Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1407/2024, avente per oggetto lo “scioglimento del matrimonio civile”, promossa da:
(c.f. ), nata in [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Merate, via Monte Grappa n. 32,
e da
(c.f. ), nato in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
ALESSANDRA COLOMBO, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI voglia autorizzare i coniugi a vivere separatamente e provvedere affinché il Tribunale di Lecco dichiari il divorzio congiunto alle seguenti
CONDIZIONI
1) L'abitazione coniugale sita in Merate via Monte Grappa,32, attualmente occupata con contratto di affitto intestato al signor viene assegnata alla signora , con i mobili e CP_1 Parte_2 Pt_1
suppellettili in essa contenuti che la abiterà con i figli minori. Il signor rende la piena Parte_2
pagina 1 di 8
Pt_1
2) PIANO GENITORIALE
a) I figli minori e sono affidatati congiuntamente ai Persona_1 Persona_2
genitori e vivranno con la madre in Merate via Monte Grappa,32 anche ai fini della residenza anagrafica.
b) I figli minori si incontreranno con il padre il mercoledì dopo la scuola dove verranno accompagnati il giorno successivo e si tratterranno con il genitore non collocatario un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera al lunedì con accompagnamento a scuola. Durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre tre settimana anche non consecutive ed un periodo durante il periodo pasquale e natalizio da concordarsi con i genitori.
c) Il figlio frequenta attualmente la classe 5° primaria, gli è stata accertata un'invalidità Per_1 per malattia cronicizzata per la quale percepisce l'indennità scolastica. frequenta la Per_2 classe 4° primaria;
terminano la scuola alle ore 16.30 e vengono accompagnati da un'amica di famiglia a casa in attesa della madre che arriva alle ore 17. I minori seguono la religione mussulmana.
d) Entrambi i coniugi si occuperanno, investiti dalla comune responsabilità, delle scelte relative alla crescita ed all'educazione dei figli, alla loro indipendenza e autonomia, nonché alle cure e alla sorveglianza del rapporto affettivo sentimentale e concorderanno le decisioni relative a cure mediche, scelte scolastiche, religiose e viaggi all'estero. Le decisioni saranno, pertanto, prese di comune accordo ed in condivisione tra i due genitori. Entrambi i coniugi saranno tenuti a riferire ed aggiornare, prontamente, l'altro genitore di tutto ciò che riguarda e che riguarderà i figli affinchè possano cogestire, effettivamente, la genitorialità condivisa.
I genitori, considerata la grave patologia cui è affetto il figlio , si obbligano reciprocamente Per_1
ad assisterlo alternativamente durante la permanenza in ospedale ed a concorrere ai bisogni dello stesso.
e) A titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, il signor si obbliga a corrispondere alla Pt_2 signora la somma di € 300,00 mensile (€ 150,00 per ciascun minore) considerato e finchè Pt_1
l'assegno unico familiare, che verrà percepito dalla madre, è di € 400,00 mensile e sino all'indipendenza economica dei figli, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT.
pagina 2 di 8 f) Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie per i figli, in virtù di quanto stabilito dal Protocollo spese extra assegno adottato da questo Tribunale e qui di seguito ritrascritto:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) dotazione informativa (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
e) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
f) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
g) mensa e buoni pasto.
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) alloggio presso la sede universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa pagina 3 di 8 attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per la figlia.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
g) L'assegno unico familiare e l'indennità scolastica del figlio verranno percepiti Per_3
interamente dalla madre signora . Pt_1
3) Intervenuto l'atto di divorzio le parti si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione dipendente dall'intercorso rapporto matrimoniale, di aver definito ogni questione di carattere economico e di dare atto della intervenuta separazione dei beni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio “secondo il Pt_1 Parte_2
rito tradizionale” (cfr. doc. 1) nel comune di Pikine Est (Repubblica del Senegal) in data
30.7.2011, nel corso del quale sono nati i figli (in Senegal, il Persona_1
1.4.2013) e (a Merate, il 18.1.2016), entrambi minorenni. Persona_2
Con ricorso depositato il 31.10.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), le parti, esposte le ragioni per cui ritengono sussistente la giurisdizione del giudice italiano, hanno chiesto congiuntamente che sia pronunciato il divorzio senza la preventiva pronuncia di separazione, in applicazione della legge senegalese, quale legge pagina 4 di 8 “della comune cittadinanza” dei coniugi, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preliminarmente, considerata la presenza di elementi di estraneità nella causa, è necessario esaminare le questioni relative alla giurisdizione e all'individuazione della legge applicabile.
