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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10645/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10645/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
rappresentate e difese dagli avv.ti Guerrini Luciano e Stefano Dindo ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale dell'Avv. Luciano Guerrini, in
Verona, Viale Nino Bixio n. 22/a
ATTORI contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LUNGADIGE GAMPAGNOLA 13 37126
VERONA
e , Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Riccardo Borsari, C
e Diego Girelli, elettivamente domiciliati presso il loro studio in 37121 – Verona,
Corso Cavour n. 35,
e Parte_5 Parte_6
pagina 1 di 16 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Finocchio e domiciliati presso il di lui studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3
CONVENUTI
e nei confronti di in persona del curatore speciale avv. Giuliano Pavan CP_1
e con la chiamata in causa di
CP_2 rappresentata e difesa dall'avv.. CERRETTI MATTEO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in VIA DEI BOSSI 6 20121 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare
Dichiararsi l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande sub 2 dell'atto di citazione inerente l'annullamento del contratto d'affitto d'azienda del 18.04.2023, dandosi atto per quanto concerne le spese che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto tra le attrici e e CP_1 Controparte_3
Quali consigliere di amministrazione di CP_1
In rito
Darsi atto che le attrici aderiscono all'eccezione di compromesso formulata da
[...]
e conseguentemente dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Verona, CP_1 essendo competente l'arbitro unico da nominarsi ai sensi dell'articolo 29.1 dello statuto di in relazione alla domanda di annullamento della delibera del CP_1
consiglio di amministrazione del 17 aprile 2023; conseguentemente assegnarsi il termine per procedere alla riassunzione del processo dinnanzi all'arbitro designando.
Dichiararsi che la regolazione delle spese verrà effettuata dal nominando arbitro, ovvero, in via subordinata disporsi la compensazione delle stesse, dandosi comunque atto che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto processuale tra le attrici e CP_1
pagina 2 di 16 Nel merito
Accertati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, dichiararsi che i consiglieri di amministrazione Parte_5 Parte_3 Parte_4
e hanno agito in conflitto d'interesse ai sensi dell'art.
[...] Parte_6
2475 ter 1° e 2° comma c.c. e in violazione dello statuto in occasione dell'adozione della delibera del 17.04.2023 e della sottoscrizione del contratto d'affitto d'azienda con la 18.04.2023, e Controparte_4 Pt_7
conseguentemente annullare la delibera del C.d.A. della del 17.04.2023 CP_1
in quanto assunta in conflitto di interesse e in violazione dello statuto.
B) Quali socie della CP_1
In rito
Respingersi l'eccezione di compromesso formulata dai convenuti
Accertato e dichiarato che il contratto d'affitto d'azienda stipulato con Baia dalla
Sirene A.G. S.r.l.s. del 18.04.2024 è stato stipulato in conflitto d'interesse e/o con l'abuso del diritto e in violazione dello statuto, dichiarare sussistente la responsabilità in capo ai consiglieri di amministrazione convenuti Parte_5
e ex art. 2476 c.c. n. 3, Parte_3 Parte_4 Parte_6 nei confronti di per i danni derivanti dal contratto d'affitto d'azienda CP_1
stipulato con del 18.04.2024. Controparte_4
Disporsi la revoca degli amministratori Parte_5 Parte_3
e per aver agito in conflitto di interessi, e Parte_4 Parte_6
violando lo statuto.
Ordinare la trascrizione nel Registro delle Imprese della revoca degli amministratori.
Condannare gli amministratori Parte_5 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, al risarcimento del danno in
[...] Parte_6 favore di che trae titolo dall'adozione della delibera del 17.04.2023 del CP_1
CDA illegittima perché adottata in violazione dello statuto e anche in conflitto d'interesse e/o con abuso del diritto e dalla sua esecuzione mediante stipula del contratto d'affitto d'azienda tra e del 18 CP_1 Controparte_4
pagina 3 di 16 aprile 2023, danno quantificato in euro 935.000,00 rapportato alla durata di 12 anni del contratto d'affitto, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni
Per CP_1
In via preliminare di rito
Accertare e dichiarare la competenza, a norma dell'articolo 29 dello Statuto della società del tribunale arbitrale e per l'effetto dichiararsi l'incompetenza CP_1
del Tribunale adito.
In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione delle Signore Parte_1
e in ordine alla richiesta di annullamento ex art. 2475ter, comma Parte_2
1, c.c., del contratto sottoscritto con la società e per Controparte_4
l'effetto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalle attrici sub n. 2.
Nel merito, in via principale:
In accoglimento delle suesposte eccezioni e difese accertarsi e dichiararsi l'interesse di alla conservazione del contratto di affitto d'azienda CP_1
sottoscritto con la società e la conseguente Controparte_4
insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi e per l'effetto dichiararsi l'infondatezza della domanda formulata dalle attrici sub n. 1.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, inclusa IVA e C.P.A. e spese generali 15%.
Per e Parte_3 Parte_4
pagina 4 di 16 visto il provvedimento del 27 maggio 2024 di rimessione della causa al collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; preso atto che parte attrice, a fronte delle eccezioni di parti convenute, in corso di giudizio: ha aderito all'eccezione formulata anche dalla scrivente difesa di incompetenza del
Tribunale adito a mente della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello
Statuto di Baia con riferimento alla domanda di annullamento della delibera consiliare del 17 aprile 2023 che ha autorizzato l'affitto di azienda;
ha rinunciato alla domanda di annullamento del contratto di affitto, rispetto alla quale gli odierni esponenti hanno comunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha chiarito di non svolgere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c.; tanto premesso, richiamate tutte le eccezioni, domande e deduzioni svolte in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c. depositate, e disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione di parte avversa, si precisano le seguenti conclusioni
In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del giudice adito a motivo della sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello statuto di Baia
S.r.l. in relazione a tutte le domande formulate nel proprio atto di citazione dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2
Nel merito: respingersi, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi depositati, le domande formulate nel proprio atto di citazione dalle sigg.re e Parte_1
nei confronti dei sigg. e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine: nella denegata ipotesi di condanna dei sigg. e Parte_3
accertare il diritto di quest'ultimi di essere tenuti indenni da Parte_4
in base alla polizza, con conseguente condanna della compagnia, CP_2
nel limite del massimale, a pagare direttamente agli aventi diritto quanto verrà loro pagina 5 di 16 riconosciuto in corso di causa, o in subordine, a corrispondere ai sigg.
[...]
e le somme che gli stessi fossero eventualmente Parte_3 Parte_4
condannati a pagare agli aventi diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario 15% spese generali.
Per Parte_5 Parte_6
In via preliminare di rito:
Accertare e dichiarare la competenza, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto della società del Tribunale arbitrale e per l'effetto dichiararsi l'incompetenza CP_1
del Tribunale adito.
In via preliminare di merito:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione delle Signore Parte_1
e in ordine alla richiesta di annullamento ex art. 2475ter, comma Parte_2
1, c.c., del contratto sottoscritto con la società e per Controparte_4
l'effetto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalle attrici sub n.
2).
Nel merito:
Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo chiamato con sede legale in Milano, Piazza 3 Torri n. 3, codice CP_2
fiscale e partita iva: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore a manlevare e tenere indenni i convenuti e Parte_5
ai sensi della polizza, per quanto fossero eventualmente Parte_6
tenuti a pagare in relazione ai fatti per i quali è controversia.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, inclusa IVA e C.P.A. e spese generali 15%.
Per con il curatore speciale CP_1
pagina 6 di 16 Il Curatore speciale di visto il provvedimento del Tribunale di Venezia CP_1 di rimessione della causa al Collegio del 27 maggio 2024, anche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., ribadisce le proprie conclusioni e considerazioni, concludendo
(pur rimettendosi alla prudente valutazione del Tribunale e con ogni migliore riserva anche in esito all'istruttoria) nel senso di ritenere allo stato non fondate le domande attoree.
Anche con riferimento alla questione dell'incompetenza di codesto Ill.mo Giudice, il Curatore speciale si richiama a quanto sostenuto nella propria prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ., osservando che la promossa azione di responsabilità parrebbe esulare dal compromesso.
Infine, lo scrivente, fermo l'onere probatorio gravante sulle parti in causa, insiste affinché il Tribunale voglia disporre Consulenza Tecnica, a mezzo esperto contabile, per valutare la conformità e la congruità dei canoni del contratto d'affitto d'azienda concluso il 18 aprile 2023, con atto del Notaio dott. Persona_1
(Rep. 15721 e Racc. 9314), iscritto presso il Registro Imprese il 20 aprile 2023 e
Registrato in Verona il 28 aprile 2023.
Per CP_2
in via principale respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta dai
Sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti di in base alla Polizza, per i motivi indicati Parte_6 CP_2
in atti;
in via subordinata nella non creduta ipotesi di condanna dei Sig.ri Parte_3
e accertare e dichiarare Parte_4 Parte_5 Parte_6
la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza per una o più delle ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta pagina 7 di 16 dai Sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti di;
Parte_6 CP_2
in via di ulteriore subordine nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un qualsivoglia obbligo indennitario in capo ad , determinare gli obblighi indennitari entro CP_2
il limite di indennizzo applicabile di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo di
Assicurazione, a condizione che:
il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di copertura, e che non vengano accertati obblighi di indennizzo in favore dei Sig.ri
[...]
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sulla base di altre polizze a copertura del medesimo rischio;
in tale ultimo caso la garanzia, ai sensi dell'Art. 3 ("Altre assicurazioni") della Sezione 1 ("Norme
Comuni a tutte le Sezioni") di Polizza, opererà "per la parte eccedente", ovvero ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di dette altre coperture.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e socie titolari di una quota di partecipazione Parte_1 Parte_2
rispettivamente del 16,26% e del 9,84% del capitale sociale di nonché CP_1
membri del consiglio di amministrazione della società, hanno convenuto in giudizio, nella loro qualità sia di consigliere che di socie di la società CP_1
CP_1 Controparte_4 Parte_4 Parte_3
e chiedendo, previa nomina di un curatore Parte_5 Parte_6 speciale per che venisse disposto l'annullamento della delibera del CP_1 consiglio di amministrazione di del 17/4/2023 e per l'effetto annullato il CP_1 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra e CP_1 Controparte_3
pagina 8 di 16 CP
. Le attrici agivano inoltre affinché venisse accertata la responsabilità degli amministratori di di cui chiedevano altresì la revoca e la condanna al CP_1 risarcimento dei danni in favore di in ragione dell'avvenuta sottoscrizione CP_1
del contratto di affitto di azienda con la società Controparte_4
quantificati nella somma di € 315.498 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda le attrici allegavano che all'esito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di veniva assunta in data CP_1
17/4/2023, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori, la delibera con cui veniva approvata la proposta del contratto di affitto di azienda a o a società dalla medesima costituita, in esecuzione della Parte_4
quale il successivo 18/4/2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di concludeva il detto contratto di affitto di azienda con la CP_1 Parte_5
società Deducevano che la delibera fosse stata assunta Controparte_4
con il voto favorevole degli amministratori in conflitto di interessi, poiché volta a perseguire gli interessi propri degli amministratori, in contrasto con l'interesse sociale di potendosi detto conflitto desumere: CP_1
- dall'iter che aveva seguito il procedimento di approvazione della delibera, che era stata preceduta: (i) dalla convocazione del cda in data 3/3/2023 e in data 9/3/2023, quest'ultimo conclusosi con l'approvazione della bozza del contratto di affitto d'azienda a maggioranza degli amministratori, nonostante alla convocazione non fosse stata allegata documentazione che consentisse di poter valutare quanto posto all'ordine del giorno;
(ii) dalla convocazione dell'assemblea dei soci in data
11/3/2023 alla quale veniva allegata una bozza del contratto di affitto di azienda gravemente carente e alla quale le attrici non si presentavano giustificando l'assenza per carenza di informazioni;
(iii) da una successiva convocazione per il
28/3/2023 alla quale ugualmente le attrici non si presentavano per non essere state colmate le lacune dalle stesse in precedenza evidenziate;
- dalla sussistenza di un rapporto di parentela tra le socie dell'affittuaria, Pt_8
e titolari rispettivamente di una quota di
[...] Parte_4
pagina 9 di 16 partecipazione del 51% e del 49% in e gli amministratori di Controparte_4
essendo figlia di (Presidente del Cda di CP_1 Parte_8 Parte_5
e di (amministratrice delegata di ed essendo CP_1 Parte_6 CP_1
figlia di (Vice Presidente del Cda di Parte_4 Parte_3 CP_1
[... ;
- dalla non convenienza per la società del contratto di affitto di azienda proposto ed approvato rispetto alla gestione diretta dell'azienda, tenuto conto del risultato di gestione realizzato nel 2022 e per essere il canone di affitto non sufficiente nemmeno a coprire i costi fissi di CP_1
-dal danno potenziale derivante alla società da detto contratto, tenuto conto che la società affittuaria era una società neocostituita, che in contratto non veniva prevista alcuna garanzia in favore della concedente e della durata potenziale di 12 anni del contratto, senza la previsione della facoltà di recesso per l'affittante.
A riprova del fatto che l'intera operazione fosse stata preordinata dagli amministratori e del conflitto di interessi le attrici deducevano inoltre che il contratto di affitto di azienda veniva sottoscritto, peraltro con una serie di modifiche apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data
18/4/2023, prima ancora che spirasse il termine del 21/4/2023, indicato nella delibera consigliare, per l'espressione del voto e prima ancora di ricevere il voto contrario delle attrici medesime ed allegavano altresì che nel settembre 2020 aveva inviato a una offerta di gran lunga migliore rispetto al Parte_8 CP_1 contratto impugnato, che tuttavia all'epoca aveva ritenuto non Parte_5
conveniente.
Le attrici allegavano la rilevanza della condotta dei convenuti anche sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, attesa la coincidenza in capo ai medesimi soggetti della veste di soci di maggioranza e di consiglieri di amministrazione nonché di soci della affittuaria.
Deducevano inoltre la responsabilità degli amministratori ex art. 2476 comma 3 cc, di cui chiedevano altresì la revoca, per aver costoro, attraverso la società neocostituita, nonché affittuaria dell'unica azienda di Baia srl, privato la società
pagina 10 di 16 stessa della sua attività redditizia, per il perseguimento di interessi propri ed abusando anche della loro posizione di soci di maggioranza.
Con decreto del 22/8/2023, osservato che le attrici in qualità di socie di Baia srl, tra le altre domande, avevano esercitato l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cc nei confronti di Presidente del CdA di e suo legale Parte_5 CP_1
rappresentante, di amministratrice delegata, nonché nei Parte_6
confronti di ed consiglieri di Parte_3 Parte_4
amministrazione, facendo richiesta di risarcimento danni in favore della società amministrata, nonché richiesta di revoca dei medesimi dalla carica e ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 78 e ss cc veniva nominato il curatore speciale di nella persona dell'avv. Giuliano Pavan. CP_1
Si costituivano in giudizio sia e , sia Parte_5 Parte_6 Parte_3
e questi ultimi chiedendo di esser autorizzati a
[...] Parte_4 chiamare in causa eccependo in via preliminare l'incompetenza del CP_2
Tribunale adito in favore dell'arbitro unico ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di CP_1
[... e il difetto di legittimazione attiva delle attrici rispetto alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda ai sensi dell'art. 2475 ter co 1 cc.
Nel merito i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree, contestando la sussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza, rappresentando che l'affitto dell'azienda di titolarità di a società riconducibili ai soci era CP_1
sempre stata la prassi di gestione che aveva caratterizzato la società; che nel marzo
2016 le stesse attrici, rispettivamente in qualità di presidente del consiglio di amministrazione la e di consigliera la avevano approvato una Parte_1 Pt_5
deliberazione sociale con cui era stato stipulato un contratto di affitto dell'azienda di Baia srl con società neocostituita a limitato capitale sociale riconducibile ai figli delle stesse, delibera che era stata impugnata da ed in Pt_3 Parte_4
sede arbitrale, il cui giudizio si era concluso con il lodo reso il 25/03/2017, con cui era stata accertata l'insussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza e con cui in particolare era stato osservato che la gestione familiare aveva rappresentato il tratto caratterizzante della gestione sociale da almeno pagina 11 di 16 trent'anni. Contestavano inoltre che vi fosse stata in passato una gestione diretta dell'azienda da parte della società ed affermavano che l'attuale governance si fosse dovuta attivare celermente per far fronte al depauperamento dell'azienda verificatosi sotto la gestione delle attrici, attraverso la stipulazione del contratto d'affitto d'azienda oggetto del presente giudizio, che veniva adottato con consultazione scritta del testo finale attesa la decisione delle stesse attrici di non partecipare alle assemblee e ai consigli di amministrazione e il cui canone di affitto era stato stimato congruo con apposita perizia. Contestavano quindi la sussistenza dei presupposti di configurabilità del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza. Contestavano la fondatezza dell'azione di responsabilità deducendo il difetto di allegazione e di prova del danno e contestavano infine la mancata prova del danno asseritamente subito dalle socie.
Si costituiva inoltre svolgendo in via preliminare l'eccezione di CP_1
compromesso ed affermando la propria perdurante legittimazione a contraddire sulle domande diverse da quelle relative alla responsabilità degli amministratori, che contestava nel merito.
Si costituiva inoltre in persona del nominato curatore speciale. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa di e nella contumacia di CP_2 CP_4
, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
[...]
Con la prima memoria parte attrice aderiva all'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito in favore della competenza arbitrale rispetto alla domanda di annullamento della delibera consiliare del 17/3/2023; rinunciava alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda ex art. 2475 ter, comma 1, c.c. e dichiarava di svolgere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c.
Parti convenute hanno insistito nell'eccezione di difetto di competenza del
Tribunale adito, anche in relazione all'azione sociale di responsabilità degli amministratori e la causa è stata posta in decisione sulle questioni preliminari.
***
Per effetto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso formulata da pagina 12 di 16 in relazione alla domanda di annullamento della delibera del consiglio di CP_1 amministrazione del 17 aprile 2023, stante la competenza dell'arbitro unico ai sensi dell'articolo 29.1 dello statuto di si ha cessazione del conflitto su tale CP_1
domanda.
Quanto alla domanda di annullamento del contratto, le attrici la hanno abbandonata. Trattandosi di rinuncia ad una fra molteplici domande non vi sono, comunque, i presupposti per una pronuncia di estinzione.
Il restante contenzioso verte pertanto sull'azione sociale di responsabilità esercitata dalle attrici ex art. 2476 co 3 cc nei confronti degli amministratori convenuti e sulla relativa domanda risarcitoria e di revoca dei medesimi dalla carica.
E' sorta questione tra le parti in ordine alla applicabilità o meno della clausola CP_ compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto di anche all'azione ex art. 2476 co 3 cc. svolta dalle attrici in qualità di socie di CP_1
E' stato, in particolare, obiettato che nella fattispecie l'azione di responsabilità verrebbe svolta dal socio, in proprio, nei confronti degli amministratori e non dalla società, e che conseguentemente la clausola compromissoria non dovrebbe operare, non esistendo una controversia tra società e amministratori, né trattandosi di controversia tra soci e società.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che non sussista la competenza del Tribunale adito non solo rispetto all'impugnativa di delibera (per la quale parte attrice ha aderito all'eccezione di compromesso), ma anche rispetto alla domanda esercitata dalle socie ai sensi dell'art. 2476 co 3 cc, posto che detta domanda rientra tra le controversie tra società ed amministratori, rispetto alle quali l'art. 29 dello Statuto di Baia srl afferma la competenza arbitrale.
La clausola statutaria dispone, infatti, che “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall'altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal presidente dell'ordine degli
pagina 13 di 16 avvocati di cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere alla nomina nei termini di legge su richiesta fatta dalla parte più diligente”; il medesimo articolo prevede inoltre che “l'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia”, determinando inoltre “la ripartizione delle spese dell'arbitro fra le parti”.
Preliminarmente va osservato che la controversia relativa all'azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, “in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale”, come si desume dal fatto che detta azione possa costituire oggetto di rinuncia e transazione ex art. 2393 cc e 2476 co 5 cc (ex multis Cass. 11358/2007).
In secondo luogo si osserva che, se è pur vero che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c. (in tema: Cass.
26 maggio 2016, n. 10936, in motivazione;
sulla qualità di sostituto processuale del socio, cfr. pure Cass. 31 maggio 2016, n. 11264), che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l'azione ancorché ciò non sia normativamente previsto), come è confermato dalle disposizioni in merito al diritto dei soci che agiscono al rimborso delle spese di lite (art. 2476, quarto comma, cod. civ.) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l'azione (art. 2476, quinto comma, cod. civ.), nonché in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell'azione - proposta dal socio quale sostituto processuale della società — si giova esclusivamente il patrimonio sociale (Cass., 31/05/2016, n. 11264).
Tanto che, ove venga esercitata l'azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, e pagina 14 di 16 potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla (Cass.
34529/2019; Cass., 04/07/2018, n. 17493; Cass., 26/05/2016, n. 10936).
In ragione di ciò, ancorché l'azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è una controversia tra società ed amministratori, che legittima l'applicazione della clausola compromissoria.
In terzo ed ultimo luogo, va osservato che l'applicazione della clausola compromissoria in oggetto all'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio trova piena giustificazione anche alla luce dell'art. 808 quater cpc ai sensi del quale
“Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che competenza arbitrale si estende a tutte le controversi che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione di riferisce”. Ed infatti, avendo la clausola statutaria ad oggetto
“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall'altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale” nel suo ambito di applicazione va ascritta anche l'azione sociale di responsabilità, che trova la propria ragione nel contratto sociale cui detta clausola si riferisce.
Avendo aderito all'eccezione di compromesso formulata da in relazione CP_1
alla domanda di annullamento della delibera del consiglio di amministrazione del
17 aprile 2023 parte attrice ha chiesto che la regolazione delle spese di lite venga effettuata dal nominando arbitro, ovvero, in via subordinata la compensazione delle stesse, dandosi comunque atto che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto processuale tra le attrici e CP_1
Le parti convenute hanno insistito per la condanna di parte attrice alle spese anche rispetto alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda rinunciata.
In verità, la regolazione delle spese per il giudizio svoltosi avanti il giudice ordinario spetta al giudice medesimo secondo la regola generale dell'art. 91 comma
1 c.p.c.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza per l'intero, non rilevando pagina 15 di 16 l'adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso (non assimilabile all'adesione all'eccezione di incompetenza regolata dall'art. 38 comma 2 c.p.c. riguardante, in ogni caso, solo il rapporto fra organi della giurisdizione ordinaria) ai fini della compensazione delle spese e attesa la natura decisoria del presente provvedimento. Ai fini della liquidazione si tiene conto del valore indeterminabile, della complessità media della controversia e della limitata attività istruttoria, con l'aumento per la difesa di più convenuti, quanto a e e a Pt_6 Pt_5 Parte_3
ed . Le spese di lite tra questi ultimi e la terza chiamata
[...] Parte_4
compagnia di assicurazioni sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a favore dell'arbitro ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Baia s.r.l. sulle domande di impugnazione di delibera del
CP_ consiglio di amministrazione di Baia del 17 aprile 2023 e di responsabilità e revoca degli amministratori;
2) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di che liquida CP_1 in € 8.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
3) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di e Parte_5
che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa Parte_6
e iva;
4) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di e Parte_3
che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, Parte_4
cpa e iva;
5) compensa le spese di lite tra e e Parte_3 Parte_4 CP_2
[...]
Venezia, 02/04/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10645/2023 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
rappresentate e difese dagli avv.ti Guerrini Luciano e Stefano Dindo ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale dell'Avv. Luciano Guerrini, in
Verona, Viale Nino Bixio n. 22/a
ATTORI contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI GIULIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in LUNGADIGE GAMPAGNOLA 13 37126
VERONA
e , Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Riccardo Borsari, C
e Diego Girelli, elettivamente domiciliati presso il loro studio in 37121 – Verona,
Corso Cavour n. 35,
e Parte_5 Parte_6
pagina 1 di 16 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Finocchio e domiciliati presso il di lui studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3
CONVENUTI
e nei confronti di in persona del curatore speciale avv. Giuliano Pavan CP_1
e con la chiamata in causa di
CP_2 rappresentata e difesa dall'avv.. CERRETTI MATTEO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in VIA DEI BOSSI 6 20121 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare
Dichiararsi l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande sub 2 dell'atto di citazione inerente l'annullamento del contratto d'affitto d'azienda del 18.04.2023, dandosi atto per quanto concerne le spese che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto tra le attrici e e CP_1 Controparte_3
Quali consigliere di amministrazione di CP_1
In rito
Darsi atto che le attrici aderiscono all'eccezione di compromesso formulata da
[...]
e conseguentemente dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Verona, CP_1 essendo competente l'arbitro unico da nominarsi ai sensi dell'articolo 29.1 dello statuto di in relazione alla domanda di annullamento della delibera del CP_1
consiglio di amministrazione del 17 aprile 2023; conseguentemente assegnarsi il termine per procedere alla riassunzione del processo dinnanzi all'arbitro designando.
Dichiararsi che la regolazione delle spese verrà effettuata dal nominando arbitro, ovvero, in via subordinata disporsi la compensazione delle stesse, dandosi comunque atto che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto processuale tra le attrici e CP_1
pagina 2 di 16 Nel merito
Accertati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, dichiararsi che i consiglieri di amministrazione Parte_5 Parte_3 Parte_4
e hanno agito in conflitto d'interesse ai sensi dell'art.
[...] Parte_6
2475 ter 1° e 2° comma c.c. e in violazione dello statuto in occasione dell'adozione della delibera del 17.04.2023 e della sottoscrizione del contratto d'affitto d'azienda con la 18.04.2023, e Controparte_4 Pt_7
conseguentemente annullare la delibera del C.d.A. della del 17.04.2023 CP_1
in quanto assunta in conflitto di interesse e in violazione dello statuto.
B) Quali socie della CP_1
In rito
Respingersi l'eccezione di compromesso formulata dai convenuti
Accertato e dichiarato che il contratto d'affitto d'azienda stipulato con Baia dalla
Sirene A.G. S.r.l.s. del 18.04.2024 è stato stipulato in conflitto d'interesse e/o con l'abuso del diritto e in violazione dello statuto, dichiarare sussistente la responsabilità in capo ai consiglieri di amministrazione convenuti Parte_5
e ex art. 2476 c.c. n. 3, Parte_3 Parte_4 Parte_6 nei confronti di per i danni derivanti dal contratto d'affitto d'azienda CP_1
stipulato con del 18.04.2024. Controparte_4
Disporsi la revoca degli amministratori Parte_5 Parte_3
e per aver agito in conflitto di interessi, e Parte_4 Parte_6
violando lo statuto.
Ordinare la trascrizione nel Registro delle Imprese della revoca degli amministratori.
Condannare gli amministratori Parte_5 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro, al risarcimento del danno in
[...] Parte_6 favore di che trae titolo dall'adozione della delibera del 17.04.2023 del CP_1
CDA illegittima perché adottata in violazione dello statuto e anche in conflitto d'interesse e/o con abuso del diritto e dalla sua esecuzione mediante stipula del contratto d'affitto d'azienda tra e del 18 CP_1 Controparte_4
pagina 3 di 16 aprile 2023, danno quantificato in euro 935.000,00 rapportato alla durata di 12 anni del contratto d'affitto, ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni
Per CP_1
In via preliminare di rito
Accertare e dichiarare la competenza, a norma dell'articolo 29 dello Statuto della società del tribunale arbitrale e per l'effetto dichiararsi l'incompetenza CP_1
del Tribunale adito.
In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione delle Signore Parte_1
e in ordine alla richiesta di annullamento ex art. 2475ter, comma Parte_2
1, c.c., del contratto sottoscritto con la società e per Controparte_4
l'effetto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalle attrici sub n. 2.
Nel merito, in via principale:
In accoglimento delle suesposte eccezioni e difese accertarsi e dichiararsi l'interesse di alla conservazione del contratto di affitto d'azienda CP_1
sottoscritto con la società e la conseguente Controparte_4
insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi e per l'effetto dichiararsi l'infondatezza della domanda formulata dalle attrici sub n. 1.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, inclusa IVA e C.P.A. e spese generali 15%.
Per e Parte_3 Parte_4
pagina 4 di 16 visto il provvedimento del 27 maggio 2024 di rimessione della causa al collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; preso atto che parte attrice, a fronte delle eccezioni di parti convenute, in corso di giudizio: ha aderito all'eccezione formulata anche dalla scrivente difesa di incompetenza del
Tribunale adito a mente della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello
Statuto di Baia con riferimento alla domanda di annullamento della delibera consiliare del 17 aprile 2023 che ha autorizzato l'affitto di azienda;
ha rinunciato alla domanda di annullamento del contratto di affitto, rispetto alla quale gli odierni esponenti hanno comunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
ha chiarito di non svolgere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c.; tanto premesso, richiamate tutte le eccezioni, domande e deduzioni svolte in comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art. 171-ter c.p.c. depositate, e disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione di parte avversa, si precisano le seguenti conclusioni
In via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza del giudice adito a motivo della sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello statuto di Baia
S.r.l. in relazione a tutte le domande formulate nel proprio atto di citazione dalle sigg.re e Parte_1 Parte_2
Nel merito: respingersi, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi depositati, le domande formulate nel proprio atto di citazione dalle sigg.re e Parte_1
nei confronti dei sigg. e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine: nella denegata ipotesi di condanna dei sigg. e Parte_3
accertare il diritto di quest'ultimi di essere tenuti indenni da Parte_4
in base alla polizza, con conseguente condanna della compagnia, CP_2
nel limite del massimale, a pagare direttamente agli aventi diritto quanto verrà loro pagina 5 di 16 riconosciuto in corso di causa, o in subordine, a corrispondere ai sigg.
[...]
e le somme che gli stessi fossero eventualmente Parte_3 Parte_4
condannati a pagare agli aventi diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CPA come per legge e rimborso forfettario 15% spese generali.
Per Parte_5 Parte_6
In via preliminare di rito:
Accertare e dichiarare la competenza, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto della società del Tribunale arbitrale e per l'effetto dichiararsi l'incompetenza CP_1
del Tribunale adito.
In via preliminare di merito:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione delle Signore Parte_1
e in ordine alla richiesta di annullamento ex art. 2475ter, comma Parte_2
1, c.c., del contratto sottoscritto con la società e per Controparte_4
l'effetto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dalle attrici sub n.
2).
Nel merito:
Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo chiamato con sede legale in Milano, Piazza 3 Torri n. 3, codice CP_2
fiscale e partita iva: in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore a manlevare e tenere indenni i convenuti e Parte_5
ai sensi della polizza, per quanto fossero eventualmente Parte_6
tenuti a pagare in relazione ai fatti per i quali è controversia.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, inclusa IVA e C.P.A. e spese generali 15%.
Per con il curatore speciale CP_1
pagina 6 di 16 Il Curatore speciale di visto il provvedimento del Tribunale di Venezia CP_1 di rimessione della causa al Collegio del 27 maggio 2024, anche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., ribadisce le proprie conclusioni e considerazioni, concludendo
(pur rimettendosi alla prudente valutazione del Tribunale e con ogni migliore riserva anche in esito all'istruttoria) nel senso di ritenere allo stato non fondate le domande attoree.
Anche con riferimento alla questione dell'incompetenza di codesto Ill.mo Giudice, il Curatore speciale si richiama a quanto sostenuto nella propria prima memoria ex art. 171 ter cod. proc. civ., osservando che la promossa azione di responsabilità parrebbe esulare dal compromesso.
Infine, lo scrivente, fermo l'onere probatorio gravante sulle parti in causa, insiste affinché il Tribunale voglia disporre Consulenza Tecnica, a mezzo esperto contabile, per valutare la conformità e la congruità dei canoni del contratto d'affitto d'azienda concluso il 18 aprile 2023, con atto del Notaio dott. Persona_1
(Rep. 15721 e Racc. 9314), iscritto presso il Registro Imprese il 20 aprile 2023 e
Registrato in Verona il 28 aprile 2023.
Per CP_2
in via principale respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta dai
Sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti di in base alla Polizza, per i motivi indicati Parte_6 CP_2
in atti;
in via subordinata nella non creduta ipotesi di condanna dei Sig.ri Parte_3
e accertare e dichiarare Parte_4 Parte_5 Parte_6
la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza per una o più delle ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta pagina 7 di 16 dai Sig.ri e Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti di;
Parte_6 CP_2
in via di ulteriore subordine nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un qualsivoglia obbligo indennitario in capo ad , determinare gli obblighi indennitari entro CP_2
il limite di indennizzo applicabile di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo di
Assicurazione, a condizione che:
il predetto limite di indennizzo non sia stato già eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di copertura, e che non vengano accertati obblighi di indennizzo in favore dei Sig.ri
[...]
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sulla base di altre polizze a copertura del medesimo rischio;
in tale ultimo caso la garanzia, ai sensi dell'Art. 3 ("Altre assicurazioni") della Sezione 1 ("Norme
Comuni a tutte le Sezioni") di Polizza, opererà "per la parte eccedente", ovvero ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di dette altre coperture.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, ivi incluso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e socie titolari di una quota di partecipazione Parte_1 Parte_2
rispettivamente del 16,26% e del 9,84% del capitale sociale di nonché CP_1
membri del consiglio di amministrazione della società, hanno convenuto in giudizio, nella loro qualità sia di consigliere che di socie di la società CP_1
CP_1 Controparte_4 Parte_4 Parte_3
e chiedendo, previa nomina di un curatore Parte_5 Parte_6 speciale per che venisse disposto l'annullamento della delibera del CP_1 consiglio di amministrazione di del 17/4/2023 e per l'effetto annullato il CP_1 contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra e CP_1 Controparte_3
pagina 8 di 16 CP
. Le attrici agivano inoltre affinché venisse accertata la responsabilità degli amministratori di di cui chiedevano altresì la revoca e la condanna al CP_1 risarcimento dei danni in favore di in ragione dell'avvenuta sottoscrizione CP_1
del contratto di affitto di azienda con la società Controparte_4
quantificati nella somma di € 315.498 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
A fondamento della domanda le attrici allegavano che all'esito di consultazione scritta ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di veniva assunta in data CP_1
17/4/2023, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori, la delibera con cui veniva approvata la proposta del contratto di affitto di azienda a o a società dalla medesima costituita, in esecuzione della Parte_4
quale il successivo 18/4/2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di concludeva il detto contratto di affitto di azienda con la CP_1 Parte_5
società Deducevano che la delibera fosse stata assunta Controparte_4
con il voto favorevole degli amministratori in conflitto di interessi, poiché volta a perseguire gli interessi propri degli amministratori, in contrasto con l'interesse sociale di potendosi detto conflitto desumere: CP_1
- dall'iter che aveva seguito il procedimento di approvazione della delibera, che era stata preceduta: (i) dalla convocazione del cda in data 3/3/2023 e in data 9/3/2023, quest'ultimo conclusosi con l'approvazione della bozza del contratto di affitto d'azienda a maggioranza degli amministratori, nonostante alla convocazione non fosse stata allegata documentazione che consentisse di poter valutare quanto posto all'ordine del giorno;
(ii) dalla convocazione dell'assemblea dei soci in data
11/3/2023 alla quale veniva allegata una bozza del contratto di affitto di azienda gravemente carente e alla quale le attrici non si presentavano giustificando l'assenza per carenza di informazioni;
(iii) da una successiva convocazione per il
28/3/2023 alla quale ugualmente le attrici non si presentavano per non essere state colmate le lacune dalle stesse in precedenza evidenziate;
- dalla sussistenza di un rapporto di parentela tra le socie dell'affittuaria, Pt_8
e titolari rispettivamente di una quota di
[...] Parte_4
pagina 9 di 16 partecipazione del 51% e del 49% in e gli amministratori di Controparte_4
essendo figlia di (Presidente del Cda di CP_1 Parte_8 Parte_5
e di (amministratrice delegata di ed essendo CP_1 Parte_6 CP_1
figlia di (Vice Presidente del Cda di Parte_4 Parte_3 CP_1
[... ;
- dalla non convenienza per la società del contratto di affitto di azienda proposto ed approvato rispetto alla gestione diretta dell'azienda, tenuto conto del risultato di gestione realizzato nel 2022 e per essere il canone di affitto non sufficiente nemmeno a coprire i costi fissi di CP_1
-dal danno potenziale derivante alla società da detto contratto, tenuto conto che la società affittuaria era una società neocostituita, che in contratto non veniva prevista alcuna garanzia in favore della concedente e della durata potenziale di 12 anni del contratto, senza la previsione della facoltà di recesso per l'affittante.
