TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 666/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.01.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Marco Guantieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Flavia Galli presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 30.12.1991
(atto iscritto al n. 40, anno 1998, reg. 03, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 2439/2009 del Tribunale di Milano emessa l'11.02.2009
e
3) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_3 domiciliato in Sesto San Giovanni (MI), Viale Rimembranze 106 con l'Avv. Flavia Galli presso la quale ha eletto domicilio telematico
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 2439/2009 del Tribunale di Milano emessa l'11.02.2009.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare allora disposta in favore della IG.ra e del Parte_2 figlio spese del presente procedimento interamente a carico del IGnor Pt_3 Parte_1
.”
[...]
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Le spese legali sono interamente a carico del IG. , come da accordo raggiunto dalle parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2439/2009 del Tribunale di
Milano emessa l'11.02.2009, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Spese legali a carico del IG. . Parte_1
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.01.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Marco Guantieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Flavia Galli presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 30.12.1991
(atto iscritto al n. 40, anno 1998, reg. 03, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 2439/2009 del Tribunale di Milano emessa l'11.02.2009
e
3) Parte_3 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_3 domiciliato in Sesto San Giovanni (MI), Viale Rimembranze 106 con l'Avv. Flavia Galli presso la quale ha eletto domicilio telematico
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 2439/2009 del Tribunale di Milano emessa l'11.02.2009.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare allora disposta in favore della IG.ra e del Parte_2 figlio spese del presente procedimento interamente a carico del IGnor Pt_3 Parte_1
.”
[...]
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Le spese legali sono interamente a carico del IG. , come da accordo raggiunto dalle parti. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2439/2009 del Tribunale di
Milano emessa l'11.02.2009, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Spese legali a carico del IG. . Parte_1
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato