Sentenza 21 giugno 2002
Massime • 1
La residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo della citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, è onere dell'interessato (nella specie la Corte ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che il certificato di residenza non era sufficiente a provare l'irregolarità della notificazione e che era onere dell'appellante che lamentava tale irregolarità dimostrare l'effettiva lontananza dal luogo di residenza).
Commentario • 1
- 1. Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale?Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 19 marzo 2018
Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Leggi anche Che differenza c'è tra domicilio e residenza? Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità Di qui sorge un problema consueto, ovvero, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9052 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 36, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7100/99 del Tribunale di ROMA, emessa il 26/02/99 e depositata il 21/04/99 (R.G. 118736/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Maria Concetta TROVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ES EL, con ricorso depositato il 9 maggio 1998, proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva accolto la domanda di determinazione del canone di locazione proposta nei suoi confronti da CE AS e lo aveva condannato alla restituzione della somma di lire 38.816.043. Deduceva che il giudizio di primo grado si era svolto in sua contumacia e che la notificazione dell'atto introduttivo era nulla, con conseguente nullità della sentenza impugnata. L'appellato si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello.
Il Tribunale, con sentenza del 21 aprile 1999 rigettava l'appello con condanna alle spese del grado.
Avverso questa sentenza, ES EL propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 139 e 160 c.p.c. nonché dell'art. 101 c.p.c. Dalla documentazione in atti risultava che alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - e, cioè, il 5 agosto 1996 - egli, risiedeva a Milano, mentre sin dal 19 gennaio 1994 non risiedeva più con la madre a Roma. Avuto riguardo a ciò risultava violato il principio secondo cui la notificazione dev'essere effettuata nel luogo di residenza e, solo se questo è ignoto, nel comune di dimora e, quindi, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio. Al momento della notificazione egli era residente a Milano, ove doveva essere effettuata la notificazione. La sentenza impugnata aveva inoltre operato una singolare inversione dell'onere della prova laddove aveva affermato che era l'appellante a dover dimostrare l'esistenza anche dell'effettiva sua lontananza da Roma, mentre quando la notificazione non avviene a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi indicati dall'art. 139 c.p.c, la prova della sussistenza dei relativi presupposti spetta, in caso di contestazione, al notificante. Fra ulteriormente violato l'art. 139 c.p.c. nella parte in cui si riteneva provata la sua presenza a Roma
dalla circostanza della spedizione da questa città della lettera di disdetta della locazione e dall'esistenza di un suo conto corrente presso una banca di Roma, che non consisteva certo nel rapporto di stabile convivenza che presuppone la notificazione a mani di un familiare.
Il motivo è fondato.
Dal certificato anagrafico in atti - esaminabili vertendosi in tema di prospettazione di error in procedendo - risulta che ES EL è stato residente a Roma, via Missaglia 24, fino al 15 novembre 1984; successivamente è emigrato in Cecoslovacchia a Praga ed è rientrato a Milano il 25 giugno 1996. La notificazione del ricorso - della cui validità si discute - è stata effettuata il 5 agosto 1996 in via Missaglia 24 a mani della madre del EL.
Il Tribunale ha ritenuto la validità di questa notificazione sul rilievo che la documentazione prodotta - cioè il certificato di residenza storico - non era sufficiente "a provare l'irregolarità della notifica: infatti l'onere probatorio che incombe sulla parte appellante, impone di dimostrare l'esistenza anche dell'effettiva lontananza del EL da Roma, da intendersi come incontestabile situazione di fatto". Per contro, sempre secondo quanto affermato dal Tribunale, l'altra parte aveva dimostrato che il EL era stato presente a Roma nel periodo suddetto, poiché da un ufficio postale di questa città aveva inviato la disdetta del contratto di locazione e i canoni di locazione erano stati accreditati presso banche di questa città. Inoltre, la notificazione appariva regolare poiché la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente un rapporto di "stretta convivenza", potendosi ben comprendere nella norma anche situazioni familiari caratterizzate da una convivenza "meno rigorosa".
Ciò premesso, questa Corte ha in più occasioni affermato che "in tema di notificazione l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale per quanto riguarda il Comune nel quale deve essere effettuata, cioè prima quello di residenza e, se questo è ignoto, il comune di dimora e, se anche questo è ignoto, il comune di domicilio" (Cass. 21 dicembre 1991, n. 13849; Cass. 8 maggio 1998, n. 4691). Soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuasi alternativamente nell'uno o nell'altro, altrimenti, se i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota (Cass. 2 luglio 1997, n. 5945). La nullità della notificazione deriva dunque da ciò, che alla data di effettuazione della stessa (5 agosto 1996), il EL non risiedeva a Roma.
È pur vero che è costante nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui "la residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, in particolar modo la citazione, è meramente presuntiva, ma il superamento di questa presunzione è onere dell'interessato (Cass. 5 maggio 1998, n. 4518; Cass. 1 settembre 1998, n. 8681). Nel caso di specie, diversamente la sentenza impugnato ha ritenuto che il certificato di residenza non era sufficiente a provare l'irregolarità della notifica e che era onere dell'appellante "dimostrare l'esistenza anche dell'effettiva lontananza...da Roma". In tal modo però la sentenza impugnata, oltre a violare l'art. 139, ha invertito tra le parti l'onere della prova. In questo quadro non appaiono rilevanti i richiami alla disdetta inviata da Roma e il pagamento dei canoni di locazione presso banche romane.
Infine non può non rilevarsi che anche l'argomento della possibilità di una residenza "meno rigorosa" al fine di sostenere la validita della notificazione appare in diritto errato. Sembra sufficiente in proposito richiamare il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui "in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna" (Cass. 2 luglio 1999, n. 6817; Cass. 20 febbraio 1998, n. 1843). Per quanto detto il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado. Vertendosi in ipotesi di nullità del giudizio di primo grado, la causa dev'essere rinviata al primo giudice, a norma dell'art. 383, terzo comma e, quindi, dopo la soppressione dell'ufficio del pretore, al Tribunale di Roma, quale giudice unico di primo grado (v. Cass. S.U. 21 novembre 1999, n. 812), - ovviamente diverso da quelli che hanno composto il collegio della sentenza impugnata - che deciderà pure, oltre che sulle spese dell'intero giudizio di merito, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002