Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9052
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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Massime1

La residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo della citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, è onere dell'interessato (nella specie la Corte ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che il certificato di residenza non era sufficiente a provare l'irregolarità della notificazione e che era onere dell'appellante che lamentava tale irregolarità dimostrare l'effettiva lontananza dal luogo di residenza).

Commentario1

  • 1Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale?
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 19 marzo 2018

    Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Leggi anche Che differenza c'è tra domicilio e residenza? Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità Di qui sorge un problema consueto, ovvero, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9052
Data del deposito : 21 giugno 2002

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