A riprova del fatto che l'intera operazione fosse stata preordinata dagli amministratori e del conflitto di interessi le attrici deducevano inoltre che il contratto di affitto di azienda veniva sottoscritto, peraltro con una serie di modifiche apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data
18/4/2023, prima ancora che spirasse il termine del 21/4/2023, indicato nella delibera consigliare, per l'espressione del voto e prima ancora di ricevere il voto contrario delle attrici medesime ed allegavano altresì che nel settembre 2020 aveva inviato a una offerta di gran lunga migliore rispetto al Parte_8 CP_1 contratto impugnato, che tuttavia all'epoca aveva ritenuto non Parte_5
conveniente.
Le attrici allegavano la rilevanza della condotta dei convenuti anche sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, attesa la coincidenza in capo ai medesimi soggetti della veste di soci di maggioranza e di consiglieri di amministrazione nonché di soci della affittuaria.
Deducevano inoltre la responsabilità degli amministratori ex art. 2476 comma 3 cc, di cui chiedevano altresì la revoca, per aver costoro, attraverso la società neocostituita, nonché affittuaria dell'unica azienda di Baia srl, privato la società
pagina 10 di 16 stessa della sua attività redditizia, per il perseguimento di interessi propri ed abusando anche della loro posizione di soci di maggioranza.
Con decreto del 22/8/2023, osservato che le attrici in qualità di socie di Baia srl, tra le altre domande, avevano esercitato l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cc nei confronti di Presidente del CdA di e suo legale Parte_5 CP_1
rappresentante, di amministratrice delegata, nonché nei Parte_6
confronti di ed consiglieri di Parte_3 Parte_4
amministrazione, facendo richiesta di risarcimento danni in favore della società amministrata, nonché richiesta di revoca dei medesimi dalla carica e ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 78 e ss cc veniva nominato il curatore speciale di nella persona dell'avv. Giuliano Pavan. CP_1
Si costituivano in giudizio sia e , sia Parte_5 Parte_6 Parte_3
e questi ultimi chiedendo di esser autorizzati a
[...] Parte_4 chiamare in causa eccependo in via preliminare l'incompetenza del CP_2
Tribunale adito in favore dell'arbitro unico ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di CP_1
[... e il difetto di legittimazione attiva delle attrici rispetto alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda ai sensi dell'art. 2475 ter co 1 cc.
Nel merito i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree, contestando la sussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza, rappresentando che l'affitto dell'azienda di titolarità di a società riconducibili ai soci era CP_1
sempre stata la prassi di gestione che aveva caratterizzato la società; che nel marzo
2016 le stesse attrici, rispettivamente in qualità di presidente del consiglio di amministrazione la e di consigliera la avevano approvato una Parte_1 Pt_5
deliberazione sociale con cui era stato stipulato un contratto di affitto dell'azienda di Baia srl con società neocostituita a limitato capitale sociale riconducibile ai figli delle stesse, delibera che era stata impugnata da ed in Pt_3 Parte_4
sede arbitrale, il cui giudizio si era concluso con il lodo reso il 25/03/2017, con cui era stata accertata l'insussistenza del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza e con cui in particolare era stato osservato che la gestione familiare aveva rappresentato il tratto caratterizzante della gestione sociale da almeno pagina 11 di 16 trent'anni. Contestavano inoltre che vi fosse stata in passato una gestione diretta dell'azienda da parte della società ed affermavano che l'attuale governance si fosse dovuta attivare celermente per far fronte al depauperamento dell'azienda verificatosi sotto la gestione delle attrici, attraverso la stipulazione del contratto d'affitto d'azienda oggetto del presente giudizio, che veniva adottato con consultazione scritta del testo finale attesa la decisione delle stesse attrici di non partecipare alle assemblee e ai consigli di amministrazione e il cui canone di affitto era stato stimato congruo con apposita perizia. Contestavano quindi la sussistenza dei presupposti di configurabilità del conflitto di interessi e dell'abuso di maggioranza. Contestavano la fondatezza dell'azione di responsabilità deducendo il difetto di allegazione e di prova del danno e contestavano infine la mancata prova del danno asseritamente subito dalle socie.
Si costituiva inoltre svolgendo in via preliminare l'eccezione di CP_1
compromesso ed affermando la propria perdurante legittimazione a contraddire sulle domande diverse da quelle relative alla responsabilità degli amministratori, che contestava nel merito.
Si costituiva inoltre in persona del nominato curatore speciale. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa di e nella contumacia di CP_2 CP_4
, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter cpc.
[...]
Con la prima memoria parte attrice aderiva all'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito in favore della competenza arbitrale rispetto alla domanda di annullamento della delibera consiliare del 17/3/2023; rinunciava alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda ex art. 2475 ter, comma 1, c.c. e dichiarava di svolgere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c.
Parti convenute hanno insistito nell'eccezione di difetto di competenza del
Tribunale adito, anche in relazione all'azione sociale di responsabilità degli amministratori e la causa è stata posta in decisione sulle questioni preliminari.
***
Per effetto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso formulata da pagina 12 di 16 in relazione alla domanda di annullamento della delibera del consiglio di CP_1 amministrazione del 17 aprile 2023, stante la competenza dell'arbitro unico ai sensi dell'articolo 29.1 dello statuto di si ha cessazione del conflitto su tale CP_1
domanda.
Quanto alla domanda di annullamento del contratto, le attrici la hanno abbandonata. Trattandosi di rinuncia ad una fra molteplici domande non vi sono, comunque, i presupposti per una pronuncia di estinzione.
Il restante contenzioso verte pertanto sull'azione sociale di responsabilità esercitata dalle attrici ex art. 2476 co 3 cc nei confronti degli amministratori convenuti e sulla relativa domanda risarcitoria e di revoca dei medesimi dalla carica.
E' sorta questione tra le parti in ordine alla applicabilità o meno della clausola CP_ compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto di anche all'azione ex art. 2476 co 3 cc. svolta dalle attrici in qualità di socie di CP_1
E' stato, in particolare, obiettato che nella fattispecie l'azione di responsabilità verrebbe svolta dal socio, in proprio, nei confronti degli amministratori e non dalla società, e che conseguentemente la clausola compromissoria non dovrebbe operare, non esistendo una controversia tra società e amministratori, né trattandosi di controversia tra soci e società.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che non sussista la competenza del Tribunale adito non solo rispetto all'impugnativa di delibera (per la quale parte attrice ha aderito all'eccezione di compromesso), ma anche rispetto alla domanda esercitata dalle socie ai sensi dell'art. 2476 co 3 cc, posto che detta domanda rientra tra le controversie tra società ed amministratori, rispetto alle quali l'art. 29 dello Statuto di Baia srl afferma la competenza arbitrale.
La clausola statutaria dispone, infatti, che “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall'altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal presidente dell'ordine degli
pagina 13 di 16 avvocati di cui la società ha sede, il quale dovrà provvedere alla nomina nei termini di legge su richiesta fatta dalla parte più diligente”; il medesimo articolo prevede inoltre che “l'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia”, determinando inoltre “la ripartizione delle spese dell'arbitro fra le parti”.
Preliminarmente va osservato che la controversia relativa all'azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, “in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale”, come si desume dal fatto che detta azione possa costituire oggetto di rinuncia e transazione ex art. 2393 cc e 2476 co 5 cc (ex multis Cass. 11358/2007).
In secondo luogo si osserva che, se è pur vero che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c. (in tema: Cass.
26 maggio 2016, n. 10936, in motivazione;
sulla qualità di sostituto processuale del socio, cfr. pure Cass. 31 maggio 2016, n. 11264), che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l'azione ancorché ciò non sia normativamente previsto), come è confermato dalle disposizioni in merito al diritto dei soci che agiscono al rimborso delle spese di lite (art. 2476, quarto comma, cod. civ.) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l'azione (art. 2476, quinto comma, cod. civ.), nonché in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell'azione - proposta dal socio quale sostituto processuale della società — si giova esclusivamente il patrimonio sociale (Cass., 31/05/2016, n. 11264).
Tanto che, ove venga esercitata l'azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, e pagina 14 di 16 potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla (Cass.
34529/2019; Cass., 04/07/2018, n. 17493; Cass., 26/05/2016, n. 10936).
In ragione di ciò, ancorché l'azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è una controversia tra società ed amministratori, che legittima l'applicazione della clausola compromissoria.
In terzo ed ultimo luogo, va osservato che l'applicazione della clausola compromissoria in oggetto all'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio trova piena giustificazione anche alla luce dell'art. 808 quater cpc ai sensi del quale
“Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che competenza arbitrale si estende a tutte le controversi che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione di riferisce”. Ed infatti, avendo la clausola statutaria ad oggetto
“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, nonché tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e organo di controllo dall'altra, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale” nel suo ambito di applicazione va ascritta anche l'azione sociale di responsabilità, che trova la propria ragione nel contratto sociale cui detta clausola si riferisce.
Avendo aderito all'eccezione di compromesso formulata da in relazione CP_1
alla domanda di annullamento della delibera del consiglio di amministrazione del
17 aprile 2023 parte attrice ha chiesto che la regolazione delle spese di lite venga effettuata dal nominando arbitro, ovvero, in via subordinata la compensazione delle stesse, dandosi comunque atto che la regolazione delle spese riguarda solamente il rapporto processuale tra le attrici e CP_1
Le parti convenute hanno insistito per la condanna di parte attrice alle spese anche rispetto alla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda rinunciata.
In verità, la regolazione delle spese per il giudizio svoltosi avanti il giudice ordinario spetta al giudice medesimo secondo la regola generale dell'art. 91 comma
1 c.p.c.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza per l'intero, non rilevando pagina 15 di 16 l'adesione di parte attrice all'eccezione di compromesso (non assimilabile all'adesione all'eccezione di incompetenza regolata dall'art. 38 comma 2 c.p.c. riguardante, in ogni caso, solo il rapporto fra organi della giurisdizione ordinaria) ai fini della compensazione delle spese e attesa la natura decisoria del presente provvedimento. Ai fini della liquidazione si tiene conto del valore indeterminabile, della complessità media della controversia e della limitata attività istruttoria, con l'aumento per la difesa di più convenuti, quanto a e e a Pt_6 Pt_5 Parte_3
ed . Le spese di lite tra questi ultimi e la terza chiamata
[...] Parte_4
compagnia di assicurazioni sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito a favore dell'arbitro ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di Baia s.r.l. sulle domande di impugnazione di delibera del
CP_ consiglio di amministrazione di Baia del 17 aprile 2023 e di responsabilità e revoca degli amministratori;
2) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di che liquida CP_1 in € 8.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva;
3) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di e Parte_5
che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa Parte_6
e iva;
4) condanna le attrici a rimborsare le spese di lite in favore di e Parte_3
che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimb.forf.15%, Parte_4
cpa e iva;
5) compensa le spese di lite tra e e Parte_3 Parte_4 CP_2
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Venezia, 02/04/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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