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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 7.10.2024
da
c.f. nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.12.1958 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marta Miglioli, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro c.f. , nato il [...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Miglioli, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Piazza Cavalli n. 68, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in data 4.4 2025, ai fini di sentire pronunciare la separazione alle condizioni concordate dalle parti
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza dell'8.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: come precisate in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dal marito con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in OL (PC), in data 26 luglio 1981, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 30, parte 2, S A, anno 1981, precisando:
che dall'unione non erano nati figli;
che i rapporti tra i coniugi erano stati sereni per i primi quindici anni, per poi incrinarsi progressivamente, fino a rendere intollerabile la convivenza;
che il 12 novembre 2005, a causa dei dissidi ormai inconciliabili, il marito aveva lasciato la casa coniugale di trasferendosi a Piacenza;
Pt_2
che la ricorrente era rimasta a vivere nella casa coniugale, mentre il resistente aveva continuato a pagare direttamente le utenze e le spese relative all'abitazione; che la ricorrente desiderava dare veste giuridica ad una separazione di fatto che era in essere ormai da 18 anni e regolare i rapporti economici con il marito;
che essa ricorrente, a seguito di gravi problemi di salute, era stata riconosciuta invalida al 100% e percepiva una pensione di invalidità di Euro 313,91 al mese, nonché il reddito di cittadinanza poi sostituito dal reddito di inclusione, non essendo inoltre titolare di beni immobili o mobili registrati;
che il resistente aveva sempre lavorato come elettrauto e attualmente percepiva una pensione di importo presumibile non inferiore ad Euro 1.200,00 al mese, essendo inoltre titolare di conti correnti e quote di proprietà immobiliare, mentre lo stesso aveva inspiegabilmente rinunciato all'eredità della madre, che comprendeva anche la proprietà della casa familiare dove viveva ancora la ricorrente.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal marito, con previsione di un contributo a carico dello stesso per il mantenimento della moglie di almeno 650,00 euro mensili.
Con decreto in data 11.10.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 4.02.2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 4.02.2025 compariva la ricorrente, assistita dal suo Difensore, mentre compariva personalmente il resistente, senza l'assistenza di un Difensore. Dichiarata la contumacia del resistente, sentite le parti, a fronte della disponibilità manifestata dal resistente a trovare un accordo sulle condizioni di separazione, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti con autorizzazione dei coniugi a vivere separati e veniva disposto il rinvio della causa all'udienza dell'8.4.2025 ancora per la comparizione personale delle parti al fine di consentire alle stesse di raggiungere l'accordo in merito alle condizioni di separazione.
Alla successiva udienza dell'8.4.2025 compariva lo stesso Procuratore in rappresentanza di entrambe le parti dando atto che erano addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione, di tal che il resistente aveva conferito procura allo stesso
Procuratore della ricorrente, al fine della costituzione in giudizio allo scopo di poter precisare congiuntamente le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Il Procuratore di entrambe le parti, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisava pertanto le conclusioni chiedendo al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti dalle parti. Ad integrazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti già pronunciati all'udienza del 4.2.2025, veniva pertanto disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti come da comparsa di costituzione di
[...]
già depositata telematicamente e, sulle conclusioni congiunte delle parti, CP_1 all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una risalente e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambi i coniugi, che risultano separati di fatto già dal 2005 – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza e venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione ed al regolamento economico, le parti, all'udienza dell'8.4.2005, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, così da determinarsi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo - laddove, in assenza di figli, regolano i rapporti economici tra i coniugi, prevedendo anche un assegno di separazione a favore della moglie – rispondano a giustizia e non contrastino con i principi dell'ordinamento, di tal che non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata precisamente dalle parti.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – a seguito di accordo tra le parti – deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1 Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere la propria residenza;
2) Il signor verserà alla signora un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
mensile di Euro 650,00, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 20 di ogni mese;
3) Il signor verserà alla signora quale contributo per le spese CP_1 Pt_1
della nuova abitazione, le seguenti somme:
- Euro 5.000,00 con bonifico bancario da eseguirsi entro il 30 aprile 2025;
- Euro 5.000,00 con bonifico bancario da eseguirsi entro il 30 luglio 2025;
- Euro 5.000,00 con bonifico bancario da eseguirsi entro il 30 aprile 2026;
4) I coniugi danno atto di aver già ripartito tutti gli altri beni comuni.
- Spese processuali compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
OL (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 4 giugno 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti