerato del controllo della merce al momento della ricezione ed è documentalmente provato dalle mails del 02.04.2021 (di cui peraltro la convenuta omette, volutamente, di citare quella delle h. 13.01 in cui la società attrice denunciava immediatamente che le travi appena ricevute erano arrugginite e non idonee all'assemblaggio) che tale onere è stato assolto, contrariamente a quanto eccepito dalla AT nella propria comparsa di costituzione nella quale offre una versione dei fatti, invero smentita
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dalle suddette mails del 02.04.2021 allorquando deduce che la segnalava i vizi CP_3 solo di poi con diffida del 07.06.2021.
Nell'ipotesi in parola, quindi, tale onere è stato – come provato per tabulas dalla documentazione offerta agli atti del giudizio- assolto dall'attore immediatamente al momento della consegna (parziale) della merce in data 02.04.2021 (cfr. mails in atti intercorse tra le parti in causa) e detta denunzia è condizione necessaria all'azione (cfr. Cass. n. 12130/2008).
Parimenti tempestiva è stata, quindi, la denuncia dei vizi nella medesima data di ricezione
(parziale) della merce (considerato che le tende, come pure provato documentalmente, non venivano consegnate invece). L'azione di risoluzione del contratto nella compravendita e così pure l'azione di risarcimento del danno, al pari delle azioni cd. edilizie, sono infatti subordinate all'onere della tempestiva denunzi di vizi o difetti (cfr. Cass. n. 634/2000) gravante sull'acquirente che si è immediatamente adoprato in tal senso.
Il codice civile attribuisce al compratore due azioni (redibitoria ed estimatoria) per il caso di vizi della cosa compravenduta che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490- 1492 c.c.), ovvero per il caso in cui la cosa venduta sia priva delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l'uso cui è destinata. L'esercizio di una delle due azioni in sede giudiziale è irrevocabile e le stesse non sono proponibili in via subordinata (Cass. n. 3398/ 1996). La Suprema Corte ha più volte ribadito (cfr. ex multis
Cass n. 11748/2019) che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
Alla luce della così sintetizzata disciplina dei vizi in materia di compravendita e delle azioni esperibili in ordine alla fattispecie di cui trattasi, nel merito la domanda attorea è da accogliersi avendo la società attrice adempiuto gli oneri tutti a carico dell'acquirente e dato prova della gravità dell'inadempimento in ragione della funzione economica del contratto nonché della inidoneità d'uso della merce acquistata. La causa è stata istruita con produzione documentale e previa escussione di due testimoni, come di seguito si dirà, è stata introitata a sentenza in data 24.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. previa discussione orale.
In ragione proprio della documentazione prodotta in atti e della espletata istruttoria, la domanda di risoluzione del contratto in parola va accolta.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c. alla risoluzione del contratto consegue, invero, sia un effetto liberatorio per le obbligazioni che ancora devono essere eseguite (quali il montaggio del capannone e la consegna delle tende), sia un effetto restitutorio per quelle che siano già state
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oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, in capo all'accipiens, dovere di restituzione anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente.
Se tale obbligo restitutorio ha ad oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente (AT Logistic) è tenuto a restituire le somme percepite (euro 36.600) maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione trattandosi di debito di valore e non di valuta (cfr.sul punto Cass. n. 6911/2018, Trib. Nola n. 1503/2017). La domanda ulteriore di risarcimento del danno per il deposito del materiale consegnato il lontano 02.04.2021 e mai ritirato dalla convenuta va pure accolta nella misura richiesta per le spese di tale deposito e pari ad euro
16.471,22 come documentate dalle n.32 fatture allegate agli atti del presente giudizio emesse dalla Polo del Caffè S.p.A. (cfr. allegate alla memoria 183 V co. c.p.c. II termine di parte attrice).
E' pacifico tra le parti (attrice e convenuta) e risulta dalla documentazione offerta in giudizio che il contratto di compravendita per cui è causa aveva ad oggetto tutto il materiale di cui alla conferma conferma d'ordine n. OCL271/20 del 17.12.2020.
La società convenuta ha contestato la domanda negando che la merce venduta fosse fallata o danneggiata o, meglio, precisando che eventuali danni fossero occorsi al momento dello scarico della consegna merce.
Parte attrice ha invocato quindi a fondamento della propria domanda la risoluzione del contratto de quo ex artt. 1490 e 1497 c.c. e costante giurisprudenza sul tema (cfr. Pt_3
Cass. n. 18125/2013; Cass. n. 13695/2007; Cass. n. 8963/1998) ha ribadito che “in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale tra le prime e le seconde, fa carico al compratore che faccia valere la garanzia, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore opera soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza”.
