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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Orlando, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Ciro Senatore, come CP_1 da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/02/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.01.2015 la
[...] conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
ora incorporante la
[...] CP_1 Controparte_3
- sorta dalla fusione della con la Controparte_4 [...]
in relazione ai rapporti di c/c 211582 e c/ant. 211582 e c/sbf CP_5
1255091 intrattenuti con detta banca, deducendo l'illegittimità dell' anatocismo, dei tassi ultralegali, delle c.m.s., per l'applicazione di tassi usurari, e quindi chiedeva emettersi sentenza che accertasse la effettiva esposizione bancaria della società anche ricorrendo all'ausilio di ctu, affinchè anche sulla base di una consulenza di parte prodotta in giudizio, procedesse alla rideterminazione del saldo bancario non a debito della bensì a suo Pt_1 credito, sulla base degli estratti conto dei rapporti dal I trimestre 2005 fino alla chiusura. Per tali motivi chiedeva la condanna della banca a restituire l'indebito ex art. 2033 c.c. pari ad euro 168.428,26 oltre a risarcire il danno subito dall'attrice quantificato in euro 100.000,00.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Con tempestiva comparsa di risposta del 9.4.15 si costituiva in giudizio la impugnando la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, e CP_1 gli elaborati peritali di parte, sviluppati su conteggi e formule matematiche errate ed inappropriate, opponendosi alla richiesta di ctu e ad ogni altra richiesta istruttoria, documentando la esistenza di condizioni contrattuali regolarmente concordate con la correntista fin all'insorgere del rapporto, la nascita dei rapporti in regime di pari periodicità nella liquidazione degli interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale per entrambi, il rispetto della normativa antiusura nella applicazione dei tassi contenuti nei limiti delle rilevazioni, la variazione dei tassi approvata dal correntista, eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie e chiedendo il rigetto della domanda principale e conseguentemente il rigetto della ulteriore domanda risarcitoria.
Espletata ctu contabile sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta in atti dalle parti, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Il ctu dott. con relazione ottimamente motivata in fatto e Persona_1 in diritto, che questo giudice convivide integralmente e qui richiama, ha verificato i contratti di conto corrente di corrispondenza, dei conti anticipi, la relativa documentazione presente nei fascicoli processuali, e ha analizzato le movimentazioni registrate dall'istituto di credito come da estratti conto e, alla fine, ha ricalcolato i movimenti di conto corrente. Riguardo all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla convenuta, il ctu ha correttamente verificato che: 1) il conto corrente n. 211582 è stato sottoscritto il 03.02.2003, con un affidamento di Euro 10.000,00 a far data dal
19.02.2003, e pertanto le rimesse sono ripristinatorie perché nei limiti del fido concesso;
2) il conto corrente anticipo n. 211583 è stato sottoscritto il
03.02.2003, con un affidamento di Euro 25.000,00 a far data dal 19.02.2003,
e pertanto le rimesse sono ripristinatorie perché nei limiti del fido concesso;
3) il conto corrente SBF n. 1255091 è stato sottoscritto il 07.03.2005, con un affidamento di Euro 36.000,00 a far data dal 30.04.2006, e pertanto le rimesse sono ripristinatorie perché nei limiti del fido concesso. Il ctu ha evidenziato che la ricostruzione dei rapporti è iniziata dall'1.01.2005, perché gli estratti conto prodotti dall'attrice, cui spettava l'onere di provare l'indebita contabilizzazione di poste passive, partono da tale data.
Il ctu dott. ha operato correttamente anche sulla base della nota Per_1 giurisprudenza di Cass. S.U. n. 898/2018 sulla validità dei contratti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 monofirma, nonché su quella di merito e di legittimità sul c.d. fido di fatto, segnatamente per l'individuazione del limiti di affidamento, anche se nel caso in esame risultano prodotti anche i contratti di apertura di credito scritti. Il ctu, anche con le condivisibili risposte alle osservazioni di parte, ha evidenziato come la banca abbia liquidato interessi in misura anatocistica in base a clausole valide, contenenti i presupposti di legge ed escludendo la commissione di massimo scoperto per i rapporti per i quali non furono indicati per iscritto i criteri di calcolo, ma indicata la sola aliquota percentuale. Riguardo all'usura originaria (o pattizia) il ctu ha correttamente operato sulla base dei criteri indicati dalla legge 108/1996, accertando, senza peraltro l'incidenza delle clausole di CMS in quanto non validamente pattuite, il superamento dei tassi soglia già al momento della sottoscrizione dei contratti, tenendo presente del TEGM rilevato dalla Banca d'Italia per le corrispondenti operazioni bancarie, come rilevati dai Decreti Ministeriali, da intendersi conosciuti e conoscibili da tutti in quanto atti di normazione secondari previsti dalla legge primaria e pubblicati sulla Gazzzetta Ufficiale, senza che vi sia onere delle parti di produrli.
