Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio riassunto e iscritto in data 09.02.2024 al N. R. G.
511/2024 da
(C.F. ) con l'Avv. KATIA Parte_1 C.F._1
GUARINI del foro di Parma e l'Avv. GUIDO PIERFRANCESCO del foro di Nocera
Inferiore,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Sara Colombo e Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Mauro Umiltà,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.03.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così giudicare:
e trascritto nei registri del Comune di Legnano al n. 42 Parte II Serie
[...] Parte_1
A, anno 1982, con conseguente ordine di trascrizione del emanando provvedimento all'Ufficiale di Stato
Civile.
- revocare l'assegnazione in via esclusiva alla signora dell'immobile che fu casa Controparte_1
coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, con annesso sottotetto, sito in Legnano, viale Gorizia n°
71, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Legnano – Partita 3924 - al Foglio 33, mappale 378, subalterno 2, di proprietà di entrambi i coniugi.
- Revocare l'assegno disposto in favore della sig.ra di importo pari ad € 1.000,00 Controparte_1
mensili, disporre che nulla sia più dovuto dal sig. alla sig.ra per effetto Parte_1 CP_1
dell'adempimento della scrittura privata sottoscritta in data 17 giugno 2013, avente natura di transazione generale e novativa come ivi stabilito.
- Rigettare ogni diversa e contraria domanda ed eccezione formulata da controparte.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali”.
Per la resistente:
“riportandosi a quanto già dedotto, prodotto, argomentato, eccepito e concluso nei propri atti difensivi, insistono per l'accoglimento delle conclusioni di merito ed altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie e dei mezzi di prova formulati da parte resistente con le memorie depositate nei termini concessi ex art. 183 VI comma n. 1, 2, 3 c.p.c.
In particolare, per le ragioni tutte esposte in atti, si insiste affinché il l'Ill.mo Giudice voglia disporre ai sensi degli artt. 210 e segg. c.p.c. l'esibizione in giudizio della documentazione per come dettagliata e precisata nella memoria depositata dalla scrivente difesa ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., opponendosi al contempo all'ammissione delle istanze istruttorie e dei mezzi istruttori richiesti da controparte1
[…]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così giudicare: In ogni caso, - Pronunciare e dichiarare, ai sensi dell'art 3, n. 2), lettera b), Legge n. 898/70 e s.m.i., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 aprile 1982 tra i coniugi
Pag. 2 di 29 e trascritto nei registri del Comune di Legnano al n. 42 Parte Controparte_1 Parte_1
II Serie A, anno 1982, con conseguente ordine di trascrizione del emanando provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile.
In via pregiudiziale e preliminare, Per le ragioni dedotte in atti, fatta eccezione per la domanda di cui al primo alinea delle conclusioni avversarie, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le altre domande ex adverso formulate per come da ultimo precisate o, in subordine, rigettarle nel merito in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito, anche in via riconvenzionale, Per le ragioni di cui in narrativa, anche a conferma delle condizioni della separazione personale consensuale omologata in data 9 gennaio 2014, da ultimo confermate in sede presidenziale all'udienza del 16 maggio 2024 nel giudizio qui riassunto:
- Confermare l'assegnazione in via esclusiva alla signora dell'immobile che fu casa Controparte_1
coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, con annesso sottotetto, sito in Legnano, viale Gorizia n°
71, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Legnano – Partita 3924 - al Foglio 33, mappale 378, subalterno 2, di proprietà di entrambi i coniugi e già in uso esclusivo alla resistente.
- Disporre che il signor entro il primo giorno di ogni mese, mediante bonifico Parte_1
bancario sul conto corrente finora utilizzato o su quello eventualmente comunicato per iscritto dalla resistente, corrisponda alla signora un assegno di divorzio, di importo pari ad € Controparte_1
1.000,00 mensili, o pari a quel maggiore o minore importo che sia ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai.
Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa in comproprietà fra i coniugi, comunque maggiorare l'importo dell'assegno mensile di divorzio come sopra determinato, di ulteriori €
650,00 o di quel maggior o minore importo ritenuto di giustizia, in ragione dei costi derivanti dalla necessità della signora di reperire e procurarsi altra soluzione abitativa equiparabile. Controparte_1
- Rigettare ogni diversa e contraria domanda ed eccezione formulata da controparte.
In via istruttoria: Si formula ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e formulare istanze anche istruttorie nei già concessi termini ex art. 183 VI comma, numeri 2 e 3 c.p.c.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali”2.
Pag. 3 di 29 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in riassunzione depositato in data 09.02.2024 il ricorrente ha premesso di avere iscritto, dinanzi al Tribunale di Milano, al n. R. G. 23360/2022, il presente giudizio di divorzio, che la resistente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente questo Tribunale nel cui circondario si trova il Comune di residenza della stessa (Legnano), che all'udienza presidenziale celebrata in data 16.12.2022 il Presidente f.f., su richiesta congiunta delle parti, rinviava il procedimento all'udienza del 14.02.2023 per consentire alle parti di raggiungere un accordo e che, fallito il tentativo esperito, a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 15.11.2023, il Tribunale di Milano dichiarava la sua incompetenza territoriale per essere competente questo Tribunale e assegnava alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa. Ha, quindi, dedotto di avere “già versato alla sig.ra quale somma una tantum, a tacitazione di ogni pretesa presente e futura, il 50 % del valore del CP_1
TFR liquidato dalla società CREDIT AGRICOLE SPA, oltre al 50% delle somme liquidate dal
Fondo Pensione Integrativo costituito presso la stessa Banca CARIPARMA CREDIT
AGRICOLE SPA (Doc. n. 2) [e che] La sig.ra ha già liberato l'autorimessa posta in CP_1
Legnano, V.le Gorizia, adiacente alla casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig. e ha Parte_1
chiesto “regolare i rapporti patrimoniali delle parti come segue: A. Il sig. cesserà di versare, Parte_1
dopo circa 10 anni, alla sig.ra l'assegno mensile di € 1.000,00, per effetto della piena esecuzione CP_1
della scrittura privata datata 17 giugno 2013, redatta ex art. 1965 c.c. B. La sig.ra al fine di CP_1
mantenere l'esclusivo godimento della casa coniugale, sita in Legnano, V.le Gorizia n. 71, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, dovrà corrispondere al sig. una somma a Parte_1
titolo di godimento dell'immobile pari ad € 450,00. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda che precede, si chiede che venga disposta la vendita dell'immobile precedentemente adibita a casa familiare ed utilizzata esclusivamente dalla sig.ra con la distribuzione del ricavato tra i CP_1
sig.ri e in proporzione delle rispettive quote di proprietà”. Parte_1 CP_1
La resistente, costituendosi in giudizio tempestivamente in data 10.04.2024, ha evidenziato che “all'udienza del 14 febbraio 2023 […] il Presidente F.F. Dr.ssa Cristina
Giannelli, preso atto e rilevata la possibile fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, confermava provvisoriamente le condizioni di separazione”, ha contestato che i
Pag. 4 di 29 pagamenti citati da controparte, effettivamente ricevuti e “trattenuti dalla medesima resistente in acconto sul maggior dovuto [abbiano] efficacia estintiva rispetto sia agli obblighi derivanti dalla scrittura privata sottoscritta in data 17 giugno 2013, sia agli obblighi di mantenimento in capo al signor ed in favore della signora per come stabiliti dal Tribunale in sede di separazione ed a Parte_1 CP_1
tutt'oggi vigenti e non modificati […] poiché oltretutto non sono ancora documentati da controparte gli importi erogati in via definitiva al signor a titolo di TFR e di Liquidazione del Fondo Parte_1
Pensione […] la difesa si sia ostinata a non produrre il cedolino del TFR […] ha Parte_1
richiamato e riprodotto sub doc. 2 unico anche i bonifici effettuati dal signor in favore della Parte_1
signora ma non quelli asseritamente effettuati in suo favore dal datore di lavoro […] ha prodotto CP_1
