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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa NN RA RT, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8560/2020 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Bellini del Foro di Lecce, in virtù di procura in atti
ATTRICE
Contro
C. F. e P. IVA in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Rosario Trocino del Foro di Matera,
Foro di Matera, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 3/GC del 20.1.2021 e per procura alle liti in atti,
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e risarcimento danni
FATTO E DIRITTO
La presente motivazione é redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento, di seguito la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto che rilevano ai fini della decisione, dovendo le restanti questioni esposte dalle parti ritenersi assorbite o logicamente e giuridicamente incompatibili con quanto ritenuto concretamente dal giudice e con rinvio, per quanto
1 non esposto di seguito, al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza (conformemente: Cass.
n. 13202/2012 e Cass. S.U. n. 642/2015).
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 a mezzo posta elettronica certificata, Parte_1
conveniva, dinanzi al Tribunale Ordinario di Lecce, il per richiedere il
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una rovinosa caduta avvenuta in data 01 giugno 2020 intorno alle ore 21.30, determinata da un dissesto del marciapiede mentre, alla guida della propria auto Fiat 500L tg. EW 188 DY in compagnia del coniuge avv. Giovanni Bellini, si apprestava a scendere, accostando sulla propria sinistra, stante il divieto di parcheggio a destra, al Viale Einaudi all'altezza del civico n. 6, procurandosi “Fratturazione composta della VII costa sull'ascellare anteriore”, come medicalmente accertata (Ctp dott. , per complessivi € Persona_1
8.913,29, per danno biologico nella misura del 3%, comprensivi delle spese mediche per €
126,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di costituzione in mora
(11.06.2020) al dì dell'integrale soddisfo, in alternativa, nella misura ritenuta di giustizia o secondo valutazione a mezzo consulenza medico legale d'ufficio; con la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, in considerazione della costituzione in CP_1 mora dell'11.6.2020 e del procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva il in persona del sindaco pro tempore, che eccepiva Controparte_1 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, per lo effetto, il rigetto della domanda attrice, in subordine, il caso fortuito, in alternativa, il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri fiscali da distrarre a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa, assegnati i termini ex art. 183 comma VI cod. proc. civ., é stata istruita con prove testimoniali a mezzo dei sigg.ri , Bellini Giovanni e nonché CTU Controparte_2 CP_3
medico legale affidata al dott. , rinviata per la precisazione delle conclusioni per Persona_2
l'udienza del 25.9.2024, è stata assegnata con decreto del 10.9.2024 all'odierno decidente che l'ha riservata per la decisione all'udienza del 25.9.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse e repliche trasmesse da entrambe le parti costituite, rimessa sul ruolo il
16.1.2025, è stata definitivamente riservata per la decisione all'udienza del 17.2.2025 senza concessione termini.
Motivi della decisione
La domanda attrice è fondata e merita parziale accoglimento come da risultanze della CTU medico legale, esente da vizi logici e scientifici, anche in relazione alla valutazione del danno medico legale occorso all'attrice in conseguenza della caduta per cui è causa, pienamente condivisibile.
2 La fattispecie dedotta in giudizio è riconducibile all'alveo di operatività dell'art. 2051 cod. civ., avente carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre grava sulla Pubblica Amministrazione, l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, ed esattamente della imprevedibilità ed inevitabilità, “senza rilevanza alcuna della diligenza o meno del custode”.
Infatti, il custode può liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova liberatoria che consiste nella dimostrazione del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno non essendo la capacità di controllo e vigilanza sulla cosa in custodia elemento costitutivo della fattispecie: “la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita” (Cass. 2477/2018).
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, quando abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento.
In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
L'art. 2051 cod. civ. impone al titolare della signoria sulla cosa un dovere di precauzione e un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la stessa, per effetto del principio di solidarietà ex art. 2
Cost. perché adotti condotte responsabili e ragionevoli che non costituiscano aggravio per i terzi per
“la convivenza civile”, (Cass. 17443/2019).
Come precisato recentemente dalla Suprema Corte Regolatrice, nonostante gli ondivaghi e dissonanti orientamenti precedenti, la deduzione di omissioni, errori, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., “salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso” (Cass. SS.UU. 20943/2022).
