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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500002351000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500002351000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1749/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in Memorie Illustrative
Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il sig. Avv. Ricorrente_1 adiva Codesta Corte di Giustizia Tributaria, impugnando il preavviso di fermo amministrativo n. 29180202500002351000, notificatogli in data 22 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione preannunciava l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà, modello Auto_1 targato Targa_1 Il preavviso si fondava su una pluralità di cartelle esattoriali, alcune relative a sanzioni per violazioni al Codice della Strada (di competenza del Giudice di Pace), altre afferenti a tributi regionali, segnatamente tasse automobilistiche, rientranti nella competenza di questa Corte.
Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, evidenziando che il veicolo risulta strumentale all'attività professionale e, altresì, in uso a persona disabile con invalidità al 100% e accompagnamento.
In data 18 aprile 2025, il sig. ricorrente trasmetteva all'Agenzia delle Entrate Riscossione apposita istanza di annullamento del preavviso, corredata da documentazione comprovante le circostanze sopra esposte.
Per la parte relativa alle sanzioni stradali, il ricorrente proponeva separata opposizione innanzi al Giudice di Pace di Agrigento, chiedendo anche in quella sede la sospensione dell'efficacia del medesimo preavviso.
Nel procedimento N.R.G. 2315/2025, il Giudice di Pace di Agrigento, con decreto del 1° luglio 2025, accoglieva l'istanza di sospensione. Il provvedimento veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in pari data.
Nelle more del presente giudizio, in data 10 settembre 2025, il ricorrente veniva a conoscenza, tramite notifica sull'app "IO", dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 Il contribuente diffidava l'Agenzia delle Entrate Riscossione a procedere all'immediata cancellazione del fermo, con trasmissione del relativo provvedimento al Pubblico Registro Automobilistico, attesa l'intervenuta sospensione del preavviso, già regolarmente notificata.
Il ricorrente evidenziava che, nonostante la predetta diffida, il fermo amministrativo risulta tuttora iscritto, in aperta violazione del provvedimento giudiziale di sospensione emesso dal Giudice di Pace.
Successivamente il ricorrente, inizialmente difeso da sé stesso, depositava rinuncia alla difesa personale e nomina di nuovo difensore, il quale si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva in data
03 ottobre 2025.
Con ordinanza del 14 ottobre 2025 veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato e la controversia veniva rinviata all'udienza odierna per la trattazione del merito.
Si costituiva in giudizio, in data 19.11.2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con proprie deduzioni, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in relazione alle cartelle sottese alla comunicazione preventiva, non impugnate e, nel merito, la piena legittimità delle cartelle oggetto di opposizione e la regolarità della notifica degli atti presupposti.
La resistente contestava altresì l'eccezione di strumentalità del bene mobile registrato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 34813/2024 e 7156/2025) e la prassi dell'Amministrazione finanziaria,
e deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo notificato atti interruttivi in data 15.05.2024
e 13.02.2025 rimasti non impugnati.
Venivano presentate memorie illustrative da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento.
Dall'esame del fascicolo processuale emerge che le cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo risultano regolarmente notificate ovvero ritualmente ribadite mediante intimazioni di pagamento idonee a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione e, in difetto di impugnazione, a determinare la cristallizzazione della pretesa creditoria. In particolare, l'intimazione di pagamento n. 29120239010301431000, notificata in data 15.05.2024 con consegna a mani proprie del ricorrente, richiama la cartella di pagamento n. 29120200010846552000.
Orbene, era con l'impugnazione di tale intimazione che il contribuente avrebbe dovuto far valere eventuali vizi riferibili all'atto presupposto, quale l'asserita inesistenza della cartella intestata a soggetto giuridico estinto, trattandosi di doglianze attinenti alla cartella di pagamento che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non potevano essere proposte “in ogni tempo”, ma avrebbero dovuto essere dedotte in occasione del primo atto successivo validamente notificato, recante la pretesa impositiva e idoneo a renderla pienamente conoscibile.
Nel caso di specie, tale atto è individuabile nella predetta intimazione di pagamento, nonché nella successiva intimazione di pagamento n. 29120249005500384000, notificata il 13.02.2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che richiama la medesima cartella. Non risulta che dette intimazioni di pagamento siano mai state impugnate.
Ne consegue che, tanto le cartelle regolarmente notificate quanto le intimazioni di pagamento non opposte devono ritenersi definitive e non più suscettibili di contestazione nel merito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato la cartella di pagamento o l'intimazione non può più far valere vizi relativi agli atti presupposti, potendo dedurre esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto successivamente impugnato
(cfr. Cass., n. 20476/2025).
L'omessa impugnazione nei termini decadenziali comporta, infatti, la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude la possibilità di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla scadenza del suddetto termine.
Questo Giudice, pertanto, limiterà il proprio scrutinio ai soli vizi propri del preavviso di fermo amministrativo impugnato, rilevandone l'insussistenza.
Ed invero, il preavviso di fermo amministrativo risulta conforme ai requisiti di legge, essendo adeguatamente motivato, ritualmente notificato ed adottato in ossequio all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, non emergendo vizi propri dell'atto né risultando fondate le eccezioni di prescrizione o decadenza idonee a travolgerne la legittimità per quanto sopra evidenziato.
Quanto alle deduzioni del ricorrente circa la strumentalità del veicolo, formulate più per evidenziare un'esigenza propria della fase cautelare dell'impugnativa che per contestare la legittimità dell'atto, esse si rivelano infondate nel merito.
La normativa e la giurisprudenza di legittimità impongono che la strumentalità del bene mobile registrato sia oggetto di rigorosa prova da parte del contribuente, dovendo risultare che il veicolo sia effettivamente indispensabile, o quantomeno ricorrentemente necessario, per l'esercizio dell'attività e per il conseguimento dei ricavi caratteristici della stessa. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, non avendo il ricorrente prodotto idonea documentazione contabile o fiscale atta a dimostrare la natura strumentale del bene.
Ed invero secondo il Supremo Collegio deve escludersi che la strumentalità del veicolo possa ritenersi automatica o presunta in ragione del solo esercizio dell'attività professionale.
La strumentalità del bene mobile registrato, infatti, deve essere oggetto di specifica e rigorosa prova in concreto, non essendo sufficiente il mero utilizzo dell'autovettura per raggiungere il luogo di lavoro o per esigenze di spostamento personale del professionista. È, al contrario, necessario dimostrare che il veicolo sia connaturato all'esercizio della professione e funzionalmente indispensabile allo svolgimento dell'attività, come avviene, ad esempio, per l'agente di commercio o per altre attività che presuppongano in modo strutturale e continuativo l'utilizzo del mezzo.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita poiché il ricorrente non ha dedotto né provato in giudizio l'esistenza di incarichi o impegni fuori dal circondario professionale così da dover raggiungere diverse sedi giudiziarie che potessero giustificare l'utilizzo dell'autovettura come strumentale all'attività professionale.
Inoltre l'incarico dedotto presso l'Assessorato Regionale risulta limitato nel tempo e giunto oramai a scadenza, essendo stato conferito con decorrenza dal 17.10.2024 e con termine al 31.12.2025.
Anche in relazione all'asserito utilizzo del veicolo in uso a soggetto disabile al 100%, non vi è prova documentale tale da far propendere alla strumentalità del mezzo ai fini dell'attività familiare.
In particolare, ad eccezione dello status di soggetto disabile grave 100% in capo al padre dell'odierno ricorrente, peraltro residente in luogo diverso, non è stata offerta altra valida prova documentale a suffragio delle deduzioni sostenuto in ricorso.
Ed invero, non è stata offerta copia della carta di circolazione attestante l'eventuale presenza di dispositivi speciali e/o l'adattamento del veicolo alle specifiche esigenze fisico-motorie dell'utilizzatore. Non è stata prodotta eventuale copia della fattura di acquisto del veicolo che evidenziasse l'uso delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/1992; eventuale documentazione comprovante che il padre fosse fiscalmente a carico del ricorrente. Parimenti, non è stato prodotto l'eventuale contrassegno per parcheggio disabili, corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo utilizzo del veicolo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno. Trattasi, peraltro, di documentazione espressamente richiesta dal Modello F.3 “Istanza di annullamento del preavviso / cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone con disabilità”, predisposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai fini dell'ottenimento dell'annullamento del fermo.
Orbene, l'assenza di tali elementi documentali costituisce una lacuna insuperabile, che non consente a questo Giudice di valutare la legittimità di quanto solo labialmente dedotto.
Ne consegue che le eccezioni sollevate in relazione alla strumentalità del veicolo devono essere rigettate.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, e poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella
Camera di Consiglio dell'11.12.2025 Il Giudice monocratico Alessandra Vella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500002351000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500002351000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1749/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in Memorie Illustrative
Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, il sig. Avv. Ricorrente_1 adiva Codesta Corte di Giustizia Tributaria, impugnando il preavviso di fermo amministrativo n. 29180202500002351000, notificatogli in data 22 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione preannunciava l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà, modello Auto_1 targato Targa_1 Il preavviso si fondava su una pluralità di cartelle esattoriali, alcune relative a sanzioni per violazioni al Codice della Strada (di competenza del Giudice di Pace), altre afferenti a tributi regionali, segnatamente tasse automobilistiche, rientranti nella competenza di questa Corte.
Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, evidenziando che il veicolo risulta strumentale all'attività professionale e, altresì, in uso a persona disabile con invalidità al 100% e accompagnamento.
In data 18 aprile 2025, il sig. ricorrente trasmetteva all'Agenzia delle Entrate Riscossione apposita istanza di annullamento del preavviso, corredata da documentazione comprovante le circostanze sopra esposte.
Per la parte relativa alle sanzioni stradali, il ricorrente proponeva separata opposizione innanzi al Giudice di Pace di Agrigento, chiedendo anche in quella sede la sospensione dell'efficacia del medesimo preavviso.
Nel procedimento N.R.G. 2315/2025, il Giudice di Pace di Agrigento, con decreto del 1° luglio 2025, accoglieva l'istanza di sospensione. Il provvedimento veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione in pari data.
Nelle more del presente giudizio, in data 10 settembre 2025, il ricorrente veniva a conoscenza, tramite notifica sull'app "IO", dell'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 Il contribuente diffidava l'Agenzia delle Entrate Riscossione a procedere all'immediata cancellazione del fermo, con trasmissione del relativo provvedimento al Pubblico Registro Automobilistico, attesa l'intervenuta sospensione del preavviso, già regolarmente notificata.
Il ricorrente evidenziava che, nonostante la predetta diffida, il fermo amministrativo risulta tuttora iscritto, in aperta violazione del provvedimento giudiziale di sospensione emesso dal Giudice di Pace.
Successivamente il ricorrente, inizialmente difeso da sé stesso, depositava rinuncia alla difesa personale e nomina di nuovo difensore, il quale si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva in data
03 ottobre 2025.
Con ordinanza del 14 ottobre 2025 veniva concessa la sospensione dell'atto impugnato e la controversia veniva rinviata all'udienza odierna per la trattazione del merito.
Si costituiva in giudizio, in data 19.11.2025, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale, con proprie deduzioni, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in relazione alle cartelle sottese alla comunicazione preventiva, non impugnate e, nel merito, la piena legittimità delle cartelle oggetto di opposizione e la regolarità della notifica degli atti presupposti.
La resistente contestava altresì l'eccezione di strumentalità del bene mobile registrato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 34813/2024 e 7156/2025) e la prassi dell'Amministrazione finanziaria,
e deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo notificato atti interruttivi in data 15.05.2024
e 13.02.2025 rimasti non impugnati.
Venivano presentate memorie illustrative da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento.
Dall'esame del fascicolo processuale emerge che le cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo risultano regolarmente notificate ovvero ritualmente ribadite mediante intimazioni di pagamento idonee a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione e, in difetto di impugnazione, a determinare la cristallizzazione della pretesa creditoria. In particolare, l'intimazione di pagamento n. 29120239010301431000, notificata in data 15.05.2024 con consegna a mani proprie del ricorrente, richiama la cartella di pagamento n. 29120200010846552000.
Orbene, era con l'impugnazione di tale intimazione che il contribuente avrebbe dovuto far valere eventuali vizi riferibili all'atto presupposto, quale l'asserita inesistenza della cartella intestata a soggetto giuridico estinto, trattandosi di doglianze attinenti alla cartella di pagamento che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non potevano essere proposte “in ogni tempo”, ma avrebbero dovuto essere dedotte in occasione del primo atto successivo validamente notificato, recante la pretesa impositiva e idoneo a renderla pienamente conoscibile.
Nel caso di specie, tale atto è individuabile nella predetta intimazione di pagamento, nonché nella successiva intimazione di pagamento n. 29120249005500384000, notificata il 13.02.2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che richiama la medesima cartella. Non risulta che dette intimazioni di pagamento siano mai state impugnate.
Ne consegue che, tanto le cartelle regolarmente notificate quanto le intimazioni di pagamento non opposte devono ritenersi definitive e non più suscettibili di contestazione nel merito.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato la cartella di pagamento o l'intimazione non può più far valere vizi relativi agli atti presupposti, potendo dedurre esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto successivamente impugnato
(cfr. Cass., n. 20476/2025).
L'omessa impugnazione nei termini decadenziali comporta, infatti, la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude la possibilità di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla scadenza del suddetto termine.
Questo Giudice, pertanto, limiterà il proprio scrutinio ai soli vizi propri del preavviso di fermo amministrativo impugnato, rilevandone l'insussistenza.
Ed invero, il preavviso di fermo amministrativo risulta conforme ai requisiti di legge, essendo adeguatamente motivato, ritualmente notificato ed adottato in ossequio all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, non emergendo vizi propri dell'atto né risultando fondate le eccezioni di prescrizione o decadenza idonee a travolgerne la legittimità per quanto sopra evidenziato.
Quanto alle deduzioni del ricorrente circa la strumentalità del veicolo, formulate più per evidenziare un'esigenza propria della fase cautelare dell'impugnativa che per contestare la legittimità dell'atto, esse si rivelano infondate nel merito.
La normativa e la giurisprudenza di legittimità impongono che la strumentalità del bene mobile registrato sia oggetto di rigorosa prova da parte del contribuente, dovendo risultare che il veicolo sia effettivamente indispensabile, o quantomeno ricorrentemente necessario, per l'esercizio dell'attività e per il conseguimento dei ricavi caratteristici della stessa. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, non avendo il ricorrente prodotto idonea documentazione contabile o fiscale atta a dimostrare la natura strumentale del bene.
Ed invero secondo il Supremo Collegio deve escludersi che la strumentalità del veicolo possa ritenersi automatica o presunta in ragione del solo esercizio dell'attività professionale.
La strumentalità del bene mobile registrato, infatti, deve essere oggetto di specifica e rigorosa prova in concreto, non essendo sufficiente il mero utilizzo dell'autovettura per raggiungere il luogo di lavoro o per esigenze di spostamento personale del professionista. È, al contrario, necessario dimostrare che il veicolo sia connaturato all'esercizio della professione e funzionalmente indispensabile allo svolgimento dell'attività, come avviene, ad esempio, per l'agente di commercio o per altre attività che presuppongano in modo strutturale e continuativo l'utilizzo del mezzo.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita poiché il ricorrente non ha dedotto né provato in giudizio l'esistenza di incarichi o impegni fuori dal circondario professionale così da dover raggiungere diverse sedi giudiziarie che potessero giustificare l'utilizzo dell'autovettura come strumentale all'attività professionale.
Inoltre l'incarico dedotto presso l'Assessorato Regionale risulta limitato nel tempo e giunto oramai a scadenza, essendo stato conferito con decorrenza dal 17.10.2024 e con termine al 31.12.2025.
Anche in relazione all'asserito utilizzo del veicolo in uso a soggetto disabile al 100%, non vi è prova documentale tale da far propendere alla strumentalità del mezzo ai fini dell'attività familiare.
In particolare, ad eccezione dello status di soggetto disabile grave 100% in capo al padre dell'odierno ricorrente, peraltro residente in luogo diverso, non è stata offerta altra valida prova documentale a suffragio delle deduzioni sostenuto in ricorso.
Ed invero, non è stata offerta copia della carta di circolazione attestante l'eventuale presenza di dispositivi speciali e/o l'adattamento del veicolo alle specifiche esigenze fisico-motorie dell'utilizzatore. Non è stata prodotta eventuale copia della fattura di acquisto del veicolo che evidenziasse l'uso delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/1992; eventuale documentazione comprovante che il padre fosse fiscalmente a carico del ricorrente. Parimenti, non è stato prodotto l'eventuale contrassegno per parcheggio disabili, corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'effettivo utilizzo del veicolo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno. Trattasi, peraltro, di documentazione espressamente richiesta dal Modello F.3 “Istanza di annullamento del preavviso / cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone con disabilità”, predisposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai fini dell'ottenimento dell'annullamento del fermo.
Orbene, l'assenza di tali elementi documentali costituisce una lacuna insuperabile, che non consente a questo Giudice di valutare la legittimità di quanto solo labialmente dedotto.
Ne consegue che le eccezioni sollevate in relazione alla strumentalità del veicolo devono essere rigettate.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, e poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €. 278,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso nella
Camera di Consiglio dell'11.12.2025 Il Giudice monocratico Alessandra Vella