innovativamente e tardivamente un prospetto di liquidazione del TFR – qui contestato nella sua ammissibilità e valenza probatoria – non datato e certamente non equivalente al cedolino, oltretutto sottoscritto da un asserito responsabile della funzione del personale e non da un soggetto che spenda la rappresentanza della Società […] In ogni caso […] rileva come il signor abbia allegato di Parte_1
aver ricevuto € 65.927,81 netti a titolo di TFR ma, a tale titolo, abbia erogato alla signora solo CP_1
l'importo di € 28.861,85, che evidentemente non corrisponde per difetto alla quota del 50% dell'importo dal medesimo asseritamente percepito a tale titolo, per una differenza pari a € 4.102,05. Anche
l'importo erogato dal signor in favore della signora quale asserita quota del 50 % del Parte_1 CP_1
Fondo Pensione (pari ad € 38.611,77) non corrisponde alla metà di quanto effettivamente percepito dal ricorrente o a lui dovuto a tale titolo poiché nulla è stato documentato né è stata allegata o prodotta da controparte alcuna contabile di pagamento in favore dello stesso ricorrente […] in ogni caso, anche la eventuale e allo stato contestata esecuzione di tali obblighi non escluderebbe gli ulteriori ed autonomi obblighi di mantenimento. In proposito, si deve rilevare come il signor abbia disatteso Parte_1
gravemente tali obblighi di mantenimento, sospendendo ogni erogazione mensile a far data dall'aprile
2023, nonostante le reiterate intimazioni e l'immutata sussistenza degli obblighi giuridici anche a valle dell'ordinanza del Tribunale di Milano in data 14 febbraio 2023 […] Dunque, è totalmente infondata l'allegazione del ricorrente di avere eseguito i pagamenti a tacitazione di ogni pretesa della signora nei propri confronti” e ha eccepito che “le domande non riprodotte da controparte in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni nel giudizio riassunto – e ora non riprodotte nel ricorso in riassunzione – debbano intendersi rinunciate […] la domanda di vendita dell'immobile che fu casa coniugale […] risulta inammissibile per una serie di ragioni, essendo domanda nuova, proposta dinnanzi a Giudice
Pag. 5 di 29 incompetente ratione materiae e soggetta a diverso rito […] la domanda di cui al capo 2.B è inammissibile - prima ancora che infondata - poiché ratione materiae esula dallo ius dicere del Giudice della Famiglia adito la competenza in merito agli eventuali corrispettivi dovuti tra comproprietari nonché alla vendita coattiva del bene in sede di divisione e altresì la ripartizione del ricavato di tale vendita tra gli stessi comproprietari dell'immobile”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebrata in data 16.05.2024, ove veniva tentata la conciliazione dei coniugi, “alla luce delle contestazioni mosse dalla moglie in ordine alla esaustività dei versamenti effettuati dal marito in adempimento della scrittura sottoscritta in data 17 giugno 2013, da delibarsi in prosieguo di giudizio”, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Milano in data 09.01.2014 a mezzo delle quali:
“la casa coniugale, sita in Legnano, V.le Gorizia n. 71, di proprietà di entrambi i coniugi, veniva assegnata in godimento alla sig.ra con il rispettivo arredamento. Le spese ordinarie di Controparte_1
manutenzione (incluse le utenze e le spese condominiali) erano poste a carico della sig.ra CP_1
Venivano invece poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie (condominiali e di manutenzione) e le rate afferenti al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale. A carico del sig. veniva posto un assegno mensile di € Parte_1
1.000,00 in favore della sig.ra Nulla era previsto per il figlio, non residente con la madre e CP_1
autosufficiente” e, tra l'altro, sono stati assegnati “al ricorrente termine perentorio, a pena di inammissibilità di ulteriori domande, sino a 30 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di cancellaria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, comma terzo, numeri 2), 3), 4), 5) e 6) C.P.C. e al convenuto termine perentorio fino a 10 gg prima dell'udienza per la sostituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, commi 1 e 2, C.P.C. nonché per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
A mezzo della memoria integrativa depositata in data 07.06.2024, il ricorrente ha ribadito che, “Contestualmente al deposito del ricorso per separazione, con scrittura privata datata 17 giugno
2013, redatta ex art. 1965 c.c., le parti, al fine di porre fine alla situazione conflittuale esistente tra le stesse e prevenire l'insorgenza di una lite, regolavano e definivano i rapporti patrimoniali in essere. Sulla base di tali accordi, il sig. avrebbe dovuto versare alla sig.ra quale somma una Parte_1 CP_1
tantum, a tacitazione di ogni pretesa presente e futura (ossia non solo afferente alla pregressa vita
Pag. 6 di 29 coniugale ma anche quella futura, non coniugale), il 50 % del valore del TFR liquidato dalla società
CREDIT AGRICOLE SPA, oltre al 50% delle somme liquidate dal Fondo Pensione Integrativo costituito presso la stessa Banca CARIPARMA CREDIT AGRICOLE SPA. Le parti contestualmente dichiaravano che con l'adempimento degli impegni ivi previsti, nulla avrebbero più avuto a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo [di avere] dato ampia prova (contrariamente a quanto asserito da controparte) dei suddetti pagamenti: - producendo la documentazione afferente al fondo pensione;
- producendo le dichiarazioni dell'Istituto di Credito Cariparma (presso il quale era assunto) [che] Per oltre 10 anni (dal 2013) il sig. ha provveduto al mantenimento della Parte_1
sig.ra - attraverso il riconoscimento del godimento della casa coniugale (in proprietà al 50%); - CP_1
attraverso un contributo mensile di € 1.000.00; - attraverso il pagamento del 50% del fondo pensione e del 50% del TFR (comprensiva la parte di non convivenza, ossia successiva alla separazione dei coniugi). Per oltre 10 anni, la sig.ra ha ritenuto di non cercare una attività lavorativa, contando CP_1
nel mantenimento perpetuo da parte del sig. Al momento della separazione la sig.ra Parte_1 CP_1
aveva 57 anni. Ben avrebbe potuto, a tale età adoperarsi per cercare un'occupazione […] complessivamente la sig.ra abbia ottenuto in pagamento la somma di circa € 67.473,00 [di CP_1
avere] subito una contrazione reddituale rispetto al momento della separazione. Si allega dichiarazione anno 2023 e dichiarazione anno 2013 (anno separazione) dalle quali si evince (Doc. n. 1): Quadro C redditi lordi da lavoro dipendente anno 2013 pari ad € 49.992,00 Quadro C redditi lordi da lavoro dipendente ultima dichiarazione anno 2013 € 22.025,00. Dalle somme percepite devono essere detratte le seguenti spese: Mutuo ipotecario (nella misura del 50% della rata) per € 509,00 mensili. Il sig.
è infatti garante del mutuo contratto dalla compagna (si allega piano di ammortamento e stato Parte_1
di famiglia – Doc. n. 2). Infatti, l'unica proprietà del sig. è la casa di abitazione che è Parte_1
attualmente interamente occupata dalla sig.ra Il sig. ha dovuto pertanto reperire CP_1 Parte_1
un'altra abitazione: rata polizza € 580/anno ossia 48,33/mese (Doc. n. 3); assicurazione vita €
81,98 (Doc. n. 4); spese condominiali € 1276,65/anno, € 106/mese (Doc. n. 5); spese telefoniche €
29,00 (Doc. n. 6); bollette luce acqua e gas, rifiuti, nella misura del 50% stimabili in € 250,00 al mese. Ad oggi pertanto non è nella condizione di poter riconoscere alcun assegno divorzile alla sig.ra
[…] rileva infatti che la sig.ra non convive con i figli ed è proprietaria dell'immobile CP_1 CP_1
unicamente nella misura del 50%. La stessa peraltro vive all'interno dell'immobile con il fratello e sta godendo gratuitamente della parte dell'immobile in proprietà del sig. senza riconoscergli Parte_1
Pag. 7 di 29 alcunché [e ha chiesto] - revocare l'assegnazione in via esclusiva alla signora Controparte_1
dell'immobile che fu casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, con annesso sottotetto, sito in
Legnano, viale Gorizia n° 71, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Legnano – Partita 3924 - al
Foglio 33, mappale 378, subalterno 2, di proprietà di entrambi i coniugi. - Revocare l'assegno disposto in favore della sig.ra di importo pari ad € 1.000,00 mensili, disporre che nulla è più Controparte_1
dovuto dal sig. alla sig.ra per effetto dell'adempimento della scrittura privata Parte_1 CP_1
sottoscritta in data 17 giugno 2013, avente natura di transazione generale e novativa come ivi stabilito”.
In data 03.10.2024 la resistente ha eccepito che, a mezzo della succitata memoria integrativa, il ricorrente ha formulato “una domanda nuova e pertanto inammissibile relativa alla pretesa revoca dell'assegnazione della casa coniugale: domanda mai proposta in precedenza […] Una domanda relativa alla revoca dell'assegno di mantenimento da qualificare evidentemente come nuova, tenuto conto delle precedenti formulazioni totalmente incongruenti”; ha ribadito che “nell'aprile del
1982 i signori e decisero di unirsi in matrimonio: lui allora impiegato nel ramo Parte_1 CP_1
assicurativo, lei ancora studentessa universitaria iscritta alla Facoltà di Medicina. Dopo circa 3 tre anni, il 5 luglio 1985, sopraggiunse la nascita del figlio e così il consolidamento di un assetto Per_1
familiare che vedeva: ✓ la signora costantemente impegnata nelle faccende domestiche, dedita alla CP_1
cura del figlio e della casa, oculata nella gestione delle risorse economiche della famiglia e dei Per_1
risparmi; ✓ il signor impegnato nella propria attività lavorativa fuori casa (dapprima nel Parte_1
ramo assicurativo e successivamente nel ramo bancario), sgravato di ogni incombente anche minimo legato al ménage familiare. In tale contesto, peraltro, si inseriva lo stato psico-fisico della signora che la CP_1
vedeva soffrire di significativi disturbi;
solo successivamente i medesimi disturbi sarebbero stati diagnosticati come sindrome fobica-depressiva (cfr. doc. 5 fascicolo dinanzi al Tribunale di CP_1
Milano avente RG 23360/2022: diario clinico - Ospedale Luigi Sacco di Milano). CP_1
Nonostante le sofferenze ingenerate dalla situazione patologica che la accompagnava fin dalla giovane età
e che ostacolava di fatto lo svolgimento di un'attività lavorativa fuori dalle mura domestiche, la signora ha sempre reagito occupandosi in maniera puntuale e precisa di tutte le esigenze della famiglia, CP_1
sia per la cura dell'ambiente domestico che per l'accudimento del figlio, con ciò sgravando di ogni incombente il marito. Il signor in tal senso, poteva in effetti concentrarsi unicamente sulla Parte_1
propria attività lavorativa (che svolgeva uscendo di casa la mattina presto e tornando la sera tardi) poiché la signora nell'equilibrio coniugale che si era creato, si occupava di ogni aspetto, anche personale CP_1
Pag. 8 di 29 del garantendo oculatezza, parsimonia ed attenzione nella gestione finanziaria e puntualità Parte_1
negli incombenti ordinari (effettuazione pagamenti vari, gestione polizze assicurative e bolli auto, gestione scadenze etc…). Oltre a supportarlo nella sua gestione personale, la signora si prendeva cura CP_1
affettuosamente del marito non facendogli mancare piccole attenzioni quotidiane (il caffè a letto ogni mattina, le camicie e i pantaloni sempre puntualmente puliti e stirati, i cassetti della biancheria sempre riordinati, la preparazione di pietanze preferite, l'organizzazione di pranzi e cene nelle mura domestiche con i colleghi di lavoro del […] Tale equilibrio, tuttavia, veniva frantumato dal signor Parte_1
che, da sempre, aveva dato segnali di infedeltà coniugale ma che, negli anni immediatamente Parte_1
precedenti la separazione, aveva reso tale infedeltà non solo manifesta ma anche sfrontata nei confronti della moglie, incidendo quindi in maniera anche molto negativa sul già fragile stato psico-fisico di quest'ultima. A fronte della degenerazione dei rapporti tra i coniugi e del conclamarsi della separazione di fatto dei medesimi, si verificava tra l'altro che il signor trascorresse con le diverse amanti Parte_1
lunghi periodi lontano dalla casa familiare o, addirittura in un'occasione portasse l'amante in casa. Per conseguenza, la signora con un percorso di sofferenza si determinava a richiedere la CP_1
formalizzazione della separazione che di fatto il signor aveva già attuato. Si precisa che, Parte_1
all'atto della separazione nel 2013, come peraltro risulta in atti, il figlio era già maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, oltre che non più convivente con la madre presso l'abitazione familiare. La casa coniugale sita in Legnano, Viale Gorizia n. 71, di comproprietà fra i coniugi, per accordo fra i coniugi stessi, veniva pertanto assegnata in via esclusiva alla signora non quale madre CP_1
collocataria del figlio (come detto, ormai maggiorenne, economicamente indipendente e non più con Per_1
la stessa convivente), bensì in ragione della necessità condivisa di garantire alla una esistenza CP_1
libera e dignitosa, tenuto conto del divario economico tra i coniugi nonché del ruolo determinate della signora rispetto alla gestione del ménage familiare e del contributo della medesima allo sviluppo CP_1
dell'attività lavorativa del marito. Dunque, l'assegnazione della casa familiare alla signora in CP_1
sede di separazione consensuale, veniva pacificamente ricondotta ad un ulteriore supporto economico in favore della medesima, complementare rispetto all'assegno di mantenimento mensile pari ad € 1.000,00 posto a carico del signor [che dal mese di aprile 2023 non corrisponde più] in aperta Parte_1
violazione degli obblighi contratti dallo stesso signor in sede di separazione, mai revocati e da Parte_1
ultimo confermati all'esito dell'udienza presidenziale del 16 maggio 2024 nel giudizio qui riassunto
[…] tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe beneficiato della assegnazione e del godimento in CP_1
Pag. 9 di 29 via esclusiva dell'immobile in comproprietà […] Proprio il desiderio di condividere le risorse finanziarie maturate nel periodo della convivenza coniugale portava il – desiderio espressamente esternato Parte_1
e non contestato in atti da controparte – a sottoscrivere in data 17 giugno 2013, una scrittura privata con la quale riconosceva alla coniuge separanda il diritto alla metà degli importi che gli sarebbero stati conferiti alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Istituto bancario alle dipendenze del quale lavorava lo stesso ricorrente. Se è vero che tale scrittura fu sottoscritta contestualmente al ricorso per separazione, è importante sottolineare come il ricorso per separazione consensuale venne depositato solo il 17 luglio
2013 (All.to QQ: profilo e storico fascicolo separazione RG 54201/2013 Tribunale di Milano) e l'accordo di separazione venne ratificato in sede giudiziale nel successivo 22 ottobre 2013 (cfr. doc. 3 fascicolo dinanzi al Tribunale di Milano avente RG 23360/2022) […] in ragione degli CP_1
accordi consacrati nella predetta scrittura privata (cfr. doc. 7 fascicolo dinanzi al Tribunale di CP_1
Milano avente RG 23360/2022: scrittura privata datata 17 giugno 2013), nelle condizioni di separazione omologate e consacrate nel verbale del 22.10.2013 (cfr. doc. 3 fascicolo dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano avente RG 23360/2022), i coniugi ricorrenti davano atto di “aver regolato tra loro tutti i restanti rapporti di carattere patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno all'altro”. Dunque, l'accordo sulla ripartizione al 50% sia del trattamento di fine rapporto che del fondo pensionistico integrativo - erogati in favore del in conseguenza della cessazione del rapporto di Parte_1
lavoro - e l'accordo sulle condizioni di separazione sono certamente autonomi, […] A dispetto di quanto sostenuto da controparte a pagina 2 del ricorso introduttivo, richiamato nella memoria integrativa, la corresponsione del 50% del TFR nonché del 50% delle somme liquidate dal Fondo Pensione integrativo non è mai stata mai prevista né qualificata “quale somma Una Tantum a tacitazione di ogni pretesa presente e futura” […] Tale contrarietà al vero, emerge anche dal tenore letterale dell'accordo per scrittura privata datato 17 giugno 2013 ed in particolare da quanto riportato nelle premesse al punto d):
Pag. 10 di 29 […] se per ipotesi scolastica si volesse ammettere che la scrittura sia stata sottoscritta a tacitazione di ogni pretesa, diverrebbe inconciliabile l'erogazione per anni da parte del signor dell'assegno di Parte_1
mantenimento in favore della moglie […] che l'erogazione sarebbe proseguita fino alla corresponsione in forza della scrittura […] non vi è alcuna traccia nella pattuizione stessa né tantomeno nelle condizioni di separazione: ciò a riprova dell'autonomia delle pattuizioni stesse destinate a disciplinare rapporti autonomi e privi di relazione condizionale gli uni sugli altri. Ancora più incompatibile con il testo della scrittura, con la volontà delle parti e con la legge, è che la scrittura possa disciplinare i rapporti fra i coniugi in sede di divorzio, così come possa costituire in maniera del tutto avulsa dal suo stesso testo il riconoscimento di un mantenimento erogato “una tantum”. A ciò osta evidentemente, in primo luogo, il tenore letterale della stessa scrittura laddove afferma che le parti “intendono regolare e definire, come in effetti regolano e definiscono, i rapporti patrimoniali in essere […] alla data di sottoscrizione della scrittura [e] sorti in costanza di matrimonio […] All'età di 58 anni e dopo una vita passata ad occuparsi della famiglia, con una salute cagionevole ed una integrità psicofisica tutta da ricostruire anche con l'ausilio di specialisti (cfr. doc. 5 cit., cfr. doc. 8 fascicolo dinanzi al Tribunale di Milano CP_1
avente RG 23360/2022; cfr. doc. 9 fascicolo dinanzi al Tribunale di Milano avente RG CP_1
23360/2022), la signora non aveva né tantomeno ha ora la possibilità di inserirsi nel mondo CP_1
del lavoro dal quale, come si è visto, per preminente interesse del marito ed in ogni caso per dedizione totale alla famiglia, era rimasta totalmente estranea contribuendo tuttavia in maniera determinante alla gestione di tutto quanto servisse alla famiglia stessa. D'altra parte, va detto che il quadro clinico della signora si è ulteriormente complicato in quanto è stato diagnosticato che la stessa è affetta da CP_1
morbo di PU (cfr. doc. 10 fascicolo dinanzi al Tribunale di Milano avente RG CP_1
23360/2022: Referto Ospedale Multimedica di Castellanza del 1° agosto 2022). Attualmente, la
Pag. 11 di 29 signora a 69 anni, a dispetto di quanto innovativamente e tardivamente affermato da CP_1
controparte nella memoria integrativa dinanzi a questo Giudice Istruttore, vive sola, priva di qualsivoglia occupazione così come della possibilità di svolgere attività lavorativa, ha come unica fonte di sostentamento l'assegno mensile di mantenimento corrisposto dal e pari ad € 1.000,00 nonché Parte_1
come unica dimora l'immobile in comproprietà con il (cfr. doc. 11 fascicolo dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Milano avente RG 23360/2022: contratto di compravendita dell'immobile) ed alla medesima assegnato in via esclusiva all'atto della separazione […] con la parsimonia che l'ha sempre accompagnata e caratterizzata, è riuscita comunque a far fronte al pagamento della metà del mutuo della casa (pur intestato unicamente al (cfr. doc. 12 fascicolo dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Milano avente RG 23360/2022: contratto di mutuo;
cfr. doc. 13 fascicolo dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano avente RG 23360/2022: disposizioni di bonifico a pagamento del mutuo in favore del , nonché all'integrale pagamento delle spese sia ordinarie che straordinarie e di Parte_1
proprietà attinenti all'immobile (cfr. doc. 14 fascicolo dinanzi al Tribunale di Milano avente CP_1
RG 23360/2022: disposizioni di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile) seppure il pagamento di queste ultime, in ragione degli accordi, sarebbe spettato nella misura del 50% al signor Sul punto è fatta espressa riserva di ripetizione in separato giudizio di quanto pagato Parte_1
dalla signora per conto del signor [Vi è più] all'udienza del 6 dicembre 2022 in sede CP_1 Parte_1
presidenziale, il signor rendeva in proposito la seguente dichiarazione: “attualmente sono in Parte_1
fondo esuberi sino al giugno 2024 e fino a quel momento mi viene erogato quanto percepivo come stipendio, ossia € 2.600,00 mensili. Successivamente percepirò solo la pensione, che secondo i calcoli effettuati dovrebbe essere pari ad € 1.800,00 mensili”. Tale ultima affermazione non trova alcun riscontro documentale, nonostante ad oggi la riduzione si sarebbe dovuta già verificare [avendo controparte prodotto] successivamente un prospetto di liquidazione dal quale si evince che il reddito netto mensile è pari esattamente ad € 2.653,51, corrispondenti ad € 3.540,96 lordi che - moltiplicati per 13 mensilità pensionistiche - portano ad un complessivo annuo pari quanto meno a circa €
46.000,00 lordi. Inspiegabilmente nel prospetto della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 ora prodotta in giudizio – privo, peraltro, di qualsivoglia attestazione di deposito e presentazione - risulterebbe che il percepisca un reddito di € 22.000,00 annui lordi [ancora] la presenza di Parte_1
una compagna convivente costituisce occasione di condivisione delle spese con conseguente miglioramento delle condizioni economiche del [che] riferisce di sostenere un esborso di € 509,00 mensili Parte_1
Pag. 12 di 29 quale garante del mutuo contratto dalla compagna. Orbene non vi è chi non veda come il garante di per sé non abbia un onere fisso di pagamento a meno che il garantito non si sottragga [a differenza del resistente] la signora non vive con il fratello, signor come risulta dal CP_1 Controparte_2
certificato di residenza del medesimo (All.to RR) e dal certificato di stato famiglia aggiornato della resistente (All.to SS) [e ha chiesto] nella denegata ipotesi in cui venisse, per qualsivoglia non creduta ragione, revocata alla signora l'assegnazione in via esclusiva della casa in comproprietà, l'assegno CP_1
divorzile a carico del dovrà essere rideterminato tenendo conto anche dell'esigenza per la Parte_1
signora di reperire altra soluzione abitativa equiparabile, con conseguenti costi di locazione che CP_1
debbono stimarsi in circa € 650,00 euro oltre alle spese condominiali, come si evince dalla dichiarazione rilasciata da Agente Immobiliare abilitato (cfr. doc. 15 fascicolo dinanzi al Tribunale di CP_1
Milano avente RG 23360/2022) [infine] non è contestato che la signora abbia ricevuto in CP_1
data 21 febbraio 2023 sul proprio conto corrente l'accredito delle somme disposte con bonifico bancario dal signor e pari a: • € 28.861,85 (cfr. doc. I in Memoria di costituzione autorizzata Parte_1
dinanzi al Giudice Istruttore nel giudizio avente RG 23360/2022 del Tribunale di Milano: CP_1
ricevuta di bonifico) - con causale di bonifico individuata dall'ordinante come “50% del TFR netto come da documentazione Vs. mani”; • € 38.611,77 (cfr. doc. II in Memoria di costituzione autorizzata dinanzi al Giudice Istruttore nel giudizio avente RG 23360/2022 del Tribunale di Milano: CP_1
ricevuta di bonifico) - con causale di bonifico individuata dall'ordinante come “50% del Fondo Pensioni netto come da documentazione Vs. mani” […] che, stando all'attuale valore lordo dello stesso Fondo residuo (€ 45.455,56 – cfr. doc. 2 allegato all'atto integrativo citato pag. 3) sarebbe Parte_1
comunque superiore. In buona sostanza, il signor ha liquidato € 38.611,77 alla signora Parte_1
(pari ad un lordo di € 44.939,88) ma, siccome residuano lordi € 45.455,56, secondo i valori CP_1
attuali, il signor non ha corrisposto la metà del valore del Fondo Pensione […] continuano a Parte_1
mancare nella produzione avversaria gli estratti del conto corrente intestato al signor e relativi Parte_1
agli ultimi tre anni e risulta mancante altresì il prospetto di liquidazione del TFR impedendo così, anche sotto questo aspetto, la verifica della situazione patrimoniale dello stesso ricorrente. Si evidenzia altresì come non sia stata prodotta la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 e, come detto, con riferimento ai redditi dell'anno 2022 è stata prodotta una dichiarazione priva dell'attestazione di presentazione e deposito e soprattutto riportante un reddito annuale lordo (€ 22.000,00) incongruente con il dichiarato percepimento di una pensione lorda di oltre € 3.500,00 mensili (pari ad un lordo
Pag. 13 di 29 annuo di circa € 46.000,00 tenuto conto dell'erogazione di 13 mensilità della pensione). Il signor oltretutto asserisce di effettuare pagamenti a vario titolo quale garante del mutuo e per spese Parte_1
condominiali ed utenze ma non allega e produce alcun riscontro documentale idoneo”.
Alla prima udienza celebrata in data 16.10.2024 dinanzi al giudice istruttore il ricorrente ha confermato di avere interrotto il versamento dell'assegno di mantenimento del coniuge dal mese di aprile 2023 ritenendo che l'adempimento delle obbligazioni assunte nella scrittura privata siglata nel mese di giugno 2013 assorbissero l'obbligo di mantenimento assunto in sede di separazione, ha dichiarato di avere provato sub doc. n.
2 il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui alla succitata scrittura privata e ha esibito attestazione di invio della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2022 già offerta sub doc. 2 in data 07.06.2024; la resistente ha nuovamente contestato che l'adempimento della scrittura privata del 2013 faccia venire meno l'obbligo di mantenimento assunto nel giudizio di separazione consensuale omologato nel 2014.
Impregiudicati i diritti di prima udienza, le parti hanno chiesto concedere un breve termine per depositare tutta la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3 lett. a,
b e c unitamente al modello disclosure reperibile sul sito di questo Tribunale.
Il ricorrente si è impegnato a depositare detta documentazione anche relativamente alla compagna convivente Parte_2
Il giudice istruttore, dato atto di quanto sopra, impregiudicati i diritti di prima udienza, ha assegnato alle parti termine sino al 28.11.2024 per il deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, lett. a, b e c, c.p.c. anche relativamente alla compagna convivente del ricorrente, “debitamente numerata e titolata e corredata da indice analitico, inserendo gli estratti conto in file separati per anno di riferimento in ordine cronologico da gennaio a dicembre, unitamente al modello disclosure reperibile sul sito di questo
Tribunale” e ha fissato per le verifiche l'udienza dell'11.12.2024 ore 12:00.
Alla successiva udienza celebrata in data 11.12.2024 il ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a cedere la quota del 50% della casa coniugale a titolo gratuito a fronte della rinuncia da parte della resistente all'assegno di mantenimento;
la resistente ha dichiarato di non accettare detta proposta;
il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni in atti precisate e ha dichiarato di rinunciare alla concessione dei termini per
Pag. 14 di 29 gli scritti conclusivi;
la resistente ha evidenziato che nelle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente non compare il reddito da pensione esposto nella disclosure, che le dichiarazioni dei redditi sono in formato editabile, che manca la documentazione della carta prepagata, il dossier titoli di cui alla disclosure, la documentazione comprovante l'ammontare del TFR percepito, che non sono state offerte le dichiarazioni dei redditi della compagna convivente del ricorrente e non è completa la documentazione bancaria a essa riferibile, che non vi è corrispondenza tra gli immobili di cui alla visura e quelli indicati nella disclosure e che il reddito del ricorrente non è diminuito e “si assesta sui
50.000,00 euro” e ha chiesto concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ratione temporis nella versione antecedente la cd. riforma Cartabia) e il ricorrente ha evidenziato
“che vi è in atti la ricevuta di invio della dichiarazione dei redditi e di avere depositato tutti gli e/c della compagna convivente che ha delle CU e non presenta dichiarazioni dei redditi”.
A mezzo dell'ordinanza riservata assunta in data 17.12.2024, tra l'altro, il giudice istruttore ha dato atto della definitiva rinuncia, in data 07.06.2024, da parte del ricorrente alle domande non connesse (inammissibili) formulate in data 09.02.2024 sub lettera B) e del caotico deposito di una molteplicità di documenti (in forzato zip) non specificamente indicati e dell'impossibilità di aprile (leggere) molti dei files in atti versati;
ha concesso i termini perentori richiesti dalla resistente e ha onerato le parti “di ridepositare tutti i documenti in atti già versati (o quelli ritenuti effettivamente rilevanti) in file distinti e separati, debitamente titolati e numerati e corredati da indice analitico per consentirne l'agevole reperimento ed esame”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 28.03.2025, “dato atto che il ricorrente non ha articolato mezzi di prova orale e ha chiesto accogliere le conclusioni precisate in data
24/27.03.2025 e che la resistente non ha articolato mezzi di prova orale”, la causa è stata rimessa in decisione (previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis antecedente la cd. riforma Cartabia).
A mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 13.05.2025 il ricorrente ha ricordato che “in data 17 giugno 2013, i signori e Parte_1 Controparte_1
presentavano, presso il Tribunale in intestazione, ricorso per separazione consensuale (R.G.
54201/2013), omologata in data 09.01.14 alle seguenti condizioni: - la casa coniugale, sita in
Pag. 15 di 29 Legnano, V.le Gorizia n. 71, di proprietà di entrambi i coniugi, veniva assegnata in godimento alla sig.ra con il rispettivo arredamento. Le spese ordinarie di manutenzione (incluse le Controparte_1
utenze e le spese condominiali) erano poste a carico della sig.ra Venivano invece poste a carico di CP_1
entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie (condominiali e di manutenzione) e le rate afferenti al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale. A carico del sig. veniva posto un assegno mensile di € 1.000,00 in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
Nulla era previsto per il figlio, non residente con la madre e autosufficiente. Contestualmente al deposito del ricorso per separazione, con scrittura privata datata 17 giugno 2013, redatta ex art. 1965 c.c., le parti al fine di porre fine alla situazione conflittuale esistente tra le stesse e prevenire l'insorgenza di una lite, regolavano e definivano i rapporti patrimoniali in essere. Sulla base di tali accordi, il sig. Parte_1
avrebbe dovuto versare alla sig.ra quale somma una tantum, a tacitazione di ogni pretesa CP_1
presente e futura (ossia non solo afferente alla pregressa vita coniugale ma anche quella futura, non coniugale), il 50 % del valore del TFR liquidato dalla società CREDIT AGRICOLE SPA, oltre al
50% delle somme liquidate dal Fondo Pensione Integrativo costituito presso la stessa Banca
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE SPA. Le parti contestualmente dichiaravano che con l'adempimento degli impegni ivi previsti, nulla avrebbero più avuto a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo […] “L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione”. Questa la massima della sentenza n. 24621 del 2015 con cui la Corte di Cassazione sezione civile ha riconosciuto la validità della scrittura privata tra i coniugi in sede di separazione e divorzio. In questo caso la scrittura era attinente agli aspetti patrimoniali successivi alla separazione o al divorzio […] Ancora più di recente la Corte di Cassazione ha ribadito tale orientamento, con richiamo della suddetta sentenza (Cass. 18843/2024) […] Sempre sulla scorta di tale sentenza la Corte di Cassazione, sezione penale, ha ribadito la validità di tali accordi nella più recente sentenza n. 5236/2020. Con tale pronuncia i giudici hanno ritenuto valido l'accordo negoziale stipulato tra i coniugi sull'importo dell'assegno di divorzile sebbene non omologato dal giudice in sede di udienza […] come rilevato dalla citata Cassazione, l'accordo stipulato tra le parti, rientrava appieno nell'oggetto del futuro giudizio divorzile in quanto espressamente diretto a sostituire l'assegno di divorzio. Conseguentemente tale accordo deve essere preso in considerazione dal Giudice, in via preliminare, con l'annullamento di qualsivoglia contributo economico in favore della sig.ra in via CP_1
Pag. 16 di 29 subordinata comunque con la considerazione che il contributo economico (bonifico di € 67.473,00) ha comunque aumentato sensibilmente le sostanze economiche della sig.ra e diminuito quelle del sig. CP_1
[…] In altri termini, l'eventuale componente perequativa-compensativa deve essere verificata Parte_1
anche alla luce della statuizione a latere […] il giudice non può disporre l'assegnazione della casa familiare, quand'anche uno degli ex coniugi sia privo di una abitazione e l'altro ne disponga più di una
[…] Il fatto che la l'assegnazione dell'abitazione comporti un risparmio di spesa non determina automaticamente che la sua revoca comporti il riconoscimento di un contributo economico a favore della parte che perde tale diritto personale di godimento (Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 5 maggio
2023 n. 11832)”.
A mezzo della comparsa conclusionale depositata in data 26.05.2025 la resistente ha ribadito che “La casa coniugale sita in Legnano, Viale Gorizia n. 71, di comproprietà fra i coniugi, per accordo fra i coniugi stessi, veniva pertanto assegnata in via esclusiva alla signora non quale CP_1
madre collocataria del figlio (come detto, ormai maggiorenne, economicamente indipendente e non Per_1
più con la stessa convivente), bensì in ragione della necessità condivisa di garantire alla una CP_1
esistenza libera e dignitosa, tenuto conto del divario economico tra i coniugi nonché del ruolo determinate della signora rispetto alla gestione del ménage familiare e del contributo della medesima allo CP_1
sviluppo dell'attività lavorativa del marito. Dunque, l'assegnazione della casa familiare alla signora in sede di separazione consensuale, veniva pacificamente ricondotta ad un ulteriore supporto CP_1
economico in favore della medesima, complementare rispetto all'assegno di mantenimento mensile pari ad
€ 1.000,00 posto a carico del signor […] La scrittura privata citata non configura né un Parte_1
accordo di separazione né tantomeno la “transazione generale e novativa” rispetto agli accordi di separazione […] Con il regime condiviso all'atto della separazione si è sanato lo squilibrio economico determinato dalla separazione supportando il coniuge “debole” che, con sacrificio proprio, ha contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro e/o del patrimonio comune. - All'età di 58 anni e dopo una vita passata ad occuparsi della famiglia, con una salute cagionevole ed una integrità psicofisica tutta da ricostruire anche con l'ausilio di specialisti, la signora non aveva né tantomeno ha ora la CP_1
possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro […] si è proceduto alla ripartizione in parti uguali (a dire del ricorrente) di una somma aggiuntiva rispetto alle disponibilità precedenti di entrambi i coniugi, così lasciando inalterato il rapporto tra le rispettive disponibilità patrimoniali […] Le lacune e le incongruenze nella rappresentazione, da parte del ricorrente, della propria situazione reddituale sono
Pag. 17 di 29 state confermate anche all'esito delle produzioni effettuate dal medesimo nel termine assegnato dal
Giudice dapprima all'udienza del 16 ottobre 2024 - per il deposito della documentazione anche ai sensi dell'art. 473-bis 12, comma 3 lett. a, b, c c.p.c. - nonché nel successivo e diverso termine di cui allo scioglimento di riserva del 18 dicembre 2024, rendendo così necessario per la scrivente difesa richiedere l'ordine di esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 e segg. c.p.c. di: a) documentazione relativa alle somme effettivamente percepite dal ricorrente signor a titolo di TFR e Fondo Pensionistico alla Parte_1
cessazione del rapporto di lavoro con la società Crédit Agricole Group Solution. b) attestazioni relative alla spedizione e ricezione delle dichiarazioni dei redditi versate in atti dal ricorrente per verificare l'effettivo adempimento e l'idoneità e la portata dei documenti ai fini probatori. c) documentazione mancante nella disclosure, relativa ai redditi della compagna convivente e alla movimentazione dei conti correnti e depositi bancari indicati dal ricorrente ma non documentati. [Ha inoltre evidenziato che il ricorrente non ha] dato seguito all'invito del Giudicante di provvedere alla ordinata ed analitica riproduzione dei documenti già prodotti in atti nel termine assegnato e di cui all'art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., limitandosi ad effettuare unicamente con separata nota il deposito della sola lacunosa documentazione richiesta dal Giudice ai sensi dell'art. 473-bis 12, comma 3 lett. a, b, c c.p.c. Con riferimento alla produzione dei documenti di cui ai n. 1 e 2 allegati alla memoria ex adverso depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., si è già eccepito la tardività di tale produzione - e dunque la sua inammissibilità - ed in ogni caso l'irrilevanza della medesima, posto che gli stessi documenti non sono idonei o utili ai fini del giudizio”.
***
I coniugi sono legalmente separati dal 22.10.2023 i.e. da quando sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Milano nella procedura di separazione personale consensuale iscritta al n. r. g. 54201/2013 conclusasi con il decreto di omologa del
09.01.2014.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b)
Pag. 18 di 29 della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti.
***
Le questioni sub iudice investono: 1) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente concordata in occasione della separazione personale dei coniugi omologata nel gennaio 2014 (per tabulas chiesta dal ricorrente “soltanto” a mezzo della memoria depositata in data 07.06.2024 ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. in forza dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 16.05.2024 nel presente giudizio tempestivamente riassunto in data 09.02.2024); 2) la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto dal ricorrente alla resistente nella misura mensile di €
1.000,00 in occasione della separazione personale dei coniugi omologata nel gennaio
2014 (per tabulas chiesta dal ricorrente “soltanto” a mezzo della memoria depositata in data 07.06.2024 ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. in forza dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 16.05.2024 nel presente giudizio tempestivamente riassunto in data 09.02.2024) e 3) l'an e il quantum dell'assegno divorzile tempestivamente chiesto dalla resistente.
***
Rispetto alla questione n. 1) il Collegio osserva quanto segue: in rito, la resistente non si è tempestivamente opposta né alla celebrazione anche nella presente sede della fase presidenziale già celebrata innanzi al Presidente del Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. r. g. 23360/2022, né all'assegnazione – a mezzo dell'ordinanza presidenziale assunta in data 16.05.2024 – anche nella predetta sede “Al ricorrente termine perentorio, a pena di inammissibilità di ulteriori domande, sino a 30 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di cancellaria di memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all'art. 163, comma terzo, numeri 2), 3), 4), 5) e 6) C.P.C. e al convenuto termine perentorio fino a 10 gg prima dell'udienza per la sostituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166
e 167, commi 1 e 2, C.P.C. nonché per la proposizione di eventuali domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”. Soltanto ex post, a mezzo della
“MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA AUTORIZZATA” depositata in data
03.10.2024 in forza della succitata ordinanza presidenziale pronunciata nella presente
Pag. 19 di 29 sede giudiziale, tra l'altro, ha contestato l'ammissibilità della “nuova” domanda rassegnata al secondo trattino della “MEMORIA INTEGRATIVA” depositata dal ricorrente in data 07.06.2024 (in forza della medesima ordinanza presidenziale) “mai proposta in precedenza”.
Ne consegue che la resistente non può dolersi ex post degli effetti processuali dei decreti resi in data 10/19.02.2024 giammai impugnati (senza tacere le evidenti ragioni di economia processuale che impongono valutare la fondatezza della predetta domanda nella presente sede giudiziale).
Nel merito, per tabulas i coniugi “si” sono separati legalmente consensualmente concordando alla condizione n. 2: “la casa coniugale sita in Legnano. Viale Gorizia 71, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata in godimento, in via esclusiva, alla signora CP_1
con tutto ciò che l'arreda”; per tabulas il figlio era già “maggiorenne,
[...] Persona_2
economicamente indipendente” e pacificamente aveva già cessato di convivere con la madre i.
e. nel regolamentare consensualmente i loro rapporti da coniugi separati le parti avevano concordato di riconoscere alla resistente un diritto personale (e non già reale) di godimento “in via esclusiva” della casa coniugale che legittimamente, in data 07.06.2024, il ricorrente (che, tra l'altro, ne è il comproprietario) ha chiesto revocare.
In assenza di un diverso accordo siglato dalle parti sul punto anche nella presente sede giudiziale, non vi è spazio per una pronuncia giudiziale di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge (che, peraltro, ne sono i comproprietari) in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti conviventi con colui che ne faccia istanza (la resistente).
***
Rispetto alla questione n. 2) il Collegio osserva quanto segue: in rito, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto dal ricorrente alla resistente – nella misura mensile di € 1.000,00 in occasione della separazione personale dei coniugi omologata nel gennaio 2014 – formulata al terzo trattino in data
07.06.2024 è ammissibile giacché non sostanzialmente diversa da quella ab origine richiesta dal ricorrente di “regolare i rapporti patrimoniali tra le parti come segue: A. Il sig. cesserà di versare, dopo circa 10 anni, alla sig.ra l'assegno mensile di € 1.000,00, Parte_1 CP_1
Pag. 20 di 29 per effetto della piena esecuzione della scrittura privata datata 17 giugno 2013, redatta ex art. 1965
c.c.” (senza tacere che non compete al giudice della famiglia accertare se sia stata o meno
“pienamente” eseguita la scrittura privata datata 17.06.2013 e che appare all'uopo dubbia la valenza probatoria dei documenti – sul punto persino contraddittori – offerti dal nella presente sede). Parte_1
Nel merito, “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo (nella specie, “liberamente e volontariamente” assunto dal ricorrente in data 17.06/17.07.2013) di mantenere la coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed è (eventualmente) sostituito da quello di corrisponderle l'assegno divorzile.
Ne consegue che, stante l'opportunità del simultaneus processus, è sempre ammissibile formulare la domanda di revoca (o adeguamento) dell'assegno di mantenimento concordato (o disposto) in sede di separazione contestualmente a quella di divorzio (o nel corso di detto giudizio) e che, per l'effetto, l'odierno thema decidendum investe sia la perdurante debenza o meno dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente in forza della condizione n. 2 del decreto reso dal Tribunale di Milano in data
09.01.2014 nel periodo compreso tra la data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (dichiaratosi incompetente territorialmente) e il passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza di divorzio, sia la spettanza o meno dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente dal passaggio in giudicato del capo n.
1 della presente sentenza di divorzio (e il suo eventuale quantum).
Ancora, per ius receptum3, in tema di separazione (prima) e divorzio (poi), le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del petitum, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale.
Pag. 21 di 29 È chiaro, quindi, che nello “statuto” delle domande aventi a oggetto diritti indisponibili non può essere ricompresa la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento e/o di quello divorzile (valga ribadirlo) se non per la “quota” che abbia finalità prettamente assistenziali e che, al di fuori di tale perimetro normativo è precluso al giudice ogni intervento d'ufficio (riservato, per contro, ai minorenni, incapaci di provvedere a sé stessi e, per l'effetto, meritevoli di una tutela più pregnante che va oltre le domande e le allegazioni genitoriali), fermo restando l'onere gravante su colui che chiede la modifica delle condizioni economiche “vigenti” di allegare e provare le sopravvenienze che la legittimano.
Ciò premesso e puntualizzato, rispetto alla richiesta revoca dell'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 1.000,00 riconosciuto alla resistente in data 17.06/17.07.2013, è doveroso/dovuto ricordare che ai sensi dell'art. 156 c. c., il coniuge (cui non è stata addebitata la separazione) ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva, la concreta capacità lavorativa del richiedente e le condizioni economiche dell'obbligato.
A differenza dell'assegno divorzile, quello di mantenimento del coniuge
“economicamente debole” non è funzionale al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro bensì alla “sola” ricostituzione del tenore di vita endoconiugale e si caratterizza “per vincoli solidaristici chiaramente più ampi di quelli rapportati a primarie esigenze di sopravvivenza”4.
Per tabulas5, iscrivendo a ruolo in data 17.07.2013 il ricorso per la separazione personale consensuale dei coniugi datato 17.06.2013, il ha riconosciuto che la è il Parte_1 CP_1
coniuge “economicamente debole” ovvero che la coniuge, all'età di 58 anni compiuti, non aveva “adeguati redditi propri” (ex art. 156 c.c.) e che il godimento in via esclusiva della casa coniugale (di cui era ed è comproprietaria unitamente a sé medesimo) e la percezione dell'assegno mensile di € 1.000,00 erano idonei a garantirle il medesimo tenore di vita goduto (per oltre trent'anni) in costanza di convivenza coniugale.
Pag. 22 di 29 L'esecuzione in corso di causa, in data 20.02.2023, dei due bonifici di cui ai documenti offerti sub n. 2 dal ricorrente i.e. il versamento a favore della resistente dell'importo complessivo di € 67.473,62 di cui, a dire del € 28.861,85 a titolo di “50% DEL Parte_1
TFR NETTO” ed € 38.611,77 a titolo di “50 % DEL FONDO PENSIONE NETTO”, valga sottolinearlo, non ha sostanzialmente modificato la condizione reddituale della che, ora come allora, all'età di settant'anni compiuti come già all'età di CP_1
cinquantotto anni compiuti, non ha “adeguati redditi propri” ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 156 c.c. e non è in grado di procurarseli senza colpa (non potendo certamente collocarsi utilmente sul mercato del lavoro da cui è stata assente, senza soluzione di continuità, dal 1982 al 2013 a causa o in ragione della pacifica conduzione del menage familiare che, in difetto di prova contraria, “esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi”6).
In altri termini, il riequilibrio patrimoniale (in tutto o in parte) concordato in data
17.06.2013 e (in tutto o in parte) realizzato in data 20.02.2023 non tange il diverso accordo formalizzato dai coniugi in data 17.06/17.07.2013 volto a supplire alla mancanza di “adeguati redditi propri” in capo alla CP_1
Non è un caso che nel ricorso datato 17.06.2013 e depositato in data 17.07.2013 non sia stato previsto un termine finale all'obbligo assunto dal alla pattuita condizione Parte_1
n. 5 e che alla pattuita condizione n. 7 i coniugi abbiano dichiarato di avere “regolato tra loro [valga inserire il carattere sottolineato] tutti i rapporti di carattere patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Post 20.02.2023 la continua a non avere “adeguati redditi propri” ma (quanto meno) CP_1
dispone di un patrimonio mobiliare di oltre € 67.000,00 (cui attingere per fare fronte agli imprevisti della vita).
Per contro, dal modello disclosure depositato dal in data 13.01.2025 si evince Parte_1
che il ricorrente ha percepito non già l'importo complessivo di € 57.723,70 (pari al doppio dell'importo di € 28.861,85 bonificato alla resistente in data 20.02.2023 a titolo di
“50% DEL TFR NETTO”) bensì il maggiore importo di € 115.504,35 a titolo
“Trattamento di fine rapporto (TFR), incentivi all'esodo o altre somme percepite a seguito della
Pag. 23 di 29 cessazione del rapporto di lavoro”7 cui, peraltro, si devono “aggiungere” i redditi da lavoro dipendente percepiti sino al mese di maggio (?) dell'anno 2022, quelli da pensione pacificamente percepiti (nel corso dell'anno 20228) e da “canoni e altri frutti di beni personali”
(percepiti nell'anno 2023)9 e le economie di spese derivate dalla stabile convivenza more uxorio con la compagna percettrice di redditi da lavoro dipendente non meglio certificati10 (nonostante i provvedimenti sul punto assunti dal giudice istruttore in data
16.10.2024 e 17.12.2024). Vi è più: il ricorrente ha offerto “dichiarazione dei redditi” in tesi presentate, a tacer d'altro, dall'anno 2020 all'anno 2023 da cui o non si evincono i redditi da lavoro dipendente che egli stesso ha dichiarato di avere percepito11 o si evincono redditi di importo differente (a dimostrazione della scarsa attendibilità delle informazioni rese e della mancata collaborazione prestata ai fini della ricostruzione delle sue effettive capacità reddituali e patrimoniali12) e non ha provato né gli esborsi in tesi sostenuti a causa della garanzia prestata a favore dell'istituto creditore della compagna convivente, né la stabile convivenza della resistente con il fratello (specificamente contestata documentalmente).
Deve essere, pertanto, confermato il diritto della resistente di percepire l'importo concordato in data 17.06/17.07.2013, per come medio tempore rivalutatosi, sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza avente a oggetto lo status delle parti.
Rispetto alla questione n. 3) il Collegio osserva quanto segue: la resistente ha chiesto quantificare l'assegno divorzile dovutole nell'importo di “€
1.000,00 mensili, o pari a quel maggiore o minore importo che sia ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai [ovvero nell'ipotesi] di revoca dell'assegnazione della casa in comproprietà fra i coniugi, […] maggiorare l'importo dell'assegno mensile di divorzio come sopra determinato, di ulteriori € 650,00 o di quel maggior o minore importo ritenuto di giustizia”.
Pag. 24 di 29 Come anche la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato la libertà di scelta e l'autoresponsabilità, che della libertà è una delle principali manifestazioni, costituiscono il fondamento costituzionale dell'unione matrimoniale, una delle formazioni sociali che la
Costituzione riconosce come modello relazionale familiare preesistente e tipizzato.
Il canone dell'uguaglianza posto alla base dell'articolo 29 Cost. può essere attuato e reso effettivo soltanto all'interno di una relazione governata da scelte che sono frutto di determinazioni assunte liberamente dai coniugi (anche tacitamente), in particolare, in ordine ai ruoli e ai compiti che ciascuno di essi assume nella vita familiare.
L'autodeterminazione, però, non si esaurisce nella facoltà, anche unilaterale, di sciogliersi dal vincolo coniugale ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale imprimendo alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso che, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, può anche rivelarsi irreversibile. Infatti, com'è facile comprendere, alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non necessariamente consegue una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale del coniuge “economicamente debole” al momento della cessazione dell'unione matrimoniale.
Il legislatore è stato largamente consapevole del forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale scelto o, comunque, adottato (anche tacitamente) dai coniugi può determinare sulle loro condizioni, non solo economico-patrimoniali, successive allo scioglimento del vincolo coniugale. Per questa ragione, nell'istituire l'assegno divorzile, con una prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, stante il riacquisto dello stato libero per effetto del divorzio, ha imposto al giudice di “tenere conto” di una serie d'indicatori che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità ma anche come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita.
Se la relazione coniugale è retta, fin dall'inizio, dai principi di libertà e autoresponsabilità, la funzione conformativa di detti principi deve essere valorizzata nel regime giuridico dell'unione matrimoniale anche in relazione agli effetti che conseguono allo scioglimento del vincolo senza incidere sull'efficacia solutoria di tale determinazione ma senza azzerare l'esperienza della relazione coniugale (soprattutto se duratura).
Pag. 25 di 29 Da riflessioni di siffatto tenore, con la nota Sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giunte ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile, nel quadro di un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, Legge divorzio più coerente con il quadro costituzionale di riferimento
(costituito, come evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.).
Ne è conseguito e consegue che, allo stato dell'arte, la funzione (indubbiamente) assistenziale dell'assegno divorzile si è arricchita e arricchisce di un contenuto perequativo-compensativo che, discendendo direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, ha condotto e conduce a riconoscere al coniuge (o ex coniuge) più debole un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti (obbligate del deposito della necessaria documentazione fiscale non in modo caotico), deve tenere conto del raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma di un livello reddituale adeguato al contributo, in concreto, fornito alla realizzazione della vita familiare (non potendosi trascurare che l'impegno profuso all'interno della famiglia può condurre – se non all'esclusione – alla limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso personale e professionale al di fuori di essa), soppesando le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente.
Il giudizio di adeguatezza dei mezzi del coniuge economicamente debole deve, pertanto, avere anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso
(fermo restando che la determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determinano un complessivo deterioramento delle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità relazionali, reddituali, economiche e patrimoniali proprie).
Potranno così ben presentarsi sia situazioni in cui uno dei coniugi non sia titolare di redditi e/o patrimoni propri (in cui verrà in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno divorzile), sia situazioni più variegate caratterizzate da una sperequazione nelle condizioni economico-patrimoniali delle parti di entità (e cause) variabili.
Pag. 26 di 29 La declinazione di detti principi nella fattispecie che qui ci occupa (ove la mancata collaborazione del ricorrente ha impedito la ricostruzione attendibile delle sue effettive condizioni reddituali e patrimoniali anche alla luce della stabile relazione sentimentale intrattenuta con la compagna già sfociata in convivenza) impone riconoscere alla resistente (priva di adeguati redditi propri) il diritto a percepire l'assegno divorzile
(avente perlopiù finalità assistenziale) nella misura già concordata in data
17.06/17.07.2013 per l'assegno di mantenimento, tenuto conto della perequazione patrimoniale già concordata nel giugno 2013, in tutto o in parte, attuata in data
20.02.2023.
Da ultimo, appare (parzialmente) legittima la richiesta maggiorazione dell'assegno divorzile come innanzi quantificato a partire dal rilascio della casa coniugale assegnatale in godimento “esclusivo” in data 17.06/17.07.2013 in forza della condizione n. 2 quivi revocata.
Infatti, la revoca della sua assegnazione costituisce sopravvenienza da valutare in quanto il godimento esclusivo (concordato in data 17.06/17.07.2013) “riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso”13 chiederne (in altra sede) la divisione e/o la vendita e/o concordare di metterla a reddito con l'ex coniuge che ne è la comproprietaria.
Tenuto conto che, in ognuno dei predetti casi (citati a titolo esemplificativo), dal
“diverso” uso dell'immobile di cui è comproprietaria anche alla resistente deriveranno
“utilità” apprezzabili economicamente, dal rilascio della casa coniugale sita in Legnano,
Viale Gorizia 71, il ricorrente dovrà versare alla resistente il maggiore importo mensile di
€ 1.500,00, rivalutato come per legge.
***
Le spese di lite seguono la cd. regola della soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità media delle questioni trattate, dell'attività espletata, del
Pag. 27 di 29 contegno processuale delle parti, del capo n. 3 dell'ordinanza resa dal Tribunale di
Milano in data 15.11.2023, e della nota spese in atti versata, sono poste a carico del ricorrente (riconoscendo i valori tabellari medi per ciascuna fase del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti celebrato in data 18.04.1982;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza;
4) REVOCA l'assegnazione alla resistente del godimento in via esclusiva della casa coniugale sita in Legnano, Viale Gorizia 71, “omologata” in data 09.01.2014;
5) CONFERMA la debenza dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente, in forza del decreto di omologa della loro separazione personale consensuale, sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza di divorzio;
6) DISPONE CHE, dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza di divorzio e sino al rilascio dell'immobile sito in Legnano, Viale Gorizia 71, il ricorrente versi alla resistente l'importo di € 1.000,00, rivalutato come per legge dal gennaio 2015, a titolo di assegno divorzile entro il primo giorno di ogni mese, tramite bonifico bancario;
7) DISPONE CHE dal rilascio dell'immobile sito in Legnano, Viale Gorizia 71, il ricorrente versi alla resistente il maggiore importo mensile di € 1.500,00, rivalutato come per legge, a titolo di assegno divorzile, entro il primo giorno di ogni mese, tramite bonifico bancario;
Pag. 28 di 29 8) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Busto Arsizio, 09/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come da note scritte depositate in data 26.03.2025 2 Giusta memoria depositata in data 16.01.2025 ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. 3 Cfr. tra le altre Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 4 Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022 5 V. doc. M41 e M6 resistente 6 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 7 Pur non essendo questa la sede ove accertare il puntuale/esatto adempimento delle obbligazioni assunte a mezzo della scrittura privata sottoscritta in data 17.06.2013 8 Per oltre € 26.000,00: v. disclosure citata 9 V. disclosure depositata in data 13.01.2025 10 V. disclosure citata 11 V. disclosure citata 12 Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 2018 13 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7961 del 25/03/2024