Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, nella persona del dott. Gabriele
Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1830/2025 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CIMATTI FRANCESCA e dall'avv. CONTINO MADDALENA con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Roma, via Nizza n. 45
RICORRENTE contro
(c.f. ), non costituito in giudizio CP_1 C.F._2
(c.f. , non costituito in Controparte_2 C.F._3
giudizio
RESISTENTI
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
pagina 1 di 10
Accertare e dichiarare il diritto di credito dell'avv. nei Parte_1
confronti dell (C.F. e P. IV , in p.l.r.p.t., della Controparte_3 P.IVA_1
Sig.ra (C.F. ) e del Sig. CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F , per l'attività professionale prestata in loro
[...] C.F._3
favore ed in narrativa specificamente descritta;
per l'effetto, condannare – in solido - la (C.F. e P. IVA Controparte_3
), in p.l.r.p.t., la Sig.r (C.F ) P.IVA_1 CP_1 C.F._2
e il Sig (C.F al pagamento in favore CP_2 CP_2 C.F._3
dell'avv. della somma di € 16.380,26 (euro Parte_1
sedicimilatrecentottanta/26) per come in narrativa specificata, comprensivo di accessori;
ovvero, condannarli – sempre in via solidale – al pagamento di quella minore o maggiore somma accertata in corso di giudizio e/o comunque ritenuta di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre lucro cessante, interessi moratori ed interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
In caso di contestazione dei conteggi di cui sopra, si chiede – qualora necessaria
– CTU tecnica al fine di quantificare l'attività professionale prestata dall'Avv.
in favore degli odierni resistenti”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, nel procedimento rubricato al n. 4652/2024 R.G., e CP_3 CP_1 CP_2
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento del
[...]
pagina 2 di 10 compenso dovuto per la prestazione d'opera professionale resa in loro favore nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Vicenza r.g. n.
1568/2023.
A sostegno della domanda, esponeva che:
- le parti convenute erano state destinatarie del d.i. n. 2528/2022 con cui il
Tribunale di Vicenza ingiungeva loro di pagare a Controparte_4
la somma di € 26.709,68, oltre interessi e spese;
[...]
- ricevuto l'incarico, il ricorrente notificava e successivamente depositava atto di citazione in opposizione a d.i., svolgendo altresì ogni ulteriore attività
difensiva necessaria;
segnatamente, predisponeva gli atti di causa (atto di citazione, memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., note scritte ex art. 127ter c.p.c.,
memoria conclusiva), partecipava al primo incontro di mediazione obbligatoria, presenziava alle udienze, tra cui quella del 12.09.2024, tenuta in fase successiva alla rinuncia al mandato, al fine di garantire il diritto di difesa degli odierni resistenti, attesa la mancata sostituzione del procuratore;
- in data 11.07.2024 l'avv. rinunciava al mandato conferito dai Pt_1
resistenti;
- in data 16.07.2024 e successivamente il 18.09.2024 sollecitava il pagamento del compenso professionale per € 16.380,26, senza esito alcuno.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva in diritto la debenza del compenso, nonostante i clienti non avessero conseguito alcun risultato utile dall'opposizione interposta (rigettata dal Tribunale di Vicenza con sentenza n.
1576/2024), attesa la natura di mezzi e non di risultato dell'obbligazione professionale dell'avvocato; deduceva, inoltre, la correttezza della somma pagina 3 di 10 richiesta, considerata la non necessaria corrispondenza tra quanto dovuto alla parte vittoriosa a titolo di spese di lite e il compenso dovuto al proprio difensore, nonché la pattuizione del compenso tra le parti al momento di conferimento del mandato. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni sopra estese.
II. Alla prima udienza, rilevata la tardività della notifica ai resistenti persone fisiche, il Giudice Istruttore assegnava termine per rinnovare la notificazione.
Sanata l'irregolarità della notifica, all'udienza del 15.04.2025 il G.I.
dichiarava l'interruzione del processo nel rapporto processuale tra Parte_1
e sottoposta a liquidazione giudiziale, e disponeva la
[...] CP_3
separazione del procedimento con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e e . CP_1 Controparte_2
Nel presente procedimento, risultante dalla separazione, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025 il ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe trascritte e il G.I. tratteneva la causa in decisione, con riserva di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
III. Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda, pertanto, deve essere accolta nei limiti che seguono.
IV. Preliminarmente va dato atto che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 con esito negativo per mancata partecipazione delle controparti.
Il ricorrente vanta un diritto al compenso per la prestazione di opera intellettuale eseguita a favore di e CP_3 CP_1 CP_2
pagina 4 di 10 . Trattandosi di rapporto di natura obbligatoria, il creditore è tenuto a CP_2
dimostrare l'esistenza del diritto di credito e ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre è onere di quest'ultimo fornire la prova del fatto estintivo o impeditivo del diritto, secondo il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c.
L'avv. ha dimostrato documentalmente l'esistenza del contratto di Pt_1
prestazione d'opera intellettuale tra le parti, depositando telematicamente le procure alle liti sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore di CP_3
e dai signori e nonché gli atti di causa relativi al CP_1 CP_2
procedimento di opposizione a d.i. Quanto alla procura alle liti, va evidenziato che sebbene costituisca un atto unilaterale non sovrapponibile al contratto di mandato, è comunque idonea a dimostrare il conferimento al procuratore dell'incarico professionale. L'avv. inoltre, ha dedotto Pt_1
l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del compenso da parte dei resistenti. Questi ultimi, invece, nonostante la regolarità
della notifica a seguito di rinnovazione, non si sono costituiti e non hanno fornito alcuna prova liberatoria.
È pacifico, altresì, che l'obbligazione dell'avvocato sia qualificabile come obbligazione di mezzi e non di risultato e che, pertanto, allo stesso debba essere riconosciuto il diritto al compenso a prescindere dal conseguimento del risultato sperato (come correttamente dedotto dal ricorrente non rileva, perciò,
il fatto che i resistenti siano risultati soccombenti nella causa patrocinata dall'odierno ricorrente).
pagina 5 di 10 In ragione di ciò, va affermata la sussistenza del diritto di credito di nei confronti di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
tenuti in solido tra loro ex art. 1294 c.c.
V. Con riferimento alla quantificazione del credito vantato dall'avv.
occorre ricordare che secondo la disposizione di cui all'art. 2233 c.c., Pt_1
confermata dall'art. 13 della legge professionale forense (l. n. 247/2012), se il procuratore e gli assistiti hanno pattuito un compenso, questo è dovuto nell'importo concordato, assumendo le tariffe e la liquidazione giudiziale esclusivamente un ruolo sussidiario.
Nel caso di specie, nelle procure alle liti sottoscritte da CP_3 CP_1
e si legge che “Per i compensi e gli onorari relativi all'incarico CP_2
affidato le parti espressamente pattuiscono che i medesimi si calcolino secondo i valori di cui alla legge 31/12/12 n. 247, al D.M. 10/03/2014 n. 55 ed al D.M. n.
37/18 e successive modificazioni, maggiorati anche delle spese forfettarie del
15%”. Alla luce di tale pattuizione, la quantificazione del compenso svolta dal ricorrente è corretta nella parte in cui fa applicazione dei parametri stabiliti dal
D.M. 55/2014, in quanto rispettosa dell'accordo intercorso tra le parti.
È altresì corretta la deduzione attorea secondo cui il compenso dovuto dall'assistito al proprio difensore possa discostarsi da quello liquidato con sentenza a carico della medesima parte, in quanto soccombente, a favore della parte vittoriosa. Invero, non sussiste alcun vincolo che imponga la corrispondenza tra i due onorari, considerata la diversa fonte dell'obbligo di pagamento, data dal contratto di mandato, in un caso, e dall'applicazione del principio di soccombenza, nell'altro. In tal senso si è espressa recentemente la pagina 6 di 10 Corte di Cassazione affermando che “Non vi è quindi ragione per superare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il cliente è obbligato, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 61, (conv. nella L. 22 gennaio
1934, n. 36) a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono,
avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato ottenuto (Cass. 13400/2015; Cass. 5953/2011; Cass. 22
dicembre 1994 n. 11065). La determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente, data la distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il rapporto contrattuale interno (ex artt. 2232 cod.
civ. e segg.) che intercorre con il cliente.” (Cass., sez. II, ordinanza n.
11523/2024).
Tuttavia nella presente circostanza l'onorario dell'avvocato in Pt_1
parziale accoglimento della domanda, deve essere determinato secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento (euro 26.001-52.000) in base al valore della causa (euro 26.709,68)
per le fasi studio, introduttiva e decisionale e ai minimi per la fase istruttoria,
pagina 7 di 10 tenuto conto che sono state depositate solo le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e non è stata svolta altra attività istruttoria.
La sopra detta liquidazione appare proporzionata all'attività professionale svolta, tenuto conto della difficoltà dell'incarico, del valore dell'affare e del numero delle questioni giuridiche trattate.
Parimenti, la domanda merita accoglimento laddove il ricorrente chiede sia applicata la regola del compenso unico ex art. 4, comma II, D.M. 55/2014,
secondo cui al difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale nello stesso giudizio spetta un solo onorario, ma aumentato del
30% per ogni assistito ulteriore rispetto al primo (fino al decimo). L'avv.
infatti, ha prestato la propria attività professionale nei confronti di Pt_1
tre soggetti e l'esecuzione del mandato ha richiesto necessariamente di interfacciarsi con ciascuno di loro, quantomeno per raccogliere le firme delle procure, per delineare la linea difensiva, per fornire indicazioni e aggiornamenti circa l'andamento della causa. Il compenso, quindi, va aumentato del 30% per i due soggetti assistiti oltre al primo e così
complessivamente del 60%, come richiesto.
Sono altresì dovute le spese generali pari al 15% del compenso, come concordato tra le parti in sede di conferimento dell'incarico (cfr. procura alle liti sub doc. 18) e come previsto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, nonché il contributo previdenziale e l'IVA come per legge. A tale somma va tuttavia detratto l'importo di euro 1.400,00, già corrisposto, a titolo di acconto, all'avv.
dai debitori, come si evince dalla tabella a pagina 4 del ricorso. Pt_1
Riepilogando, al ricorrente spetta l'importo così individuato:
pagina 8 di 10 Compenso
Fase di studio € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.204,00
Fase istruttoria/di trattazione € 903,00
Fase decisionale € 2.905,00
Totale € 6.713,00
Aumento del 60% ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 € 4.027,80
Totale complessivo dell'aumento del 60% € 10.740,80
Spese generali (15%) € 1.611,12
Cassa Avvocati (4%) € 494.08
Totale imponibile € 12.846,00
IVA (22% dell'imponibile) € 2.826,12
Totale € 15.672,12
Acconto già versato - € 1.400,00
Credito residuo € 14.272,12
Sulla somma così calcolata sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284, comma I, c.c. dal 25.07.2024, data di ricevuta della raccomandata recante richiesta stragiudiziale di adempimento, alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Viceversa, non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno da lucro cessante, richiesto solo nelle conclusioni dal ricorrente e rimasto privo di ogni ulteriore allegazione e prova.
pagina 9 di 10 VI. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti, e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, al parametro minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività istruttoria.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e , così provvede CP_1 Controparte_2
in parziale accoglimento della domanda attorea:
1) dichiara tenuti e condanna, in solido tra loro, e CP_1 CP_2
al pagamento in favore di della somma capitale
[...] Parte_1
complessiva di € 14.272,12= oltre interessi nella misura legale ex art 1284, I
comma, c.c. dal 25.07.24 alla data della domanda giudiziale e nella misura ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del ricorrente, in € 1.700,00= per compensi, € 264,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 03.06.25
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 10 di 10