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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, SeIOne Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1057/2023, in materia di regolamentaIOne dei rapporti genitori-figlio, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. BERGAMO Guido e Parte_1 C.F._1
l'avv. OLIVIERI CLAUDIA;
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FERRARI NELLA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA
- convenuto –
Avv. Silvia Nativi Controparte_2
- intervenuto-
con la partecipaIOne del PM in sede.
1 MOTIVAZIONE
Premesso che parte ricorrente deduceva di aver avuto una relaIOne con parte resistente, da cui nasceva in data 13 settembre 2010, che la madre in ragione di asserite violenze si CP_3 allontanava dalla casa famigliare con il figlio, senza alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, e che non vedeva il di lui figlio da diversi mesi e che lo stesso non andava a scuola;
parte resistente si costituiva dettagliando le violenze domestiche subite, anche coinvolgenti il minore, che determinavano il di lei allontanamento con il figlio.
Instaurato il contradditorio, in via d'urgenza, veniva nominato anzitutto un curatore speciale per il minore “considerato che all'esito dell'instauraIOne del contradditorio, nonché dell'acquisiIOne di copia degli atti dei procedimenti penali pendenti (comprensivi di audiIOne del minore CP_3
nonché delle relaIOni ASCA è emerso che il minore figlio della coppia veniva allontanato dalla casa famigliare unitamente alla madre nel novembre 2022, per la necessità della madre di porre sé ed il minore in sicurezza;
in particolare a seguito di intervento dei Carabinieri di Altare madre e bambino si allontanavano dalla casa già famigliare senza comunicare al padre la nuova residenza, in assenza a quanto consta di alcuna iniziativa ai sensi dell'art. 403 c.c.; emergeva poi in particolare che a seguito dell'allontanamento dalla casa famigliare il minore, oltre a non vedere il padre (se non in una occasione con educatore ASCA), non frequentava la scuola da novembre
2022, di talché sicuramente perderà l'anno (dato confermato da entrambi i genitori); ritenuto anzitutto che il minore abbisogni di adeguata rappresentanza processuale, essendo state dedotte violenze sia nei confronti della madre che del minore da parte del padre, ed al contempo risultando la circostanza, la cui gravità non si può sottacere, della mancanza di frequenza scolastica da parte del minore;
invero in assenza di accordo dei genitori e necessità di messa in sicurezza la madre avrebbe ben potuto e dovuto attivarsi a riguardo di modo da non far perdere l'anno al minore (con ricorso al Tribunale), che di fatto così ha passato diversi mesi a casa con la madre. Non solo, anche l'allontanamento dalla casa famigliare avrebbe dovuto venire vagliato dall'autorità giudiziaria in tempi ravvicinati alla decisione operata dalla madre, anche in relaIOne ai contatti padre-figlio. Va quindi nominato fin d'ora un curatore speciale per il minore”. Venivano quindi disposte visite padre-figlio in luogo neutro, con contemporanea presa in carico NPI con cui coordinarsi, oltre a disporre anche valutaIOne peritale, oltre alla presa in carico dei Servizi territorialmente competenti (ed attivaIOne poi di educativa). La madre veniva quindi autorizzata al trasferimento di residenza a Cairo Montenotte nonché all'iscriIOne ivi del minore per il nuovo anno scolastico.
Le visite, giusta indicaIOne di NPI (che valutava rispetto al minore un disturbo post traumatico da
2 stress rispetto alla figura del padre) venivano attivate solo dopo l'indicaIOne della CTU, di apertura ad un incontro chiarificatore. In data 10 gennaio 2024 veniva appunto depositata la CTU, a seguito della quale veniva disposto l'affido c.d. super esclusivo alla madre;
tuttavia, successivamente, a fronte di un periodo di criticità anche rispetto al nucleo madre-figlio, veniva disposto l'affido del minore all'Ente, unitamente al coinvolgimento diretto nella gestione del minore del nucleo paterno allargato “Vista la relaIOne in particolare dei SS CAIRO MONTENOTTE dep. 18 aprile 2024 dalla quale emerge che vi è stato un periodo di tensione tra madre e figlio, anche con agiti violenti del minore sulla madre. La madre ha, trasparentemente, ammesso di aver bevuto a fronte di un episodio di violenza del minore, e le è stata sospesa la patente (dichiarava tasso pari ad 1). Veniva poi rappresentato in udienza come il numero di assenze di avesse raggiunto un numero CP_3
consistente; il padre rappresentava anche preoccupaIOne circa una foto sui social di di un CP_3
ragazzino steso sui binari della ferrovia (spiegava di riconoscere il luogo come vicino casa del minore). A tal riguardo la madre ipotizzava trattarsi di altro amico (il viso era coperto), comunque la circostanza appare grave. Risulta evidente come oggi, nonostante gli sforzi profusi dalla madre, vi sia una inadeguatezza genitoriale cui va posto rimedio;
a fronte della limitaIOne già prevista in capo al padre (con affido super esclusivo alla madre), va oggi disposto l'affido del minore ai SS territorialmente competenti, con limitaIOne della responsabilità genitoriale di en i genitori, dettagliato come infra – come da richiesta del curatore speciale-. Va disposta anche la presa in carico della madre da parte del SERD.
Rispetto alla collocaIOne del minore, allo stato viene mantenuta la collocaIOne presso la madre.
Non si può invero ignorare come abbia già cambiato collocaIOne lo scorso anno (con CP_3
isolamento prolungato) e come comunque lo stesso abbia dimostrato ai Servizi di riflettere sul proprio comportamento (pur non rispettando le regole della madre), e viene seguito assiduamente da NPI.
Comunque, vanno approntati con urgenza dei sostegni alla madre nella gestione del mi-nore, anche rispetto all'inadempienza scolastica.
In sede di udienza i genitori hanno proposto concordemente varie figure: rispetto all'accompagnamento a scuola del minore (necessario onde fronteggiare eventuali rifiuti non motivati da vere esigenze di salute) veniva proposto o lo IO della madre o uno IO del padre in pensione ( ). Entrambe queste figure sarebbero conosciute al minore. Rispetto all'aiuto Per_1
compiti per che dovrà essere sia pomeridiano che al mattino se il minore salta troppa CP_3
scuola, il padre proponeva la zia paterna (moglie di ), già professoressa a Cairo Persona_2
Montenotte, figura approvata anche dalla madre. I genitori concordavano comunque di chiedere
3 alla suddetta zia indicaIOni anche per altre figure (data l'esigenza di molte ore). Rispetto a detta organizzaIOne veniva concesso termine di giorni 7 alle parti per depositare nota circa l'attuaIOne finale (scelta persone).
Detti aiuti alla madre dovranno subito iniziare e comunque andrà rappresentato a (anche CP_3
tramite educatore), che trattasi di aiuto oggetto di decisione concordata, che non influisce sul suo percorso con il padre, separato.
Unitamente all'aiuto compiti e trasporto a scuola dovranno proseguire gli altri interventi per
compresa l'educativa (il ServiIO potrà valutare una diversa modulaIOne temporale) e CP_3
dovrà venire attivato un canale di comunicaIOne dei Servizi Sociali con i genitori – preferibilmente un “gruppo” di messaggi istantanei quale whatsapp – ove dovranno esserci comunicaIOni limitate all'organizzaIOne di in cui i genitori devono farsi parti diligenti nel sopperire le risorse. CP_3
Tanto detto, comunque, i Servizi affidatari dovranno sentire la scuola onde assicurarsi che abbiano compreso la gravità della situaIOne di modo che non ci sia penalizzaIOne del minore con ulteriore bocciatura. Oltre al supporto quotidiano sopra menIOnato, si deve altresì ricercare dei famigliari di riferimento che possano venire introdotti quale supporto alla madre anche per ulteriori e diversi momenti (anche un weekend se acconsente), a riguardo si chiede ai SS in particolare di CP_3
conoscere , IO paterno, che vive ad Albissola e pertanto potrebbe passare tempo Persona_2
con il minore comunque in luoghi distanti dalla casa paterna (senza fare pressione quindi rispetto al rapporto con il padre). Conosciuto lo IO, se il minore acconsente, potranno venire concordate con il ServiIO affidatario delle visite – IO (anche con la zia già proposta per l'aiuto CP_3
compiti) anche con trasferta ad Albissola.
Rispetto infine agli incontri padre-figlio, pur se viene rappresentato un andamento non privo di ansia per il minore, emergeva come lo stesso continuasse a dimostrare apertura a riguardo, anche ipotizzando di vedere in futuro il padre non più con supporto doppio, dell'educatore e dell'assistente sociale, ma anche nel tempo solo con educatore. A riguardo si può prevedere che i
Servizi continuino gli incontri con progressivo passaggio a visite padre-figlio con educatore.
Comunque cercando di prevedere entro la prossima udienza almeno dei momenti solo con il padre
e l'educatore” (cfr. poi ordinanza del 15 maggio 2024). Venivano altresì disposte prese in carico rispetto alla madre (SERD, sostegno psicologico), seguite con impegno costante.
Successivamente, veniva ascoltato in data 6 giugno 2024. Infine, le visite padre-figlio CP_3
avevano una evoluIOne molto positiva, con liberalizzaIOne dei rapporti anche comprensivi di pernottamenti.
4 Parte ricorrente concludeva chiedendo “Disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitaIOne della madre e con facoltà per il padre di vederlo quando crede e di tenerlo con sé per 12 giorni al mese (coincidenti per lo più con i fine settimana), per un periodo di venti giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, per una settimana durante le vacanze natalizie e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale per i giorni di Natale e Pasqua;
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi di ciascun genitore. - Disporre che il signor versi alla Parte_1
signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al Controparte_1 CP_3 raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, la somma mensile di € 350,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore mediche, scolastiche, sportive previamente concordate e documentate;
- Disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito in via esclusiva dalla madre, così come l'assegno di frequenza”. CP_3
Parte resistente concludeva chiedendo “respingere integralmente ogni domanda originariamente svolta dal SI. in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico;
Parte_1
2-per l'effetto affidare il figlio minore in modo condiviso fra i due genitori, con CP_3 residenza presso la madre in Cairo Montenotte, mantenendo l'ausilio dell'educatore per il minore
e il monitoraggio dei Servizi Sociali e delle attività di supporto psicologico CP_3
attualmente in corso sia nei confronti del minore che dei genitori;
3-disporre che il padre possa vedere e prelevare il figlio minore un pomeriggio alla settimana e durante il fine settimana CP_3
per due giorni consecutivi, tenuto conto della volontà del minore e degli impegni scolastici e sportivi di quest'ultimo; disporre che il minore possa trascorrere alternativamente con i CP_3
rispettivi genitori un periodo di vacanza sia nei mesi estivi che, in alternativa, in quelli invernali compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore, per un numero di giorni quindici, salvo diverso accordo fra i genitori;
festività comandate in alternanza fra i genitori medesimi;
con iniIO
a Natale 2025 con il padre e capodanno 2026 con la madre;
4-porre a carico del SI. il mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_3
in via indiretta mediante versamento alla madre del minore stesso , dell'importo Controparte_1 pari a €uro 1.500,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese oltre rivalutaIOne annuale ISTAT;
oltre al 80% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive previamente concordate e successivamente documentate da ricevute e/o fatture di spesa, in proporIOne ai redditi dei due genitori;
con diritto alla perceIOne integrale dell'assegno unico corrisposto dallo Stato in capo alla madre , atteso il reddito di quest'ultima e la Controparte_1
5 irregolarità dei versamenti dell'assegno alimentare da parte del SI. nel corso di questo Pt_1
processo;
5-disporre a carico del SI. il versamento nei confronti della SI.ra Parte_1
della somma di €. 400,00 mensili oltre rivalutaIOne annuale ISTAT, quale Controparte_1 contributo al suo mantenimento, atteso il reddito molto basso della convenuta e l'indebitamento causato e costretto dal per esigenze personali del medesimo (immobile di proprietà-arredo Pt_1
e ristrutturaIOne, acquisti alimentari), nonché per l'arredamento della sua attuale unità abitativa nella quale vive con il figlio minore . CP_3
Il curatore speciale concludeva “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore CP_3
ad entrambi i genitori, SI. e SI.ra , riconoscendo Parte_1 Controparte_1
paritaria genitorialità e responsabilità nell'educaIOne e crescita del minore.
2. Confermare e disporre la prosecuIOne degli incarichi già in atto per i Servizi Sociali di Cairo
Montenotte e NPI SAVONA ASL 2, affinché continuino a monitorare la situaIOne familiare e a supportare il percorso psicologico ed educativo del minore e dei genitori, per un periodo di almeno
18 mesi, con richiesta, in caso di necessità del minore, di invio relaIOni a questo On.le Tribunale.
3. Stabilire il diritto di visita del padre in base al calendario attualmente in essere, ovvero 4 giorni con la madre e 3 giorni con il padre, tendenzialmente verso il weekend, salvo diversi accordi tra i genitori e in ogni caso andando incontro alle esigenze e alla serenità del minore CP_3
garantendo la flessibilità necessaria per il suo benessere.
4. Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla SI.ra un Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio pari alla cifra meglio ritenuta confacente alle esigenze del minore anche in consideraIOne dei redditi di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso gli stessi, cifra da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variaIOni degli indici
ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposiIOni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria.”.
Nel merito, rispetto all'affidamento di si osserva quanto segue. Perché possa derogarsi alla CP_3 regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condiIOne di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condiIOne di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, nel corso del procedimento è stato disposto l'affido c.d. super esclusivo alla madre, in ragione delle violenze emerse, e poi l'affido all'Ente,
6 date le gravi difficoltà di gestione del minore da parte della madre – comunque la madre ha sempre sostenuto l'accesso al padre -. Il procedimento per un consistente periodo ha visto la sospensione e poi comunque visite padre-figlio rarefatte, in unione comunque ad interventi a sostegno di Morris psicologici e anche rispetto alla scuola. Nel rispetto dei tempi del minore, che è nel frattempo molto cresciuto, il rapporto con il padre riprendeva;
detto risultato, molto buono, si ritiene fondato sulla crescita del minore coadiuvato anzitutto dai SS (oltre che dalla mamma), ormai punto di riferimento saldo per lo stesso, e dalla famiglia paterna allargata. Rispetto infatti i SS relaIOnavano CP_3
come, condiviso con il padre del tempo rispetto alla passione comune della moto, infine nei CP_3
fatti decideva di dare una nuova possibilità di rapporto al padre ( si dichiarava consapevole CP_3
di quanto accaduto ma di voler anche salvare e trattenere le parti buone di suo padre (…) Pur se è preoccupato che si ripresentino dinamiche e pensa che alcune cose il padre non le capisca a livello più profondo). Il padre dal canto suo riusciva, a fronte di detta apertura, a riallacciare i rapporti con il figlio in modo pieno, anche comprensivo di weekend;
pur considerando i dubbi di rispetto CP_3
il sostegno emotivo del padre, la sua comprensione emotiva, si deve anche dare atto di come il padre abbia comunque lungamente atteso il minore, e sotto altro profilo abbia sempre rappresentato le proprie preoccupaIOni educative, non rinunciando a proporre il proprio contributo normativo, contributo che ricerca in termini di contenimento e che si ritiene valido e necessario. CP_3
Dunque, tutte le parti, pur consce delle problematiche famigliari, hanno preso parte ad un percorso che rispetto al rapporto padre-figlio ha visto una risalita che integrerebbe gli estremi di una reintegra nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c., riuscendo oggi a garantire a il sostegno di entrambi i genitori, che riescono a coadiuvarsi;
tanto determina a disporre CP_3
l'affido condiviso in capo ai genitori, come da richiesta di entrambi nonché del curatore, mantenendo gli interventi attivi come da indicaIOne del SS (presa in carico, educativa, supporto psicologico), al fine di preservare il miglioramento ottenuto, in anni di crescita cruciali per CP_3
Il minore continuerà a vivere con la madre, e rispetto alle visite, a fronte della sostanzialmente coincidente indicaIOne delle parti, comunque basata su abitudine acquisita dal minore, si dispone che possa passare con il padre anche tre giorni a settimana anche con pernottamento, CP_3
preferibilmente durante il weekend, oltre a pomeriggi infrasettimanali, sempre comunque nel rispetto degli impegni del minore e accogliendo con elasticità la di lui organizzaIOne ( è ben CP_3
in grado di accordarsi con il padre, i genitori sono comunque onerati di avvisarsi e gestire i complessivi impegni anche scolastici del minore). Si prevede poi che le festività vengano passate in modo alternato dai genitori, e che ciascuno passa passare con il figlio fino a tre settimane anche non consecutive durante l'estate e 7 giorni durante le vacanze natalizie.
7 Rispetto al mantenimento di si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il CP_3
dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposiIOne - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzaIOne domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educaIOne (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporIOnale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinaIOne dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, nel corso del procedimento, inizialmente veniva posto a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad euro 500, salvo poi a fronte delle produIOni in data 1 ottobre
2023 porre a carico del padre un contributo pari ad euro 750 oltre all'80 % delle spese straordinarie, comunque a far data dal luglio 2023 compreso (comunque, sempre in via provvisoria, dall'analisi della documentaIOne prodotta dal padre emerge come lo stesso disponga di consistenti redditi
(dich. 2022 euro 3200 mensili circa, dich. 2021 euro 4800 circa mensili), mentre la madre dispone di circa euro 1000 mensili, oltre all'assegno unico per euro 150 circa, e l'indennità di frequenza
(nei soli mesi scolastici e diretta a supportare le esigenze del minore, comunque pari a circa euro
300). Considerato che la madre deve sostenere la totalità delle spese del minore, del cui accudimento è gravata in via totale, deve essere aumentato l'importo già previsto, con decorrenza dal luglio 2023, con previsione di un contributo a carico del padre pari ad euro 750 mensili, oltre all'80 % delle spese straordinarie. Non si ritengono sussistere allo stato i presupposti di cui all'art.
473 bis. 39 c.p.c., anche considerata la rilevanza specificamente attribuita alle mancate produIOni patrimoniali dall'art. 473 bis.18 c.p.c.).
Ricostruendo la situaIOne patrimoniale del padre, si osserva che lo stesso, nel corso di tutto il procedimento, è stato gravemente carente nelle produIOni di legge, di talché veniva anche svolta indagine di polizia tributaria;
il padre è titolare di una ditta individuale EDILBEP con volume di affari nel 2021 pari ad euro 260.000, nel 2022 pari ad euro 200.000, nel 2023 pari a 261000, con redditi pari nel 2021 a 74000 euro lordi circa, nel 2022 pari circa euro 85000 lordi, nel 2023 pari a circa euro 73000 lordi. Lo stesso deduceva rispetto al 2024, semplicemente producendo un
8 prospetto di conto economico (simulaIOne di reddito), documento unilaterale e non definitivo, con
“certificaIOne” del commercialista che gli stessi dati sarebbero stati usati per la dichiaraIOne dei redditi (che comunque avrebbe potuto già venire presentata) che nulla può provare e può essere considerata solo che appunto deduIOne, una riduIOne del volume di affari e dei redditi, prospettati rispettivamente quali pari ad euro 140.000 e ad euro 27.000. Parimenti sfornita di riscontro alcuno la deduIOne per cui il padre, imputato per maltrattamenti, avrebbe pertanto avuto un calo negli affidi da parte di Enti pubblici, non trovando tanto nemmeno riscontro nella normativa di cui al codice dei contratti pubblici (che ha riguardo a reati specifici). Non si sottace inoltre che è circostanza acquisita al procedimento che il padre tra la fine del 2024 ed iniIO del 2025 (relaIOne educativa) si recava in crociera con la compagna invitando anche il figlio, anche questo indice di capacità economica, pur a fronte degli asseriti esigui ricavi. Il padre inoltre ha molte comproprietà
(10 fabbricati, 78 terreni in provincia di Alessandria, 2 in provincia di Asti, un fabbricato in
Savona), e nel luglio 2023 comprava una MERCEDES per euro 48.000. Si osserva inoltre che nulla prova la circostanza per cui il padre avrebbe ricevuto delle somme dal fratello e dalla madre, quali asseriti prestiti (non essendovi appunto prova che fossero prestiti), anche considerato che lo stesso ha molte comproprietà con gli stessi e non emergono dagli estratti conto (che d'altro canto sono della ditta, estratti conto “privati” del padre di mero appoggio) costi e proventi di dette proprietà – che quindi potrebbero vedere gestione su un conto a parte-.
La madre dal canto suo oggi si trova in Naspi (circa 800 euro), percepisce l'indennità di frequenza del minore durante l'anno scolastico, percepisce l'assegno unico (circa 300 euro, si vedono anche cifre inferiori e poi ristori), sostiene un canone di locaIOne pari ad euro 290 mensili oltre utenze e spese condominiali, ha oggi un compagno con cui convive (e con cui può suddividere le spese, parimenti peraltro il padre).
Orbene, emerge come la situaIOne economica della madre sia alquanto precaria e deteriore rispetto quella del padre, pur se la stessa ha certo capacità lavorativa (ha sempre avuto un lavoro nel corso del procedimento, pur se sempre con stipendio sui 1000 euro mensili); il padre dal canto suo, gravemente carente nelle produIOni di legge e il cui prospetto di simulaIOne reddito, conto economico, nulla prova, ha una ditta in bonis ed una capacità lavorativa alta, oltre ad avere anche numerosi immobili e vi sono indici della di lui agiatezza economica (MERCEDES comprata per euro 48000 nel 2023). Alla luce del lieve peggioramento della situaIOne economica della madre, nonché delle molto buone condiIOni economiche del padre, anche considerato oggi il tempo che passa con il padre nel weekend (circa 12 giorni al mese), in aumento consistente (prima CP_3
zero), si reputa di diminuire il mantenimento da corrispondersi ad euro 600 mensili, con decorrenza
9 dalla presente decisione, oltre all'80 % delle spese, fermo l'assegno unico nella totalità in capo alla madre (anche il 50 % del padre) e l'indennità di frequenza alla madre (indicaIOne in tal senso dei genitori). Ad abundantiam si specifica che detto contributo risulta sostenibile anche rispetto alle asserite esigue entrate del padre (circa 1700 mensili), non provate, considerata altresì la solidità della complessiva situaIOne patrimoniale dello stesso.
Rispetto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla madre, già convivente more uxorio – in assenza comunque di contratto di convivenza -, non si ravvisa stato di bisogno ai sensi dell'art. 1 co.
65 lg. 76/2016, mentre domande di rimborso/restituIOne risultano inammissibili per carenza di collegamento c.d. forte.
Rispetto le spese di lite, attesa la convergenza e l'impegno, si ritiene di compensare le spese tra la madre ed il curatore speciale;
rispetto al padre si ritiene di compensare per metà le spese con il curatore speciale e porre l'altra metà a carico dello stesso, non potendosi non valorizzare le ragioni a fondamento in particolare della sospensione delle visite. Rispetto alla madre, si reputa parimenti di compensare per metà le spese con il padre, in ragione della convergenza ultima in punto di provvedimenti di affido e visite nonché avendo riguardo alla parziale soccombenza in punto di mantenimento del minore (pur considerandosi a riguardo anche a tal fine l'art. 473 bis. 18 c.p.c.), e soccombenza rispetto al proprio mantenimento;
condannando per metà il padre alla rifusione, anche qui valorizzando le ragioni a fondamento della sospensione delle visite (violenze). Vengono comunque ridotti i valori della fase decisionale attesa la rinuncia alle memorie. Le spese di CTU, attesa la causalità e comunque quanto sopra ragionato, vengono mantenute a carico della madre per un quarto e per gli altri tre quarti a carico del padre.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composiIOne collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, ecceIOne e difesa, così provvede:
- revocando l'affido all'Ente SS Cairo Montenotte, affida il figlio minore in CP_3
modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministraIOne, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocaIOne prevalente presso la madre;
- dispone la prosecuIOne della presa in carico del nucleo da parte dei SS di Cairo Montenotte, con prosieguo anche dell'educativa, oltre che il prosieguo della presa in carico NPI per per almeno mesi 18 e poi con prosieguo a discreIOne dei Servizi;
CP_3
- potrà passare con il padre anche tre giorni a settimana anche con pernottamento, CP_3
10 preferibilmente durante il weekend, oltre a pomeriggi infrasettimanali, sempre comunque nel rispetto degli impegni del minore e accogliendo con elasticità la di lui organizzaIOne;
le festività verranno passate in modo alternato dai genitori, e ciascuno potrà passare con il figlio fino a tre settimane anche non consecutive durante l'estate e 7 giorni durante le vacanze natalizie;
- fermo quanto già disposto nel corso del procedimento, pone, a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni
[...] Controparte_1
mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 600, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_3
oltre 80 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
oltre ad assegno unico nella totalità alla madre;
- rigetta la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla madre;
- spese compensate tra il curatore speciale e la madre;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 CP_3
nella persona del curatore speciale Avv. Silvia Nativi, che liquida, operata la
[...]
compensaIOne per metà, in complessivi euro 3082, di cui euro 1701 per fase di studio
(ancora da compensare), euro 1204 per la fase introduttiva (ancora da compensare), euro 1806 per la fase istruttoria (ancora da compensare), euro 1453 per la fase decisionale (ancora da compensare), oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1
operata la compensaIOne per metà, in complessivi euro 3082, di Controparte_1
cui euro 1701 per fase di studio (ancora da compensare), euro 1204 per la fase introduttiva
(ancora da compensare), euro 1806 per la fase istruttoria (ancora da compensare), euro 1453 per la fase decisionale (ancora da compensare), oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre
IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico di per 3 / 4 e per 1/4 a carico Parte_1
di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicaIOni di legge, anche al SS Cairo Montenotte e NPI
SAVONA ASL 2.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
11 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, SeIOne Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1057/2023, in materia di regolamentaIOne dei rapporti genitori-figlio, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. BERGAMO Guido e Parte_1 C.F._1
l'avv. OLIVIERI CLAUDIA;
- attore -
contro
(C.F. ), con l'Avv. FERRARI NELLA Controparte_1 C.F._2
GIOVANNA
- convenuto –
Avv. Silvia Nativi Controparte_2
- intervenuto-
con la partecipaIOne del PM in sede.
1 MOTIVAZIONE
Premesso che parte ricorrente deduceva di aver avuto una relaIOne con parte resistente, da cui nasceva in data 13 settembre 2010, che la madre in ragione di asserite violenze si CP_3 allontanava dalla casa famigliare con il figlio, senza alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, e che non vedeva il di lui figlio da diversi mesi e che lo stesso non andava a scuola;
parte resistente si costituiva dettagliando le violenze domestiche subite, anche coinvolgenti il minore, che determinavano il di lei allontanamento con il figlio.
Instaurato il contradditorio, in via d'urgenza, veniva nominato anzitutto un curatore speciale per il minore “considerato che all'esito dell'instauraIOne del contradditorio, nonché dell'acquisiIOne di copia degli atti dei procedimenti penali pendenti (comprensivi di audiIOne del minore CP_3
nonché delle relaIOni ASCA è emerso che il minore figlio della coppia veniva allontanato dalla casa famigliare unitamente alla madre nel novembre 2022, per la necessità della madre di porre sé ed il minore in sicurezza;
in particolare a seguito di intervento dei Carabinieri di Altare madre e bambino si allontanavano dalla casa già famigliare senza comunicare al padre la nuova residenza, in assenza a quanto consta di alcuna iniziativa ai sensi dell'art. 403 c.c.; emergeva poi in particolare che a seguito dell'allontanamento dalla casa famigliare il minore, oltre a non vedere il padre (se non in una occasione con educatore ASCA), non frequentava la scuola da novembre
2022, di talché sicuramente perderà l'anno (dato confermato da entrambi i genitori); ritenuto anzitutto che il minore abbisogni di adeguata rappresentanza processuale, essendo state dedotte violenze sia nei confronti della madre che del minore da parte del padre, ed al contempo risultando la circostanza, la cui gravità non si può sottacere, della mancanza di frequenza scolastica da parte del minore;
invero in assenza di accordo dei genitori e necessità di messa in sicurezza la madre avrebbe ben potuto e dovuto attivarsi a riguardo di modo da non far perdere l'anno al minore (con ricorso al Tribunale), che di fatto così ha passato diversi mesi a casa con la madre. Non solo, anche l'allontanamento dalla casa famigliare avrebbe dovuto venire vagliato dall'autorità giudiziaria in tempi ravvicinati alla decisione operata dalla madre, anche in relaIOne ai contatti padre-figlio. Va quindi nominato fin d'ora un curatore speciale per il minore”. Venivano quindi disposte visite padre-figlio in luogo neutro, con contemporanea presa in carico NPI con cui coordinarsi, oltre a disporre anche valutaIOne peritale, oltre alla presa in carico dei Servizi territorialmente competenti (ed attivaIOne poi di educativa). La madre veniva quindi autorizzata al trasferimento di residenza a Cairo Montenotte nonché all'iscriIOne ivi del minore per il nuovo anno scolastico.
Le visite, giusta indicaIOne di NPI (che valutava rispetto al minore un disturbo post traumatico da
2 stress rispetto alla figura del padre) venivano attivate solo dopo l'indicaIOne della CTU, di apertura ad un incontro chiarificatore. In data 10 gennaio 2024 veniva appunto depositata la CTU, a seguito della quale veniva disposto l'affido c.d. super esclusivo alla madre;
tuttavia, successivamente, a fronte di un periodo di criticità anche rispetto al nucleo madre-figlio, veniva disposto l'affido del minore all'Ente, unitamente al coinvolgimento diretto nella gestione del minore del nucleo paterno allargato “Vista la relaIOne in particolare dei SS CAIRO MONTENOTTE dep. 18 aprile 2024 dalla quale emerge che vi è stato un periodo di tensione tra madre e figlio, anche con agiti violenti del minore sulla madre. La madre ha, trasparentemente, ammesso di aver bevuto a fronte di un episodio di violenza del minore, e le è stata sospesa la patente (dichiarava tasso pari ad 1). Veniva poi rappresentato in udienza come il numero di assenze di avesse raggiunto un numero CP_3
consistente; il padre rappresentava anche preoccupaIOne circa una foto sui social di di un CP_3
ragazzino steso sui binari della ferrovia (spiegava di riconoscere il luogo come vicino casa del minore). A tal riguardo la madre ipotizzava trattarsi di altro amico (il viso era coperto), comunque la circostanza appare grave. Risulta evidente come oggi, nonostante gli sforzi profusi dalla madre, vi sia una inadeguatezza genitoriale cui va posto rimedio;
a fronte della limitaIOne già prevista in capo al padre (con affido super esclusivo alla madre), va oggi disposto l'affido del minore ai SS territorialmente competenti, con limitaIOne della responsabilità genitoriale di en i genitori, dettagliato come infra – come da richiesta del curatore speciale-. Va disposta anche la presa in carico della madre da parte del SERD.
Rispetto alla collocaIOne del minore, allo stato viene mantenuta la collocaIOne presso la madre.
Non si può invero ignorare come abbia già cambiato collocaIOne lo scorso anno (con CP_3
isolamento prolungato) e come comunque lo stesso abbia dimostrato ai Servizi di riflettere sul proprio comportamento (pur non rispettando le regole della madre), e viene seguito assiduamente da NPI.
Comunque, vanno approntati con urgenza dei sostegni alla madre nella gestione del mi-nore, anche rispetto all'inadempienza scolastica.
In sede di udienza i genitori hanno proposto concordemente varie figure: rispetto all'accompagnamento a scuola del minore (necessario onde fronteggiare eventuali rifiuti non motivati da vere esigenze di salute) veniva proposto o lo IO della madre o uno IO del padre in pensione ( ). Entrambe queste figure sarebbero conosciute al minore. Rispetto all'aiuto Per_1
compiti per che dovrà essere sia pomeridiano che al mattino se il minore salta troppa CP_3
scuola, il padre proponeva la zia paterna (moglie di ), già professoressa a Cairo Persona_2
Montenotte, figura approvata anche dalla madre. I genitori concordavano comunque di chiedere
3 alla suddetta zia indicaIOni anche per altre figure (data l'esigenza di molte ore). Rispetto a detta organizzaIOne veniva concesso termine di giorni 7 alle parti per depositare nota circa l'attuaIOne finale (scelta persone).
Detti aiuti alla madre dovranno subito iniziare e comunque andrà rappresentato a (anche CP_3
tramite educatore), che trattasi di aiuto oggetto di decisione concordata, che non influisce sul suo percorso con il padre, separato.
Unitamente all'aiuto compiti e trasporto a scuola dovranno proseguire gli altri interventi per
compresa l'educativa (il ServiIO potrà valutare una diversa modulaIOne temporale) e CP_3
dovrà venire attivato un canale di comunicaIOne dei Servizi Sociali con i genitori – preferibilmente un “gruppo” di messaggi istantanei quale whatsapp – ove dovranno esserci comunicaIOni limitate all'organizzaIOne di in cui i genitori devono farsi parti diligenti nel sopperire le risorse. CP_3
Tanto detto, comunque, i Servizi affidatari dovranno sentire la scuola onde assicurarsi che abbiano compreso la gravità della situaIOne di modo che non ci sia penalizzaIOne del minore con ulteriore bocciatura. Oltre al supporto quotidiano sopra menIOnato, si deve altresì ricercare dei famigliari di riferimento che possano venire introdotti quale supporto alla madre anche per ulteriori e diversi momenti (anche un weekend se acconsente), a riguardo si chiede ai SS in particolare di CP_3
conoscere , IO paterno, che vive ad Albissola e pertanto potrebbe passare tempo Persona_2
con il minore comunque in luoghi distanti dalla casa paterna (senza fare pressione quindi rispetto al rapporto con il padre). Conosciuto lo IO, se il minore acconsente, potranno venire concordate con il ServiIO affidatario delle visite – IO (anche con la zia già proposta per l'aiuto CP_3
compiti) anche con trasferta ad Albissola.
Rispetto infine agli incontri padre-figlio, pur se viene rappresentato un andamento non privo di ansia per il minore, emergeva come lo stesso continuasse a dimostrare apertura a riguardo, anche ipotizzando di vedere in futuro il padre non più con supporto doppio, dell'educatore e dell'assistente sociale, ma anche nel tempo solo con educatore. A riguardo si può prevedere che i
Servizi continuino gli incontri con progressivo passaggio a visite padre-figlio con educatore.
Comunque cercando di prevedere entro la prossima udienza almeno dei momenti solo con il padre
e l'educatore” (cfr. poi ordinanza del 15 maggio 2024). Venivano altresì disposte prese in carico rispetto alla madre (SERD, sostegno psicologico), seguite con impegno costante.
Successivamente, veniva ascoltato in data 6 giugno 2024. Infine, le visite padre-figlio CP_3
avevano una evoluIOne molto positiva, con liberalizzaIOne dei rapporti anche comprensivi di pernottamenti.
4 Parte ricorrente concludeva chiedendo “Disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitaIOne della madre e con facoltà per il padre di vederlo quando crede e di tenerlo con sé per 12 giorni al mese (coincidenti per lo più con i fine settimana), per un periodo di venti giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, per una settimana durante le vacanze natalizie e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza annuale per i giorni di Natale e Pasqua;
il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi di ciascun genitore. - Disporre che il signor versi alla Parte_1
signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al Controparte_1 CP_3 raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, la somma mensile di € 350,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie affrontate nell'interesse del minore mediche, scolastiche, sportive previamente concordate e documentate;
- Disporre che l'assegno unico per il figlio venga percepito in via esclusiva dalla madre, così come l'assegno di frequenza”. CP_3
Parte resistente concludeva chiedendo “respingere integralmente ogni domanda originariamente svolta dal SI. in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico;
Parte_1
2-per l'effetto affidare il figlio minore in modo condiviso fra i due genitori, con CP_3 residenza presso la madre in Cairo Montenotte, mantenendo l'ausilio dell'educatore per il minore
e il monitoraggio dei Servizi Sociali e delle attività di supporto psicologico CP_3
attualmente in corso sia nei confronti del minore che dei genitori;
3-disporre che il padre possa vedere e prelevare il figlio minore un pomeriggio alla settimana e durante il fine settimana CP_3
per due giorni consecutivi, tenuto conto della volontà del minore e degli impegni scolastici e sportivi di quest'ultimo; disporre che il minore possa trascorrere alternativamente con i CP_3
rispettivi genitori un periodo di vacanza sia nei mesi estivi che, in alternativa, in quelli invernali compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore, per un numero di giorni quindici, salvo diverso accordo fra i genitori;
festività comandate in alternanza fra i genitori medesimi;
con iniIO
a Natale 2025 con il padre e capodanno 2026 con la madre;
4-porre a carico del SI. il mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_3
in via indiretta mediante versamento alla madre del minore stesso , dell'importo Controparte_1 pari a €uro 1.500,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese oltre rivalutaIOne annuale ISTAT;
oltre al 80% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive previamente concordate e successivamente documentate da ricevute e/o fatture di spesa, in proporIOne ai redditi dei due genitori;
con diritto alla perceIOne integrale dell'assegno unico corrisposto dallo Stato in capo alla madre , atteso il reddito di quest'ultima e la Controparte_1
5 irregolarità dei versamenti dell'assegno alimentare da parte del SI. nel corso di questo Pt_1
processo;
5-disporre a carico del SI. il versamento nei confronti della SI.ra Parte_1
della somma di €. 400,00 mensili oltre rivalutaIOne annuale ISTAT, quale Controparte_1 contributo al suo mantenimento, atteso il reddito molto basso della convenuta e l'indebitamento causato e costretto dal per esigenze personali del medesimo (immobile di proprietà-arredo Pt_1
e ristrutturaIOne, acquisti alimentari), nonché per l'arredamento della sua attuale unità abitativa nella quale vive con il figlio minore . CP_3
Il curatore speciale concludeva “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore CP_3
ad entrambi i genitori, SI. e SI.ra , riconoscendo Parte_1 Controparte_1
paritaria genitorialità e responsabilità nell'educaIOne e crescita del minore.
2. Confermare e disporre la prosecuIOne degli incarichi già in atto per i Servizi Sociali di Cairo
Montenotte e NPI SAVONA ASL 2, affinché continuino a monitorare la situaIOne familiare e a supportare il percorso psicologico ed educativo del minore e dei genitori, per un periodo di almeno
18 mesi, con richiesta, in caso di necessità del minore, di invio relaIOni a questo On.le Tribunale.
3. Stabilire il diritto di visita del padre in base al calendario attualmente in essere, ovvero 4 giorni con la madre e 3 giorni con il padre, tendenzialmente verso il weekend, salvo diversi accordi tra i genitori e in ogni caso andando incontro alle esigenze e alla serenità del minore CP_3
garantendo la flessibilità necessaria per il suo benessere.
4. Porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla SI.ra un Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio pari alla cifra meglio ritenuta confacente alle esigenze del minore anche in consideraIOne dei redditi di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso gli stessi, cifra da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variaIOni degli indici
ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposiIOni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria.”.
Nel merito, rispetto all'affidamento di si osserva quanto segue. Perché possa derogarsi alla CP_3 regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condiIOne di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condiIOne di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, nel corso del procedimento è stato disposto l'affido c.d. super esclusivo alla madre, in ragione delle violenze emerse, e poi l'affido all'Ente,
6 date le gravi difficoltà di gestione del minore da parte della madre – comunque la madre ha sempre sostenuto l'accesso al padre -. Il procedimento per un consistente periodo ha visto la sospensione e poi comunque visite padre-figlio rarefatte, in unione comunque ad interventi a sostegno di Morris psicologici e anche rispetto alla scuola. Nel rispetto dei tempi del minore, che è nel frattempo molto cresciuto, il rapporto con il padre riprendeva;
detto risultato, molto buono, si ritiene fondato sulla crescita del minore coadiuvato anzitutto dai SS (oltre che dalla mamma), ormai punto di riferimento saldo per lo stesso, e dalla famiglia paterna allargata. Rispetto infatti i SS relaIOnavano CP_3
come, condiviso con il padre del tempo rispetto alla passione comune della moto, infine nei CP_3
fatti decideva di dare una nuova possibilità di rapporto al padre ( si dichiarava consapevole CP_3
di quanto accaduto ma di voler anche salvare e trattenere le parti buone di suo padre (…) Pur se è preoccupato che si ripresentino dinamiche e pensa che alcune cose il padre non le capisca a livello più profondo). Il padre dal canto suo riusciva, a fronte di detta apertura, a riallacciare i rapporti con il figlio in modo pieno, anche comprensivo di weekend;
pur considerando i dubbi di rispetto CP_3
il sostegno emotivo del padre, la sua comprensione emotiva, si deve anche dare atto di come il padre abbia comunque lungamente atteso il minore, e sotto altro profilo abbia sempre rappresentato le proprie preoccupaIOni educative, non rinunciando a proporre il proprio contributo normativo, contributo che ricerca in termini di contenimento e che si ritiene valido e necessario. CP_3
Dunque, tutte le parti, pur consce delle problematiche famigliari, hanno preso parte ad un percorso che rispetto al rapporto padre-figlio ha visto una risalita che integrerebbe gli estremi di una reintegra nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c., riuscendo oggi a garantire a il sostegno di entrambi i genitori, che riescono a coadiuvarsi;
tanto determina a disporre CP_3
l'affido condiviso in capo ai genitori, come da richiesta di entrambi nonché del curatore, mantenendo gli interventi attivi come da indicaIOne del SS (presa in carico, educativa, supporto psicologico), al fine di preservare il miglioramento ottenuto, in anni di crescita cruciali per CP_3
Il minore continuerà a vivere con la madre, e rispetto alle visite, a fronte della sostanzialmente coincidente indicaIOne delle parti, comunque basata su abitudine acquisita dal minore, si dispone che possa passare con il padre anche tre giorni a settimana anche con pernottamento, CP_3
preferibilmente durante il weekend, oltre a pomeriggi infrasettimanali, sempre comunque nel rispetto degli impegni del minore e accogliendo con elasticità la di lui organizzaIOne ( è ben CP_3
in grado di accordarsi con il padre, i genitori sono comunque onerati di avvisarsi e gestire i complessivi impegni anche scolastici del minore). Si prevede poi che le festività vengano passate in modo alternato dai genitori, e che ciascuno passa passare con il figlio fino a tre settimane anche non consecutive durante l'estate e 7 giorni durante le vacanze natalizie.
7 Rispetto al mantenimento di si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il CP_3
dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposiIOne - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzaIOne domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educaIOne (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporIOnale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinaIOne dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, nel corso del procedimento, inizialmente veniva posto a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad euro 500, salvo poi a fronte delle produIOni in data 1 ottobre
2023 porre a carico del padre un contributo pari ad euro 750 oltre all'80 % delle spese straordinarie, comunque a far data dal luglio 2023 compreso (comunque, sempre in via provvisoria, dall'analisi della documentaIOne prodotta dal padre emerge come lo stesso disponga di consistenti redditi
(dich. 2022 euro 3200 mensili circa, dich. 2021 euro 4800 circa mensili), mentre la madre dispone di circa euro 1000 mensili, oltre all'assegno unico per euro 150 circa, e l'indennità di frequenza
(nei soli mesi scolastici e diretta a supportare le esigenze del minore, comunque pari a circa euro
300). Considerato che la madre deve sostenere la totalità delle spese del minore, del cui accudimento è gravata in via totale, deve essere aumentato l'importo già previsto, con decorrenza dal luglio 2023, con previsione di un contributo a carico del padre pari ad euro 750 mensili, oltre all'80 % delle spese straordinarie. Non si ritengono sussistere allo stato i presupposti di cui all'art.
473 bis. 39 c.p.c., anche considerata la rilevanza specificamente attribuita alle mancate produIOni patrimoniali dall'art. 473 bis.18 c.p.c.).
Ricostruendo la situaIOne patrimoniale del padre, si osserva che lo stesso, nel corso di tutto il procedimento, è stato gravemente carente nelle produIOni di legge, di talché veniva anche svolta indagine di polizia tributaria;
il padre è titolare di una ditta individuale EDILBEP con volume di affari nel 2021 pari ad euro 260.000, nel 2022 pari ad euro 200.000, nel 2023 pari a 261000, con redditi pari nel 2021 a 74000 euro lordi circa, nel 2022 pari circa euro 85000 lordi, nel 2023 pari a circa euro 73000 lordi. Lo stesso deduceva rispetto al 2024, semplicemente producendo un
8 prospetto di conto economico (simulaIOne di reddito), documento unilaterale e non definitivo, con
“certificaIOne” del commercialista che gli stessi dati sarebbero stati usati per la dichiaraIOne dei redditi (che comunque avrebbe potuto già venire presentata) che nulla può provare e può essere considerata solo che appunto deduIOne, una riduIOne del volume di affari e dei redditi, prospettati rispettivamente quali pari ad euro 140.000 e ad euro 27.000. Parimenti sfornita di riscontro alcuno la deduIOne per cui il padre, imputato per maltrattamenti, avrebbe pertanto avuto un calo negli affidi da parte di Enti pubblici, non trovando tanto nemmeno riscontro nella normativa di cui al codice dei contratti pubblici (che ha riguardo a reati specifici). Non si sottace inoltre che è circostanza acquisita al procedimento che il padre tra la fine del 2024 ed iniIO del 2025 (relaIOne educativa) si recava in crociera con la compagna invitando anche il figlio, anche questo indice di capacità economica, pur a fronte degli asseriti esigui ricavi. Il padre inoltre ha molte comproprietà
(10 fabbricati, 78 terreni in provincia di Alessandria, 2 in provincia di Asti, un fabbricato in
Savona), e nel luglio 2023 comprava una MERCEDES per euro 48.000. Si osserva inoltre che nulla prova la circostanza per cui il padre avrebbe ricevuto delle somme dal fratello e dalla madre, quali asseriti prestiti (non essendovi appunto prova che fossero prestiti), anche considerato che lo stesso ha molte comproprietà con gli stessi e non emergono dagli estratti conto (che d'altro canto sono della ditta, estratti conto “privati” del padre di mero appoggio) costi e proventi di dette proprietà – che quindi potrebbero vedere gestione su un conto a parte-.
La madre dal canto suo oggi si trova in Naspi (circa 800 euro), percepisce l'indennità di frequenza del minore durante l'anno scolastico, percepisce l'assegno unico (circa 300 euro, si vedono anche cifre inferiori e poi ristori), sostiene un canone di locaIOne pari ad euro 290 mensili oltre utenze e spese condominiali, ha oggi un compagno con cui convive (e con cui può suddividere le spese, parimenti peraltro il padre).
Orbene, emerge come la situaIOne economica della madre sia alquanto precaria e deteriore rispetto quella del padre, pur se la stessa ha certo capacità lavorativa (ha sempre avuto un lavoro nel corso del procedimento, pur se sempre con stipendio sui 1000 euro mensili); il padre dal canto suo, gravemente carente nelle produIOni di legge e il cui prospetto di simulaIOne reddito, conto economico, nulla prova, ha una ditta in bonis ed una capacità lavorativa alta, oltre ad avere anche numerosi immobili e vi sono indici della di lui agiatezza economica (MERCEDES comprata per euro 48000 nel 2023). Alla luce del lieve peggioramento della situaIOne economica della madre, nonché delle molto buone condiIOni economiche del padre, anche considerato oggi il tempo che passa con il padre nel weekend (circa 12 giorni al mese), in aumento consistente (prima CP_3
zero), si reputa di diminuire il mantenimento da corrispondersi ad euro 600 mensili, con decorrenza
9 dalla presente decisione, oltre all'80 % delle spese, fermo l'assegno unico nella totalità in capo alla madre (anche il 50 % del padre) e l'indennità di frequenza alla madre (indicaIOne in tal senso dei genitori). Ad abundantiam si specifica che detto contributo risulta sostenibile anche rispetto alle asserite esigue entrate del padre (circa 1700 mensili), non provate, considerata altresì la solidità della complessiva situaIOne patrimoniale dello stesso.
Rispetto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla madre, già convivente more uxorio – in assenza comunque di contratto di convivenza -, non si ravvisa stato di bisogno ai sensi dell'art. 1 co.
65 lg. 76/2016, mentre domande di rimborso/restituIOne risultano inammissibili per carenza di collegamento c.d. forte.
Rispetto le spese di lite, attesa la convergenza e l'impegno, si ritiene di compensare le spese tra la madre ed il curatore speciale;
rispetto al padre si ritiene di compensare per metà le spese con il curatore speciale e porre l'altra metà a carico dello stesso, non potendosi non valorizzare le ragioni a fondamento in particolare della sospensione delle visite. Rispetto alla madre, si reputa parimenti di compensare per metà le spese con il padre, in ragione della convergenza ultima in punto di provvedimenti di affido e visite nonché avendo riguardo alla parziale soccombenza in punto di mantenimento del minore (pur considerandosi a riguardo anche a tal fine l'art. 473 bis. 18 c.p.c.), e soccombenza rispetto al proprio mantenimento;
condannando per metà il padre alla rifusione, anche qui valorizzando le ragioni a fondamento della sospensione delle visite (violenze). Vengono comunque ridotti i valori della fase decisionale attesa la rinuncia alle memorie. Le spese di CTU, attesa la causalità e comunque quanto sopra ragionato, vengono mantenute a carico della madre per un quarto e per gli altri tre quarti a carico del padre.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composiIOne collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, ecceIOne e difesa, così provvede:
- revocando l'affido all'Ente SS Cairo Montenotte, affida il figlio minore in CP_3
modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministraIOne, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocaIOne prevalente presso la madre;
- dispone la prosecuIOne della presa in carico del nucleo da parte dei SS di Cairo Montenotte, con prosieguo anche dell'educativa, oltre che il prosieguo della presa in carico NPI per per almeno mesi 18 e poi con prosieguo a discreIOne dei Servizi;
CP_3
- potrà passare con il padre anche tre giorni a settimana anche con pernottamento, CP_3
10 preferibilmente durante il weekend, oltre a pomeriggi infrasettimanali, sempre comunque nel rispetto degli impegni del minore e accogliendo con elasticità la di lui organizzaIOne;
le festività verranno passate in modo alternato dai genitori, e ciascuno potrà passare con il figlio fino a tre settimane anche non consecutive durante l'estate e 7 giorni durante le vacanze natalizie;
- fermo quanto già disposto nel corso del procedimento, pone, a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni
[...] Controparte_1
mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 600, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, CP_3
oltre 80 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
oltre ad assegno unico nella totalità alla madre;
- rigetta la richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla madre;
- spese compensate tra il curatore speciale e la madre;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 CP_3
nella persona del curatore speciale Avv. Silvia Nativi, che liquida, operata la
[...]
compensaIOne per metà, in complessivi euro 3082, di cui euro 1701 per fase di studio
(ancora da compensare), euro 1204 per la fase introduttiva (ancora da compensare), euro 1806 per la fase istruttoria (ancora da compensare), euro 1453 per la fase decisionale (ancora da compensare), oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1
operata la compensaIOne per metà, in complessivi euro 3082, di Controparte_1
cui euro 1701 per fase di studio (ancora da compensare), euro 1204 per la fase introduttiva
(ancora da compensare), euro 1806 per la fase istruttoria (ancora da compensare), euro 1453 per la fase decisionale (ancora da compensare), oltre a spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre
IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU definitivamente a carico di per 3 / 4 e per 1/4 a carico Parte_1
di . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicaIOni di legge, anche al SS Cairo Montenotte e NPI
SAVONA ASL 2.
Così deciso in Alessandria, il 15 luglio 2025
11 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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