In punto di giurisdizione, per quanto riguarda la domanda di scioglimento del matrimonio deve trovare applicazione l'art. 3, paragrafo 1, lett. a), iv), del Regolamento
UE n. 2019/1111, che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
in ordine alla responsabilità genitoriale, invece, vige il principio sancito dall'art. 10, paragrafo 1, lett. a), del medesimo regolamento, secondo cui “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia” se “il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché: i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente”; con riguardo alle questioni inerenti il mantenimento dei figli minori, infine, trova applicazione l'art. 3, lett. d) del Reg. CE 4/2009, in forza del quale “sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri […] l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”. Considerato, pertanto, che i coniugi, entrambi titolari della responsabilità genitoriale sui minori, risiedono stabilmente in Italia e che la domanda di mantenimento dei figli è da ritenersi accessoria a quella sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, deve essere affermata la giurisdizione italiana. In ogni caso, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3, L. 218/1995, che, rispetto alle materie diverse da quella civile e commerciale, richiama i criteri stabiliti per la competenza per territorio.
pagina 5 di 8 Quanto all'individuazione della legge, occorre richiamare il Reg. Ce 1259/2010 (art. 5, lett. a.), che riconosce ai coniugi la facoltà di scegliere la legge applicabile al divorzio,
“purché si tratti” della “legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo”.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, ivi compresa la responsabilità genitoriale e il mantenimento, l'art. 36 bis della L. 218/1995, prevede, invece, che si applichino “in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio”. Inoltre, l'art. 3, del Protocollo dell'Aja 2007 (la Repubblica del Senegal partecipa alla convenzione dell'Aja dal
23.3.2023), prevede che “disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”, mentre l'art. 4 stabilisce per le “obbligazioni alimentari: a) dei genitori nei confronti dei figli […] nonostante l'art. 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cu il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”.
Pertanto, viste le domande svolte dalle parti, la scelta espressa nel ricorso, il disposto dell'art. 36 bis L. 218/1995 e gli artt. 3 e 4 Protocollo dell'Aja, sopra richiamati, deve trovare applicazione la legge senegalese, per quanto riguarda il divorzio, e la legge italiana per quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità genitoriale e il mantenimento dei minori.
In particolare, il “Code de la famille Sénégalais” prevede quanto segue: art. 158 “il consenso di ciascun coniuge è valido solo se emana da una volontà libera, illuminata e libera dal vizio. Questo consenso deve riguardare non solo sulla rottura del vincolo coniugale ma anche la situazione degli ex coniugi quanto alla proprietà che […] I coniugi hanno piena libertà per risolvere questi problemi fermo restando il dovuto rispetto dell'ordine pubblico e del bene morale […]”; art. 161 “se ritiene che la volontà dei coniugi si è manifestata liberamente e se non rileva nel loro accordo alcuna disposizione contraria alla legge, all'ordine pubblico o alla buona morale, il giudice di pagina 6 di 8 pace trattiene la causa ed emette sul posto una sentenza prendendo atto del divorzio”; art. 164, prevede infine che “La sentenza di divorzio per mutuo consenso scioglie il vincolo matrimoniale e rende applicabili le convenzioni stabilite dai coniugi […]”; art. 166 (riferito all'ipotesi contenziosa) “il divorzio può essere pronunciato […] per incompatibilità dell'umore che rende intollerabile il mantenimento del vincolo coniugale”.
La legge senegalese non prevede, quale condizione per il divorzio, la preventiva
“separation de corps”, istituto che – disciplinato dagli artt. 181 ss –, è riservato alle sole ipotesi in cui siano i coniugi a decidere, con domanda congiunta o contenziosa, di mettere fine all'obbligo di coabitazione, prima di addivenire al divorzio.
Di conseguenza, considerato che i coniugi hanno espresso liberamente e senza vizi la loro volontà di divorziare, hanno manifestato che “la convivenza, a causa delle insorte incomprensioni e del venir meno dell'affetto coniugale, è divenuta con il tempo intollerabile” (cfr. pag. 1, ricorso), e, con note depositate il 19.12.2024, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico in base alle condizioni pattuite, la disciplina applicabile consente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio sulla base della richiesta dei coniugi, attestante la fine dell'affectio coniugalis.
Facendo applicazione della legge italiana, vanno inoltre omologate le condizioni inerenti alla prole, che non appaiono in contrasto con il loro preminente interesse.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.10.2024, così provvede: dichiara pagina 7 di 8 lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data Pt_1 Parte_2
30.7.2011, alle condizioni in precedenza riportate;
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2025.
IL GIUDICE rel. IL PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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