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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 4718/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Andrea Francesco
Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MARENZI CLAUDIA C.F._2
appellante e
(cf. ) Controparte_1 C.F._3 Parte_3
(cf. ) (cf. ) con C.F._4 Parte_4 C.F._5 il patrocinio dell'avv. BERGONZI PERRONE MARCELLO appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Pavia adito, quale
Giudice dell'appello, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i suestesi motivi il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n°
124/2024 emessa in data 19.9.2024 dal Giudice di Pace di Voghera e pubblicata il
20.9.2024, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate dagli odierni appellanti nel giudizio di 1° grado che qui si riportano testualmente: “ alla luce delle risultanze della
CTU svolta in causa, dichiarare che i convenuti Sigg. , Controparte_1 CP_2
e tengono gli alberi e i cespugli descritti nell'elaborato peritale a
[...] Parte_4
distanza non legale dal confine con la proprietà degli attori e Parte_1 [...]
e per l'effetto, ordinare ai primi, in solido tra loro, di estirpare detti alberi e Parte_2 cespugli, e precisamente l'albero di alto fusto, il tiglio, il cipresso, il noce, il fico, l'abete, il cespuglio (celtis) raffigurati nelle foto da 1 a 6 di cui al doc. 8 attoreo, allegato allo schema riportante i numeri delle foto corrispondenti a dette piante di cui al doc. 7 attoreo, oltre alla pianta di noce individuata dal CTU non solo come posta a distanza illegale ma anche pericolosa, a loro cura e spese e in difetto, autorizzare gli attori ad estirpare le suddette vegetazioni a spese dei convenuti.”; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse integralmente riformata la sentenza impugnata, dichiarare illegittimamente pronunciate le statuizioni di quest'ultima in punto spese di causa e conseguentemente riformare la medesima solo parzialmente. Con vittoria di spese del presente grado, in caso di accoglimento della suestesa domanda subordinata e parziale compensazione di quelle di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i giudizi nel caso di riforma totale dell'impugnata sentenza”;
per parte appellata: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere tutte le domande ex adverso avanzate, e pertanto confermare in toto la sentenza appellata del Giudice di Pace di
Voghera, ad eccezione della sola parte in punto spese di causa, come concluso dagli attori appellanti in proposito, e conseguentemente riformare la medesima sentenza solo parzialmente e limitatamente a tale capo, liquidando per un verso le spese di CTU da rifondere alla parte soccombente, ed elidendo la condanna alla rifusione delle spese di
CT di parte. Confermare invece la sentenza appellata per tutto quanto il resto, con rigetto di ogni altra domanda avanzata in danno e nei confronti dei convenuti odierni, in quanto infondata in fatto e diritto. • in via gradata, si domanda che il Tribunale meglio determini il quantum dovuto dagli attori oltre agli importi che - pacificamente - per le parti sono già stati correttamente ed esattamente definiti in sentenza (e cioè le spese legali del difensore, già liquidate) andando così a meglio determinare il quantum dovuto solo per le rimanenti voci che, a dire della controparte, necessitano di maggiore dettaglio, con rigetto di ogni altra domanda. • in ogni caso, con vittoria delle ulteriori spese di lite debende per il presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 1. Con sentenza n. 143/2024 del 20 settembre 2024 il Giudice di Pace di
Voghera ha rigettato, per una parte, una delle domande proposte dagli odierni appellanti e si è dichiarato incompetente su altra domanda.
In particolare, e avevano agito in giudizio Parte_1 Parte_2
allegando e deducendo:
- di essere proprietari di una villetta con giardino confinante con l'immobile di proprietà dei convenuti;
- che quest'ultimi non gli consentivano di tagliare i rami che invadevano la loro proprietà e mantenevano alcune piante ad una distanza illegale dal confine.
Nel primo grado di giudizio si sono costituiti , Controparte_1 Parte_3
e eccependo l'incompetenza del giudice di pace sulla
[...] Parte_4
domanda volta ad ottenere la recisione dei rami;
inoltre, le parti hanno poi allegato che le piante di cui la controparte aveva chiesto l'eradicazione cadevano in parte in porzione di terreno oggetto di proprietà esclusiva degli attori e/o in contitolarità con i convenuti e altri soggetti non evocati in giudizio.
