Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6611 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME D6 6 1 1 /0 1 REPUBBLIC ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G. N. 10859/97 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Cron.14890 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente 78 S ENTENZA sul ricorso proposto da: ME AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN tirile LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato MALLIA GIULIO CESARE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso ✰ 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONE VINCENZO, giusta delega in calce 5628 -1- alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avverso la sentenza n. 1805/96 del Tribunale di LECCE, depositata il 14/08/96 R.G.N.319/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Milce -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12 maggio 1994 LE NN, sulla premessa di essere iscritta negli elenchi lavoratori agricoli del Comune dianagrafici dei Martano negli anni 1992 - 1993 per 51 giornate annue, e di avere vanamente presentato all'I.N.P.S. istanza per la liquidazione dell'indennità di maternità relativa al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto, avvenuto il 17 ottobre 1993, chiedeva al Pretore di Lecce la condanna dell'Istituto ad erogarle le prestazioni che le competevano. Resistente il convenuto, che contestava la validità iscrizione negli elenchi per ildella ILs esperiodo cennato al riguardo, produceva copia dell'accertamento ispettivo eseguito, il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza del 7 febbraio 95, dichiarativa del diritto della ricorrente a percepire la indennità richiesta, con condanna dell'I.N.P.S. ad erogarle la relativa prestazione, ma, all'esito dell'appello del soccom- bente, il Tribunale del luogo riformava totalmente la pronuncia pretorile con decisione del 14 agosto 1996, rigettando la domanda della assicurata. Ritenevano i giudici di merito che i 3 provvedimenti amministrativi di iscrizione, о cancellazione, negli elenchi predetti potevano comunque essere disapplicati ove non conformi alla legge, in carenza di tutti i presupposti necessari;
che 1'I.N.P.S. poteva, d'altronde, negare il beneficio richiesto, in carenza dello status di lavoratrice agricola in capo alla interessata, a seguito di negativi accertamenti ispettivi di competenza, come verificatosi nella specie, atteso che, alla stregua delle dichiarazioni rese dalla stesse LE ai funzionari dell'Istituto e trasfuse nel relativo verbale, trattandosi di confessione da equiparare a quella giudiziale ai sensi dell'art. 2735, comma 1, Cod. Civile, con fede privilegiata, Mila insussistenza del rapporto disi configurava la lavoro, contestato con la produzione del verbale ispettivo, cui solo tardivamente parte avversa aveva tentato di ovviare, formulando richiesta di prova per testi, preclusa dall'art. 437 C.P.C. in sede di appello;
che, al contrario, la contesta- zione in tal modo effettuata dall'I.N.P.S. non soggetta alle medesime preclusioni, siccome afferente a mera difesa in ordine alla sussistenza di un elemento costitutivo del diritto invocato;
che, per l'effetto, alla assicurata non poteva essere accordato il beneficio richiesto. Avverso tale sentenza la LE ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo articolato in diverse direzioni;
l'Istituto ha depositato soltanto la procura ed ha partecipato alla discussione orale in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 416, commi secondo e terzo, e 437 Cod. Proc. Civile, in relazione all'art. 360, nn. 1 e del medesimo codice di rito. Articola la censura in quattro direzioni, deducendo: che il Tribunale ha errato nel ritenere Milio che la eccezione circa la insussistenza del rapporto di lavoro, sollevata dall'I.N.P.S. tardi- vamente, non fosse preclusa ai sensi dell'art. 416, secondo comma, Cod. Proc. Civile, in quanto, trattandosi di eccezione in senso tecnico, tale preclusione andava indubbiamente sancita;
che al verbale ispettivo non si può conferire fede privilegiata, sicchè l'Istituto non aveva adempiuto all'ous probandi relativo al suo assunto, anche perché il verbale verteva su circostanze incon- ferenti quanto agli elementi costitutivi del 5 diritto vantato da essa ricorrente;
che l'Istituto non aveva mai richiesto alla commissione competente dai relativi la cancellazione della predetta limitandosi a elenchi dei braccianti agricoli, contestarne i presupposti tardivamente, a fronte della attualità della iscrizione, in ordine alla quale difettava ogni ricorso come per legge;
che, in definitiva, nessuna ulteriore prova del suo diritto incombeva alla LE, in quanto la stessa risultava obiettivamente dalla iscrizione. Il motivo è infondato in tutte le sue prospet- tazioni. In subiecta materia va, anzitutto, ribadito il principio che la parte interessata, la quale IL intende richiedere ed ottenere le prestazioni spettantile in tema di bracciantato agricolo, è tenuta a fornire rigorosa prova della sussistenza del rapporto di lavoro quale elemento costitutivo di supporto, il che normalmente avviene con la produzione degli elenchi relativi, ovvero della attestazione della iscrizione in essi per il periodo di riferimento e con un numero di giornate lavorative annuale come richiesto dalla legge (cinquantuno); di guisa che, in difetto di tale prova, l'Istituto erogatore non è tenuto a ritenere 6 costituito detto rapporto (Cfr. Cass. n. 8626/92), né deve dare la prova contraria. Nella specie, per quanto in precedenza esposto, 1'I.N.P.S., a fronte della produzione di tali elenchi da parte ricorrente, ha contestato in radice la esistenza del rapporto ed ha fornito elementi probatori di pertinenza, a supporto del proprio assunto, con la produzione del verbale ispettivo in senso contrario;
e pertanto, ove la situazione di contrasto si fosse cristallizzata unicamente secondo le modalità esposte, sarebbe stata rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ogni valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra situazione probatoria in una Unileo motivata disamina del bilanciamento dei contrap- posti elementi forniti dalle rispettive parti (Cass. S.U. n. 1133/2000). Ed è di palese evidenza che, in tale ottica, si profilava l'onere della ricorrente, siccome interessata all'accoglimento della domanda, di produrre ulteriori mezzi istruttori idonei a confortare la fondatezza delle sue pretese, sì da sminuire definitivamente la valenza dell'assunto previdenziale. Senonchè la predetta non solo non si è attivata in tal senso, come correttamente puntualizzato dal Tribunale,ma, ha operato in totale difformità di siffatte esigenze processuali (senza in tal modo invertire il principio dell'onere della prova), atteso che, -con propria confessione documentata, mai smentita nel corso di entrambi i giudizi di merito - ha dichiarato di avere effettuato un numero di giornate lavorative minore di quello richiesto dalla legge, così avvalorando in definitiva la tesi dell'I.N.P.S. circa la insussistenza del correlato elemento costitutivo della complessa fattisepcie normativa. Né si profilano, per altro verso, le violazioni prospettate, afferenti alla mutatio libelli ed alla preclusione, atteso che l'unico Uniles thema decidendum, quali che fossero le successive precisazioni, rimaneva sempre la non configu- rabilità del rapporto in carenza degli elementi costitutivi ed a fronte della iscrizione nei relativi elenchi;
e che la eccezione dell'Istituto, diretta e finalizzata alla declaratoria della inesistenza del diritto ex adverso azionato, non rientra nell'alveo delle preclusioni sanzionate dagli artt. 416 e 437 C.P.C., in quanto non in senso tecnico, ma inquadrabile tra quelle impro- prie, siccome mera prospettazione difensiva. E sul punto costituisce "ius receptum" che, in tema di 8 controversia circa la validità della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, il giudice deve accertare la sussistenza о meno del rapporto per detta iscrizione, non di lavoro necessario rilevando in contrario né la decadenza nella quale sia incorso l'ente pubblico per non aver impugnato tempestivamente, entro il termine di trenta giorni (ex art. 17 D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge n. 83/1970), il provvedimento di iscri- zione adottato dalla Commissione provinciale per la mano d'opera agricola, né eventuali preclusioni di altro genere;
che nel rito del lavoro la preclusione stabilita dall'art. 416, secondo comma, Chiles C.P.C. per le eccezioni processuali e di merito non proposte dal convenuto nella memoria costitutiva non si estende alle eccezioni improprie O mere difese, volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda e disciplinate dal terzo comma del medesimo articolo, il quale non commina per esse alcuna decadenza in caso di prospettazione tardiva, per cui tale contestazione può essere effettuata in qualsiasi momento, ed anche per la prima volta in appello;
che l'esistenza dei requisiti costitutivi e contributivi necessari per le prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua nega- zione da parte dell'Istituto assicuratore conve- nuto, configurandosi non come "eccezione in senso mera difesa", sfugge alle proprio, ma come preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 Cod. Proc. Civile, ed è perciò idonea, anche se volta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la eventuale carenza dei suddetti requisiti (Cfr. ex plurimis Cass. nn. 2195/95; 7630/96; 1655/99). Dai rilievi esposti emerge dunque che la ILs impugnata non risulta inficiata dallesentenza violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in ricorso;
per l'effetto esso va rigettato. Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, trattandosi di soccombenza in giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali, e non ricor- rendo la ipotesi di pretesa manifestatamente infon- data e temeraria. (Art. 152 Disp. Att. C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte;
10 Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione. - Roma - 21 dicembre 2000.- Presidente:Rosario be. Muris 11 Cons. estensore: Vem Mite COLLABORATORE D: CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 12 MAG. 2001Oggi, 11. COLLABORATORE ERIA Z T IO R N E N O O C * 3 3 5 . 0 1 N . 3 T 7 R A - S A 8 ' S - L A 1 L I T 1 E D , D , A E S I O E S L G P L N S G E O I E S B L N I I G D A A O L A O A L T T D E S T I E D O R , P I O D M R I T O S A I D G E E R T N E S E 11