Non è rilevante ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto la circostanza pacifica tra le parti che la convenuta si fosse resa di poi disponibile a “risolvere” la problematica (cfr. file
“nota FATO del 18.06.2021” allegato alla costituzione di parte convenuta) atteso che tra le parti è sorto proprio contrasto sull'esistenza dei vizi e sulla loro gravità ed incidenza percentuale rispetto al totale dei beni venduti. Devesi quindi ricordare che l'ipotesi in esame non può essere considerata rispetto alla quantità totale di travi ammalorate (con ruggine evidente come da fotogrammi in atti) e/o non zincate a regola d'arte atteso che ognuna di esse era essenziale per realizzare la struttura (capannone) che la attrice aveva acquistato e che ha atteso di realizzare dal lontano 02.04.2021 fino al 11.08.2021 (per circa quattro mesi)
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allorquando ha definitivamente comunicato a mezzo PEC alla società convenuta la risoluzione del contratto (cfr. pec del 11.08.2021 allegata alla citazione) e formulato tutte le richieste risarcitorie indicate nella suddetta comunicazione, evidenziando che il materiale era in giacenza presso la sede della società attrice inutilizzato dal 02.04.2021 e che la società convenuta non era mai andato a ritirarlo, nonostante più volte invitata dalla parte attrice a ciò.
Devesi sottolineare che proprio in data pari a quella della consegna della merce, la società attrice scriveva più mails alla AT allegando anche fotogrammi delle evidenze riscontrate,
(cfr. mails del 02.04.2021 ed in particolare quella delle h 13.01 inviata all'Ing. n.q. CP_7
(Ufficio Commerciale della convenuta) in cui si legge inequivocabilmente: “abbiamo da poco terminato lo scarico del bilico, purtroppo credo che la merce sia da rispedire al mittente, non credo ci siano le condizioni per procedere all'installazione, alcuni travi sono già arrugginite”. Analogamente, l'inadempimento che la convenuta vorrebbe ascrivere alla società attrice, menzionando, come dettagliatamente dedotto nella propria comparsa di costituzione, la mancanza dei titoli autorizzativi per la realizzazione del capannone oggetto della compravendita unitamente alla tenda relativa allo stesso e ad altre tende destinate ad altra struttura della preesistente, non ha alcun nesso logico né causale con la CP_3 vicenda che occupa atteso che – come previsto espressamente dalle condizioni contrattuale della al punto 7 “ le autorizzazioni comunali sono a carico del Controparte_5 committente” per cui certo non possono essere addotte a pretesto dalla convenuta, ex post, per giustificare i propri ritardi nell'esecuzione di quanto pattuito ed ancor prima nella consegna della merce dovuta, in conformità agli standard previsti ex lege dalla stessa, nonché alla parte residuale (tende per ulteriore struttura preesistente – che quindi non ha alcun legame con la struttura a realizzarsi - nonché tende scorrevoli come da pag. 3 della conferma d'ordine a firma della AT, per il suddetto capannone il cui montaggio anche era rimesso sempre alla convenuta da contratto) e tanto senza dimenticare che l'art. 8 del medesimo contratto in parola prevede espressamente che la “AT garantisce che i prodotti finiti sono esenti da difetti”. A conferma di ciò, peraltro, devesi considerare che il successivo art. 9 del contratto in parola precisa: “i pagamenti dipenderanno dalla data di fatturazione, indipendentemente dal montaggio”, per il che l'eccezione mossa dalla convenuta sul punto appare veramente priva di pregio. Ed ancora, si rileva che la società attrice ha versato alla odierna convenuta l'intero prezzo pattuito, comprensivo di IVA (euro 36.600,00) ben prima che avvenisse anche la consegna della merce, nonostante il medesimo art. 9 del contratto innanzi richiamato esplicitasse che “la fattura relativa al presente ordine verrà emessa a partire dalla data di consegna del materiale” che avrebbe dovuto essere realizzato a regola d'arte ed idoneo
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all'uso (cfr. bonifici del 28.12.2020 e del 25.03.2021 ossia antecedenti la CP_3 consegna).
Appare manifesto, dunque, che la prestazione che sarebbe stata dovuta dalla AT ex contractu non era affatto subordinata ad alcuna autorizzazione comunale, non essendo tale profilo – per espressa previsione contrattuale- di competenza della venditrice. Pertanto, i rilievi tutti mossi dalla AT sul punto (cfr. per brevità, i fatti di cui alla sentenza TAR Campania Napoli versata in atti, del 07/14 gennaio 2022) sono del tutto estranei al sinallagma del contratto di fornitura e non rientrano, quindi, nella valutazione dell'inadempimento cui è ricollegata la risoluzione del contratto di cui è causa. Parimenti dicasi sulla personale valutazione della convenuta che in atti afferma “si riteneva opportuna la consegna delle stesse (tende) contestualmente al montaggio della restante parte” (cfr. comparsa di costituzione). Tale discrezionalità, che si arrogata la convenuta ex se, contravvenendo le previsioni contrattuali, non può certo essere valutata positivamente atteso che contravviene a quanto era previsto nel contratto sinallagmatico.
Anche alla luce della espletata istruttoria, la domanda attorea risulta fondata. Infatti, il teste
Arch. , escusso all'udienza del 19.10.2023, consulente Testimone_1 occasionale della società attrice, ha confermato l'assunto attoreo, dichiarando di esser stato presente in occasione della consegna parziale della merce difettata il 02.04.2021, atteso che, come dichiarato dal teste, “avrebbe dovuto seguire il montaggio del capannone retrattile”.