Dall'istruttoria, è emerso che l'attrice, mentre scendeva dalla propria auto, in ora serale, al Viale
Einaudi, nel comune di senza porre in atto comportamenti imprudenti, abnormi o CP_1 attribuibili a inavvedutezza, ha subìto le lesioni fisiche a causa di un gravissimo dissesto del marciapiede, neppure qualificabile come tale, privo del cordolo, della necessaria divisione con l'asfalto stradale e consistente in un cumulo di pietre, non segnalato né transennato adeguatamente e costituente obiettivo pericolo per la generalità dei cittadini.
I testimoni ascoltati all'udienza del 14.6.2023, sulla cui credibilità, attendibilità e coerenza non emergono dubbi, hanno confermato che le lesioni subìte dall'attrice sono stata causate dalla caduta,
3 in particolare, l'avv. Bellini ha dichiarato testualmente: “ricordo che la sig.ra inciampava sul Pt_1 marciapiede dissestato raffigurato nelle foto nn.1 e 2 allegati al fascicolo di parte attrice che la S.V. mi esibisce in visione” ed ha offerto ulteriori dettagli confermati dall'ascolto successivo della testimone “preciso che il marciapiede in questione come raffigurato nelle foto di cui CP_3 sopra dal n.6 al civico 8 è prospicente l'abitazione di proprietà della sig.ra , “cadeva CP_3 sul lato sinistro e gridava per il dolore. In ragione dell'accaduto telefonai alla famiglia che Tes_1 ci stava aspettando ed il sig. venne in soccorso, aiutandomi a sollevare mia moglie Testimone_2 da terra e ad accomodarla sul lato posteriore dell'auto”.
All'udienza del 19.9.2023, la testimone precisava: il marciapiede “alla data di CP_3
Settembre 2021 era dissestato e lo è tuttora così.”, “Più volte ho chiesto personalmente l'intervento di riparazione del marciapiede al ma mai nessun intervento è stato effettuato. Controparte_1
Posso dire che si sono verificate più cadute di passanti proprio su quel tratto di marciapiede”.
Il funzionario del ha precisato all'udienza del 14.6.2023: “il non ha Controparte_1 CP_1 realizzato interventi di manutenzione sul marciapiede di detta via da quando si è verificato il sinistro”.
Pertanto, l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., di contro, il
[...] non ha dimostrato l'esistenza di un concorso di colpa della danneggiata o un uso CP_1 improprio del bene in custodia.
Con elaborato peritale a cura del CTU dott. del 12.5.2024, accertato il nesso di Persona_3 causalità tra l'evento e le lesioni occorse all'attrice, il danno biologico è stato valutato nella misura dell'1%, in considerazione delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024 e dell'età della perizianda al momento del sinistro (56 anni), va così liquidato: pt.1: €.1.010,00 per invalidità temporanea: 10 gg al 75% €. 862,50 per invalidità temporanea: 15 gg al 50% €. 862,50 per invalidità temporanea: 15gg al 25% €. 431,25
Totale: € 3.166,25
Oltre spese mediche: € 126,00
Totale generale: €.3.292,25
La predetta somma deve essere maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora dell'11.6.2020 sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore medio della tariffa forense, ex DM n. 147 del 13.8.2022 per
4 l'attività difensiva svolta, in complessivi € 2.552,00 oltre rimborso spese forfettario 15% su compenso tabellare, Iva 22% e Cap 4%, come per legge, oltre € 270,80 per spese borsuali esenti documentate (di cui € 237,00 Contributo Unificato, € 27,00 marca da bollo, € 6,80 per raccomandate citazione testimoniale.
Ctu a carico del dichiarato soccombente, come da decreto di Controparte_1
liquidazione del 26.9.2024.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa NN RA RT, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del ex art. 2051 cod. civ. per le lesioni subìte Controparte_1 dall'attrice in data 01.6.2020, Parte_1
2) Per lo effetto, condanna il al risarcimento per danno biologico a favore Controparte_1 dell'attrice che liquida in complessivi € 3.166,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora dell'11.6.2020 sino all'effettivo soddisfo, nonché € 126,00 per spese mediche,
3) Condanna il al pagamento delle spese e competenza del presente Controparte_1 giudizio a favore dell'attrice che liquida in complessivi € 2.552,00 oltre rimborso spese forfettario 15% su compenso tabellare, Iva 22% e Cap 4%, come per legge, oltre € 270,80 per spese borsuali esenti documentate,
4) Ctu a carico del dichiarato soccombente, come da decreto di Controparte_1 liquidazione del 26.9.2024.
Lecce, 15 marzo 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa NN RA RT)
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