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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4019/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4019/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, e (C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a AR (Marocco) il 17/09/1990, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Rossini n. 4 presso lo studio dell'Avv. BATTELLO VANEK FRANZ, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 Chiedono all'intestato Tribunale di Gorizia che, previo espletamento degli incombenti di rito, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data 21.3.2015 a Gorizia, alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
“
1. I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre che risiederà presso i propri genitori sigg.ri e (nonni materni di Controparte_1 Controparte_2
Per_ e in via Max Fabiani n. 20/1, ove si è già trasferita a vivere insieme ai figli, mentre il padre continuerà a Per_1 risiedere nell'appartamento sito in via Rastello n. 28 a Gorizia;
2) nulla sulla casa familiare essendosi la madre già trasferita a vivere presso i propri genitori unitamente ai figli;
3) le modalità di gestione dei tempi di visita paterni saranno le seguenti: la madre starà con i figli da domenica sera – allorquando andrà a prenderli a casa del padre – fino a giovedì mattina, allorquando li porterà a scuola;
il padre andrà a prenderli a scuola il giovedì pomeriggio alle 16.30 e starà con loro fino a domenica sera. E così ogni settimana;
4) i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli in forma diretta anche in ragione dei tempi di collocamento con entrambi, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Gorizia, e l'assegno unico universale verrà percepito dalla sola madre;
il padre si impegna, a tal fine, a svolgere qualsiasi firma/autorizzazione avesse ad essere necessaria;
5) nulla a titolo di assegno divorzile in quanto le parti si riconoscono economicamente autosufficienti;
6) le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra; Per_
7) i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli e ” Per_1
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/03/2015 in Gorizia (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 6) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 47 del 2024 adottata dal Tribunale di Gorizia.
Dall'unione coniugale sono nati i gemelli e il 17/07/2018 a Palmanova. Per_3 Per_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 14/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM., il quale ha espresso parere positivo.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 21/03/2015 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 6) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4019/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]1, e (C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a AR (Marocco) il 17/09/1990, residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Rossini n. 4 presso lo studio dell'Avv. BATTELLO VANEK FRANZ, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 Chiedono all'intestato Tribunale di Gorizia che, previo espletamento degli incombenti di rito, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data 21.3.2015 a Gorizia, alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
“
1. I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre che risiederà presso i propri genitori sigg.ri e (nonni materni di Controparte_1 Controparte_2
Per_ e in via Max Fabiani n. 20/1, ove si è già trasferita a vivere insieme ai figli, mentre il padre continuerà a Per_1 risiedere nell'appartamento sito in via Rastello n. 28 a Gorizia;
2) nulla sulla casa familiare essendosi la madre già trasferita a vivere presso i propri genitori unitamente ai figli;
3) le modalità di gestione dei tempi di visita paterni saranno le seguenti: la madre starà con i figli da domenica sera – allorquando andrà a prenderli a casa del padre – fino a giovedì mattina, allorquando li porterà a scuola;
il padre andrà a prenderli a scuola il giovedì pomeriggio alle 16.30 e starà con loro fino a domenica sera. E così ogni settimana;
4) i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli in forma diretta anche in ragione dei tempi di collocamento con entrambi, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo adottato presso il Tribunale di Gorizia, e l'assegno unico universale verrà percepito dalla sola madre;
il padre si impegna, a tal fine, a svolgere qualsiasi firma/autorizzazione avesse ad essere necessaria;
5) nulla a titolo di assegno divorzile in quanto le parti si riconoscono economicamente autosufficienti;
6) le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra; Per_
7) i coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli e ” Per_1
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/03/2015 in Gorizia (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 6) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 47 del 2024 adottata dal Tribunale di Gorizia.
Dall'unione coniugale sono nati i gemelli e il 17/07/2018 a Palmanova. Per_3 Per_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 14/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM., il quale ha espresso parere positivo.
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 21/03/2015 in Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte 1, atto n. 6) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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