Articolo 2 della Legge 26 maggio 1966, n. 360
Articolo 1
Versione
25 giugno 1966
Art. 2.
All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare.
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 giugno 1966