Dopo la ctu svolta nel primo grado gli odierni appellanti hanno modificato le proprie domande rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice di Pace di
Voghera, disattesa ogni contraria istanza, alla luce delle risultanze della CTU svolta in causa, dichiarare che i convenuti Sigg. , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
tengono gli alberi e i cespugli descritti nell'elaborato peritale a distanza non Parte_4
legale dal confine con la proprietà degli attori e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, ordinare ai primi, in solido tra loro, di estirpare detti alberi e cespugli, e precisamente l'albero di alto fusto, il tiglio, il cipresso, il noce, il fico, l'abete , il cespuglio (celtis) raffigurati nelle foto da 1 a 6 di cui al doc. 8 attoreo, allegato allo schema riportante i numeri delle foto corrispondenti a dette piante di cui al doc. 7 attoreo, oltre alla pianta di noce individuata dal CTU non solo come posta a distanza illegale ma anche pericolosa, a loro cura e spese e in difetto, autorizzare gli attori ad estirpare le suddette vegetazioni a spese dei convenuti. Con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi del costo del proprio CTP e dell'anticipo versato degli atti al
CTU”.
pag. 3/7 All'esito del giudizio di primo gradoil Giudice di Pace di Voghera si è dichiarato incompetente sulla domanda di recisione dei rami mentre ha rigettato la domanda volta ad estirpare gli alberi.
2. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado si sia dichiarato incompetente sulla domanda di recisione dei rami protesi verso l'alto che non era stata riproposta nella precisazione delle conclusioni.
Si ritiene che alla luce delle conclusioni svolte dall'odierna parte appellante che limitavano le domande al solo estirpo delle piante che la ctu svolta in corso di causa ha individuato a ridosso del muro di confine, il giudice di primo grado non era più investito della domanda di recisione dei rami sulla quale si è dichiarato incompetente.
Peraltro, nella stessa memoria conclusiva depositata dall'odierna parte appellante nel primo grado di giudizio la parte aveva esplicitato la volontà di contenere le domande svolte e di precisarle come dianzi indicate alla luce delle risultanze della ctu.
Pertanto, la domanda di recisione dei rami sulla quale il giudice si è dichiarato incompetente non era più oggetto della causa di modo che il primo motivo di appello va accolto.
3. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la statuizione di rigetto della domanda relativa all'estirpo delle piante poste a ridosso del muro di confine con la propria proprietà; in particolare, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado ha disatteso le risultanze istruttorie del giudizio, con specifico riferimento a quanto statuito dalla ctu.
È documentato che tra le proprietà delle parti esista un muro basso con una recinzione metallica sovrapposta (cfr. fascicolo parte appellante doc. n. 1).
La circostanza rende inapplicabile la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 892 cod. civ. in quanto la norma fa espresso riferimento al muro di confine che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità escluderebbe l'applicazione delle norme dei primi commi in quanto l'esistenza di un muro divisorio sarebbe già di per sé impeditivo del passaggio di luce ed aria alla cui tutela sono poste le previsioni in materia di distanze legali (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18439 del 12/07/2018).
pag. 4/7 Chiarito quindi che la recinzione esistente non può essere assimilata ad un muro, occorre anche evidenziare che le discrepanze che sussistono in relazione alla identificazione catastale di alcuni mappali oggetto di causa ed il reale stato dei luoghi rileva solo in parte.
Si fa riferimento alla circostanza emersa durante la ctu svolta nel corso del primo grado di giudizio per la quale alcuni mappali, nella specie il n. 2431 sarebbe in comproprietà con una delle parti attrici/appellanti, vale a dire . Parte_1
Appare evidente che rispetto a tale porzione di terreno la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento;
tuttavia, va precisato che parte attrice aveva allegato l'esistenza di piante a ridosso del confine tra le due proprietà senza specificare alcun identificativo castale che possa coinvolgere il mappale segnalato dalla ctu nella domanda della parte.
Invero la ctu ha esplicitato che il mappale 1928 è di proprietà esclusiva degli attori e quello 1929 è dei convenuti e lo stato dei luoghi lungo il confine tra le proprietà dei su indicati beni è rappresentato da un muretto divisorio molto basso che fa da sostegno ad una rete metallica lungo la quale vi è abbondante vegetazione.
La circostanza che il muretto e la recinzione poste lungo il viale di ingresso alla proprietà dei convenuti rappresenti il confine con la proprietà degli attori non è stato contestata da nessuna delle parti in causa;
né sono state svolte in questa sede domande volte alla ridefinizione del confine. Peraltro, l'accertamento svolto dalla ctu non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti tenendo conto del fatto che lungo il viale di ingresso al mappale 1929 vi sono i contatori delle utenze a servizio dell'immobile dei resistenti.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, alcun accertamento pregiudiziale sulla esatta identificazione dei confini risultava necessario.
Ciò premesso, la ctu aveva identificato: due piante ad alto fusto poste lungo il vialetto di ingresso, a metà dello stesso, collocate ad una distanza di 40/50 cm dalla recinzione;
una terza pianta lungo il medesimo viale, sempre a metà della sua lunghezza, di medio fusto posta in aderenza alla recinzione;
verso il lato sud ovest vi sono ulteriori piante di medio fusto, in particolare un fico e dei cespugli, posti ad una pag. 5/7 distanza massima di un metro dalla recinzione;
ed un'ultima pianta ad alto fusto secca a ridosso della recinzione.
L'art. 892 cod. civ. stabilisce che “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
In definitiva, parte appellata deve essere condannata ad estirpare tutte le piante poste lungo il vialetto di ingresso alla sua proprietà – identificata con il mappale 1929 -
a ridosso del confine con la proprietà degli appellanti – identificata con il mappale 1928
- ad eccezione dell'arbusto identificato nella ctu;
le parti appellanti devono poi essere autorizzate di agire in danno dei convenuti in caso di loro inerzia.
4. In ultimo, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Tenendo conto dell'esito del presente giudizio anche tale motivo di appello merita accoglimento.
5. Alla soccombenza di parte appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio, le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, esclusa quella istruttoria del presente giudizio,
pag. 6/7 tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro.
5.1. Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e avverso la sentenza del giudice di Pace di
[...] Controparte_4
Voghera 143/2024 pubblicata il 20.9.2024 così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna parte appellata ad estirpare tutte le piante poste lungo il vialetto di ingresso alla sua proprietà – identificata con il mappale 1929 - a ridosso del confine con la proprietà degli appellanti – identificata con il mappale 1928 - ad eccezione dell'arbusto identificato nella ctu ovvero a subire, a loro spese, l'estirpo delle medesime piante ad opera degli appellanti;
2. condanna altresì parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 299 per anticipazioni ed in € 2.966 per compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di ctu
29/05/2025. Per_1
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 4718/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice Andrea Francesco
Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MARENZI CLAUDIA C.F._2
appellante e
(cf. ) Controparte_1 C.F._3 Parte_3
(cf. ) (cf. ) con C.F._4 Parte_4 C.F._5 il patrocinio dell'avv. BERGONZI PERRONE MARCELLO appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Pavia adito, quale
Giudice dell'appello, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i suestesi motivi il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n°
124/2024 emessa in data 19.9.2024 dal Giudice di Pace di Voghera e pubblicata il
20.9.2024, mai notificata, accogliere le conclusioni avanzate dagli odierni appellanti nel giudizio di 1° grado che qui si riportano testualmente: “ alla luce delle risultanze della
CTU svolta in causa, dichiarare che i convenuti Sigg. , Controparte_1 CP_2
e tengono gli alberi e i cespugli descritti nell'elaborato peritale a
[...] Parte_4
distanza non legale dal confine con la proprietà degli attori e Parte_1 [...]
e per l'effetto, ordinare ai primi, in solido tra loro, di estirpare detti alberi e Parte_2 cespugli, e precisamente l'albero di alto fusto, il tiglio, il cipresso, il noce, il fico, l'abete, il cespuglio (celtis) raffigurati nelle foto da 1 a 6 di cui al doc. 8 attoreo, allegato allo schema riportante i numeri delle foto corrispondenti a dette piante di cui al doc. 7 attoreo, oltre alla pianta di noce individuata dal CTU non solo come posta a distanza illegale ma anche pericolosa, a loro cura e spese e in difetto, autorizzare gli attori ad estirpare le suddette vegetazioni a spese dei convenuti.”; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse integralmente riformata la sentenza impugnata, dichiarare illegittimamente pronunciate le statuizioni di quest'ultima in punto spese di causa e conseguentemente riformare la medesima solo parzialmente. Con vittoria di spese del presente grado, in caso di accoglimento della suestesa domanda subordinata e parziale compensazione di quelle di primo grado;
con vittoria di spese di entrambi i giudizi nel caso di riforma totale dell'impugnata sentenza”;
per parte appellata: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere tutte le domande ex adverso avanzate, e pertanto confermare in toto la sentenza appellata del Giudice di Pace di
Voghera, ad eccezione della sola parte in punto spese di causa, come concluso dagli attori appellanti in proposito, e conseguentemente riformare la medesima sentenza solo parzialmente e limitatamente a tale capo, liquidando per un verso le spese di CTU da rifondere alla parte soccombente, ed elidendo la condanna alla rifusione delle spese di
CT di parte. Confermare invece la sentenza appellata per tutto quanto il resto, con rigetto di ogni altra domanda avanzata in danno e nei confronti dei convenuti odierni, in quanto infondata in fatto e diritto. • in via gradata, si domanda che il Tribunale meglio determini il quantum dovuto dagli attori oltre agli importi che - pacificamente - per le parti sono già stati correttamente ed esattamente definiti in sentenza (e cioè le spese legali del difensore, già liquidate) andando così a meglio determinare il quantum dovuto solo per le rimanenti voci che, a dire della controparte, necessitano di maggiore dettaglio, con rigetto di ogni altra domanda. • in ogni caso, con vittoria delle ulteriori spese di lite debende per il presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 1. Con sentenza n. 143/2024 del 20 settembre 2024 il Giudice di Pace di
Voghera ha rigettato, per una parte, una delle domande proposte dagli odierni appellanti e si è dichiarato incompetente su altra domanda.
In particolare, e avevano agito in giudizio Parte_1 Parte_2
allegando e deducendo:
- di essere proprietari di una villetta con giardino confinante con l'immobile di proprietà dei convenuti;
- che quest'ultimi non gli consentivano di tagliare i rami che invadevano la loro proprietà e mantenevano alcune piante ad una distanza illegale dal confine.
Nel primo grado di giudizio si sono costituiti , Controparte_1 Parte_3
e eccependo l'incompetenza del giudice di pace sulla
[...] Parte_4
domanda volta ad ottenere la recisione dei rami;
inoltre, le parti hanno poi allegato che le piante di cui la controparte aveva chiesto l'eradicazione cadevano in parte in porzione di terreno oggetto di proprietà esclusiva degli attori e/o in contitolarità con i convenuti e altri soggetti non evocati in giudizio.
Dopo la ctu svolta nel primo grado gli odierni appellanti hanno modificato le proprie domande rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice di Pace di
Voghera, disattesa ogni contraria istanza, alla luce delle risultanze della CTU svolta in causa, dichiarare che i convenuti Sigg. , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
tengono gli alberi e i cespugli descritti nell'elaborato peritale a distanza non Parte_4
legale dal confine con la proprietà degli attori e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto, ordinare ai primi, in solido tra loro, di estirpare detti alberi e cespugli, e precisamente l'albero di alto fusto, il tiglio, il cipresso, il noce, il fico, l'abete , il cespuglio (celtis) raffigurati nelle foto da 1 a 6 di cui al doc. 8 attoreo, allegato allo schema riportante i numeri delle foto corrispondenti a dette piante di cui al doc. 7 attoreo, oltre alla pianta di noce individuata dal CTU non solo come posta a distanza illegale ma anche pericolosa, a loro cura e spese e in difetto, autorizzare gli attori ad estirpare le suddette vegetazioni a spese dei convenuti. Con vittoria di spese e compensi di causa, comprensivi del costo del proprio CTP e dell'anticipo versato degli atti al
CTU”.
pag. 3/7 All'esito del giudizio di primo gradoil Giudice di Pace di Voghera si è dichiarato incompetente sulla domanda di recisione dei rami mentre ha rigettato la domanda volta ad estirpare gli alberi.
2. Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado si sia dichiarato incompetente sulla domanda di recisione dei rami protesi verso l'alto che non era stata riproposta nella precisazione delle conclusioni.
Si ritiene che alla luce delle conclusioni svolte dall'odierna parte appellante che limitavano le domande al solo estirpo delle piante che la ctu svolta in corso di causa ha individuato a ridosso del muro di confine, il giudice di primo grado non era più investito della domanda di recisione dei rami sulla quale si è dichiarato incompetente.
Peraltro, nella stessa memoria conclusiva depositata dall'odierna parte appellante nel primo grado di giudizio la parte aveva esplicitato la volontà di contenere le domande svolte e di precisarle come dianzi indicate alla luce delle risultanze della ctu.
Pertanto, la domanda di recisione dei rami sulla quale il giudice si è dichiarato incompetente non era più oggetto della causa di modo che il primo motivo di appello va accolto.
3. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato la statuizione di rigetto della domanda relativa all'estirpo delle piante poste a ridosso del muro di confine con la propria proprietà; in particolare, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado ha disatteso le risultanze istruttorie del giudizio, con specifico riferimento a quanto statuito dalla ctu.
È documentato che tra le proprietà delle parti esista un muro basso con una recinzione metallica sovrapposta (cfr. fascicolo parte appellante doc. n. 1).
La circostanza rende inapplicabile la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 892 cod. civ. in quanto la norma fa espresso riferimento al muro di confine che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità escluderebbe l'applicazione delle norme dei primi commi in quanto l'esistenza di un muro divisorio sarebbe già di per sé impeditivo del passaggio di luce ed aria alla cui tutela sono poste le previsioni in materia di distanze legali (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18439 del 12/07/2018).
pag. 4/7 Chiarito quindi che la recinzione esistente non può essere assimilata ad un muro, occorre anche evidenziare che le discrepanze che sussistono in relazione alla identificazione catastale di alcuni mappali oggetto di causa ed il reale stato dei luoghi rileva solo in parte.
Si fa riferimento alla circostanza emersa durante la ctu svolta nel corso del primo grado di giudizio per la quale alcuni mappali, nella specie il n. 2431 sarebbe in comproprietà con una delle parti attrici/appellanti, vale a dire . Parte_1
Appare evidente che rispetto a tale porzione di terreno la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento;
tuttavia, va precisato che parte attrice aveva allegato l'esistenza di piante a ridosso del confine tra le due proprietà senza specificare alcun identificativo castale che possa coinvolgere il mappale segnalato dalla ctu nella domanda della parte.
Invero la ctu ha esplicitato che il mappale 1928 è di proprietà esclusiva degli attori e quello 1929 è dei convenuti e lo stato dei luoghi lungo il confine tra le proprietà dei su indicati beni è rappresentato da un muretto divisorio molto basso che fa da sostegno ad una rete metallica lungo la quale vi è abbondante vegetazione.
La circostanza che il muretto e la recinzione poste lungo il viale di ingresso alla proprietà dei convenuti rappresenti il confine con la proprietà degli attori non è stato contestata da nessuna delle parti in causa;
né sono state svolte in questa sede domande volte alla ridefinizione del confine. Peraltro, l'accertamento svolto dalla ctu non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti tenendo conto del fatto che lungo il viale di ingresso al mappale 1929 vi sono i contatori delle utenze a servizio dell'immobile dei resistenti.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, alcun accertamento pregiudiziale sulla esatta identificazione dei confini risultava necessario.
Ciò premesso, la ctu aveva identificato: due piante ad alto fusto poste lungo il vialetto di ingresso, a metà dello stesso, collocate ad una distanza di 40/50 cm dalla recinzione;
una terza pianta lungo il medesimo viale, sempre a metà della sua lunghezza, di medio fusto posta in aderenza alla recinzione;
verso il lato sud ovest vi sono ulteriori piante di medio fusto, in particolare un fico e dei cespugli, posti ad una pag. 5/7 distanza massima di un metro dalla recinzione;
ed un'ultima pianta ad alto fusto secca a ridosso della recinzione.
L'art. 892 cod. civ. stabilisce che “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
In definitiva, parte appellata deve essere condannata ad estirpare tutte le piante poste lungo il vialetto di ingresso alla sua proprietà – identificata con il mappale 1929 -
a ridosso del confine con la proprietà degli appellanti – identificata con il mappale 1928
- ad eccezione dell'arbusto identificato nella ctu;
le parti appellanti devono poi essere autorizzate di agire in danno dei convenuti in caso di loro inerzia.
4. In ultimo, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Tenendo conto dell'esito del presente giudizio anche tale motivo di appello merita accoglimento.
5. Alla soccombenza di parte appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio, le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, esclusa quella istruttoria del presente giudizio,
pag. 6/7 tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro.
5.1. Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 Parte_3
e avverso la sentenza del giudice di Pace di
[...] Controparte_4
Voghera 143/2024 pubblicata il 20.9.2024 così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna parte appellata ad estirpare tutte le piante poste lungo il vialetto di ingresso alla sua proprietà – identificata con il mappale 1929 - a ridosso del confine con la proprietà degli appellanti – identificata con il mappale 1928 - ad eccezione dell'arbusto identificato nella ctu ovvero a subire, a loro spese, l'estirpo delle medesime piante ad opera degli appellanti;
2. condanna altresì parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 299 per anticipazioni ed in € 2.966 per compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di ctu
29/05/2025. Per_1
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pag. 7/7