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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2307/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA. ), già quale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
mandataria di (C.F. e P.IVA Parte_3
), in persona del suo procuratore speciale , rappresentata P.IVA_2 Parte_4
e difesa dagli avv.ti Lorenzo Sternini e Michele Casalini, con domicilio eletto
1 presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovigo, via Verdi, n. 18; appellante contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_3
(C.F. , rappresentati e difesi CP_2 C.F._1
dall'avv. Alessio Orsini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Ascoli
Piceno, viale Treviri, n. 202; appellati
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 896/2022 pubblicata in data 8 novembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 3004/2018 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) Nel merito in via principale: in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 896/2022 pubblicata in data 08.11.2022 nel giudizio n. 3004/2018 R.G., accertata la titolarità del credito in capo a confermare Parte_3
nei confronti della società e del signor Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 814/2018 emesso dal Tribunale di Rovigo CP_2
in data 13.09.2018;
2) Nel merito in via subordinata: accertata la titolarità del credito in capo a
[...]
condannare in solido tra loro la società Parte_3 [...]
ed il signor a pagare a Controparte_1 CP_2 Parte_3
[... [...]
[...] [
per i titoli per cui è causa, la somma di € 278.782,18 od il diverso importo
[...]
che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo;
3) In ogni caso: con vittoria di spese e compenso come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa condanna dell'avv. Alessio Orsini (distrattario) alla restituzione dell'importo di € 28.236,35 versatogli in data 28/11/2022 a titolo di refusione delle spese legali ed al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, il tutto oltre interessi dalla data del pagamento al rimborso effettivo”.
- per parte appellata:
“in via preliminare:
ACCERTARE E DICHIARARE tardiva e quindi inammissibile, la nuova documentazione che parte appellante ha prodotto con il proprio atto introduttivo per la prima volta nel presente grado di appello e per l'effetto si chiede di volerne disporre lo stralcio, o che non venga utilizzata al fine del decidere;
nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello da quale Parte_1
procuratrice di avverso la Sentenza n. 896/2022 Parte_3
pubblicata il 08/11/2022 dal Tribunale di Rovigo, nella persona del G.I. dott.
Bazzega Francesco nel giudizio RG n. 3004/2018, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata decisione;
- si dichiara di non accettare il contradittorio su domande nuove e su nuovi documenti;
3 In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, si chiede l'accoglimento dei motivi di opposizione assorbiti dalla decisione di primo grado e in tale sede riproposti ex art. 346 c.p.c., in ragione delle domande spiegate in primo grado e di seguito ritrascritte:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
Nel merito, in via principale:
Accogliere la presente opposizione, anche in punto di carenza di titolarità del diritto e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli opponenti per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione;
Nel merito in via subordinata:
ACCERTARE E DICHIARARE che la ha illegittimamente revocato il mutuo CP_3
con il relativo beneficio del termine per tutti i motivi indicati ne presente atto, tra cui violazione dei termini di cui all'art. 40 TUB e per l'effetto condannare controparte al ripristino del rapporto o in ogni caso al mantenimento del beneficio del termine con nuovo piano di ammortamento da ricolare in base alla originaria dilazione e tenendo conto di tutte le contestazioni oggetto del presente giudizio;
4 ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto la pattuizione usuraria riferita al contratto di mutuo della (Rep. n. Controparte_4
71075 – Racc. 18411) come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., compresa l'ipotesi di c.d. usura concreta o soggettiva, includendo ogni onere e spesa collegato all'erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, spese per assicurazioni sugli immobili, fideiussioni ed assicurazioni di altro tipo, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. ricalcolando l'esatto dare-avere e per l'effetto CONDANNARE la quale Parte_2
mandataria della in persona del legale rappresentante, Parte_3
a rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 2° co. c.c., effettuata ogni eventuale compensazione, tutti gli interessi ed oneri illegittimamente corrisposti a titolo di usura, oltre interessi e rivalutazioni, con ogni più ampia riserva di richiedere e quantificare nel corso del giudizio e contestualmente CONDANNARE la quale mandataria della al Parte_2 Parte_3
mantenimento del beneficio del termine in favore del mutuatario per la sola parte di quota capitale residua e con riformulazione di un piano di ammortamento formato esclusivamente dalla quota capitale;
ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata all'ipotesi di usura l'esatto dare
– avere alla luce dell'indeterminatezza e l'anatocismo del mutuo per tutti i motivi dedotti, con le conseguenze di cui all'art. 117 del TUB o ex art. 1284 III co. c.c., con ricalcolo di un nuovo piano di ammortamento in base ai tassi sostitutivi ex art. 117 del TUB o ex art. 1284 III co c.c., senza capitalizzazione alcuna e con
5 condanna della quale mandataria della Parte_2 Parte_3
a rimborsare le maggiori somme corrisposte, effettuate le eventuali compensazioni, con condanna al mantenimento del beneficio del termine in favore della mutuataria in base al nuovo piano di ammortamento da ricalcolare ai tassi sostitutivi di cui sopra senza capitalizzazione.
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità / inefficacia della fideiussione per tutti i motivi dedotti”.
In via istruttoria subordinata, si chiede di volersi dichiarare nulla la CTU effettuata in primo grado o comunque di volerla rinnovare a mezzo di nuovo e diverso consulente che sia esperto in matematica finanziaria al fine di accertare i dedotti profili di usurarietà, indeterminatezza ed illegittima capitalizzazione composta dedotti nel giudizio di primo grado.
Con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.”
Motivi della decisione
In fatto
Su ricorso di per il tramite della mandataria Parte_3 Pt_2
in data 13 settembre 2018 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 814/2018
[...]
(R.G. n. 1379/2018), notificato in data 22 ottobre 2018, nei confronti di
[...]
allora non ancora in liquidazione, quale debitrice principale e di Controparte_1
quale garante, per il pagamento della somma di euro 278.782,18, CP_2
6 oltre interessi e spese a titolo di saldo non pagato del contratto di mutuo fondiario stipulato con in data 7 dicembre 2010. Controparte_4
Contro il decreto entrambi gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione in opposizione notificato in data 30 novembre 2018, contestando “la legittimazione e la titolarità della a richiedere alcunché rispetto al mutuo Pt_3
ipotecario riferentesi alla e lamentando, in via subordinata: CP_4
- l'illegittimità della risoluzione del mutuo e della revoca del beneficio del termine da parte della mutuante risultando all'epoca della comunicazione del 17 CP_4
settembre 2015 non (ancora) pagata una sola rata del contratto e dunque difettando i presupposti della risoluzione previsti dall'art. 40, co. 2 TUB;
- l'usurarietà oggettiva dei tassi pattuiti;
- l'usurarietà del contratto anche sotto il profilo soggettivo o concreto ex art. 644, co. 3 c.p., in ragione della sproporzione tra i tassi applicati e quelli medi e poiché al tempo della stipula la debitrice si trovava fortemente esposta con il ceto bancario;
- la sussistenza di un controcredito della debitrice opponente, al tempo della revoca, superiore alla rata impagata e corrispondente a quanto sino ad allora corrisposto (e ripetibile) a titolo di interessi usurari o di interessi ultralegali ex art. 117 TUB;
- con riferimento alla disposizione da ultimo invocata, l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (i) per erronea indicazione del TAEG/ISC ed omessa indicazione, nel computo dello stesso, dei costi di assicurazione e della garanzia fideiussoria;
(ii) per mancata specificazione del “grado di progressione dell'imputazione del rimborso”; (iii) per difetto di corrispondenza tra il tasso indicato in contratto e quello indicato nel piano di ammortamento allegato;
7 - l'illegittimo effetto anatocistico del piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- la nullità del negozio fideiussorio per nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Pertanto, concludevano chiedendo la revoca del decreto, l'accertamento delle illegittimità commesse e dell'inefficacia della fideiussione, il ricalcolo del dovuto e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte, previa compensazione, al rimborso di interessi e oneri illegittimamente corrisposti, al mantenimento del beneficio del termine in favore del mutuatario per la quota residua di capitale e con riformulazione di un piano di ammortamento formato esclusivamente sulla quota di capitale.
Con comparsa depositata in data 2 aprile 2019, per Parte_3
mezzo della mandataria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione o, comunque, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta. Replicava all'opposizione deducendo la propria legittimazione, la natura di garanzia autonoma a prima richiesta del negozio stipulato dal CP_2
la legittimità della revoca del beneficio del termine in ragione dei procedimenti esecutivi pendenti nei confronti della debitrice e del fatto che, comunque, dall'aprile 2015 alcun pagamento era intervenuto da parte degli opponenti. Inoltre, affermava l'infondatezza del motivo di opposizione relativo all'usurarietà dei tassi applicati, per erroneità del computo degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata nel relativo conteggio, l'insussistenza di usura c.d. soggettiva, difettando prova dell'atteggiamento speculativo e profittatorio della Banca mutuante, l'irrilevanza di eventuali difformità dell'ISC rispetto al tasso
8 concretamente applicato ai fini dell'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117
TUB, nonché, infine, la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Autorizzata la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto con ordinanza del 29 luglio 2022, la causa veniva istruita disponendo CTU contabile affidata al dott. e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29 giugno Persona_1
2022.
Con sentenza n. 896/2022 pubblicata in data 8 novembre 2022, il Tribunale di
Rovigo, “risultando fondata l'eccezione di parte opponente relativa al “difetto di legittimazione” dell'opposta, rectius al difetto di prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria ” accoglieva l'opposizione, così Pt_3
decidendo:
“1. revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2018 (RG n. 1379/2018) emesso in data
13.9.2018;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_3
rifondere agli opponenti in solido tra loro le spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, e con distrazione delle stesse in favore del procuratore degli opponenti avv. Alessio
Orsini, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 cpc;
3. pone definitivamente le competenze di ctu, liquidate con decreto del 27.10.2021,
a carico di parte opposta . Parte_3
In particolare, il Tribunale riteneva che non avesse fornito “prova sufficiente Pt_3
della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita prova documentale né dell'atto di cessione, né dell'adempimento del regime di pubblicità
9 imposto dall'art. 58 co. 2 TUB”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello incentrato su di un unico Parte_3
motivo di gravame censurando la decisione per avere il Tribunale di Rovigo accolto l'opposizione “risultando fondata l'eccezione di parte opponente relativa al
“difetto di legittimazione” dell'opposta, rectius al difetto di prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria .”. Pt_3
Inoltre l'appellante, per l'ipotesi in cui gli appellati dovessero riproporre gli ulteriori motivi di opposizione, ne ha chiesto il rigetto, riproponendo a sua volta la domanda di condanna svolta in primo grado.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo
2023, ha eccepito la tardività e pertanto l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta dall'appellante con il proprio atto introduttivo del gravame;
nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte nell'atto di appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, l'accoglimento dei motivi di opposizione riproposti ex art. 346 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, assegnati alle parti i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
10
In diritto
L'appellante ha impugnato la seguente parte di sentenza:
“Re melius perpensa, l'opposizione va accolta risultando fondata l'eccezione di parte opponente relativa al “difetto di legittimazione” dell'opposta, rectius al difetto di prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria
Pt_3
La più recente giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che in materia di cessione del credito in blocco “sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto” (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1246 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto” (Cass. 25.9.2018 n. 22548).
Ha altresì precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
11 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n. 4116).
Con specifico riferimento alla legittimazione del cessionario ad impugnare la pronuncia giudiziale emessa nei confronti del proprio dante causa, la Suprema
Corte ha altresì affermato la necessità dell'allegazione del titolo su cui si fonda la successione a titolo particolare nel diritto controverso, “essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte”
(Cass. 11.4.2017 n. 9250; ord. n. 8975 del 15.5.2020)
Nel caso di specie, anche a voler ridurre a mero lapsus calami l'allegazione di contenuta nel ricorso monitorio secondo la quale “la posizione debitoria di Pt_3
cui al presente atto” sarebbe stata oggetto del contratto di cessione in blocco stipulato in data 20.11.2014 da con Controparte_5
Arena NPL One S.r.l., la stessa ha dedotto di essere succeduta a titolo Pt_3
particolare ad , originaria creditrice, in forza di atto di cessione in CP_4
blocco di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza “con efficacia dal 14.7.2017”, e che di tale cessione sarebbe stato dato avviso nella G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017.
Ha prodotto non copia della Gazzetta Ufficiale, ma un documento apparentemente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 (doc. 4 allegato al ricorso), nel quale si è dato “avviso di
12 cessione di crediti pro- soluto” “avente ad oggetto tutti i crediti di CP_4
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 […]” con l'aggiunta che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito Internet www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html
[…]”.
A fronte della contestazione relativa a legittimazione e titolarità mossa da parte opponente nella citazione introduttiva, ha prodotto altresì un “elenco dei debitori inclusi” (doc. 13), allegandone la reperibilità nel medesimo sito internet indicato nell'estratto della gazzetta ufficiale, ed ulteriore documento (doc. 14) comprovante il fatto che alla debitrice risulterebbe abbinato il codice cliente Controparte_1
n. 26867077, ricompreso nell'elenco dei codici di cui al superiore doc. 13.
È vero che le successive contestazioni di parte opponente sono state formulate solo nella terza memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, ma è altresì vero che quella relativa al difetto di titolarità del credito deve ritenersi non una eccezione (men che meno un'eccezione in senso stretto) sottoposta al regime di preclusioni imposto dalla legge processuale, ma una mera difesa della parte, spendibile in ogni momento del giudizio (“la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la
13 titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. […] il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”: così Cass. SS. UU. 16.2.2016 n. 2951).
Ebbene, facendo applicazione dei principi interpretativi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, sopra compendiati, si deve concludere che Pt_3
non abbia fornito, com'era suo onere fare, prova sufficiente della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita prova documentale né dell'atto di cessione, né dell'adempimento del regime di pubblicità imposto dall'art. 58 co. 2 TUB (secondo il quale “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”).”.
L'appellante, a sostegno del motivo di gravame, afferma di avere esposto “sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado” che “ Parte_3
si era resa cessionaria del credito per cui è causa in forza di contratto del
[...]
14/07/2017 intervenuto tra la medesima ed ed il cui avviso di Controparte_4
cessione era stato pubblicato nella G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 come da relativo estratto prodotto sub doc. n. 4 in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo” ed inoltre che “il doc. n. 13 prodotto in uno alla comparsa medesima era – come risulta peraltro dall'intestazione del documento - l'elenco dei debitori
14 inclusi nella cessione di cui alla G.U. Controparte_6
Parte Seconda n. 93 del 08-08-2017 prodotta sub doc. n. 4, e che detto elenco era reperibile sul sito indicato nella gazzetta ufficiale medesima…” e che
“l'identificativo della società era […] il n. Per_2 Controparte_1
26867077.53 (nostro doc. n. 14) - fatto che risultava comunque dal doc. n. 7 prodotto avversariamente (ovvero la visura della centrale dei rischi) - e che lo stesso era ricompreso nell'elenco dei debitori ceduti prodotto sub doc. n. 13
(precisamente alla pag. 44 di detto documento)”.
Inoltre, l'appellante ha eccepito che controparte aveva rilevato per la prima volta in sede di terza memoria, e quindi tardivamente, (i) la mancata produzione dei contratti di cessione;
(ii) il fatto che l'estratto della G.U. era “documento alternativo e privo di valore”; (iii) l'irrilevanza probatoria dell'elenco debitori relativo alla cessione Unicredit-Fino 2 e il codice Ce.ri della Trattandosi di Controparte_1
circostanze tutte pacificamente conoscibili e verificabili da controparte, la loro mancata tempestiva contestazione avrebbe dovuto portare il Giudice a ritenere riconosciuta, ex art. 115 c.p.c., la titolarità del credito in capo a . Pt_3
Mette conto richiamare, ai fini della decisione, quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità in una recente pronuncia relativa a fattispecie di cessione di crediti in blocco (Cass. n.15088/2025), che richiama e compendia i precedenti della Suprema Corte.
La suddetta pronuncia innanzitutto chiarisce la distinzione che sussiste tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale:
15 3.2. Orbene, la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 2951 del 2016.
Esigenze di chiarezza impongono di premettere – in continuità con quanto ricordato già da Cass. n. 30207 del 2024 (cfr. in motivazione) – che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o, per quanto qui di specifico interesse, l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri)
16 non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie, all'interveniente (…).
La titolarità del diritto sostanziale, di cui qui concretamente si discute, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi, qui rilevando effettivamente il secondo di essi.
È consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto
17 una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare. Proprio quest'ultima, allora, è, come si è già anticipato, l'ipotesi qui concretamente verificatasi.
Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.”.
18 Dunque, la legittimazione ad agire attiene alla riconducibilità di un determinato diritto in base alla prospettazione della domanda o delle difese, mentre la “titolarità del diritto sostanziale … attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.”; la carenza di titolarità del diritto “integra una mera difesa”, suscettibile di essere proposta “in ogni fase del giudizio” e può essere rilevata d'ufficio dal
Giudice.
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'odierna appellante per cui gli opponenti avrebbero contestato “per la prima volta in sede di terza memoria… e quindi tardivamente” la mancata produzione del contratto di cessione e la rilevanza probatoria dei documenti 4, 13 e 14 prodotti dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta. Gli opponenti, peraltro, già con l'atto di citazione avevano contestato la titolarità del diritto di Parte_3
affermatasi cessionaria del credito di (“Gli opponenti contestano la Controparte_4
legittimazione e la titolarità della a richiedere alcunché rispetto al mutuo Pt_3
ipotecario riferentesi alla ). Controparte_4
Priva di pregio risulta altresì l'ulteriore considerazione svolta dall'appellante a sostegno del motivo per cui la mancata tempestiva contestazione delle circostanze allegate dall'opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta “avrebbe dovuto portare il Giudice a ritenere riconosciuta, ex art.115 c.p.c., la titolarità del credito de quo in capo a ”. Pt_3
Ed infatti, “… la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla
19 sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del 2016, con richiami a Cass., S.U.,
n. 11377 del 2015).” Cass.n.15088/2025 cit.).
Nel caso per cui è lite Fino 2 con il ricorso monitorio aveva affermato che “in data 20 novembre 2014 Unicredit Managment Banck S.p.A., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione…ha ceduto ad Arena NPL CP_7
pacchetto di crediti “individuabili in blocco”, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto”; che “nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, con efficacia a far data dal 14.07.2017 si è resa cessionaria, Parte_3
di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza trasferiti alla società da e e che “della detta cessione, anche ai Controparte_4 Controparte_8
fini del disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. 130/99 e 1264 cod. civ., è stato dato avviso nella G.U.R.I. Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc.4)”.
Il doc.4 prodotto da in allegato al ricorso monitorio, non è una copia della Pt_3
Gazzetta Ufficiale, bensì un documento asseritamente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. parte seconda n.93 dell'8-8-2017 e relativo alla cessione da parte di in favore di Controparte_4 Parte_3
[...]
20 La stessa ingiungente, tuttavia, con allegazione richiamata in comparsa di costituzione e risposta, non aveva fatto riferimento ad una cessione avvenuta direttamente da a , indicando due diverse cessioni, l'una da CP_4 Pt_3
ad Arena NPL ONE s.r.l., l'altra da ed Arena NPL ONE a CP_4 CP_4 Pt_3
2.
[...]
Dall'esame della Gazzetta Ufficiale dell'8-8-2017 (v. doc.41 fascicolo di parte opponente) risultano pubblicati ben tre avvisi di cessioni in blocco da parte di un primo in favore di 1, un secondo in favore di Arena NPL ONE CP_4 Pt_3
s.r.l. a 2 ed un terzo in favore di . Pt_3 Pt_3
La convenuta opposta ha inoltre prodotto sub doc.13 un elenco che ha affermato essere “l'elenco dei debitori inclusi nella cessione
[...]
di cui alla G.U. Parte Seconda n.93 del 08-08-2017 prodotta Controparte_6
sub doc.n.4”.
L'elenco in questione è un documento “interno” di 124 pagine, che non risulta estratto da un sito ufficiale, che si limita a riprodurre centinaia di codici e non contiene alcun riferimento né alcun collegamento con il contratto di cessione di crediti concluso con . Pt_3
Né l'avviso di cessione di crediti da a pubblicato nella Gazzetta CP_4 Pt_3
Ufficiale dell'8-8-2017 presenta caratteristiche di certezza e determinatezza considerato che nella stessa GU è pubblicato anche l'avviso di cessione di crediti da a e non è dato comprendere, da tali avvisi, quali crediti siano CP_4 CP_9
stati ceduti a e quali a . Entrambi, infatti, si riferiscono a “tutti i crediti Pt_3 CP_9
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
21 e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_4
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche … e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
L'unica differenza è costituita dall'arco temporale nel corso del quale sono stati concessi i mutui, le aperture di credito ed i finanziamenti: la cessione a è CP_9
relativa a posizioni aperte tra il 1971 e il 2016, quella a a posizioni aperte Pt_3
dal 1975 al 2016;
considerato che
il mutuo ipotecario per cui è lite è stato concesso da alla società il 7 dicembre 2010, sotto un profilo CP_4 CP_1 Controparte_1
temporale rientra astrattamente in entrambe le cessioni di credito.
La già citata Cass. n.15088/2025 ha affermato che “Gli arresti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n.
22 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n. 4116 del
2016).
Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e
30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
23 cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
24 e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, non può dirsi che dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possano trarsi univoci elementi che consentano di ritenere che il credito per cui è lite sia stato senz'altro ceduto da a , considerato che nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato altro CP_4 Pt_3
avviso di cessione di crediti in blocco, da a , con le medesime CP_4 Pt_3
caratteristiche. Né il doc.13 prodotto da – un mero “elenco debitori inclusi”, Pt_3
25 di provenienza di parte, senza alcuna garanzia di autenticità – può essere con ragionevole certezza riferito alla cessione da a;
ciò rende superfluo CP_4 Pt_3
rilevare che a sia collegato il codice identificativo 26867077 Controparte_1
(v. doc.14 fascicolo convenuta opposta).
A ciò si aggiunga che nella lettera di risoluzione del mutuo, aveva dato CP_4
atto di una cessione del credito effettuata già in corso di rapporto in favore di
(v. doc.8 allegato al ricorso monitorio: “Essendosi verificate le Parte_5
cause previste ai sensi di legge e di contratto il mutuo ipotecario imprese n.
3688999 (cartolarizzazione 01/09/2011) presso la nostra filiale di 03150
[...]
è risolto con effetto immediato)”. CP_10
In definitiva, per quanto sopra esposto, dal contenuto dell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale non emergono elementi sufficienti per ritenere che il credito oggetto della presente controversia rientri con ragionevole certezza nella cessione in blocco da a di cui alla Gazzetta Controparte_4 Parte_3
Ufficiale Parte Seconda n.93 dell'8-8.2017.
Né tali elementi emergono dalla ulteriore documentazione depositata dalla convenuta opposta entro i termini delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, mentre i nuovi documenti prodotti da con l'atto di citazione in appello Pt_3
sono inammissibili ex art.345 c.p.c.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in
26 dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da euro 260.001 a euro 520.000.000)
e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 2307/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinte od assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.896/2022 del
Tribunale di Rovigo;
2) condanna quale mandataria di a Parte_1 Parte_3
rifondere a e le spese Controparte_1 CP_2
processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 14.239,00 per compensi oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, col conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 23 settembre 2025
27 Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 12 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA. ), già quale Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
mandataria di (C.F. e P.IVA Parte_3
), in persona del suo procuratore speciale , rappresentata P.IVA_2 Parte_4
e difesa dagli avv.ti Lorenzo Sternini e Michele Casalini, con domicilio eletto
1 presso lo studio di quest'ultimo sito in Rovigo, via Verdi, n. 18; appellante contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_3
(C.F. , rappresentati e difesi CP_2 C.F._1
dall'avv. Alessio Orsini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Ascoli
Piceno, viale Treviri, n. 202; appellati
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 896/2022 pubblicata in data 8 novembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 3004/2018 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) Nel merito in via principale: in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Rovigo n. 896/2022 pubblicata in data 08.11.2022 nel giudizio n. 3004/2018 R.G., accertata la titolarità del credito in capo a confermare Parte_3
nei confronti della società e del signor Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 814/2018 emesso dal Tribunale di Rovigo CP_2
in data 13.09.2018;
2) Nel merito in via subordinata: accertata la titolarità del credito in capo a
[...]
condannare in solido tra loro la società Parte_3 [...]
ed il signor a pagare a Controparte_1 CP_2 Parte_3
[... [...]
[...] [
per i titoli per cui è causa, la somma di € 278.782,18 od il diverso importo
[...]
che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo;
3) In ogni caso: con vittoria di spese e compenso come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa condanna dell'avv. Alessio Orsini (distrattario) alla restituzione dell'importo di € 28.236,35 versatogli in data 28/11/2022 a titolo di refusione delle spese legali ed al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, il tutto oltre interessi dalla data del pagamento al rimborso effettivo”.
- per parte appellata:
“in via preliminare:
ACCERTARE E DICHIARARE tardiva e quindi inammissibile, la nuova documentazione che parte appellante ha prodotto con il proprio atto introduttivo per la prima volta nel presente grado di appello e per l'effetto si chiede di volerne disporre lo stralcio, o che non venga utilizzata al fine del decidere;
nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello da quale Parte_1
procuratrice di avverso la Sentenza n. 896/2022 Parte_3
pubblicata il 08/11/2022 dal Tribunale di Rovigo, nella persona del G.I. dott.
Bazzega Francesco nel giudizio RG n. 3004/2018, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata decisione;
- si dichiara di non accettare il contradittorio su domande nuove e su nuovi documenti;
3 In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, si chiede l'accoglimento dei motivi di opposizione assorbiti dalla decisione di primo grado e in tale sede riproposti ex art. 346 c.p.c., in ragione delle domande spiegate in primo grado e di seguito ritrascritte:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
Nel merito, in via principale:
Accogliere la presente opposizione, anche in punto di carenza di titolarità del diritto e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli opponenti per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione;
Nel merito in via subordinata:
ACCERTARE E DICHIARARE che la ha illegittimamente revocato il mutuo CP_3
con il relativo beneficio del termine per tutti i motivi indicati ne presente atto, tra cui violazione dei termini di cui all'art. 40 TUB e per l'effetto condannare controparte al ripristino del rapporto o in ogni caso al mantenimento del beneficio del termine con nuovo piano di ammortamento da ricolare in base alla originaria dilazione e tenendo conto di tutte le contestazioni oggetto del presente giudizio;
4 ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto la pattuizione usuraria riferita al contratto di mutuo della (Rep. n. Controparte_4
71075 – Racc. 18411) come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., compresa l'ipotesi di c.d. usura concreta o soggettiva, includendo ogni onere e spesa collegato all'erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, spese per assicurazioni sugli immobili, fideiussioni ed assicurazioni di altro tipo, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. ricalcolando l'esatto dare-avere e per l'effetto CONDANNARE la quale Parte_2
mandataria della in persona del legale rappresentante, Parte_3
a rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 2° co. c.c., effettuata ogni eventuale compensazione, tutti gli interessi ed oneri illegittimamente corrisposti a titolo di usura, oltre interessi e rivalutazioni, con ogni più ampia riserva di richiedere e quantificare nel corso del giudizio e contestualmente CONDANNARE la quale mandataria della al Parte_2 Parte_3
mantenimento del beneficio del termine in favore del mutuatario per la sola parte di quota capitale residua e con riformulazione di un piano di ammortamento formato esclusivamente dalla quota capitale;
ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata all'ipotesi di usura l'esatto dare
– avere alla luce dell'indeterminatezza e l'anatocismo del mutuo per tutti i motivi dedotti, con le conseguenze di cui all'art. 117 del TUB o ex art. 1284 III co. c.c., con ricalcolo di un nuovo piano di ammortamento in base ai tassi sostitutivi ex art. 117 del TUB o ex art. 1284 III co c.c., senza capitalizzazione alcuna e con
5 condanna della quale mandataria della Parte_2 Parte_3
a rimborsare le maggiori somme corrisposte, effettuate le eventuali compensazioni, con condanna al mantenimento del beneficio del termine in favore della mutuataria in base al nuovo piano di ammortamento da ricalcolare ai tassi sostitutivi di cui sopra senza capitalizzazione.
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità / inefficacia della fideiussione per tutti i motivi dedotti”.
In via istruttoria subordinata, si chiede di volersi dichiarare nulla la CTU effettuata in primo grado o comunque di volerla rinnovare a mezzo di nuovo e diverso consulente che sia esperto in matematica finanziaria al fine di accertare i dedotti profili di usurarietà, indeterminatezza ed illegittima capitalizzazione composta dedotti nel giudizio di primo grado.
Con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.”
Motivi della decisione
In fatto
Su ricorso di per il tramite della mandataria Parte_3 Pt_2
in data 13 settembre 2018 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 814/2018
[...]
(R.G. n. 1379/2018), notificato in data 22 ottobre 2018, nei confronti di
[...]
allora non ancora in liquidazione, quale debitrice principale e di Controparte_1
quale garante, per il pagamento della somma di euro 278.782,18, CP_2
6 oltre interessi e spese a titolo di saldo non pagato del contratto di mutuo fondiario stipulato con in data 7 dicembre 2010. Controparte_4
Contro il decreto entrambi gli ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione in opposizione notificato in data 30 novembre 2018, contestando “la legittimazione e la titolarità della a richiedere alcunché rispetto al mutuo Pt_3
ipotecario riferentesi alla e lamentando, in via subordinata: CP_4
- l'illegittimità della risoluzione del mutuo e della revoca del beneficio del termine da parte della mutuante risultando all'epoca della comunicazione del 17 CP_4
settembre 2015 non (ancora) pagata una sola rata del contratto e dunque difettando i presupposti della risoluzione previsti dall'art. 40, co. 2 TUB;
- l'usurarietà oggettiva dei tassi pattuiti;
- l'usurarietà del contratto anche sotto il profilo soggettivo o concreto ex art. 644, co. 3 c.p., in ragione della sproporzione tra i tassi applicati e quelli medi e poiché al tempo della stipula la debitrice si trovava fortemente esposta con il ceto bancario;
- la sussistenza di un controcredito della debitrice opponente, al tempo della revoca, superiore alla rata impagata e corrispondente a quanto sino ad allora corrisposto (e ripetibile) a titolo di interessi usurari o di interessi ultralegali ex art. 117 TUB;
- con riferimento alla disposizione da ultimo invocata, l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (i) per erronea indicazione del TAEG/ISC ed omessa indicazione, nel computo dello stesso, dei costi di assicurazione e della garanzia fideiussoria;
(ii) per mancata specificazione del “grado di progressione dell'imputazione del rimborso”; (iii) per difetto di corrispondenza tra il tasso indicato in contratto e quello indicato nel piano di ammortamento allegato;
7 - l'illegittimo effetto anatocistico del piano di ammortamento c.d. “alla francese”;
- la nullità del negozio fideiussorio per nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Pertanto, concludevano chiedendo la revoca del decreto, l'accertamento delle illegittimità commesse e dell'inefficacia della fideiussione, il ricalcolo del dovuto e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte, previa compensazione, al rimborso di interessi e oneri illegittimamente corrisposti, al mantenimento del beneficio del termine in favore del mutuatario per la quota residua di capitale e con riformulazione di un piano di ammortamento formato esclusivamente sulla quota di capitale.
Con comparsa depositata in data 2 aprile 2019, per Parte_3
mezzo della mandataria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione o, comunque, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta. Replicava all'opposizione deducendo la propria legittimazione, la natura di garanzia autonoma a prima richiesta del negozio stipulato dal CP_2
la legittimità della revoca del beneficio del termine in ragione dei procedimenti esecutivi pendenti nei confronti della debitrice e del fatto che, comunque, dall'aprile 2015 alcun pagamento era intervenuto da parte degli opponenti. Inoltre, affermava l'infondatezza del motivo di opposizione relativo all'usurarietà dei tassi applicati, per erroneità del computo degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata nel relativo conteggio, l'insussistenza di usura c.d. soggettiva, difettando prova dell'atteggiamento speculativo e profittatorio della Banca mutuante, l'irrilevanza di eventuali difformità dell'ISC rispetto al tasso
8 concretamente applicato ai fini dell'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117
TUB, nonché, infine, la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Autorizzata la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto con ordinanza del 29 luglio 2022, la causa veniva istruita disponendo CTU contabile affidata al dott. e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29 giugno Persona_1
2022.
Con sentenza n. 896/2022 pubblicata in data 8 novembre 2022, il Tribunale di
Rovigo, “risultando fondata l'eccezione di parte opponente relativa al “difetto di legittimazione” dell'opposta, rectius al difetto di prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria ” accoglieva l'opposizione, così Pt_3
decidendo:
“1. revoca il decreto ingiuntivo n. 814/2018 (RG n. 1379/2018) emesso in data
13.9.2018;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_3
rifondere agli opponenti in solido tra loro le spese di lite, che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge, e con distrazione delle stesse in favore del procuratore degli opponenti avv. Alessio
Orsini, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 cpc;
3. pone definitivamente le competenze di ctu, liquidate con decreto del 27.10.2021,
a carico di parte opposta . Parte_3
In particolare, il Tribunale riteneva che non avesse fornito “prova sufficiente Pt_3
della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita prova documentale né dell'atto di cessione, né dell'adempimento del regime di pubblicità
9 imposto dall'art. 58 co. 2 TUB”.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello incentrato su di un unico Parte_3
motivo di gravame censurando la decisione per avere il Tribunale di Rovigo accolto l'opposizione “risultando fondata l'eccezione di parte opponente relativa al
“difetto di legittimazione” dell'opposta, rectius al difetto di prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria .”. Pt_3
Inoltre l'appellante, per l'ipotesi in cui gli appellati dovessero riproporre gli ulteriori motivi di opposizione, ne ha chiesto il rigetto, riproponendo a sua volta la domanda di condanna svolta in primo grado.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo
2023, ha eccepito la tardività e pertanto l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta dall'appellante con il proprio atto introduttivo del gravame;
nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte nell'atto di appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, l'accoglimento dei motivi di opposizione riproposti ex art. 346 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, assegnati alle parti i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
10
In diritto
L'appellante ha impugnato la seguente parte di sentenza:
“Re melius perpensa, l'opposizione va accolta risultando fondata l'eccezione di parte opponente relativa al “difetto di legittimazione” dell'opposta, rectius al difetto di prova della titolarità del credito per cui è causa in capo alla cessionaria
Pt_3
La più recente giurisprudenza di legittimità ha invero affermato che in materia di cessione del credito in blocco “sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, spettando al giudice del merito anzitutto verificare che sussista prova in giudizio della cessione, del suo perfezionamento e della sua opponibilità al ceduto” (Cass. 16.4.2021 n. 10200), e che “la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1246 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa (non ha, cioè, valenza costitutiva della cessione), in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, e dunque solo quale sostituto della notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto” (Cass. 25.9.2018 n. 22548).
Ha altresì precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
11 fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n. 4116).
Con specifico riferimento alla legittimazione del cessionario ad impugnare la pronuncia giudiziale emessa nei confronti del proprio dante causa, la Suprema
Corte ha altresì affermato la necessità dell'allegazione del titolo su cui si fonda la successione a titolo particolare nel diritto controverso, “essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte”
(Cass. 11.4.2017 n. 9250; ord. n. 8975 del 15.5.2020)
Nel caso di specie, anche a voler ridurre a mero lapsus calami l'allegazione di contenuta nel ricorso monitorio secondo la quale “la posizione debitoria di Pt_3
cui al presente atto” sarebbe stata oggetto del contratto di cessione in blocco stipulato in data 20.11.2014 da con Controparte_5
Arena NPL One S.r.l., la stessa ha dedotto di essere succeduta a titolo Pt_3
particolare ad , originaria creditrice, in forza di atto di cessione in CP_4
blocco di un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza “con efficacia dal 14.7.2017”, e che di tale cessione sarebbe stato dato avviso nella G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017.
Ha prodotto non copia della Gazzetta Ufficiale, ma un documento apparentemente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 (doc. 4 allegato al ricorso), nel quale si è dato “avviso di
12 cessione di crediti pro- soluto” “avente ad oggetto tutti i crediti di CP_4
derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 […]” con l'aggiunta che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito Internet www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html
[…]”.
A fronte della contestazione relativa a legittimazione e titolarità mossa da parte opponente nella citazione introduttiva, ha prodotto altresì un “elenco dei debitori inclusi” (doc. 13), allegandone la reperibilità nel medesimo sito internet indicato nell'estratto della gazzetta ufficiale, ed ulteriore documento (doc. 14) comprovante il fatto che alla debitrice risulterebbe abbinato il codice cliente Controparte_1
n. 26867077, ricompreso nell'elenco dei codici di cui al superiore doc. 13.
È vero che le successive contestazioni di parte opponente sono state formulate solo nella terza memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, ma è altresì vero che quella relativa al difetto di titolarità del credito deve ritenersi non una eccezione (men che meno un'eccezione in senso stretto) sottoposta al regime di preclusioni imposto dalla legge processuale, ma una mera difesa della parte, spendibile in ogni momento del giudizio (“la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare.
La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la
13 titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. […] il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”: così Cass. SS. UU. 16.2.2016 n. 2951).
Ebbene, facendo applicazione dei principi interpretativi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, sopra compendiati, si deve concludere che Pt_3
non abbia fornito, com'era suo onere fare, prova sufficiente della titolarità dello specifico credito per cui è lite, perché non è stata fornita prova documentale né dell'atto di cessione, né dell'adempimento del regime di pubblicità imposto dall'art. 58 co. 2 TUB (secondo il quale “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”).”.
L'appellante, a sostegno del motivo di gravame, afferma di avere esposto “sin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado” che “ Parte_3
si era resa cessionaria del credito per cui è causa in forza di contratto del
[...]
14/07/2017 intervenuto tra la medesima ed ed il cui avviso di Controparte_4
cessione era stato pubblicato nella G.U. parte seconda n. 93 dell'8 agosto 2017 come da relativo estratto prodotto sub doc. n. 4 in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo” ed inoltre che “il doc. n. 13 prodotto in uno alla comparsa medesima era – come risulta peraltro dall'intestazione del documento - l'elenco dei debitori
14 inclusi nella cessione di cui alla G.U. Controparte_6
Parte Seconda n. 93 del 08-08-2017 prodotta sub doc. n. 4, e che detto elenco era reperibile sul sito indicato nella gazzetta ufficiale medesima…” e che
“l'identificativo della società era […] il n. Per_2 Controparte_1
26867077.53 (nostro doc. n. 14) - fatto che risultava comunque dal doc. n. 7 prodotto avversariamente (ovvero la visura della centrale dei rischi) - e che lo stesso era ricompreso nell'elenco dei debitori ceduti prodotto sub doc. n. 13
(precisamente alla pag. 44 di detto documento)”.
Inoltre, l'appellante ha eccepito che controparte aveva rilevato per la prima volta in sede di terza memoria, e quindi tardivamente, (i) la mancata produzione dei contratti di cessione;
(ii) il fatto che l'estratto della G.U. era “documento alternativo e privo di valore”; (iii) l'irrilevanza probatoria dell'elenco debitori relativo alla cessione Unicredit-Fino 2 e il codice Ce.ri della Trattandosi di Controparte_1
circostanze tutte pacificamente conoscibili e verificabili da controparte, la loro mancata tempestiva contestazione avrebbe dovuto portare il Giudice a ritenere riconosciuta, ex art. 115 c.p.c., la titolarità del credito in capo a . Pt_3
Mette conto richiamare, ai fini della decisione, quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità in una recente pronuncia relativa a fattispecie di cessione di crediti in blocco (Cass. n.15088/2025), che richiama e compendia i precedenti della Suprema Corte.
La suddetta pronuncia innanzitutto chiarisce la distinzione che sussiste tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale:
15 3.2. Orbene, la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 2951 del 2016.
Esigenze di chiarezza impongono di premettere – in continuità con quanto ricordato già da Cass. n. 30207 del 2024 (cfr. in motivazione) – che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).
Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o, per quanto qui di specifico interesse, l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri)
16 non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi).
Da quest'analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie, all'interveniente (…).
La titolarità del diritto sostanziale, di cui qui concretamente si discute, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi, qui rilevando effettivamente il secondo di essi.
È consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto
17 una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo. In fatto, peraltro, ciò accade raramente e l'incidenza pratica di tale tipo di questione può ritenersi trascurabile.
In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare. Proprio quest'ultima, allora, è, come si è già anticipato, l'ipotesi qui concretamente verificatasi.
Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.”.
18 Dunque, la legittimazione ad agire attiene alla riconducibilità di un determinato diritto in base alla prospettazione della domanda o delle difese, mentre la “titolarità del diritto sostanziale … attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.”; la carenza di titolarità del diritto “integra una mera difesa”, suscettibile di essere proposta “in ogni fase del giudizio” e può essere rilevata d'ufficio dal
Giudice.
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione sollevata dall'odierna appellante per cui gli opponenti avrebbero contestato “per la prima volta in sede di terza memoria… e quindi tardivamente” la mancata produzione del contratto di cessione e la rilevanza probatoria dei documenti 4, 13 e 14 prodotti dall'opposta con la comparsa di costituzione e risposta. Gli opponenti, peraltro, già con l'atto di citazione avevano contestato la titolarità del diritto di Parte_3
affermatasi cessionaria del credito di (“Gli opponenti contestano la Controparte_4
legittimazione e la titolarità della a richiedere alcunché rispetto al mutuo Pt_3
ipotecario riferentesi alla ). Controparte_4
Priva di pregio risulta altresì l'ulteriore considerazione svolta dall'appellante a sostegno del motivo per cui la mancata tempestiva contestazione delle circostanze allegate dall'opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta “avrebbe dovuto portare il Giudice a ritenere riconosciuta, ex art.115 c.p.c., la titolarità del credito de quo in capo a ”. Pt_3
Ed infatti, “… la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla
19 sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., S.U., n. 2951 del 2016, con richiami a Cass., S.U.,
n. 11377 del 2015).” Cass.n.15088/2025 cit.).
Nel caso per cui è lite Fino 2 con il ricorso monitorio aveva affermato che “in data 20 novembre 2014 Unicredit Managment Banck S.p.A., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione…ha ceduto ad Arena NPL CP_7
pacchetto di crediti “individuabili in blocco”, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto”; che “nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, con efficacia a far data dal 14.07.2017 si è resa cessionaria, Parte_3
di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in sofferenza trasferiti alla società da e e che “della detta cessione, anche ai Controparte_4 Controparte_8
fini del disposto di cui agli artt. 4, comma 2, L. 130/99 e 1264 cod. civ., è stato dato avviso nella G.U.R.I. Parte Seconda n. 93 dell'08.08.2017 (doc.4)”.
Il doc.4 prodotto da in allegato al ricorso monitorio, non è una copia della Pt_3
Gazzetta Ufficiale, bensì un documento asseritamente estratto dal sito www.gazzettaufficiale.it che richiama la G.U. parte seconda n.93 dell'8-8-2017 e relativo alla cessione da parte di in favore di Controparte_4 Parte_3
[...]
20 La stessa ingiungente, tuttavia, con allegazione richiamata in comparsa di costituzione e risposta, non aveva fatto riferimento ad una cessione avvenuta direttamente da a , indicando due diverse cessioni, l'una da CP_4 Pt_3
ad Arena NPL ONE s.r.l., l'altra da ed Arena NPL ONE a CP_4 CP_4 Pt_3
2.
[...]
Dall'esame della Gazzetta Ufficiale dell'8-8-2017 (v. doc.41 fascicolo di parte opponente) risultano pubblicati ben tre avvisi di cessioni in blocco da parte di un primo in favore di 1, un secondo in favore di Arena NPL ONE CP_4 Pt_3
s.r.l. a 2 ed un terzo in favore di . Pt_3 Pt_3
La convenuta opposta ha inoltre prodotto sub doc.13 un elenco che ha affermato essere “l'elenco dei debitori inclusi nella cessione
[...]
di cui alla G.U. Parte Seconda n.93 del 08-08-2017 prodotta Controparte_6
sub doc.n.4”.
L'elenco in questione è un documento “interno” di 124 pagine, che non risulta estratto da un sito ufficiale, che si limita a riprodurre centinaia di codici e non contiene alcun riferimento né alcun collegamento con il contratto di cessione di crediti concluso con . Pt_3
Né l'avviso di cessione di crediti da a pubblicato nella Gazzetta CP_4 Pt_3
Ufficiale dell'8-8-2017 presenta caratteristiche di certezza e determinatezza considerato che nella stessa GU è pubblicato anche l'avviso di cessione di crediti da a e non è dato comprendere, da tali avvisi, quali crediti siano CP_4 CP_9
stati ceduti a e quali a . Entrambi, infatti, si riferiscono a “tutti i crediti Pt_3 CP_9
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
21 e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_4
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche … e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
L'unica differenza è costituita dall'arco temporale nel corso del quale sono stati concessi i mutui, le aperture di credito ed i finanziamenti: la cessione a è CP_9
relativa a posizioni aperte tra il 1971 e il 2016, quella a a posizioni aperte Pt_3
dal 1975 al 2016;
considerato che
il mutuo ipotecario per cui è lite è stato concesso da alla società il 7 dicembre 2010, sotto un profilo CP_4 CP_1 Controparte_1
temporale rientra astrattamente in entrambe le cessioni di credito.
La già citata Cass. n.15088/2025 ha affermato che “Gli arresti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n.
22 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n. 4116 del
2016).
Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e
30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
23 cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
24 e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, non può dirsi che dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possano trarsi univoci elementi che consentano di ritenere che il credito per cui è lite sia stato senz'altro ceduto da a , considerato che nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato altro CP_4 Pt_3
avviso di cessione di crediti in blocco, da a , con le medesime CP_4 Pt_3
caratteristiche. Né il doc.13 prodotto da – un mero “elenco debitori inclusi”, Pt_3
25 di provenienza di parte, senza alcuna garanzia di autenticità – può essere con ragionevole certezza riferito alla cessione da a;
ciò rende superfluo CP_4 Pt_3
rilevare che a sia collegato il codice identificativo 26867077 Controparte_1
(v. doc.14 fascicolo convenuta opposta).
A ciò si aggiunga che nella lettera di risoluzione del mutuo, aveva dato CP_4
atto di una cessione del credito effettuata già in corso di rapporto in favore di
(v. doc.8 allegato al ricorso monitorio: “Essendosi verificate le Parte_5
cause previste ai sensi di legge e di contratto il mutuo ipotecario imprese n.
3688999 (cartolarizzazione 01/09/2011) presso la nostra filiale di 03150
[...]
è risolto con effetto immediato)”. CP_10
In definitiva, per quanto sopra esposto, dal contenuto dell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale non emergono elementi sufficienti per ritenere che il credito oggetto della presente controversia rientri con ragionevole certezza nella cessione in blocco da a di cui alla Gazzetta Controparte_4 Parte_3
Ufficiale Parte Seconda n.93 dell'8-8.2017.
Né tali elementi emergono dalla ulteriore documentazione depositata dalla convenuta opposta entro i termini delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado, mentre i nuovi documenti prodotti da con l'atto di citazione in appello Pt_3
sono inammissibili ex art.345 c.p.c.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in
26 dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore da euro 260.001 a euro 520.000.000)
e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 2307/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinte od assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.896/2022 del
Tribunale di Rovigo;
2) condanna quale mandataria di a Parte_1 Parte_3
rifondere a e le spese Controparte_1 CP_2
processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 14.239,00 per compensi oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, col conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 23 settembre 2025
27 Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
28