CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott.ssa Rita RIGONI Presidente
Dott. Massimo COLTRO Consigliere
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di riassunzione iscritta al n. 456/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Michela Maturi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia,
Cannaregio 3604/a, in forza di procura unita agli atti;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in CP_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Rita Sanna, con domicilio presso la cancelleria dell'intestata
Corte, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
1 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONTRO in persona del rappresentante per Controparte_2
l'Italia, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Pierluigi
Vinci, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Borgo Scroffa n.
37, in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
3824/2024 del 12 febbraio 20242, trattenuta in decisione all'udienza del 23 giugno
2025.
CONCLUSIONI DI Email_1
“Voglia la Corte adita, in conformità alla ordinanza della Corte di Cassazione n.
26766/2021 R.G. in data 15.1.2024 depositata il 12.2.2024, accertato, riconosciuto e dichiarato il grave inadempimento dell' avv. nel contratto di opera CP_3
intellettuale e di mandato concluso con il sig. in relazione alla Parte_1 partecipazione all' asta di cui agli atti, dalla quale il fu escluso _1 esclusivamente per colpa, per imperizia professionale e/o negligenza, dell' avv. CP_
, condannare la stessa al risarcimento del relativo danno, da ravvisarsi nella perdita di chance e da quantificarsi in via equitativa, in relazione alla natura e rilevanza dei diritti ed interessi compromessi ed al grado elevato della colpa professionale derivante da negligenza e/o imperizia, al risarcimento del danno, e comunque nella misura non inferiore ad euro 55.288, 33.=, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo i parametri FOI dell' ISTAT ed agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principii di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di cassazione del 15 gennaio 2024 n. di raccolta 3824/2024 reg. gen. e n. reg. gen.
26766-2021 depositata il 12.2.2024, adottare tutte le conseguenti statuizioni;
ed ove ne sussistano i presupposti, condannare a Controparte_2
2 tenere indenne la convenuta in riassunzione da ogni debito, nei limiti di polizza, riconosciuto sussistente nei confronti dell'appellante in riassunzione _1
. Condannare infine ed, in ogni caso, anche
[...] CP_3 Controparte_2 in persona del procuratore per l'Italia pro tempore alla rifusione
[...]
delle spese, e del compenso professionale di causa di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi ex art. 93 del c.p.c. in favore del procuratore sottoscritto antistatario che ha anticipato le spese e non ha riscosso il compenso”.
CONCLUSIONI DI CP_1
“Nei confronti del NO , in via preliminare, dichiarare Parte_1 inammissibile l'appello alla luce delle domande nuove formulate dall'appellante nel presente giudizio di rinvio. In via principale, rigettare la domanda risarcitoria, come formulata dall'appellante NO nel presente giudizio di Parte_1
rinvio, in quanto del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto. Nei confronti della in caso di accoglimento della Controparte_2 domanda attorea, anche parziale, dichiarare la Controparte_2
quale successore, con effetto a decorrere dal 01/01/2021, nella titolarità del contratto e dei diritti controversi riferibili al rischio assunto con il certificato
AEAW0001670 della Compagna di assicurazioni obbligata a tenere CP_2
indenne l'Avv. dalle conseguenze patrimoniali della sentenza, per CP_3
l'effetto, condannare la Compagnia Controparte_4
con sede in Milano a rimborsare all'Avv.
[...] CP_2 CP_3
quanto, in forza della sentenza dovesse corrispondere al
[...] Parte_1
nonché al pagamento delle spese processuali. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA CP_2
“Si insiste, in via preliminare ed assorbente di ogni altra considerazione, per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del presente giudizio ai sensi ed agli effetti dell'art. 348 bis cpc applicabile ai sensi dell'art. 394 cpc stante
3 l'introduzione di domande nuove nel ricorso per cassazione;
l'introduzione nel presente giudizio di domande nuove e di conclusioni diverse da quelle precedentemente rassegnate;
la mancata produzione di copia autentica dell'ordinanza della Suprema Corte. Per i motivi tutti partitamente già esposti, in via preliminare di merito, si insiste per l'accoglimento delle eccezioni di inoperatività della polizza posta a fondamento della chiamata in causa di
Nel merito, in via principale: senza accettare il contraddittorio CP_5 sulle ulteriori nuove domande proposte dall'Appellante, si insite per l'integrale rigetto integralmente dell'appello e delle domande tutte formulate dall'Appellante CP_ nei confronti dell'avv. in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti partitamente indicati in atti e, conseguentemente, per il rigetto anche la domanda di manleva formulata dallo stesso nei confronti della . CP_6
Con condanna alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio a carico dell'Appellante. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello e contestuale accertamento CP_ di una responsabilità dell'avv. e nella non creduta ipotesi di dichiarazione di operatività della polizza azionata, dichiararsi tenuta ad CP_6 indennizzare l'assicurata di quanto la stessa sarà tenuta a pagare di stretta giustizia nei confronti dell'Appellante, tenuto conto dei limiti di polizza di cui in narrativa, dello scoperto e del minimo assoluto. In questa ultima ipotesi, spese e competenze di causa interamente compensati. In via istruttoria, si insite, se ritenuto necessario, per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate nel giudizio di primo grado ed il rigetto di quelle richieste dall'Appellante per i motivi tutti partitamente indicati in atti, fissandosi nel contempo udienza di p.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Con citazione notificata il 10 ottobre 2016, allegava che la Parte_1
madre aveva stipulato, in data 15 giugno 2005, contratto Parte_2 preliminare con certo avente ad oggetto l'acquisto di immobile Controparte_7
sito in Quarto di Altino, versando caparra confirmatoria di euro 52.000,00.= e, successivamente l'acconto di euro 10.000,00.=, non potendosi tuttavia stipulare il contratto definitivo, avendo il promittente venditore taciuto di essere proprietario della sola quota del 50 % dell'immobile in questione. Inoltre, l'attore affermava che la madre, ottenuta la condanna di al pagamento del doppio Controparte_7
della caparra, aveva sottoposto a pignoramento l'immobile oggetto di preliminare e che, per il quarto tentativo d'asta al prezzo ridotto, egli aveva conferito incarico professionale alla convenuta, avv.to , esercente la professione presso CP_3
lo studio del citato avv.to Tonetto, e su indicazione di quest'ultimo, affinché costei partecipasse all'asta, fornendosi all'uopo assegno circolare di euro 18.500,00.=, depositato dalla legale in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione all'asta. lamentava che l'avv.to aveva depositato la Parte_1 CP_3 ridetta domanda di partecipazione senza l'indispensabile indicazione del prezzo offerto, cosicché ella era stata esclusa dalla procedura, essendo rimasto assegnato l'immobile al prezzo di euro 199.000,00.= in favore di uno di due partecipanti all'asta rimasti in gara, una volta rigettato il reclamo avverso l'esclusione. L'attore, quindi, concludeva chiedendo la condanna di al risarcimento del CP_3
danno asseritamente subito.
La convenuta, costituendosi in giudizio, preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Venezia, essendo compente il Tribunale di
Cagliari, e nel merito negava che controparte gli avesse conferito mandato, non conoscendo ella l'attore; che non vi era prova del danno allegato;
che doveva essere tenuta indenne di quanto eventualmente riconosciuto in favore dell'attore da rappresentanza per l'Italia, propria compagnia assicuratrice di cui CP_2
chiedeva ed otteneva la chiamata in causa.
5 La compagnia terza chiamata, a sua volta, contestava l'operatività della polizza e si associava nel merito alle difese della propria assicurata.
Con sentenza n. 2370/2019, pubblicata il 7 novembre 2019, previo rigetto della eccezione di incompetenza, il Tribunale respingeva la pretese attoree ritenendo che non avesse dato prova del rapporto di incarico Parte_1
professionale conferito alla convenuta e del cui inadempimento la medesima dovesse rispondere, rimanendo assorbite le pretese di indennizzo avanzate contro nonché condannandosi l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2
di , compensandosi quelle relative al rapporto processuale tra CP_3 quest'ultima e la compagnia assicuratrice.
interponeva appello avverso la ridetta pronuncia, censurando Parte_1 la decisione del primo Giudice in punto difetto di prova dell'incarico professionale inadempiuto ed insistendo per la condanna della professionista al risarcimento dei danni asseritamente subiti per essere stato escluso dall'asta. A sua volta,
l'appellata di costituita in sede di gravame chiedendone il rigetto ed insistendo nella propria domanda di manleva nei confronti di la quale, ancora una CP_2
volta, si associava alle difese dell'assicurata ed eccepiva, come in primo grado,
l'inoperatività della polizza.
L'intestata Corte, con sentenza n. 2180/2021, pubblicata il 23 agosto 2021, rigettata la preliminare eccezione di estinzione del rapporto processuale tra l'appellata e la compagnia di assicurazioni, sollevata dall'appellante ai sensi dell'art. 307 cpc, accertava, diversamente dal Tribunale, la sussistenza del rapporto professionale intervenuto tra e e che quest'ultima Parte_1 CP_3
doveva reputarsi inadempiente in quanto la stessa, nella domanda di partecipazione all'asta nell'esclusivo interesse del cliente, non aveva indicato il prezzo offerto, subendo pertanto l'esclusione dalla gara. Tuttavia, il Giudice del gravame respingeva la pretesa attorea per difetto del danno, elemento essenziale della responsabilità. Nel dettaglio e sotto questo profilo, la Corte d'Appello
6 evidenziava che, fin dal primo grado, aveva allegato che il Parte_1
pregiudizio sopportato dovesse essere ravvisato nel prezzo di aggiudicazione dell'immobile, pari ad euro 199.000.00.=, maggiorato di interessi e rivalutazione;
che tuttavia il prezzo di vendita all'asta non potesse costituire il danno, non avendo l'appellante partecipato alla procedura e non avendo dovuto provvedere al relativo esborso;
che, in ogni caso, non vi fosse prova che se l'impugnante avesse potuto partecipare all'asta, per mezzo del professionista in caricato, avrebbe potuto ottenere l'aggiudicazione dell'immobile, essendovi altri due concorrenti;
non essendo rilevante il fatto che avesse affermato di disporre di Parte_1 sufficienti risorse finanziarie per l'aggiudicazione in caso di ulteriori rialzi, a cui ben potevano accedere anche gli altri partecipanti alla gara. In definitiva, la Corte confermava il rigetto della pretesa attorea con diversa motivazione, rimanendo ancora una volta assorbite le eccezioni di relative alla inoperatività della CP_2 polizza, e condannandosi l'appellante al pagamento del spese di lite relative al gravame.
Proposto ricorso per cassazione, con ordinanza n. 3824/2024, pubblicata il 12 febbraio 2024, la Suprema Corte annullava con rinvio la decisione della Corte territoriale a cui è seguita la riassunzione da parte di oggetto del Parte_1
presente giudizio. La Corte di Cassazione, dichiarato inammissibile il primo motivo ricorso, relativo al rigetto della eccezione di estinzione del rapporto processuale tra l'appellata e la compagnia di assicurazioni, e rigettato il ricorso incidentale introdotto da , inerente all'affermato accertamento del CP_3
rapporto di incarico professionale, accoglieva il secondo motivo di censura introdotto da rimanendo assorbiti il terzo ed il quarto, inerenti alla Parte_1
disciplina dettata dalla Corte di Appello in punto spese processuali. In particolare, la Corte di Cassazione evidenziava che nella prospettazione posta a Parte_1
fondamento della sua domanda risarcitoria, aveva certamente allegato, in concreto, CP_ quale evento dannoso riconducibile all'inadempimento della , il fatto di essere
7 stato escluso dalla gara per l'aggiudicazione dell'immobile, cosicché, seppure doveva reputarsi eccessivo il ristoro parametrato sull'intero prezzo di aggiudicazione dell'immobile, come affermato dalla Corte territoriale, ciò “non escludeva il potere – dovere dei Giudici del merito di liquidare il minore importo effettivamente dovuto, in relazione a suddetto evento dannoso allegato, in quanto provato sulla base degli atti, cioè la perdita della possibilità di partecipare all'incanto, in termini di perdita di chance, nei limiti di quanto dovuto a tale titolo”. In definitiva, a detta del Giudice di legittimità, la Corte territoriale aveva confuso il risarcimento del danno consistente nel “risultato perduto” con il risarcimento del danno consistente nella “possibilità perduta di realizzare il risultato”, cioè la perdita di chance, che era l'effetto dannoso nella specie allegato e che doveva, quindi, essere liquidato ovviamente in via equitativa.
Con il presente giudizio di rinvio ha, dunque, convenuto Parte_1
e rappresentanza per l'Italia, CP_3 Controparte_2
chiedendo la condanna della professionista al risarcimento del danno relativo alla sopportata perdita della possibilità di conseguire il bene desiderato partecipando all'asta, e proponendo quale criterio di liquidazione equitativa del credito risarcitorio l'importo pari ad un terzo, vista la partecipazione all'asta di tre concorrenti, della differenza tra il valore stimato dell'immobile per euro
364.865,00.= ed il prezzo di aggiudicazione per euro 199.000,00.=, oltre rivalutazione ed interessi compensativi.
Si sono costituti nel presente giudizio di rinvio sia che CP_3 CP_2
[..
, entrambi proponendo eccezione preliminare in rito circa l'affermata inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, essendo stata la stessa proposta per la prima volta solo nella presente sede, con violazione di quanto disposto dall'art. 394 comma 2 cpc. ha anche CP_2 eccepito l'inammissibilità in quanto il riassumente il giudizio non avrebbe depositato copia autentica dell'ordinanza di annullamento della Corte di
8 Cassazione, a mente del disposto dell'art. 394 comma 1 cpc. Nel merito, le parti convenute hanno riaffermato l'infondatezza delle pretese attoree, insistendo nelle proprie e richiese subordinate di manleva e nelle sue CP_3 CP_8
eccezioni di inoperatività della polizza.
*****
1 - L'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del giudizio di rinvio sollevata ai sensi dell'art. 394 comma 1 cpc deve essere disattesa. Si deve evidenziare che la norma richiamata dispone che, in sede di rinvio, “in ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione”, senza che detto onere sia previsto specificamente a carico della parte riassumente, essendo legittimate alla riassunzione tutte le parti del processo, a norma dell'art. 392 cpc. In secondo luogo, la norma in commento non prevede neppure la sanzione della improcedibilità o inammissibilità del giudizio, di modo che l'onere imposto dalla norma trova sua rilevanza secondo quanto chiarito da condivisibile giurisprudenza di legittimità. In particolare, si ritiene che l'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al Giudice
l'assegnazione alle parti di un termine per procedere a suddetto incombente (Cass.
n. 11180/2001). Nel caso di specie, risulta che copia dell'ordinanza della Corte di
Cassazione è stata prodotta in formato digitale da parte di con Parte_1 allegata attestazione di conformità all'originale rilasciata in data 19 febbraio 2024 dal funzionario giudiziario della Corte di Cassazione su richiesta del procuratore del riassumente. Ora, deve evidenziarsi che la conformità all'originale di detta produzione non è stata contestata in giudizio, circostanza rilevante per quanto occupa secondo quanto affermato dalla citata giurisprudenza di legittimità, posto
9 che ha per la verità contestato unicamente che detti documenti non sia stati CP_2
attestati dal procuratore che li ha prodotti la telematico come conformi all'originale, non mettendosi in dubbio che l'ordinanza in questione sia effettivamente quella emessa dalla Suprema Corte. Consegue che, non solo è destituita di fondamento l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità del giudizio di rinvio, ma che neppure è necessario assegnare termine per la produzione della ordinanza di cassazione in questione.
1.1– Al fine di delimitare l'oggetto del presente giudizio di rinvio è necessario, sempre in via preliminare, evidenziare che sono oramai coperte da giudicato le questioni inerenti all'accertamento del rapporto obbligatorio costituito con l'incarico professionale conferito da all'avv.to e Parte_1 CP_3
quelle inerenti all'accertamento dell'inadempimento di detto incarico da parte della professionista che avrebbe determinato l'esclusione dalla gara per il mancata indicazione del prezzo offerto nella domanda di partecipazione, così come affermato dalla sentenza dell'intestata Corte n. 2180/2021, pubblicata il 23 agosto
2021. In effetti, nonostante che in punto abbia interposto ricorso CP_3
incidentale in Cassazione, la Suprema Corte ha rigettato tale doglianza, assumendo che l'accertamento operato dalla Corte territoriale in punto sarebbe stato operato sulla base della valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, né apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico. Così, ogni deduzione difensiva proposta nella presente sede di rinvio relativa a quanto già coperto dal giudicato deve reputarsi inammissibile, mentre la domanda di risarcimento rimessa a nuova decisione nella presente sede di rinvio inerisce al danno da perdita di chance derivante dall'inadempimento contrattuale.
1.3 – Come già accennato, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso introdotto da affermando che in sede di appello il Parte_1
Giudice avrebbe erroneamente negato il credito risarcitorio, essendosi limitato ad escludere fosse provato il pregiudizio subito, posto che esso non poteva
10 individuarsi nel valore dell'immobile, avendo l'attore ottenuto la restituzione dell'importo offerto e posto che non vi era contezza che il medesimo si sarebbe aggiudicato l'immobile ove avesse partecipato all'asta, mentre era certo, come prospettato alla base della domanda risarcitoria, che egli aveva allegato, quale
CP_ evento dannoso riconducibile all'inadempimento della , il fatto di essere stato escluso dalla gara e, quindi, la perdita della possibilità di partecipare all'incanto, perdita a cui correttamente la Corte avrebbe dovuto parametrare il credito risarcitorio. Nonostante che nel giudizio di Cassazione fosse stato eccepito che la pretesa di risarcimento per la perdita di chance fosse stata introdotta come domanda inammissibilmente nuova, è chiaro che la Suprema Corte ha sostanzialmente disatteso detta eccezione reputando che la domanda era, in realtà, già formulata nella prospettazione originaria, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria dell'evento dannoso riconducibile alla esclusione dalla gara ovvero riconducibile alla perdita della possibilità di partecipare all'incanto, perdita certamente qualificabile come pregiudizio alla chance ovvero pregiudizio alla possibilità di realizzare il risultato eventuale della aggiudicazione e non pregiudizio consistente nel “risultato perduto”. Dette considerazioni escludono in radice la fondatezza delle difese mosse in argomento dalle convenute secondo cui la pretesa di risarcimento alla chance perduta da per inadempimento Parte_1
di sia inammissibile in quanto nuova, visto che la novità della CP_3
domanda, già eccepita nel corso del giudizio di legittimità, è stata esclusa dalla stessa pronuncia della Cassazione per quanto evidenziato.
1.4 – Sempre in via preliminare, poi, si osserva che la pronuncia della Suprema
Corte ha chiarito che la Corte d'Appello avrebbe errato nel non riconoscere il danno quale “perdita della possibilità di realizzare il risultato”, essendo stato l'attore escluso dall'incanto, una volta affermata l'esistenza dell'incarico professionale conferito alla convenuta ed una volta ritenuto provato l'inadempimento della stessa che, appunto, in tale modo avrebbe pregiudicato la
11 chance di ottenere l'aggiudicazione dell'immobile. Così, una volta ritenuto infondato da parte della Corte di Cassazione il motivo di ricorso incidentale sollevato da , deve reputarsi coperto da giudicato anche CP_3
l'accertamento del pregiudizio determinato dalla perdita della possibilità di partecipare all'incanto e della sua dipendenza causale dall'inadempimento della professionista che l'esclusione dalla gara avrebbe determinato, secondo il criterio del “più probabile che non”, non indicando il prezzo offerto nella relativa domanda di partecipazione. In altre parole, secondo la Suprema Corte, il Giudice di appello avrebbe “confuso” il risarcimento del danno consistente nel risultato perduto, pretendendo che attore “avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver perso la possibilità di aggiudicarsi l'immobile (per non aver potuto partecipare alla gara), ma che avrebbe certamente ottenuto l'aggiudicazione”, con il risarcimento del danno “consistente nella possibilità perduta di realizzare il risultato (cioè la perdita di chance) che era l'evento dannoso nella specie allegato e di cui era stata ampiamente fornita la dimostrazione e che doveva, quindi, essere liquidato
(ovviamente in via equitativa)”. Consegue che oggetto del presente giudizio di rinvio non è l'accertamento dell'incarico professionale conferito da Parte_1
a , né l'accertamento dell'inadempimento della professionista, né CP_3
l'accertamento della perdita della chance, in cui è declinato l'evento dannoso, e neppure l'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso medesimo, ma la liquidazione in via equitativa del pregiudizio sofferto dall'attore alla possibilità di aggiudicarsi l'immobile e ciò in termini di “danno - conseguenza”. In effetti, la Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno, nel caso di specie, si sarebbe potuto escludere solo ove fosse stato dimostrato da parte del danneggiante che non avrebbe avuto alcuna Parte_1 seria e concreta possibilità di rendersi aggiudicatario dell'immobile, prova che in giudizio non sarebbe stata fornita, cosicché il credito risarcitorio non può nella
12 presente sede essere escluso, essendo questione unicamente della sua quantificazione in via equitativa.
2 – Tanto chiarito, va ulteriormente precisato che quella che viene in rilievo nel presente giudizio è una chance pretensiva o anche detta patrimoniale con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da perdita della chance patrimoniale, il Giudice possiede parametri di riferimento cui ancorarsi, ai fini della liquidazione, nello specifico costituiti dal valore del compendio immobiliare da cui detrarre l'importo che l'attore avrebbe dovuto versare ove fosse risultato aggiudicatario, potendo partecipare l'asta. Inoltre, detto valore di riferimento, dovendosi risarcire la sola possibilità perduta di realizzare il risultato, ovvero la sola possibilità di aggiudicazione, e non il risultato perduto, ovvero la perdita dell'aggiudicazione, deve tener conto, nella liquidazione del danno - evento, della percentuale statistica dell'occasione perduta, cui il risarcimento va evidentemente parametrato e ciò secondo la teoria “eventistica” della chance, affermata dalla giurisprudenza di legittimità a partire dall'anno 2018
e da ultimo riconfermata (Cass. n. 5641/2018, Cass. n. 28993/2019 e Cass. n.
18568/2024). In questo senso, dunque, tenuto conto che con l'ordinanza di annullamento con rinvio la Corte di Cassazione ha escluso sia stata data la prova da parte dei convenuti che l'attore non avesse alcuna seria possibilità di rendersi aggiudicatario dell'immobile, non rilevando così ai fini della liquidazione del danno le difese spese in argomento dai convenuti, secondo cui l'attore non aveva le disponibilità finanziarie per offrire il prezzo di aggiudicazione, deve rilevarsi che fosse nel medesime condizioni degli altri partecipanti alla gara Parte_1 di giudicarsi l'immobile, conseguendo che appare corretta, in una ottica di liquidazione equitativa del credito risarcitorio vantato, ritenere che ogni partecipate avesse la possibilità paritaria, per un terzo ciascuno di ottenere il risultato dell'aggiudicazione. Ad ogni modo, va anche evidenziato che l'attore avrebbe potuto acquistare l'immobile offrendo prezzo maggiore rispetto a quello per il
13 quale è stato aggiudicato, considerando gli “scatti obbligatori minimi in aumento di euro 6.000,00.=”, così come previsti nell'avviso d'asta senza incanto e con offerta in busta chiusa. Concludendo il risarcimento del danno che può essere riconosciuto, come liquidato all'attualità ed in via equitativa, è pari ad euro
52.000,00.=, somma a cui deve essere condannata al relativo pagamento CP_3
, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
[...]
3 – Nel presente giudizio di rinvio la professionista convenuta ha del tutto ammissibilmente reiterato la propria domanda di manleva azionata nei confronti di e fondata sulla polizza n. AEAW0001670 allegata in atti e stipulata il CP_2
24 febbraio 2016, così come quest'ultima ha reiterato le proprie difese fondate sul rapporto assicurativo, posto che dette questioni non sono state oggetto di decisione alcuna, in quanto reputate assorbite a seguito del rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'attore. In particolare, in argomento appare assorbente la fondatezza dell'eccezione secondo cui la copertura assicurativa sarebbe esclusa in ragione della previsione espressa di cui alla relativa scheda, ovvero per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza del contratto e che l'assicurato conosceva o delle quali poteva ragionevolmente avere conoscenza, atte a generare una successiva richiesta risarcitoria. Nel caso di specie, barrando la casella negativa del modulo di dichiarazione, la professionista all'atto della stipulazione del contratto assicurativo, in data 23 febbraio 2016, dichiarava di non essere a conoscenza di circostanze tali da poter dare origine da una richiesta di risarcimento del danno, pur non ancora formalizzate, mentre già alla data indicata la stessa era inadempiente all'incarico professionale conferitole, avendo precluso la partecipazione di all'asta, non indicando nella richiesta il prezzo Parte_1
offerto e già essendo stato rigettato il reclamo avverso l'esclusione dalla gara.
Così, , al momento della conclusione del contratto di assicurazione era CP_3
a conoscenza della possibilità che potesse avanzare pretese Parte_1
14 risarcitorie ai suoi danni per l'inadempimento già verificatosi dell'incarico professionale conferitole di partecipare l'asta, non potendo senza sua colpa ignorare detta sua responsabilità, considerata anche la qualità di avvocato esercente la professione. In punto, non ha pregio la difesa della professionista secondo cui ella correttamente avrebbe di dichiarato di non essere a conoscenza di circostanze idonee ad esporre la medesima a richieste risarcitoria per l'attività professionale già esercitata, posto che ella riteneva di non dover rispondere del fatto per ritenere di non essere obbligata verso in realtà cliente Parte_1 dell'avvocato Tonetto. In punto, la difesa in questione è già stata disattesa con valenza di giudicato dalla intestata Corte che, invece, ha ritenuto che l'attore aveva conferito incarico di partecipare all'asta proprio all'odierna convenuta, statuizione confermata con l'ordinanza della Corte di Cassazione da cui trae origine il presente giudizio di rinvio, non potendo disconoscere la professionista il proprio grave inadempimento all'incarico conferitole e la sua possibile responsabilità risarcitoria.
Peraltro, l'eccezione di esclusione pattizia della copertura assicurativa, è coerente con la disciplina di cui all'art. 1392 cc per il quale le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto in caso di colpa grave del contraente. In conclusione, la domanda di manleva proposta da nei confronti di deve essere rigettata. CP_3 CP_2
4 – Venendo alla disciplina delle spese di lite, da liquidarsi secondo decisum, la soccombenza della convenuta espone la stessa alla relativa rifusione CP_3 in favore dell'attore oltre che in favore di , spese che Parte_1 CP_2
vanno distratte in favore del difensore dell'attore che si è dichiarato antistatario e che vanno liquidate in riferimento ad ogni grado del giudizio, considerando che nessuna attività di assunzione di prove costituende è stata svolta e che il giudizio di cassazione si è svolto in forma camerale, concludendosi con ordinanza. Infine,
15 benché l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del giudizio di rinvio formulata da sia stata disattesa, non sussistono i presupposti per la CP_2
condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesto dall'attore nelle proprie scritture conclusive, posto che la compagnia assicuratrice nel merito non è rimasta soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio, così provvede:
1. condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore CP_3 [...]
la somma di euro 52.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla _1
presente pronuncia al saldo;
2. rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei CP_3 confronti di Controparte_2
3. condanna a pagare a le spese di lite che si CP_3 Parte_1
liquidano in euro 3.809,00.= per compensi professionali, quanto al primo grado di giudizio, in euro 3.473,00.= per compensi professionali, quanto al grado di appello, in euro 2.757,00.= per compensi professionali quanto al giudizio di cassazione, ed in euro 3.473,00.= per compensi professionali ed euro 545,00.= per esborsi, quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4. condanna a pagare a le spese di CP_3 Controparte_2
lite che si liquidano in euro 3.809,00.= per compensi professionali, quanto al primo grado di giudizio, in euro 3.473,00.= per compensi professionali, quanto al grado di appello, in euro 2.757,00.= per compensi professionali, quanto al giudizio di cassazione, ed in euro 3.473,00.= per compensi
16 professionali, quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 25 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
17