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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 5890/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1 (cf. ) C.F._1 con l'avv. GIANNI LORENZETTO
CONVENUTO: CP_1 (cf. ) C.F._2 con l'avv. ALBERTO SERIOLI
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
AQUILA: “Nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la responsabilità della signora , quale proprietaria del piccolo cane CP_1 di colore nero, in relazione ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra in data 25.11.2021 a Follina nella caduta provocata Parte_1 dal predetto animale, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 45.540,89, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dalla medesima, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo, o le somme maggiori o minori ritenute di giustizia, da determinarsi, se necessario, in via equitativa. Con integrale vittoria di spese, competenze ed accessori di legge”.
CUEVAS: “In via principale, nel merito:
- respingere integralmente le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi il Tribunale accerti una qualche responsabilità in capo alla sig.ra per i fatti per cui è causa, CP_1 accertare e dichiarare il concorso di colpa della sig.ra nella Parte_1 determinazione del danno alla stessa occorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., determinando di conseguenza l'ammontare del danno risarcibile da porre a carico della convenuta, nei limiti di quanto provato dall'attrice. In via istruttoria:
- a modifica dell'ordinanza di ammissione delle istanze istruttorie del 28 marzo 2024, ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12 formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata 1° aprile 2023 con i testi ivi indicati, da abilitare anche alla prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti, laddove ammessi;
- rigettare la richiesta di disposizione di CTU medico legale sulla persona della sig.ra , perché generica ed esplorativa. Parte_1 In ogni caso:
- beneficio di spese e competenze di causa, come da nota che si produce”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda ex art. 2052 cc. proposta da per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a Parte_1 seguito dalla caduta (con interessamento della spalla destra) avvenuta il 25.11.2021, verso le ore 20:15/20:30, in Vicolo Paradiso a Follina (TV), quando un cane di piccola taglia di colore nero, libero e senza guinzaglio – in proprietà di – ha aggredito l'HU che stava portando in CP_1 passeggiata con il guinzaglio, che “per difendersi con un movimento brusco
[ha messo] in tensione il guinzaglio” facendole conseguentemente perdere l'equilibrio.
Il preteso danno è stato quantificato sulla scorta della perizia medico legale del dott. che, visti gli esiti dell'intervento di riduzione e Persona_1 osteosintesi della “frattura scomposta pluriframmentata testa e collo omero dx” cui la è stata sottoposta il 3.12.2021, ha ravvisato un nesso Pt_1 causale tra le lesioni accertate e menomazioni residue, ha ritenuto un danno biologico del 12%.
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito CP_1 all'iniziativa avversaria, chiedendone il rigetto.
Pur avendo confermato che la sera del 25.11.2021, il suo cane (un meticcio di piccola taglia di nove anni) era uscito di casa – avendo ella lasciato aperta la porta di ingresso per portare di corsa la spazzatura fuori casa – ha contestato la ricostruzione dei fatti allegata ex adverso e respinto ogni addebito di responsabilità, imputando la caduta al comportamento dell'HU (che “con un movimento brusco metteva in tensione il guinzaglio”) ed alla condotta imprudente della stessa attrice, incapace di controllarlo.
In via subordinata – nel caso venisse attribuita rilevanza causale nella verificazione dell'evento dannoso anche al comportamento del proprio cane – ha invocato la sussistenza del caso fortuito (posto che “solo la mole, la forza e l'irruenza dell'HU che l'attrice portava al guinzaglio [si porrebbero] come antecedente causale dell'evento lesivo”), ed in via ulteriormente gradata, la corresponsabilità della , ex art. 1227 cc., per non aver saputo Pt_1 controllare il cane di grossa taglia portato al guinzaglio in una situazione del tutto ordinaria, quale l'avvistamento e l'incontro di altri cani in uno spazio pubblico.
In via di ulteriore subordine, ha contestato la domanda attorea anche nel quantum.
3 3. La causa è stata istruita assumendo la prova orale ammessa (per testi ed interrogatorio formale), all'esito della quale è stata tentata la conciliazione delle parti, non riuscita.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.02.2025 le parti hanno discusso oralmente ex art. 281sexies cpc..
*** *** ***
4. La domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
5. Ritiene questo giudice – in via dirimente – non pienamente raggiunta la prova del comportamento tenuto dal cane della convenuta e della rilevanza causale dello stesso nel determinismo lesivo oggetto di causa.
Questo, non tanto per l'assenza di testimoni oculari del fatto (il marito della
, , è sopraggiunto dopo la caduta), quanto – piuttosto – Pt_1 Persona_2 per l'assenza di indici oggettivi ed univoci di riscontro alla prospettazione dei fatti dedotta da parte attrice, anche sul piano indiziario.
Infatti – per prospettazione attorea – l'aggressione da parte del cane meticcio non si è manifestata con una morsicatura, ma sarebbe consistita nell'avvicinarsi al cane HU (ed alla sua padrona), correndo ed abbaiando.
Tuttavia, mentre il testimone escusso e la convenuta in sede di interrogatorio formale hanno riferito di avere sentito la invocare aiuto, nessuno dei Pt_1 due ha raccontato di avere udito, poco prima, l'abbaiare del cane (o dei cani): quest'ultima circostanza è stata espressamente esclusa dalla (“non CP_1 ho sentito i cani abbaiare”), mentre il non vi ha fatto alcun riferimento PE (pur avendo avuto la possibilità, nel rispondere al capitolo 2 della memoria ex art. 183/6 cpc., di ricostruire liberamente l'accaduto).
Essendosi trattato di fatti verificatisi in rapida sequenza (“è stato un attimo”, ha riferito la in sede di interrogatorio formale), è verosimile ritenere Pt_1 che, coloro che hanno sentito la gridare, avrebbero dovuto sentire Pt_1 anche il cane (o i cani) abbaiare.
Ma così non è stato.
In assenza quindi di un simile riscontro, la sola presenza del cane della nelle vicinanze del luogo ove si è verificata la caduta della – CP_1 Pt_1 circostanza che può ritenersi pacifica, anche per quanto concerne il fatto che fosse sfuggito al controllo della padrona – non risulta sufficiente per fondare un giudizio di responsabilità, nemmeno in termini di corresponsabilità.
Essendo l'agire degli animali non univoco, costante e prevedibile, anche per quanto concerne l'indole degli stessi.
4 Apparendo così verosimilmente imputabile a plurimi ulteriori e diversi fattori l'avvenuta “messa in tensione” del guinzaglio da parte del cane condotto in passeggiata dall'attrice.
6. Per tutti questi motivi, la domanda attorea deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al petitum: la sola fase decisionale è liquidata in base ai parametri minimi, atteso il rito e l'avvenuto deposito di una sola memoria conclusionale.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA a pagare, in favore di , le Parte_1 CP_1 spese di lite che liquida in € 6,80 per esborsi ed € 6.164,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 10 febbraio 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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