Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 345 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.1.2025 da
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2
C.F. , residente in [...] C.F._2
Entrambi con l'Avv. Alessia Fonda del Foro di Milano (CF PEC: CodiceFiscale_3
, presso la quale hanno eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in RHO (MI)
(anno 2009 atto n. 84 reg. parte II serie A)
□ Xseparati con sentenza n. 45/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: (24 luglio 2011, italiana) e (26 aprile 2016, italiana) Per_1 Per_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di e Parte_2
contratto a Rho (MI) in data 25 settembre 2009; Parte_1
- ordinare al Comune di Rho di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(Anno 2009, n. 84, parte II, serie A) e anche al Comune di NE (MI), dove pure risulta trascritto
(Anno 2009, n. 25, parte II, serie B);
- omologare, prendendo atto delle pattuizioni, le seguenti statuizioni
1) Affidamento e collocamento. Le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso la madre, anche ai fini anagrafici, nella casa familiare sita in Lainate, Via
Pergolesi n. 5.
I coniugi concordano in merito alla necessità di garantire alle bambine un adeguato accesso ad entrambi i genitori e si impegnano a consultarsi e a confrontarsi per tutti gli aspetti della vita di e , comunicandosi le informazioni sul loro stato psicofisico ed emotivo, Per_1 Per_2 riconoscendosi reciprocamente come interlocutori essenziali ed esclusivi per le scelte e le decisioni legate alla crescita delle figlie, fermo restando l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Frequentazioni. Le figlie minori staranno con il padre nei giorni di seguito indicati, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna, salvo diverso accordo dei genitori:
- a settimane alternate, la prima settimana dal venerdì sera dopo le attività sportive fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola da parte del padre. Nella settimana successiva, indicativamente il martedì dalle ore 18 alla mattina seguente con riaccompagnamento a scuola.
- Durante le festività natalizie, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie ad anni alterni il periodo dal 26 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando il rispetto delle tradizioni familiari del giorno di Natale e della Vigilia.
- Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, così come i
Ponti primaverili ed invernali e le altre vacanze scolastiche.
- Nel corso delle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà insieme alle figlie almeno due settimane di vacanza consecutive, in un periodo concordato tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno. Resta inteso che ulteriori periodi di visita o di vacanza potranno essere concordati / modificati di volta in volta tra i genitori qualora ritenuto opportuno.
Il tutto, salvo diversi e migliori accordi da perseguire nell'ottica di collaborazione reciproca e nell'interesse di e . Per_1 Per_2
Nei rispettivi tempi di vacanza, le frequentazioni con l'altro genitore sono sospese.
- Nei giorni del compleanno delle figlie, nel rispetto del calendario di frequentazione, i genitori cercheranno di garantire un momento condiviso per gli auguri. Oltre al compleanno, i genitori si impegnano a partecipare insieme ai momenti importanti nella crescita delle stesse quali Comunione,
Cresima, eventi scolastici etc. I genitori concordano che le figlie potranno sempre passare il compleanno dell'uno o dell'altra con il/la festeggiato/a, così come la Festa del Papà e festa della
Mamma, a prescindere dall'alternanza. Circa i regali di Natale, Compleanno ed altre occasioni similari, i genitori si impegnano a compartecipare al 50% facendo almeno un regalo alle bambine da parte di entrambi insieme concordato.
I genitori s'impegnano a partecipare insieme alle riunioni di classe/colloqui con i professori/ feste e saggi di fine anno.
3) Contributo al mantenimento. Tenuto conto della situazione reddituale dei genitori, degli oneri abitativi e del calendario di frequentazioni concordato, il padre contribuirà al mantenimento delle figlie tramite la corresponsione mensile di un assegno perequativo della somma di € 720 mensili
(euro settecentoventi/00). La cifra concordata tiene conto della quota del mutuo attualmente in essere. A seguito della vendita della casa coniugale e della conseguente estinzione del mutuo,
l'ammontare dell'assegno sarà indicativamente rideterminato in una somma ricompresa tra € 500 ed € 600 mensili. L'importo esatto sarà definito dai coniugi al momento della vendita della casa coniugale. Si precisa che il suddetto assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle figlie, inclusa la mensa scolastica. Devono quindi ritenersi nello stesso incluse,
a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa, il concorso alle spese di casa (mutuo, spese, utenze), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Tale importo dovrà essere versato sul conto corrente della signora in via anticipata entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie delle figlie saranno sostenute dai coniugi in misura del 50% ciascuno, seguendo le modalità ed i capitoli di spesa approvati dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017 e in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci o parafarmici prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro
10 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori percepiranno al 50% l'assegno unico.
4) Autosufficienza economica. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di godere di adeguati redditi professionali e di non avere niente a pretendere l'uno dall'altro e di non avere alcuna pendenza economica da definire, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo.
5) Vendita casa coniugale e mutuo. I coniugi concordano sull'opportunità di vendere la casa coniugale entro la fine del 2025. L'agenzia immobiliare sarà scelta di comune accordo e il prezzo ricavato sarà suddiviso secondo le rispettive quote di proprietà, detratto il mutuo residuo e le spese di intermediazione in proporzione alle quote di proprietà. I mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale saranno suddivisi fra i coniugi e venduti con ripartizione al 50% del ricavato. Fino alla vendita, il mutuo continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno.
6) Rilascio passaporti. I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano reciprocamente, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e delle figlie minori.
7) Spese del presente procedimento suddivise fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2
e contratto a Rho (MI) in data 25 settembre 2009. Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di NE dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG