Ordinanza cautelare 16 ottobre 2023
Sentenza 8 marzo 2024
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01104/2025REG.PROV.COLL.
N. 08354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8354 del 2024, proposto da
Planta Vivai del Dott. Guido Caravaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, Servizio Territoriale per l’Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, n. 70/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito per la parte appellante l’avvocato Enrico Diennio in sostituzione di Giampaolo Di Marco;
Rilevato che:
- l’appellante ha impugnato la sentenza n. 70/24, pronunciata dal T.a.r. per l’Abruzzo, sede di Pescara, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso dalla stessa proposto avverso l’atto del 27 luglio 2023, di decadenza e revoca totale del contributo di sostegno all’investimento dell’azienda agricola;
- durante l’udienza del 6 febbraio 2025 parte appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, manifestando di non avere più interesse alla decisione;
- non resta che prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l’appello improcedibile (art. 84, ultimo comma, c.p.a.);
- le spese di lite, visto tale esito, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO