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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Paolo Viarengo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Sandra Biglioli, per procura in atti appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Genova
appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 15.6.2024.
Per l'appellato: come da note scritte depositate 18.12.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa, il sottoufficiale della Marina Militare,
già riconosciuto quale “vittima del dovere”, ha convenuto Parte_1 in giudizio il , chiedendo di accertare la corretta Controparte_1 quantificazione della percentuale di Invalidità Complessiva, in applicazione dei criteri previsti del d.P.R. n.181/2009 e nella misura del 34%.
Il si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 177 del 2024, il Tribunale di Massa ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. Parte_1
Si è costituito il , chiedendo di respingere l'appello. Controparte_1
Con ordinanza del 20.12.2024, questa Corte ha disposto il rinnovo della
CTU, già svolta in primo grado, nominando il Prof. Persona_1
Il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale il 9.6.2025.
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data 8.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Massa ha respinto il ricorso ritenendo corretta la valutazione della Commissione Medico Ospedaliera del
Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia che, con verbale in data
21.3.2012, aveva quantificato il danno subito dal sig. per infermità Pt_1 riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nella percentuale del
12% di Invalidità Complessiva.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. Parte_1 contestando la decisione per violazione dell'art. 6 della legge n. 206/2004 e del d.P.R. n. 181/09, nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione.
Secondo l'appellante, la decisione di primo grado non è condivisibile poiché non recepisce le risultanze della CTU, disposta dallo stesso Tribunale, ponendosi, così, in contrasto con la consolidata giurisprudenza che impone al giudice una motivazione adeguata nel caso in cui ritenga di discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica.
L'appellante conclude, dunque, per la riforma della sentenza di primo grado e per la dichiarazione di infermità del sig. quale soggetto Pt_1 equiparato a vittima del dovere, nella percentuale di I. C. del 22%, così come indicato dalla C.T.U. di primo grado del dott. . Persona_2
2 L'appello è fondato.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della CTU al fine di garantire un approfondimento tecnico ulteriore rispetto alle condizioni di salute dell'appellante, discutendosi in causa esclusivamente la percentuale di
Invalidità Complessiva dello stesso, già riconosciuto quale “vittima del dovere”.
Anche il CTU nominato in questo grado ha confermato la percentuale di invalidità già indicata dal CTU nominato in primo grado.
In particolare, all'esito di operazione peritale svolte con particolare scrupolo, il Prof. ha potuto precisare le seguenti considerazioni Per_1 medico legali: “Sulla base dell'analisi della documentazione clinica, nonché di quanto emerso in sede di visita medico-legale, è possibile rilevare che il
Sig. abbia presentato un lungo iter clinico-diagnostico a livello Pt_1 respiratorio, che aveva inizio nel 2011 con l'evidenza di placche pleuriche bilaterali in corrispondenza delle superfici pleuriche parietali ed a livello diaframmatico, configuranti, in un primo tempo, un quadro di asbestosi pleurica in assenza di un interessamento parenchimale ed alterazioni funzionali di rilievo. In occasione della visita svolta dalla Commissione
Medica di verifica di Firenze, in data 21/03/2012, il quadro di asbestosi polmonare di cui il p. era affetto era riconosciuto dipendente da causa di servizio e, in particolare, ascrivibile alla tabella B. Successivamente, il
Prof. , alla visita del 17/09/2012 segnalava, a causa della Per_3 riduzione dei volumi polmonari un peggioramento della funzione polmonare. … Negli anni successivi il quadro polmonare risultava sostanzialmente stabile dal punto di vista clinico-strumentale, sino al
24/11/2022, data in cui, al controllo pneumologico era segnalato un peggioramento del quadro respiratorio. Nel frattempo, in data 12/10/2022, il p. era visitato dal Dr. Specialista in , il quale rilevava Per_4 CP_2 segni e sintomi correlabili con una sindrome post-traumatica da stress conseguente alla scoperta della malattia ….
Soffermandosi, inoltre, sulla documentazione clinica più recente prodotta
3 dall'appellante in sede di operazioni peritali e autorizzata dalla Corte, alla
TC del 01/07/2024 eseguita presso l'ospedale Santa Chiara di Pisa era evidenziato un peggioramento del quadro radiologico polmonare
(“incremento dell'impegno interstiziale, con aree di ground glass, che interessano il parenchima mantellare posteriore dei LI bilateralmente, più evidenti al polmone di Dx … aumento di estensione delle già nota placca pleurica in emitorace di sn …), con stabilità dimensionale delle restanti placche precedentemente descritte. Aumento dell'estensione delle bronchiectasie…, che era confermato anche alla visita pneumologica di controllo del 15/01/2025 eseguita presso l'ASL di Massa CA ….
L'aggravamento radiologico e funzionale accertato tra il 2024 e il 2025 era in linea con l'aggravamento clinico indicato nella visita pneumologica di controllo del 24/11/2022 ….
Le … citate risultanze clinico-strumentali appaiono concordi con quanto rilevato dal sottoscritto in sede di visita medico-legale; difatti, in tale occasione, il p. lamentava un peggioramento dei sintomi respiratori con comparsa di affanno nel salire le scale e nel passeggiare per brevi distanze;
riferiva, inoltre, all'abbassamento del capo, la comparsa di “giramenti di testa e mancanza di fiato”. …. Dal punto di vista psicologico, il periziando lamentava, inoltre, un perenne stato ansioso fortemente invalidante sulla vita quotidiana, che si ripercuoteva sui rapporti familiari, soprattutto nei confronti della moglie. Erano, inoltre, obiettivati emitoraci simmetrici con torace normoespansibile, ed il p. appariva sostanzialmente eupnoico con lieve difficoltà alla respirazione nasale, soprattutto alla narice sinistra.
Ebbene, sulla scorta di quanto emerso dall'analisi della documentazione in atti, di quella acquisita in sede di operazioni peritali e di quanto rilevato in sede di visita medico-legale, è possibile asserire che il Sig. risulti Pt_1 affetto da “asbestosi pleurica con deficit restrittivo di grado moderatamente grave e moderata riduzione della diffusione in apparente peggioramento radiologico e funzionale”. …
In merito alla quantificazione del danno biologico (DB), si ritiene che
4 questo sia da valutarsi nella misura del 6 % …, come peraltro valutato anche dalla C.M.O dell'Ospedale Militare di La Spezia nel novembre 2022
Per quanto riguarda, poi, il danno morale (DM), si ritiene che questo, sulla base di quanto emerso anche alla visita psichiatrica del 12/10/2022 da parte del Dr. ed in considerazione di quanto rilevato dal Per_4 sottoscritto in sede di visita medico-legale del 05/02/2025, debba essere valutato nella misura del 1 %, come peraltro valutato anche dalla C.M.O dell'Ospedale Militare di La Spezia nel novembre 2022
In merito alla valutazione dell'invalidità permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa … il quadro respiratorio attualmente presentato dal
Sig. è da riferirsi alla tabella A ottava categoria annessa al DPR Pt_1
915/1978 e successive modifiche, con precipuo riferimento alla voce analogica numero 15 “Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare”; nello specifico, si ritiene corretta una valutazione pari al 21 %, ovverosia il valore inferiore della fascia della ottava categoria della tabella A, che va dal 21 % al 30 %. Si precisa, in tal senso, che stante l'accertato aggravamento radiologico e funzionale polmonare non è più applicabile una valutazione dell'IP inquadrabile nella
Tabella B (voce analogica n. 11 – esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare), così come l'assenza di un ampio interessamento delle basi polmonari da parte delle placche pleuriche non consente di ascrivere la patologia presentata dal Sig. alla Tabella A – settima categoria. Pt_1
In definitiva, dunque, per calcolare l'invalidità complessiva (IC), applicando la formula IC=DB+DM+(IP-DB), ai sensi del DPR 181/2009, risulta che: IC = DB 6 + DM 1+ (IP 21- DB 6) = 22 % .”
Rispetto a queste conclusioni, congruamente motivate e che trovano riscontro nell'ampia documentazione medica agli atti, sia i Consulenti di
Parte, nelle loro osservazioni, a cui comunque ha già dato esauriente risposta il CTU, sia i difensori delle parti, nelle ultime note scritte, non sollevano particolari e rilevanti critiche.
Il Collegio ritiene quindi che si possa riconoscere una Invalidità
5 Complessiva pari al 22%, risultando tale percentuale concordemente indicata dai due CTU nominati in primo e secondo grado.
In ordine alle spese dei due gradi di giudizio e delle due disposte CTU, le stesse devono essere poste a carico del appellato, per il principio CP_1 della soccombenza, essendo stato accolto il ricorso in appello e quindi riconosciuta la fondatezza del ricorso introduttivo, pur solo parzialmente, riconoscendo questa Corte una percentuale di Invalidità Complessiva inferiore a quella originariamente richiesta, circostanza che si può in ogni caso valorizzare nella misura della liquidazione delle spese, quanto al conseguente valore della causa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara che è soggetto vittima del dovere con un grado di Parte_1 invalidità complessiva del 22%; condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi euro 4.800,00 e delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di CTU a carico del . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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