Concludendo il ctu ha sviluppato diverse ipotesi di calcolo, per la rielaborazione dei rapporti di conto corrente.
Riguardo al conto N. 211582 del 03.02.2003 questo giudice ritiene condivisibile la seconda ipotesi di rielaborazione, che ha escluso totalmente gli interessi del conto per tutto il rapporto in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., essendo stata accertata l'usura originaria, con elisione della cms perché non validamente pattuita. Ne deriva che alla data del 31/12/2014 risulta un saldo creditorio a favore dell'attrice di euro 29.667,44 in luogo di euro -527,03 a credito della banca risultante dal saldo bancario.
Riguardo al conto N. 211583 del 03.02.2003, questo giudice ritiene condivisibile l'ipotesi di rielaborazione che ha escluso totalmente gli interessi del conto per tutto il rapporto, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., essendo stata accertata l'usura originaria, con elisione della cms perché non validamente pattuita. Ne deriva che alla data del 31/12/2014 risulta un saldo creditorio a favore dell'attrice di euro 20.026,70 in luogo di euro zero risultante dal saldo bancario.
Riguardo al conto N. 1255091 del 07.02.2003, questo giudice ritiene condivisibile l'ipotesi di rielaborazione che ha escluso totalmente gli interessi del conto per tutto il rapporto, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., essendo stata accertata l'usura originaria, con elisione della cms perché non validamente pattuita. Ne deriva che alla data del 31/12/2014 risulta un saldo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 creditorio a favore dell'attrice di euro 8.439,35 in luogo di euro zero risultante dal saldo bancario.
Ciò posto la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma complessiva di euro 58.133,49 con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, attesa la buona fede della banca ex art. 2033 c.c., alla quale la correntista nel corso del rapporto mai ha contestato l'applicazione di clausole non valide o in contrasto con norme imperative. Per tale ragione va anche rigettata la domanda di risarcimento dei danni, peraltro solo allegati genericamente e non provati.
Considerato che a fronte di una domanda di condanna per complessivi euro 268.428,26 la convenuta deve restituire euro 58.133,49 sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio per i due terzi, ivi comprese quelle di ctu, e porre il restante terzo a carico della banca, con un liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
58.133,49 con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti due terzi delle spese di giudizio e di ctu e condanna la convenuta al pagamento all'attrice dei restanti due terzi e cioè di euro
7.485,66 per compensi di difesa, oltre rimborso di un terzo del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese di ctu nella misura di un terzo, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Orlando, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Ciro Senatore, come CP_1 da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/02/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.01.2015 la
[...] conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
ora incorporante la
[...] CP_1 Controparte_3
- sorta dalla fusione della con la Controparte_4 [...]
in relazione ai rapporti di c/c 211582 e c/ant. 211582 e c/sbf CP_5
1255091 intrattenuti con detta banca, deducendo l'illegittimità dell' anatocismo, dei tassi ultralegali, delle c.m.s., per l'applicazione di tassi usurari, e quindi chiedeva emettersi sentenza che accertasse la effettiva esposizione bancaria della società anche ricorrendo all'ausilio di ctu, affinchè anche sulla base di una consulenza di parte prodotta in giudizio, procedesse alla rideterminazione del saldo bancario non a debito della bensì a suo Pt_1 credito, sulla base degli estratti conto dei rapporti dal I trimestre 2005 fino alla chiusura. Per tali motivi chiedeva la condanna della banca a restituire l'indebito ex art. 2033 c.c. pari ad euro 168.428,26 oltre a risarcire il danno subito dall'attrice quantificato in euro 100.000,00.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Con tempestiva comparsa di risposta del 9.4.15 si costituiva in giudizio la impugnando la domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, e CP_1 gli elaborati peritali di parte, sviluppati su conteggi e formule matematiche errate ed inappropriate, opponendosi alla richiesta di ctu e ad ogni altra richiesta istruttoria, documentando la esistenza di condizioni contrattuali regolarmente concordate con la correntista fin all'insorgere del rapporto, la nascita dei rapporti in regime di pari periodicità nella liquidazione degli interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale per entrambi, il rispetto della normativa antiusura nella applicazione dei tassi contenuti nei limiti delle rilevazioni, la variazione dei tassi approvata dal correntista, eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie e chiedendo il rigetto della domanda principale e conseguentemente il rigetto della ulteriore domanda risarcitoria.
Espletata ctu contabile sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta in atti dalle parti, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Il ctu dott. con relazione ottimamente motivata in fatto e Persona_1 in diritto, che questo giudice convivide integralmente e qui richiama, ha verificato i contratti di conto corrente di corrispondenza, dei conti anticipi, la relativa documentazione presente nei fascicoli processuali, e ha analizzato le movimentazioni registrate dall'istituto di credito come da estratti conto e, alla fine, ha ricalcolato i movimenti di conto corrente. Riguardo all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla convenuta, il ctu ha correttamente verificato che: 1) il conto corrente n. 211582 è stato sottoscritto il 03.02.2003, con un affidamento di Euro 10.000,00 a far data dal
19.02.2003, e pertanto le rimesse sono ripristinatorie perché nei limiti del fido concesso;
2) il conto corrente anticipo n. 211583 è stato sottoscritto il
03.02.2003, con un affidamento di Euro 25.000,00 a far data dal 19.02.2003,
e pertanto le rimesse sono ripristinatorie perché nei limiti del fido concesso;
3) il conto corrente SBF n. 1255091 è stato sottoscritto il 07.03.2005, con un affidamento di Euro 36.000,00 a far data dal 30.04.2006, e pertanto le rimesse sono ripristinatorie perché nei limiti del fido concesso. Il ctu ha evidenziato che la ricostruzione dei rapporti è iniziata dall'1.01.2005, perché gli estratti conto prodotti dall'attrice, cui spettava l'onere di provare l'indebita contabilizzazione di poste passive, partono da tale data.
Il ctu dott. ha operato correttamente anche sulla base della nota Per_1 giurisprudenza di Cass. S.U. n. 898/2018 sulla validità dei contratti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 monofirma, nonché su quella di merito e di legittimità sul c.d. fido di fatto, segnatamente per l'individuazione del limiti di affidamento, anche se nel caso in esame risultano prodotti anche i contratti di apertura di credito scritti. Il ctu, anche con le condivisibili risposte alle osservazioni di parte, ha evidenziato come la banca abbia liquidato interessi in misura anatocistica in base a clausole valide, contenenti i presupposti di legge ed escludendo la commissione di massimo scoperto per i rapporti per i quali non furono indicati per iscritto i criteri di calcolo, ma indicata la sola aliquota percentuale. Riguardo all'usura originaria (o pattizia) il ctu ha correttamente operato sulla base dei criteri indicati dalla legge 108/1996, accertando, senza peraltro l'incidenza delle clausole di CMS in quanto non validamente pattuite, il superamento dei tassi soglia già al momento della sottoscrizione dei contratti, tenendo presente del TEGM rilevato dalla Banca d'Italia per le corrispondenti operazioni bancarie, come rilevati dai Decreti Ministeriali, da intendersi conosciuti e conoscibili da tutti in quanto atti di normazione secondari previsti dalla legge primaria e pubblicati sulla Gazzzetta Ufficiale, senza che vi sia onere delle parti di produrli.
Concludendo il ctu ha sviluppato diverse ipotesi di calcolo, per la rielaborazione dei rapporti di conto corrente.
Riguardo al conto N. 211582 del 03.02.2003 questo giudice ritiene condivisibile la seconda ipotesi di rielaborazione, che ha escluso totalmente gli interessi del conto per tutto il rapporto in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., essendo stata accertata l'usura originaria, con elisione della cms perché non validamente pattuita. Ne deriva che alla data del 31/12/2014 risulta un saldo creditorio a favore dell'attrice di euro 29.667,44 in luogo di euro -527,03 a credito della banca risultante dal saldo bancario.
Riguardo al conto N. 211583 del 03.02.2003, questo giudice ritiene condivisibile l'ipotesi di rielaborazione che ha escluso totalmente gli interessi del conto per tutto il rapporto, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., essendo stata accertata l'usura originaria, con elisione della cms perché non validamente pattuita. Ne deriva che alla data del 31/12/2014 risulta un saldo creditorio a favore dell'attrice di euro 20.026,70 in luogo di euro zero risultante dal saldo bancario.
Riguardo al conto N. 1255091 del 07.02.2003, questo giudice ritiene condivisibile l'ipotesi di rielaborazione che ha escluso totalmente gli interessi del conto per tutto il rapporto, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., essendo stata accertata l'usura originaria, con elisione della cms perché non validamente pattuita. Ne deriva che alla data del 31/12/2014 risulta un saldo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 creditorio a favore dell'attrice di euro 8.439,35 in luogo di euro zero risultante dal saldo bancario.
Ciò posto la convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma complessiva di euro 58.133,49 con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, attesa la buona fede della banca ex art. 2033 c.c., alla quale la correntista nel corso del rapporto mai ha contestato l'applicazione di clausole non valide o in contrasto con norme imperative. Per tale ragione va anche rigettata la domanda di risarcimento dei danni, peraltro solo allegati genericamente e non provati.
Considerato che a fronte di una domanda di condanna per complessivi euro 268.428,26 la convenuta deve restituire euro 58.133,49 sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio per i due terzi, ivi comprese quelle di ctu, e porre il restante terzo a carico della banca, con un liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro
58.133,49 con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti due terzi delle spese di giudizio e di ctu e condanna la convenuta al pagamento all'attrice dei restanti due terzi e cioè di euro
7.485,66 per compensi di difesa, oltre rimborso di un terzo del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese di ctu nella misura di un terzo, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4