Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2001, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 67 0 12 0 1 nuLI ti nel contents appaltojaunulmu LI NE LA CORTI U REVA DI CASS it, non cor tese mure SEZIONE SECONDA CIVILE excesioni Cappelle le mere assment apisan Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: infensive intere at felt Tulln Somerſe Buy, zu Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.GN 17279/98, - толы 14995 Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Croň. 2443 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Matteo IACUBINO Consigliere - Ud. 10/10/00 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente ཅི.གཟི་རི་ད་བཀསྟན་ཐex SE NT ENZA sul ricorso proposto da: OC ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREBBIA 3, presso lo studio dell'avvocato BIANCHI VITTORIO, che lo difende unitamente all'avvocato ICOLE 3000 MARCHIONI GIANCARLO, giusta delega in atti;
ricorrente 15 MAG. 2001
contro
IMP. F.LLI GUGLIELMINETTI SRL, in persona del LIRE 3000 CANCELLERIA ! Presidente p.t. GUEGLIELMINETTI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo difende CG512724. 2000 unitamente all'avvocato RAVASIO GIUSEPPE, giusta 1613 delega in atti for from speciale in ett -1- controricorrente avverso la sentenza n. 619/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 25/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Vittorio BIANCHI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.10.1995 OC BE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verbania l'impresa edile F.LI TT S.r.l. corr. in Omegna, esponendo che in data 14.10.93 egli aveva stipulato con la società convenuta un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di ampiamento di un fabbricato di proprietà di esso attore, sito in località Campino di Stresa;
che il corrispettivo era stato fissato in complessive £. 80.000.000; che esso OC aveva versato 1'acconto di £. 10.000.000 alla firma del contratto;
che il contratto prevedeva che i lavori avrebbero dovuto iniziare in data 2.11.93; che, nonostante numerosi solleciti alla convenuta, detti lavori non avevano mai avuto inizio;
che pertanto esso attore aveva intimato entro un determinato termine l'inizio dei lavori avvertendo che, decorso inutilmente detto termine, avrebbe considerato il contratto risolto per colpa della convenuta, con il conseguente diritto alla restituzione dell'acconto; che la convenuta non aveva mai dato inizio ai lavori e non aveva neppure restituito 1'acconto predetto. 3 L'attore chiedeva quindi dichiararsi la risoluzione del contratto con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto. La parte convenuta non si costituiva in giudizio. Il tribunale di Verbania giudice unico con sentenza del 6.6.96 - 11.1.1997, dichiarava la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le inadempimentoparti il 14.10.1993, per dell'impresa edile TT S.r.l., che veniva condannata a restituire а favore del OC la somma di £. 10 milioni con gli interessi legali. L'impresa TT proponeva appello. La corte d'appello di Torino, con sentenza del - 25.5.1998, in totale riforma della sentenza 14.4 impugnata, rigettava tutte le domande del OC BE e revocava la condanna dell'appellante al pagamento a favore del OC della somma di £. 10 milioni. Ricorre per cassazione il OC BE con un solo motivo di gravame;
resiste con controricorso l'impresa F.LI TT. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, articolato in due punti, il ricorrente denuncia erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 101 @ 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ammesso la proposizione di nuove eccezioni, non rilevabili di ufficio, e nuovi mezzi di prova da parte dell'appellante, contumace in primo grado, la quale aveva dedotto che i lavori di contratto di appalto, intervenuto tra lecui al parti, non erano stati eseguiti per inadempimento del committente OC, il quale non si era interessato per ottenere la necessaria concessione edilizia, in assenza della quale il detto contratto era nullo. Deduce quindi il ricorrente che la corte avrebbe di merito, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., di ufficio dovuto dichiarare inammissibile l'eccezione nuova formulata dall'appellante, che introduceva un nuovo tema di indagine;
e che neppure avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale ai sensi del terzo comma dello stesso art. 345 c.p.c.; che in ogni caso avrebbe dovuto dichiarare che l'impresa edile F.LI TT era tenuta alla restituzione dell'acconto di £. 10 milioni, richiesta formulata in via subordinata. Il motivo è infondato. 5 Il committente OC aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della impresa appaltatrice che aveva eseguito i lavori, nonché la condanna della medesima alla restituzione dell'acconto versato. L'impresa appaltatrice, contumace nel giudizio di primo grado, proponeva appello chiedendo la reiezione della domanda attrice sul rilievo che i lavori non erano stati eseguiti, perché il committente non aveva provveduto ad ottenere il rilascio della concessione edilizia. La corte d'appello, previa ammissione della prova testimoniale ritenuta indispensabile ai fini del decidere, avendo accertato la veridicità della circostanza del mancato rilascio della concessione diedilizia, ha rigettato la domanda attrice risoluzione del contratto per inadempimento della ditta appaltatrice. Né sussiste la violazione dell'art. 345 c.p.c. sotto entrambi i profili dedotti. Il divieto di nuove eccezioni in appello non riguarda le mere argomentazioni difensive volte a contestare la fondatezza della domanda attrice;
esse, infatti, sono il risvolto medesimo del 6 contraddittorio e del diritto di difesa ed il sistema consente alle parti di porre in discussione la pronuncia di 1° grado allegando anche fatti nuovi contrari alle statuizioni in essa contenute. l'appellante non aveva proposto In effetti un'eccezione in senso stretto, riservata necessariamente alla parte, ma aveva sostenuto che la pretesa del OC di ritenerla inadempiente era infondata;
che il contratto era nullo perché relativo ad opere prive della necessaria concessione edilizia;
che non aveva proposto formale eccezione riconvenzionale né di nuLItà, né di risoluzione per inadempimento del OC, proponendo un'eccezione in senso lato, rilevabile di ufficio, perché dal contratto di appalto prodotto in atti era prevista la necessità della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori. Pertanto le difese svolte in appello dall'impresa edile non introducevano alcun nuovo tema di indagine, ma chiarivano fatti e circostanze già appartenenti al processo. Quindi nessun impedimento sussisteva all'ammissibilità delle prove testimoniali dedotte dall'appellante, ritenute indispensabili dal collegio ai fini della decisione della causa ai sensi del 3° comma 7 19 dell'art. 345 c.p.c. Per quanto riguarda detta prova testimoniale ammessa in appello sul rilievo della sua indispensabilità ai fini della decisione, trattasi di statuizione non censurabile in sede di legittimità. In ordine agli altri rilievi sull'espletamento della prova, è da rilevare che l'attuale ricorrente non mosse contestazioni durante l'espletamento della prova stessa. Va, infine, osservato che la corte d'appello ha motivato la richiesta di restituzione dell'acconto, perché era stata basata dal committente sull'inadempimento della ditta appaltatrice, per cui, caduta la prima richiesta, cadeva anche la seconda. Ogni tentativo di agganciare le richieste restitutorie ad una diversa causa petendi cadrebbe sotto il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in £.
3.200.000 di cui £. 8 tremilioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 10.10.2000. Il counfline extensore M. C ute редлентиний Gabun GarthG IL CANCELLIERE C1 ValerijaValeria Neri 60000 310000 15 MAG. 201 109 T AESM 4567 3099 8057 5,00 156,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.7.2011 serie 4 ai n. 37147 versate € 166.10 ----*-*-*------ apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 9