Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 641 / 2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5979 / 2024, promossa con ricorso depositato il 05 / 12 / 2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]H a Gallarate (VA)
con l'avv. Bruno FEDELI
e
1) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]H a Gallarate (VA) con l'avv. Bruno FEDELI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cavaria con Premezzo (VA) in data
18.05.2013 (anno 2013 atto n. 4 parte II° serie A)
□ con un figlio: n data 23.03.2018 Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
1
alla signora;
con area pertinenziale esterna al fabbricato ad uso comune e con obbligo di Pt_1
entrambi al pagamento delle rispettive utenze domestiche già a loro intestate e con espresso divieto per entrambi di coabitazione stabile al loro interno con terze persone estranee al nucleo familiare.
3) Il figlio minore pur continuando a vivere prevalentemente con la madre, viene affidato, in Pt_3
regime di collocazione di fatto paritaria, ad entrambi i genitori i quali provvederanno in via solidale e per pari quota tanto al suo mantenimento quotidiano quanto al pagamento di qualsivoglia spesa di tipo straordinario e ciò sino all'effettivo raggiungimento da parte del figlio della indipendenza economica. Salvo eventuale diverso accordo dei genitori, il periodo di festività natalizie, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 sino al 6/01, il minore lo trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore e così anche per la Festività della Pasqua;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi di volta in volta tra loro.
4) I coniugi concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla signora
[...]
e che il padre versi a quest'ultima, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento del Pt_1 figlio l'importo mensile di € 100,00# da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Pt_3
5) Al fine della regolamentazione fra i coniugi delle spese sostenute sino ad oggi da ciascuno di essi per l'acquisto del fabbricato già interamente adibito a casa coniugale, il signor si Parte_2 impegna ed obbliga a versare la quota pari al 60% della rata del mutuo acceso per l'acquisto di detto immobile, mentre la signora si impegna ed obbliga a versare il restante 40% e ciò fino Pt_1 all'estinzione di detto mutuo.
6) L'autovettura marca FIAT modello Panda tg. ED783AW e già in uso alla signora
[...]
le viene trasferita in proprietà esclusiva, mentre viene trasferita in proprietà esclusiva al Pt_1 signor l'autovettura marca modello Qashqai tg. FP347CE ed Parte_2 CP_1 anch'essa già in uso allo stesso;
ciò, dalla data dell'omologa della loro separazione.
7) I coniugi, che al momento della celebrazione del matrimonio optavano per il regime patrimoniale di comunione dei beni, danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver ad oggi regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
8) I separandi concedono fin da ora reciproco permesso per l'espatrio ed altresì nulla osta al rilascio del passaporto per il figlio . Pt_3
2 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18.05.2013, in Cavaria con Premezzo (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Cavaria con Premezzo (VA) (anno 2013 atto n. 4
parte II° serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del __8.1.2025_________.
Il PRESIDENTE REL.
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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