Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9706/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Gigi Omar Modica, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9706/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 3.12.24 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 [...]
residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo nella via O. Antinori n. 4/a presso lo studio dell'avv. Daniele Seidita (C.F. ) dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso in opposizione agli atti esecutivi depositato in data 30.12.2020 notificato in data 15.01.2021 nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare portante il n. 09/2016 R.G. ES. pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione VI Civile - Esecuzioni Immobiliari, G.Es.
Dott.ssa A. Lupo, ulteriormente confermato in calce al presente atto mediante foglio separato
-DEBITORE OPPONENTE/ATTORE-
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
con sede in Napoli alla Via Santa Controparte_2 CP_3
Brigida n.39, società iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 1635/89, n.
R.E.A. 458737, Cap. Sociale € 3.000.000,00, socio unico Ministero dell'Economia e
1
385/1993 al n. 6 Cod. ABI129338, cessionaria dei crediti del patrimonio destinato con comunicazione in data 11.4.2018 sul sito della Banca d'Italia, tra CP_4
i quali i crediti già di Controparte_5
(trasferitaria di con sede in Vicenza (VI) Btg.
[...] Controparte_6
Framarin 18 in attuazione del D.L. 25.6.2017 n. 99 convertito in Legge 31.7.2017 n.
121 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.2.2018 (doc.1/2)
e per essa nella sua qualità di mandataria con Parte_2
rappresentanza, con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri n. 1, Cod.
Fisc. , in forza di procura speciale del 06.08.2018 autenticata dal Dott. P.IVA_1
Notaio in Milano, Repertorio 42766/19750 registrata presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate di Milano 1 in data 30/08/2018 al n. 29203 serie 1T (doc.3), in persona del consigliere delegato , rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_3
Montalbano ( ) ed elettivamente domiciliato in Palermo via C.F._3
Giovanni Di Giovanni n. 14 presso il suo studio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
-CREDITRICE PROCEDENTE OPPOSTA/CONVENUTA-
- Agente per la Riscossione della Provincia di Palermo, Controparte_7
C.F. – P.I. , con sede legale in Palermo, nella Via E. P.IVA_2 P.IVA_3
Morselli n. 8, in persona del Direttore Generale f.f. - Procuratore - Dr. P.IVA_3
giusta procura rilasciata in Notaio in Catania, CP_8 Persona_2
rep. n. 16731 racc. n. 12067, elettivamente domiciliata in Palermo Via Notarbartolo n.
5, presso lo studio dell'Avvocato Francesca Tecla che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata nel fascicolo del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promosso nell'ambito del
2 procedimento esecutivo immobiliare portante il n. 09/2016 R.G. ES. pendente innanzi al Tribunale di Palermo, Sez. Esecuzioni Immobiliari, G.Es. Dott.ssa A. Lupo,
-CREDITRICE OPPOSTA INTERVENUTA/CONVENUTA- OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. CONCLUSIONI: all'udienza sopra richiamata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30.12.20 (nella qualità di Parte_1
debitore esecutato) proponeva opposizione agli atti esecutivi nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n. 09/2016 R.G. Es..
L'opposizione veniva proposta avverso l'ordinanza del 14/12/2020 con la quale il Giudice dell'Esecuzione disponeva ed autorizzava – delegando le relative operazioni - la vendita dell'immobile pignorato ad istanza di Controparte_6
Tre i motivi posti a fondamento della citazione:
I) invalidità, illegittimità, nullità ed erroneità dell'ordinanza ex art.569 c.p.c. - non assoggettabilità dell'immobile “alla procedura di pignoramento” per l'inesistenza dei requisiti di alienabilità e commerciabilità;
II) invalidità, illegittimità, nullità ed erroneità dell'ordinanza ex art.569 c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione dei presupposti ex art.54 ter D.L. 18/2020 convertito con legge n.27 del 24/04/2020;
III) invalidità, illegittimità, nullità ed erroneità dell'ordinanza ex art.569 c.p.c. emessa nei confronti di terzi, vizio di ultra /extra petizione, violazione e/o falsa applicazione dell'art.484 c.p.c. e di efficacia giudiziaria ex art.2908 c.c. .
Il Giudice dell'esecuzione rigettava la domanda di sospensione dell'esecuzione forzata assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, il summenzionato opponente ha riproposto le domande sopra indicate sinteticamente.
3 Nella resistenza di parte convenuta Controparte_1
già
[...] Controparte_9
) (che si è costituita con memoria;
l'altro soggetto convenuto –
[...] CP_7
per la Riscossione della Provincia di Palermo- è rimasto
[...] CP_10
contumace), la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.24 dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e il rigetto di tutte le richieste istruttorie.
Entrambe le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va messo in evidenza che il Tribunale di Palermo con ordinanza del 27.08.2024 non gravata da reclamo ha dichiarato (a seguito della indisponibilità della convenuta a sostenere e anticipare i costi necessari CP_1
per l'affrancazione dell'immobile pignorato) estinta la procedura esecutiva immobiliare n. 09/2016 R.G. nell'ambito della quale sono state emesse le ordinanze opposte nel presente procedimento,
Alla luce di tale provvedimento, va dichiarata definitivamente cessata la materia del contendere, essendo venuta meno l'efficacia delle ordinanze opposte nel presente giudizio.
Irrilevante ai fini del decidere è , dunque, l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata da parte convenuta.
***
Dovendo – in base ai noti principi sulla soccombenza virtuale – pronunciarsi sul merito delle domande attoree (cfr. Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022
n.24714 : “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”; conf. sentenza del 29/11/2016 n. 24234),
4 come richiesto , peraltro, esplicitamente da parte attrice, si ritiene che queste ultime siano inammissibili o infondate nel merito.
In primo luogo, va chiarito come il giudice abbia sempre il "potere-dovere" di riqualificare le domande ed eccezioni proposte dalle parti.
Nello specifico, “la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente” (Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; 13 agosto 2004, n. 15783; 20 dicembre
2002, n. 18137; Cass. sez. un. 13 aprile 2004, n. 3467; 17 febbraio 1992, n. 1914).
Ebbene, alla luce di quanto sopra, l'opposizione agli atti esecutivi qui in discussione va riqualificata giuridicamente – quanto al primo motivo - quale opposizione all'esecuzione.
Il primo motivo di opposizione – a giudizio di questo organo giudicante - riguarda difatti palesemente il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente.
A parere dello stesso opponente, il bene esecutato sarebbe per l'appunto impignorabile in quanto “difetta inequivocabilmente dei requisiti di alienabilità e commerciabilità poichè gravato da "uso civico" mai sclassificato/affrancato prima dell'incoata procedura esecutiva.
La pregressa ed attuale sussistenza di detto vincolo demaniale comporta che detto immobile illegittimamente sottoposto ad espropriazione immobiliare nell'ambito del relativo procedimento portante il n. 09/2016 R.G. non poteva essere oggetto della procedura esecutiva nè tantomeno dell'ordinanza autorizzativa di vendita.”
Il vizio evidenziato dall'opponente riguarda , dunque, a monte la pignorabilità del bene esecutato e non già un profilo o requisito formale della ordinanza di vendita impugnata.
Così riqualificata sul punto l'opposizione, va richiamato a questo riguardo l'art. 615 c.p.c. il quale così statuisce:
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non
è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27 (1). Il giudice, concorrendo gravi motivi,
5 sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Quando è iniziata l'esecuzione (2), l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni (3) si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185,
186] (4). Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile(5).
Nella fattispecie (facendo applicazione del portato normativo summenzionato),
è evidente che il primo motivo di impugnazione riguardi la pignorabilità del bene esecutato e che esso sia stato proposta dopo che è stata disposta la vendita.
Il profilo relativo all'uso civico gravante sul bene pignorato era del resto chiaramente emerso (a tacere d'altro) nella perizia estimativa, sicchè il debitore esecutato avrebbe dovuto promuovere opposizione sul punto prima della udienza di vendita e prima – in particolare – della emissione della ordinanza di vendita.
Poco rileva al riguardo che l'opposizione – come evidenziato da parte attrice - sia stata “instaurata avverso il primo atto esecutivo (ordinanze di vendita del 14.12.2020) successivo alle risultanze documentali acquisite al processo tramite l'attività del CTU, inerenti
l'incommerciabilità/inalienabilità del bene”.
Trattasi , infatti, di argomentazione giuridica la quale non tiene conto del chiaro e contrastante disposto normativo di cui all'art. 615 c.p.c. citato.
Il primo motivo di opposizione è , dunque, inammissibile, in quanto tardivo.
***
Il secondo motivo di opposizione è infondato nel merito.
6 A giudizio dell'opponente l'ordinanza di vendita è nulla in quanto emessa
“durante il periodo di sospensione previsto dalla disposizione di cui all'art. 54 ter D.L. 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24.04.2020.
In proposito, il Giudice dell'Esecuzione .......... ha ritenuto che la procedura esecutiva immobiliare non fosse soggetta al periodo di sospensione previsto dalla normativa emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria, ritenendo erroneamente che l'immobile oggetto di espropriazione non costituisse abitazione principale del debitore.”
Trattasi di assunti infondati.
Dagli atti è emerso che già al momento del pignoramento parte attrice non risiedeva più presso l'immobile esecutato.
Il dato risulta principalmente dalla omologa (del giugno 2014) della separazione consensuale tra i coniugi (con l'assegnazione in via esclusiva della casa Parte_1
coniugale all'ex coniuge del;
nessun accenno ad una coabitazione o ad Parte_1
un'assegnazione cumulativa è contenuto nel ricorso dei coniugi) e dalla conforme sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, entrambe relative ad un arco temporale di gran lunga antecedente alla notificazione del pignoramento.
Ulteriore conferma deriva poi dalla relata di notifica (datata 22.12.15) del pignoramento (era la coniuge del a ricevere la notificazione nell'interesse e Parte_1
per conto dell'ex marito, quale mera “incaricata addetta” - cfr. relata di notifica - e non già quale convivente) e dalle dichiarazioni ed attestazioni di soggetti qualificati e terzi quali il custode giudiziario ed il perito estimatore su quali persone (alla luce degli accessi personali eseguiti) vivessero effettivamente nell'immobile esecutato.
Anche queste due ultime prove si riferiscono ad un periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 54 ter D.L. 18/2020.
A diverse conclusioni non porta l'invocato certificato di residenza del
(presso il bene esecutato), atteso che trattasi non già di prova legale, ma di Parte_1
documento avente mero valore presuntivo, superabile sulla base di “una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento”.
7 Cfr. in proposito quanto chiarito ripetutamente dalla Suprema Corte di legittimità:
Sez. 1, Sentenza n. 2230 del 27/02/1998 (Rv. 513170 - 01)
Presidente: Reale P. Estensore: R. P.M. Raimondi G. (Diff.) CP_12
PAPA ed altro (D'Alessandro) contro (Sorrentino) CP_13
(Rigetta, App. Roma, 23 maggio 1996).
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 197 ALLA RESIDENZA, DIMORA,
DOMICILIO
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA,
DIMORA, DOMICILIO - Luogo di residenza o dimora - Individuazione - Dimora effettiva - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Rilevanza meramente presuntiva - Conseguenze.
Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Tale prova non può, peraltro, ritenersi fornita in conseguenza della mera produzione di certificazioni anagrafiche rilasciate successivamente alla notifica (sia pur attestanti un mutamento di residenza di epoca anteriore alla stessa) e contrastanti con altra, ad essa precedente certificazione, qualora esse non contengano modificazioni espresse con riferimento alla certificazione precedente, stante la identità della efficacia correlata a tutte le certificazioni provenienti dal medesimo ufficio.
(Nella specie, gli opponenti ad un decreto ingiuntivo avevano lamentato la nullità della notifica dello stesso perché, anteriormente ad essa, si erano trasferiti in altro luogo, ed avevano allegato due certificati anagrafici - di epoca posteriore alla data della notifica - attestanti che il trasferimento di abitazione era avvenuto in data anteriore a quella della notifica del decreto, mentre il ricorrente aveva eseguito la detta notifica in base ad una certificazione anagrafica precedente, recante indicazioni relative alla
8 vecchia residenza degli opponenti. La S.C., nel rigettare il ricorso di questi ultimi, ha affermato il principali di diritto di cui in massima).
Sez. 3, Sentenza n. 9052 del 21/06/2002 (Rv. 555223 - 01)
Presidente: Giustiniani V. Estensore: Manzo G. P.M. Russo R. (Conf.)
(Trovato) contro Caso (Non cost.) Per_3
(Cassa con rinvio, Trib. Roma, 21 aprile 1999).
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 197 ALLA RESIDENZA, DIMORA,
DOMICILIO
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA,
DIMORA, DOMICILIO - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Prova contraria - Onere relativo - Fattispecie.
La residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo della citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, è onere dell'interessato (nella specie la Corte ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che il certificato di residenza non era sufficiente a provare l'irregolarità della notificazione e che era onere dell'appellante che lamentava tale irregolarità dimostrare l'effettiva lontananza dal luogo di residenza).
Sez. 1, Sentenza n. 662 del 21/01/2000 (Rv. 533046 - 01)
Presidente: Corda M. Estensore: Graziadei G. P.M. Giacalone G. (Diff.)
contro
Parte_4 Controparte_14
(Cassa e decide nel merito, App. Genova, 29 novembre 1997).
156 SEDE DELLA PERSONA - 015 PROVA
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA -
TRASFERIMENTO - PROVA - Ai fini della validità di una notificazione - Risultanze anagrafiche - Rilevanza fino a prova contraria - Mancanza del certificato anagrafico dell'epoca della notificazione - Conseguenze - Fattispecie.
Il comune di residenza della persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità di una notificazione eseguita a norma degli artt. 139 ss. cod.proc.civ.,
9 e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche, nel senso che la persona che adduca una diversa situazione abitativa rispetto a quella risultante dal certificato anagrafico deve necessariamente provare l'anteriorità del trasferimento della residenza rispetto alla data di notificazione mediante produzione della doppia dichiarazione resa presso il comune della vecchia residenza e presso quello ove sia stata fissata la nuova dimora abituale. Quando, peraltro, manchi una certificazione anagrafica che consenta di identificare il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al momento dell'atto, e risultino altresì versate in atti attestazioni di tale comune e di altro comune entrambe convergenti nell'evidenziare lo spostamento di residenza dal primo al secondo in epoca anteriore alla data della notifica, difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale del soggetto nel luogo di esecuzione della notificazione, e non può, conseguentemente, ritenersi gravante su quest'ultimo l'onere di provare anche l'effettuazione delle due sopra menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione (principio affermato dalla S.C. in relazione alla notifica della convocazione ex art. 15 della legge fallimentare avvenuta in epoca successiva al trasferimento della residenza dell'imprenditore, senza che in atti risultasse versato alcuna certificazione anagrafica che identificasse il comune di residenza di questi al tempo dell'atto con quello della notificazione).
La richiesta di prova testimoniale avanzata sul punto dall'opponente non è ammissibile, in quanto (anche in considerazione della mancanza di qualità particolari in capo ai due testimoni indicati da parte attrice) del tutto inidonea a dimostrare in maniera certa ed inequivocabile che il debitore esecutato impiegava il bene pignorato quale propria effettiva e stabile abitazione.
***
Anche il terzo motivo è infondato, oltre che inammissibile.
L'ordinanza di vendita sarebbe infatti illegittima ed invalida – secondo l'opponente - nella parte in cui ritiene “di dover onerare il custode e delegato di procedere con
10 l'esperto estimatore e con i proprietari delle unità immobiliari dell'edificio, all'affrancazione del bene, prima di emettere il primo avviso di vendita”.
Il Giudice dell'Esecuzione emettendo tale provvedimento, avrebbe imposto “un onere a carico di soggetti terzi del tutto estranei al processo esecutivo – ovvero i singoli proprietari facenti parte dello ove è ubicato l'immobile pignorato - imponendo loro di procedere di concerto Pt_5
con il custode e delegato all'affrancazione del bene”.
Sennonchè, in proposito, correttamente il Giudice dell'Esecuzione, in seno al provvedimento conclsuivo della fase cautelare, disattedendo tale motivo di opposizione, ha ritenuto che le direttive impartite al custode in ordine all'affrancazione del bene non inficiano la legittimità dell'ordinanza di vendita, ma attengono al diverso potere e dovere del Giudice dell'Esecuzione di impartire direttive al custode giudiziario per lo svolgiemnto del suo incarico.
Con il passaggio motivazionale in esame , infatti, il giudice dell'esecuzione non imponeva alcun onere o obbligo di facere in capo a terzi, ma si limitava a fornire istruzioni ad un proprio ausiliario giudiziario in merito alle modalità con le quali procedere all'affrancazione del bene esecutato, affrancazione da eseguire con fondi della procedura o in mancanza (come nella fattispecie) con somme messe a disposizione del creditore procedente e relazionandosi direttamente con gli uffici a ciò competenti (senza , quindi, l'intermediazione del proprietario esecutato – quale soggetto che tipicamente subisce l'espropriazione forzata - , ma con il necessario ed inevitabile coordinamento con i proprietari degli altri immobili condominiali).
Proprio in quanto l'ordinanza di vendita in questa parte non aveva alcuna efficacia esecutiva, ma rivestiva il valore (non già di atto esecutivo, ma) di mero atto interno diretto al custode giudiziario, il presente motivo di opposizione è inammissibile.
Infine, non può non evidenziarsi che l'inammissibilità deriva altresì dalla mancanza di legittimazione in capo all'odierno attore a proporre la suddetta eccezione, in quanto con essa si fa valere un interesse di soggetti terzi e non certo proprio.
***
11 Palesemente inammissibili sono le eccezioni sulla legittimazione attiva del creditore procedente sollevate per la prima volta dall'opponente in sede di CP_1
comparsa conclusionale.
Parte attrice soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute da controparte spese che si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 CP_1
in misura pari ai valori medi relativi allo scaglione di valore del presente giudizio (in ragione del valore stimato del bene esecutato) e operando una riduzione sui compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Vista la documentazione relativa al certificato di residenza prodotto da parte attrice, non sussistono i presupposti della chiesta responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. o del cd. abuso del diritto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, nella contumacia di , così provvede: Controparte_7
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opponente a rimborsare le spese di lite in favore della sola parte convenuta costituita spese che liquida nel complessivo importo di € 8.433,00, CP_1
oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Palermo, 22/04/2025
Il Giudice
Gigi Omar Modica
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