Il teste, confermando i capi espressamente indicati ( ha precisato di aver C.F._5 partecipato anche al successivo incontro col Geom. della AT, occorso Controparte_4 presso la sede della società attrice in data 26.04.2021, allorquando il rappresentante della AT constatava personalmente i vizi delle menzionate travi (difettose o danneggiate, nonché alcune arruginite), e riferiva di aver inoltrato alla le foto comprovanti lo stato delle CP_2 suddette e che avrebbero provveduto alla sostituzione dei pezzi difettati e arruginiti. Ferma anche la credibilità del primo teste escusso (sig. in relazione Controparte_8 alle Sue qualità personali - ma inficiata in ragione dei rapporti intercorrenti con la parte attrice
(essendo il teste il figlio del legale rappresentante della società attrice nonché socio della stessa e responsabile dello stabilimento), ritiene questo Giudicante di non ritenere attendibile la testimonianza resa dallo stesso.
Quanto al rapporto con la società terza chiamata in causa dalla convenuta, devesi CP_2 evidenziare che non propone alcuna domanda nei confronti della suddetta, Controparte_3 ritenendola, correttamente, del tutto estranea ai rapporti tra le originarie parti in causa. Il rapporto tra la e la esula infatti dall'oggetto del Controparte_5 CP_2
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presente giudizio, non avendo la società attrice mai intrattenuto rapporti commerciali con la terza chiamata in causa. Peraltro, la ha ribadito più volte nei propri scritti CP_2 difensivi la propria estraneità al giudizio che occupa e prova ne è data dalla relazione depositata in atti dalla stessa, redatta solo in data 09.11.2021 ovvero sette mesi dopo la consegna della merce difettata da parte della AT alla a riprova della circostanza CP_3 che trattasi di rapporti distinti e separati quelli tra i soggetti dell'odierno giudizio e più precisamente che non vi è rapporto alcuno tra la società attrice e la società chiamata in causa dalla AT.
Peraltro, dalla relazione tecnica a firma del RSQ Iura G., la conferma dalle CP_2 foto che erano state inviate il 02.04.2011 dalla società attrice alla AT e da quest'ultima inoltrate alla i “difetti riscontrati per zincatura non conforme” come lamentati dalla CP_2 parte attrice, nonché indica eventuali rimedi per rimuovere la ruggine pure presente su alcune travi, precisando che tali “rimedi” dovranno esser eseguiti secondo i dettami della normativa di riferimento UNI ENI ISO 1461-2009.
Dunque, la di fatto conferma pacificamente le doglianze attoree in ordine alla CP_2 carenza di “qualità” della merce parzialmente ricevuta, evidentemente non conforme alle norme di legge in materia e di certo non idonea ad essere assemblata per la realizzazione del capannone, e tanto ferma sempre la circostanza che trattavasi di consegna parziale della merce, rispetto a quella (inerente le tende per altra struttura preesistente della e CP_3 non quelle per il capannone da realizzarsi, entrambi mai consegnate in ogni caso) oggetto del contratto sottoscritto dalla odierna attrice e parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicati i parametri medi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche in relazione al valore della presente controversia e per tutte le fasi del giudizio. Si ritiene in ogni caso, di non dover accogliere la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, II sezione civile, in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, dichiara risolto il contratto concluso tra e FATO Parte_1
LOGISTIC EQUIPMENTS S.p.A. n. OCL271/20 del 17.12.2020 per i gravi e persistenti inadempimenti del venditore;
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2) condanna la AT alla restituzione in favore della predetta società attrice della somma di euro 36.600 (già comprensiva di IVA) oltre interessi commerciali dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddsifo;
3) condanna la AT al pagamento di euro 16.471,22 a titolo risarcitorio per spese di magazzinaggio sostenute dall'attrice come da fatture della Polo del Caffè S.p.A. in atti;
4) dichiara la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in CP_2 causa dalla convenuta nel presente giudizio e per l'effetto rigetta la domanda spiegata dalla
AT nei confronti della quale terza chiamata in causa, non sussistendone i presupposti CP_2 giuridici nel giudizio che occupa;
5) condanna la FATO in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'Avv.Antonio Tafuri ( , dichiaratosi antistatario, delle spese C.F._1 diritti ed onorari di lite oltre oneri di legge, se dovuti nonché rimborso forfettario, come per legge, che si quantificano ex DM 55/2014 in ragione dello scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 6.164,00, nonché al pagamento in favore CP_2 in persona dell'Amm.re Delegato e legale rapp.te p.t. C.F.: e P.I.:
[...] P.IVA_3
, con sede legale in via I maggio snc, 20064 Gorgonzola (MI), delle spese diritti P.IVA_4 ed onorari di lite oltre oneri di legge, se dovuti nonché rimborso forfettario, come per legge, che si quantificano ex DM 55/2014 in ragione dello scaglione di riferimento (da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 6.164,00,
Così deciso in Aversa, 24.11.2025 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Valeria Langella
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