Articolo 3 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 ottobre 1939
Art. 3.

Il titolare del diritto di palco non ha alcuna ingerenza nella manutenzione del teatro e nell'amministrazione dell'azienda teatrale.

Spetta unicamente al proprietario o gestore del teatro di predisporre e organizzare i pubblici spettacoli; il titolare del diritto di palco non puo' richiederne, ne' darne, a proprio spese, salvo patto contrario.


Entrata in vigore il 5 ottobre 1939