Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 15/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del
22/04/2024 e promossa in questo grado
Da
Parte 1 nato a [...] il [...] (c. f. [...]
C.F. 1 ed ivi residente a[...], Parte 2
) e residente in
[...] nato a [...] il [...] (c. f. Codice Fiscale 2
Capizzi alla via Sandro Pertini n.66, nato a [...] 3
Enschede (NL) il 16/1/1974 (c. f. Codice Fiscale 3 ) e residente in [...]alla c/da
Arcera snc, nato a [...] il [...] (c. f. Parte 4
e residente in [...]alla c/da Arcera snc, Codice Fiscale_4
[...]
) e nata a [...] il [...] (c. f. Parte_5 Codice Fiscale 5
residente in [...]alla c/da Celle snc, e Parte 6 nata a
NA il 30/10/1985 (c. f. Codice Fiscale 6 ) e residente in [...]alla via Sandro
Pertini n.64, tutti elettivamente domiciliati in Nicosia alla via Bernardo Di Falco n. 31/33
presso lo studio dell'avv. Lucia Fascetto, come da procura in atti
APPELLANTI
Contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. all'avv. Giovanni n° 19, (c.f.: C.F. 7
APPELLATO
*** ***
All'udienza del 22.04.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Pellegrino Parte 1): "Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e, per l'effetto, confermare l'efficacia nei confronti del sig. Controparte_1 nato a [...] il [...] dei seguenti atti di compravendita immobiliari stipulati tra i coniugi
[...]
CP_2 e i di loro figli Parte 2 Parte 1
[...] , Parte 3 Parte 4
Parte 5 e Parte 6 atto del
21/5/2009 per Notaio dott. Persona 1 di NA (rep. 29645, trascritto a NA in data
28/5/2009 ai nn. 5469/4368); atto del 26/5/2009 per Notaio dott. Persona 1 di Enna
(rep.29653, trascritto a nn. 19452/13275); atto di compravendita del 4/6/2009 per Notaio dott. Persona 1 di NA (rep.29674, trascritto a NA in data 8/6/2009 ai numeri
5762/4611) il tutto anche in relazione alla quota di proprietà del sig. [...] per l'effetto, revocare la condanna alle spese di lite in primo Parte 1
grado inflitta agli appellanti, condannando, invece, l'appellato alla refusione di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Si chiede, quindi, che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica".
( CP 1 "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, adversis reiectis:
-Ritenere e dichiarare inammissibile e con qualsiasi legale statuizione rigettare l'appello;
- condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
- concedere i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali".
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio i coniugi Parte_1 e CP 3 nonché Parte 2
e la moglie Controparte_4 Parte 3 […]
Parte 4 Parte_5 Parte_7 e, esposte le proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva al Tribunale di NA di dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia degli atti pubblici di compravendita rogati dal notaio [...] Per 1 da NA (stipulati rispettivamente il primo in data 21 maggio 2009 -n. 29645 Rep.;
n. 13920 Racc. e trascritto a NA il 28 maggio 2009 ai nn. 5469/4368; il secondo in data
26 maggio 2009 n. 29653 Rep.; n. 13924 Racc. e trascritto a NA il 01 giugno 2009 ai nn. 5580/4471 ed il terzo in data 4 giugno 2009 n. 29674 Rep.; n. 13939 Racc.- e trascritto a NA in data 8 giugno 2009 ai nn. 5762/4611), con i quali Persona 2 e Parte 1 avevano trasferito ai loro figli la proprietà dei beni immobili meglio descritti nei precisati atti.
In via subordinata chiedeva che venisse dichiarata la simulazione assoluta dei rogiti, con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Nel giudizio così promosso si costituivano i convenuti ad eccezione di [...] rimasta contumace, i quali eccepivano l'infondatezza dell'azioneControparte_4 ex adverso proposta e ne chiedevano il rigetto.
CP_3 eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere debitrice di alcunché nei confronti dell'attore.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria sostanziatasi nella produzione di documentazione conferente, nell'interrogatorio formale dei convenuti e nell'escussione dei testi indotti dalla parte attrice.
All'esito, il Tribunale emetteva la sentenza n° 178/2020 dal seguente dispositivo:
“-dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta CP 3
-dichiara l'inefficacia, limitatamente alle cedute quote indivise del diritto di proprietà del convenuto Parte 1
-dell'atto di compravendita del 21.05.2009 ai rogiti del notaio Persona 1 in NA, rep.
n. 29645 e racc. n. 13920;
-dell'atto di compravendita del 26.05.2009 ai rogiti del notaio Persona 1 in Enna, rep.
n.29653 e racc. n. 13924;
-dell'atto di compravendita del 04.06.2009 ai rogiti del notaio Persona 1 in Enna, rep.
n. 29674 e racc. n. 13929.
Condanna Parte 1 Parte 2 [...]
Parte 4 Parte 5 e [...] Parte 3 '
,in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di Parte_6
Controparte 1 che liquida in € 9.000,00 per compenso, oltre S.G. 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge ed € 887,00 per spese. Condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio in favore di CP_2
[…] che liquida in € 9.000,00 per compenso, oltre S.G. 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge e che distrae in favore del difensore avv. Lucia Fascetto, dichiaratasi antistataria.
Nulla sulle spese tra Controparte 1 e Controparte_4
Avverso la succitata pronuncia hanno interposto gravame Parte 1
Parte 2 Parte 3 Parte 4
,
Parte 5 e Parte 6 i quali ne hanno chiesto la riforma per i motivi dei quali si dirà.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando tutte i motivi posti a sostegno della proposta impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 30.09.2021 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 22.04.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione gli impugnanti denunciano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale in relazione alla “sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sia per quel che riguarda la diminuzione delle garanzie patrimoniali del debitore, sia con riferimento alla consapevolezza di arrecare un danno mediante gli atti di disposizione avversati”.
Rilevano in particolare che, "a fronte della stipula degli atti pubblici in contestazione, vi era stata una corresponsione di denaro mediante assegni circolari per un importo complessivo di € 332.000,00”, sicché “non si era concretizzato alcun pregiudizio alle ragioni della controparte", anche perché l'alienante, “oltre alla disponibilità economica derivante dalla vendita del compendio immobiliare oggetto dell'azione revocatoria avversata, era titolare di altri beni immobili di valore nettamente superiore al credito vantato dall'appellato", come da risultanze catastali prodotte insieme ad una perizia di parte redatta dal dr. Per 3 che aveva quantificato il valore degli immobili residui in €
307.530,00.
Concludevano perciò sostenendo che, "allorquando il Parte 1
aveva trasferito (insieme alla coniuge, CP 2 ) i beni oggetto della presente azione in favore dei figli”, in capo al predetto residuava un patrimonio tale da potere garantire la solvibilità del debito.
Il motivo non è fondato per le ragioni che di seguito si esplicitano. Si premette anzitutto che, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria, devono concorrere tutti i presupposti previsti dall'artt. 2901 c.c. e, in particolare, oltre alla prova dell'esistenza del credito vantato dall'attore in revocatoria, anche il requisito oggettivo costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, a titolo gratuito o oneroso, compiuto dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni"), e quello soggettivo, consistente, nel caso di atto a titolo gratuito, nella consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (c.d. “scientia damni”) e, nel caso di atto a titolo oneroso, nella consapevolezza del detto pregiudizio anche in capo al terzo
(c.d. "participatio fraudis").
La norma, più precisamente, distingue il caso in cui il credito sia sorto prima del compimento dell'atto dispositivo e quello in cui esso sia sorto successivamente, ammettendo per entrambi i casi l'azione "pauliana”, ma richiedendo, nel secondo caso, anche la sussistenza del c.d. "consilium fraudis", ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore.
Siffatti presupposti sono costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ove si precisa che l'azione revocatoria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale con cui il creditore chiede la revoca e la conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscono la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.
Facendo perciò richiamo a costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n°
3546/2004; Cass. 27718/2005; etc), i presupposti per l'azione revocatoria sono i seguenti:
1. la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore;
2. l'atto di disposizione compiuto dal debitore;
3. il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni);
4. la c.d. participatio fraudis, consistente nella consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo acquirente, di arrecare un pregiudizio al creditore quando l'atto di disposizione sia a titolo oneroso.
Tanto precisato, si osserva come la parte appellata abbia in primo grado compiutamente provato l'esistenza del diritto di credito vantato nei confronti del debitore [...]
ammontante ad € 74.900,00 oltre interessi, portato dal decreto di Parte 1
ingiunzione n° 131/2004, emesso in data 22.11.2004 dal Tribunale di Nicosia sulla base di una scrittura privata 20.08.2001, divenuto definitivo il 26.04.2012. Nella fattispecie in questione ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza degli atti di compravendita con i quali
[...]
tra il maggio ed il giugno del 2009, ha disposto dei propri beni in Parte 1 '
favore dei figli.
Occorre, allora, verificare la dedotta inesistenza dell'eventus damni, ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni del creditore per via della sufficienza del patrimonio residuato in capo a dopo le succitate alienazioni. Parte 1
In tema di azione revocatoria ordinaria, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'eventus damni non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficoltoso il conseguimento del credito. Tale atto può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, e tale variazione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre il debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, deve provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Tribunale Potenza, 25/02/2022, n. 219).
Nel caso de quo, gli atti dispositivi posti in essere dai coniugi hanno Parte 8
determinato un evidente variazione quantitativa del patrimonio del primo, a nulla rilevando che in capo a quest'ultimo sia rimasta la proprietà della metà dei fabbricati siti nel Comune di NA c/da Arcera, sia perché essi sono stati fabbricati in assenza di concessione edilizia (si veda la pag. 4 della relazione di parte a firma del dr. Per 3, sia perché i precisati beni risultano gravati da due distinte ipoteche volontarie, per complessivi € 300.000,00, concesse rispettivamente in favore di Parte 9
[...] e Parte 10
Senza dire poi che il corrispettivo di € 332.000,00, asseritamente ricevuto in dipendenza delle contestate compravendite, ben avrebbe potuto essere impiegato dal debitore in tutto questo lasso di tempo per estinguere la posizione creditoria vantata dall'odierno appellante.
Occorre a questo punto vagliare la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'azione esperita, con riferimento alla natura dell'atto che, come detto, è a titolo oneroso, ossia avuto riguardo alla consapevolezza (participatio fraudis) non solo dell'alienante ma anche degli acquirenti di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Orbene, non può esser posto in dubbio che, nella fattispecie in esame, emergono taluni indici presuntivi che assumono preminente rilievo, posto che, per consolidata giurisprudenza, l'accertamento, in relazione all'elemento soggettivo, può avvenire mediante presunzioni.
Sull'argomento, la Suprema Corte si è di recente così espressa: “In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Cassazione civile, sez. I, 14/05/2024 n. 13265)
Il primo dei succitati elementi è rappresentato dalla data di stipula degli atti di compravendita successiva non solo all'insorgenza del credito ma anche (sia pure di poco) all'emissione della sentenza (30.04.2009) che ha mandato assolto l' CP 1 dal reato di usura del quale era stato accusato dal Parte 1
Dirimente è però il legame di parentela strettissima intercorrente tra cedente e cessionari, il quale è ampiamente sufficiente a provare come questi ultimi fossero a conoscenza del depauperamento delle risorse patrimoniali del genitore, atteso che, sempre per consolidata giurisprudenza, tale consapevolezza può desumersi dai rapporti qualificati (ad es. parentela o, comunque, vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo alla controparte contrattuale in riferimento alla qualità delle parti e alla tempistica negoziale.
Recita in proposito una perspicua pronuncia della Corte Suprema: “La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente". Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n. 1286; si veda anche Cass. n°
30486/2023;).
A ciò sia aggiungano poi le dichiarazioni confessorie che gli odierni appellanti hanno reso in giudizio ammettendo, in sede di interrogatorio formale (si veda il verbale di udienza del
20.06.2016), di avere avuto conoscenza, già in epoca antecedente ai rogiti di compravendita, dell'esposizione debitoria del padre nei confronti dell'appellato e, quindi, anche del pregiudizio che avrebbero arrecato all' CP_1 con la stipula dei ripetuti rogiti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'impugnazione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 9.500,00, importo che, in ragione del valore della lite, viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 2.500,00), introduttiva (€ 2000,00) e decisoria (€ 5.000,00), oltre accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 178/2020 del dì
11.06.2020, emessa dal Tribunale di NA ed impugnata da Parte 1
Parte 3 Parte_4 Parte 2
Parte_6 Parte 5 e
Condanna gli appellanti a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 9.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 31.10.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice