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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 26 marzo
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8346/2018 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Marzo, Parte_1
- Attrice - contro
, , quali eredi di , CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
nonché in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Luigi CP_1
Borgi,
- Convenute -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 18.08.2018, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio e onde sentir accogliere le seguenti CP_4 CP_1
conclusioni: “I°) confermare ogni accertamento effettuato in sede di A.T.P. n.
120/2017 R.G., del quale si vorrà acquisire il fascicolo, sia riguardo allo stato dei luoghi, sia alle cause dei danni derivati all'immobile di proprietà dell'attrice; II°) ordinare ai convenuti di effettuare le opere necessarie al risanamento della loro terrazza al livello, costituente pertinenza della loro unità abitativa, concordandone l'esecuzione col l'attrice, con ripartizione della relativa spesa nei
1 modi di legge secondo l'indirizzo della S.C., per l'eliminazione delle cause dei danni derivati all'immobile di proprietà di lei;
III°) dichiarare che i convenuti, senza giustificato motivo, hanno sempre rifiutato di eseguire dette opere, fino ad opporsi anche al ricorso per a.t.p., introduttivo del processo n. 120/2017, tenuto davanti a codesto Ufficio;
IV°) condannare i convenuti al risarcimento del danno, nella misura che sarà quantificata nel corso del processo, conseguente al mancato risanamento della detta terrazza a livello derivato all'attrice, per le seguenti causali: a) Spesa per la riduzione in pristino dell'appartamento dell'attrice con
l'eliminazione di ogni danno materiale accertato in sede di A.T.P. ed ogni altro danno successivo, da accertarsi in questo processo;
b) Spesa occorsa all'attrice per la locazione-conduzione dell'appartamento sito in Lecce Via Belloluogo n. 2, int. 11, di proprietà della locatrice SI.ra , in cui ha trasferito Parte_2
la propria dimora dal 01-10-2015 e vi rimarrà sino a quando non potrà ritornare ad abitare la propria casa familiare, cioè sino a quando essa non sarà resa agibile con la riduzione in pristino e l'eliminazione di ogni danno provocato dai convenuti
(€ 500,00 al mese di canone per la locazione, oltre € 50,00 al mese per spese condominiali); c) Danno morale per avere dovuto rilasciare la propria casa di abitazione familiare per trasferirsi nell'unità abitativa in Lecce Via Belloluogo n.
2, int. 11, da liquidarsi secondo giustizia in misura corrispondente al valore locativo dell'immobile danneggiato per il periodo in cui la dimora è stata trasferita altrove, oppure secondo altro criterio equitativo nella discrezione del
Giudice; V°) condannare le controparti, in solido, alle spese, competenze processuali ed ogni accessorio di legge, per l'A.T.P. n. 120/2017 R.G. e per questo procedimento, anche tenendo conto dell'eventuale mancato assenso all'invito per la redazione della convenzione di negoziazione assistita.”.
Deduceva l'attrice di essere proprietaria dell'appartamento a piano rialzato, adibito a casa di abitazione della sua famiglia, facente parte di uno degli edifici che compongono il complesso condominiale denominato Solaris, sito in Lecce Via
Rapolla n. 37. L'edificio in cui detta unità abitativa è allocata, a piano rialzato, ne comprende un'altra, sita al primo piano di esso, di proprietà dei coniugi CP_4
e
[...] CP_1
2 A quest'ultima unità del primo piano accede una terrazza a livello, sovrastante l'appartamento dell'attrice.
La lamentava il fatto che dalla terrazza provenivano, da alcuni anni, Pt_1
al sottostante appartamento, infiltrazioni di acque meteoriche che avevano gravemente deteriorato e continuavano a deteriorare quello sottostante.
Stante il continuo peggioramento delle condizioni dell'immobile di sua proprietà e vedendo l'inerzia dei proprietari dell'immobile sovrastante, la Pt_1
decideva di trasferirsi dall'1.10.2015, presso un altro immobile sito in Lecce Via
Belloluogo n. 2, int. 11, corrispondendo un canone di locazione pari ad € 500,00, oltre ad € 50,00 a titolo di spese condominiali, al mese, in virtù del contratto concluso con scrittura del 25-09-2015, registrato nella stessa data presso l'Ufficio del Registro di Lecce al n. TUPI5T006154000CC.
Per gli stessi motivi, con ricorso depositato in data 7.02.2017, iscritto al n.
120/2017 R.G., la chiedeva al Presidente del Tribunale di Lecce di disporre Pt_1
accertamento tecnico preventivo, al fine di individuare le necessarie opere idonee ad eliminare le cause delle infiltrazioni di acque meteoriche, nonché le opere di riparazione dei danni derivati al suo appartamento e per il risarcimento del danno conseguente.
In accoglimento del predetto ricorso veniva deIGnato il CTU nella persona del geom. il quale, all'udienza del 13.10.2017, prestava il Persona_2
giuramento di rito.
Atteso che, neppure dopo il deposito della relazione di CTU, i convenuti si adoperavano per eliminare le cause delle denunciate infiltrazioni, Parte_1
instaurava il presente giudizio nei confronti dei coniugi e CP_4 CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2018 si costituivano
[...]
e al fine di impugnare e contestare integralmente la CP_4 CP_1
domanda attorea e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I)
Rigettare integralmente la domanda attorea perché è assurda, pretestuosa ed infondata, sia in fatto che in diritto;
II) posto che parte convenuta non intende sottrarsi a quelli che sono i propri doveri, quantificare l'entità degli importi dovuti
3 per le riparazioni così come risultanti nel 2014; III) ripartire gli importi come per legge in ragione di 1/3 a carico a carico dei convenuti e 2/3 a carico di parte attrice.”.
I convenuti asserivano che l'attrice avesse omesso di eseguire le necessarie opere di manutenzione nel proprio immobile, così come descritte nell'elaborato peritale depositato nell'ambito del precedente procedimento per ATP, n. 3088/09
R.G., a firma dell'NG. , così causando un peggioramento delle CP_5
problematiche già esistenti.
Inoltre, gli odierni convenuti esponevano di non opporsi all'esecuzione delle dovute riparazioni, a condizione, però, che le spese fossero suddivise come per legge.
All'udienza del 31.05.2022 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuto decesso di . Persona_1
Quindi, con ricorso depositato in data 1.06.2022 riassumeva Parte_1
la causa, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per ATP, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti Parte_1
termini.
Quanto al rilievo operato dal difensore dei convenuti circa l'intervenuto decesso di in data 18.09.2024, la scrivente condivide l'ormai Parte_1
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo
4 comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione" (Cass. Civ. n.
11193/2022).
Inoltre, in merito all'eccepito spirare del termine per l'instaurazione del giudizio di merito, si osserva che il procedimento per ATP n. 120/2017 R.G. si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale a firma del geom. Per_2
senza alcun altro provvedimento giudiziale con cui si dava termine alle
[...]
parti per l'instaurazione del giudizio di merito.
Senza dubbio determinanti, ai fini della soluzione della presente controversia, sono le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti sia nell'ambito del procedimento per ATP n. 120/2017 R.G., sia nell'ambito del presente giudizio.
In particolare, il primo CTU, geom. in risposta al Persona_2
quesito postogli (“Effettuare gli accertamenti necessari, indicare le cause delle infiltrazioni, le opere necessarie a porvi rimedio, le opere necessarie a ridurre in pristino l'appartamento della ricorrente, in vista delle azioni ulteriori dirette all'esecuzione di tutte le opere e per il risarcimento del danno conseguente”), ha osservato quanto segue: “Le cause delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal terrazzo a livello del piano 1° sono dovute principalmente ai fori eseguiti sulla pavimentazione per il fissaggio delle piastre di tenuta dei montanti della tenda da sole ivi installata.
Altre infiltrazioni avvengono attraverso i vari distacchi del battiscopa lungo il perimetro del terrazzo e dalle fughe del pavimento, il cui materiale impiegato per la IGillatura dei giunti risulta lesionato e sbriciolato. Il tutto nell'ambito di una totale assenza di manutenzione.” (cfr. pag. 4, elab. perit. a firma del geom. . Per_2
5 Quanto innanzi affermato dal geom. viene dallo stesso riscontrato Per_2
mediante produzione fotografica, allegata all'elaborato peritale (cfr. fotografie dalla n.1 alla n. 9).
Il CTU nominato in questa sede, NG. , prima di Persona_3
rispondere ai quesiti postigli, ha descritto dettagliatamente l'esito del sopralluogo effettuato presso gli immobili per cui è causa, osservando quanto segue: “A seguito di sopralluogo all'interno dell'abitazione della IG.ra , è emerso un Parte_1
quadro costituito da un generale deterioramento degli intonaci dei solai con prosecuzione anche sulle pareti verticali nonchè presenza di muffe ed efflorescenze.
Questo esclusivamente nella parte di solaio coincidente con la veranda esterna di proprietà della IG.ra . CP_1
Nello specifico, con riferimento alle planimetrie allegate (Allegato 2), si rileva quanto segue:
A – NGresso: Si riscontrano fenomeni di condensa e leggere efflorescenze sui solai senza danneggiamento dell'intonaco.
B – Studio: Si rileva un diffuso ed importante fenomeno di deterioramento
e distacco dell'intonaco nonchè efflorescenze saline lungo la giunzione tra solaio
e muratura esterna per una larghezza di 40/50 cm sia in orizzontale che verticale.
È anche evidente una fessurazione orizzontale lungo la trave dovuta ad un inizio di carbonatazione del ferro di armatura (immagini da 1 a 4).
C –WC 1: Si rileva un deterioramento dell'intonaco che interessa il solaio ed un importante fenomeno di deterioramento e distacco dell'intonaco nonchè efflorescenze saline lungo la giunzione tra solaio e muratura esterna per una larghezza di 40/50 cm sia in orizzontale che verticale (immagini 5 e 6). È anche evidente una fessurazione orizzontale lungo la trave dovuta ad un inizio di carbonatazione del ferro di armatura.
6 D –WC 2: Si rilevano muffe ed efflorescenze saline lungo la giunzione tra solaio e muratura esterna per una larghezza di 40/50 cm sia in orizzontale che verticale (immagine 7).
E –Letto ovest: Si rilevano un deterioramento dell'intonaco ed efflorescenze saline lungo la parte ovest tra la giunzione del solaio con la muratura esterna per una larghezza di 40/50 cm sia in orizzontale che verticale
(immagine 8).
F –Letto 2 est: In questo ambiente sono ben evidenti sia il deterioramento dell'intonaco che le efflorescenze saline sia sul solaio che sull'intera parete est dell'ambiente (immagini 9-10-11-12).
G –Letto 1 est: Questo ambiente è quello dove è più evidente il deterioramento dell'intonaco che interessa sia il solaio sia l'intera parete est dell'ambiente (immagini 13-14-15-16-17).
H –Corridoio: In questo ambiente si rilevano efflorescenze saline che interessano il solaio con danneggiamento della tinteggiatura (immagini 18-19).
I –Sgabuzzino: In questo ambiente si rilevano delle muffe di lieve entità nella giunzione tra muratura e solaio (immagine 20).
Pensilina esterna: Anche la parte di pensilina corrispondente alla veranda della convenuta presenta all'intradosso un evidente deterioramento dell'intonaco con principi di carbonatazione dei ferri di armatura (immagini 21-22).
Il quadro sopra descritto è associabile ad infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal lastricato solare coincidente con la veranda della IG.ra . CP_1
Da un'ispezione del lastricato solare, infatti, si è riscontrato un generale deterioramento delle fughe ed un diffuso distacco del battiscopa per cui la pavimentazione non è più in grado di proteggere gli strati sottostanti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche accentuate anche dai fori di fissaggio al solaio dei pilastrini del telaio di supporto della tenda avvolgibile.
7 Il sopralluogo è avvenuto successivamente ad un evento meteorico e questo ha reso ancora più evidente la scarsa tenuta del rivestimento in piastrelle le cui le fughe, ormai deteriorate, permettono l'infiltrazione dell'acqua che, in più punti, ristagna a ridosso del parapetto lungo il perimetro della veranda.
I muretti di parapetto sono caratterizzati da un deterioramento dell'intonaco indice questo, di infiltrazioni che interessano anche tali muri di difesa. (immagini 23-33).” (cfr. pagg. 2, 3 e 4 elab. perit. a firma dell'ing. Marzo).
I testimoni addotti dalla difesa attorea, AT e , CP_6 Testimone_1
figli dell'attrice, hanno entrambi, univocamente, confermato le seguenti circostanze di prova: “1) Vero che l'attrice ha trasferito la propria dimora dalla sua casa di abitazione di Via Rapolla n. 37 all'appartamento sito in Lecce Via
Belloluogo n. 2, int. 11, di proprietà della SI.ra in data 01- Parte_2
10-2015, che occupa in virtù del contratto di locazione del 25-09-2015 come innanzi meglio indicato;
2) Vero che dal 01-10-2015 paga alla locatrice della nuova dimora il canone di locazione in € 500,00, oltre € 50,00 al mese.”.
In particolare, il teste ha, altresì, dichiarato quanto segue: Testimone_2
Per_
“Preciso che i fatti riguardanti la relazione dell'anno 2009 e quella CP_5
dell'anno 2012 erano inerenti a parti comuni del complesso Solaris e comprendevano anche la terrazza livello dei convenuti. Preciso che i lavori indicati sono stati solo parzialmente eseguiti. Specifico che, con riferimento ai lavori eseguiti sulla terrazza, a livello di proprietà dei convenuti, hanno riguardato esclusivamente alcune fughe.” (cfr. dich. teste , verb. ud. Testimone_2
22.12.2020).
Orbene, a parere della scrivente, può, senza ombra di dubbio, ritenersi pienamente esaustiva l'indagine effettuata dall'NG. Marzo, in quanto rivelatasi scevra da errori di valutazione e/o di calcolo e perfettamente idonea allo scopo per cui era stata disposta la consulenza d'ufficio.
Pertanto, stante quanto innanzi, la scrivente, ritiene accertata la causa delle infiltrazioni lamentate dall'odierna attrice, atteso che, entrambi gli accertamenti tecnici d'ufficio espletati hanno individuato la stessa nel diffuso stato di
8 deterioramento delle fughe, nel diffuso distacco del battiscopa del pavimento del terrazzo a livello di proprietà dei convenuti, nonché nei fori di fissaggio al solaio dei pilastrini del telaio di supporto della tenda avvolgibile;
pavimento che, come evidenziato, da ultimo, anche dall'NG. Marzo, non è più in grado di proteggere gli strati sottostanti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche.
Il geom. in sede di ATP, aveva quantificato il costo Persona_2
dei lavori necessari sia all'eliminazione delle cause delle denunciate infiltrazioni, sia alla riduzione in pristino dell'immobile di proprietà della in Pt_1 complessivi € 13.899,83, oltre IVA, indicando anche dettagliatamente le opere da eseguire a tal fine (cfr. pagg. 5 e 6 elab. perit. a firma del geom. . Per_2
Il CTU, ing. , nominato in questa sede, in merito alle opere Persona_3
necessarie ed al relativo costo, ha osservato quanto segue: “Per gli interventi sulla veranda esterna di proprietà della IG.ra gli interventi previsti hanno CP_1 un corrispettivo economico pari a € 11.738,18 oltre IVA come per legge che dovrebbe attestarsi al 10% essendo lavori di ristrutturazione per un totale di €
12.912,00.
A questa cifra andrebbero aggiunti € 1.500 (cassa e IVA compresi) per spese tecniche per presentazione pratica (CILA) per manutenzione straordinaria, direzione lavori e sicurezza.
Per gli interventi di ripristino all'interno della IG.ra gli interventi Pt_1 previsti hanno un corrispettivo economico pari a € 7.310,87 oltre IVA come per legge che dovrebbe attestarsi al 10% essendo lavori di manutenzione straordinaria.
A questa cifra andrebbero aggiunti € 900,00 (cassa e IVA compresi) per spese tecniche per presentazione pratica (CILA) per manutenzione straordinaria, direzione lavori e sicurezza.” (cfr. pagg. 4, 5 e 6 elab. perit. a firma dell'ing.
Marzo).
In merito all'addebito di responsabilità ed al conseguente riparto delle spese, si osserva quanto segue.
9 La Seconda Sezione della Cassazione, con l'ordinanza n. 27846 del 3 ottobre 2023, richiamando il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite
(sent. n. 9449/2016), ha statuito che “ove l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia condiviso da tutti i condomini, dei danni causati dalle infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario (o chi ne ha l'uso esclusivo) in qualità di custode dell'immobile ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il responsabile per gli obblighi legati alla manutenzione delle parti CP_7
comuni, così come delineato dall'art. 1130 comma 1, n. 4, c.c. e l'assemblea dei condomini, ex art. 1135, comma L. n. 4, c.c., la quale deve garantire la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria.”.
Pertanto, le spese legate alla riparazione e alla ricostruzione si dividono secondo i criteri stabiliti dall'art. 1126 c.c.: per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e i restanti due terzi a carico del . Questo a meno che non venga fornita una prova CP_7
irrefutabile che attribuisca il danno in modo specifico ad una delle parti.
In virtù di tali principi, il fatto che la terrazza a livello appartenga in proprietà esclusiva ad un o che sia ad uso esclusivo dello CP_7
stesso, non incide sul concorso di responsabilità del . La CP_7
responsabilità sarà determinata in base ai criteri esposti dall'art. 1126 c.c. e, quindi, sulla ripartizione delle spese eseguita nel caso di specie dalla delibera impugnata.
Per definizione, la terrazza a livello è quella parte dell'edificio di cui gode esclusivamente un condomino, in quanto la struttura è accessibile solo dalla sua unità immobiliare, e che contemporaneamente funge anche da copertura a una o più unità immobiliari. Di norma, la terrazza si presenta come un ripiano scoperto, costruito per lo più a copertura dell'edificio stesso e recintato da un parapetto, così da consentire l'affaccio.
La terrazza ha una doppia anima: da un lato, rappresenta un'estensione della singola proprietà privata;
dall'altro, funge da copertura per i piani sottostanti dell'edificio.
10 Ancora, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35316 del 18 novembre
2021, ha stabilito che il riparto delle spese di cui all'art. 1126 cod. civ. trova applicazione solo quando la terrazza a livello abbia una concreta e reale funzione di copertura dell'edificio.
In altre parole, il principio della responsabilità concorrente suppone che il lastrico o la terrazza, indipendentemente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo, per i suoi connotati strutturali e funzionali svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari.
Così prosegue la Corte di Cassazione: “Perché si abbia una terrazza a livello, equiparata al lastrico solare anche ai fini dell'art. 1126 c.c. (e dunque perché alla sua manutenzione siano tenuti tutti i condomini cui essa funge da copertura), è indispensabile che la terrazza consista in una superficie scoperta, posta al sommo di alcuni vani, ma non necessariamente alla sommità dell'intero fabbricato, e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, destinata perciò tanto a coprire la verticale di edificio sottostante, quanto, e soprattutto, a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno, ben potendo rivestire tali caratteristiche, pertanto, la terrazza a livello incassata nel corpo del fabbricato”.
Al contrario, prosegue la Cassazione, restano a carico esclusivo dei proprietari delle unità immobiliari corrispondenti le spese di restauro dei balconi aggettanti dell'edificio condominiale, ovvero, di quelli sporgenti dalla facciata, in quanto elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, poiché essi non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio.
Condividendo i su richiamati principi, questo giudice ritiene che, nella fattispecie in esame, debba essere esclusa la responsabilità concorrente di cui all'art. 1126 c.c., atteso che può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del proprietario della terrazza a livello, essendo stato provato con assoluta certezza che il totale difetto di manutenzione di tale terrazza, aggravato dalla pratica dei fori sul
11 pavimento per l'ancoraggio della tenda da sole, hanno costituito l'unica causa dei danni subiti dall'attrice.
Pertanto, gli odierni convenuti devono essere condannati all'immediata esecuzione di tutte le opere da effettuare nella loro proprietà, come individuate analiticamente in sede di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di porre definitivamente rimedio al fenomeno delle infiltrazioni d'acqua nella proprietà
nonché al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 7.310,87, Pt_1
oltre IVA, oltre all'importo di € 900,00 (somme da maggiorarsi degli interessi legali dal dovuto al soddisfo) corrispondente al costo delle opere necessarie alla riduzione in pristino dell'immobile dell'attrice.
Quanto alle ulteriori voci di danno richieste dall'attrice si osserva quanto segue.
Il CTU, ing. , ha accertato che le opere necessarie al Persona_3 risanamento dell'immobile di proprietà sono le seguenti: • Rimozione Pt_1 dell'intonaco ammalorato;
• Ripristino dei ferri di armatura danneggiati;
•
Rimozione delle efflorescenze e delle muffe;
• Ripristino dell'intonaco; •
Rimozione delle vecchie tinte e stuccature delle superfici;
• Tinteggiatura finale degli ambienti (cfr. pag. 5 elab. perit.).
La scrivente rileva che da entrambi gli accertamenti tecnici d'ufficio eseguiti, non è in alcun modo emerso che le accertate infiltrazioni non consentivano l'uso dell'immobile in sicurezza e nel rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrità degli ambienti;
pertanto, non si può ritenere che il diritto di godimento della Barone sia risultato pregiudicato nella sua interezza, a tal punto da necessitare il trasferimento della stessa in un'altra abitazione.
Quindi, la scrivente ritiene che tale scelta operata dall'odierna attrice sia stata dettata unicamente da una verosimile situazione di disagio a vivere in un'abitazione interessata, parzialmente, da ammaloramenti dovuti alle lamentate infiltrazioni, ma che, comunque, era abitabile.
12 In ragione di quanto innanzi, si ritiene che alla stessa vada riconosciuto un risarcimento del danno da diminuito godimento del bene che, non potendo essere quantificato nel suo preciso ammontare, va liquidato con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; quindi, tenuto conto sia della perdurante condotta colposa dei convenuti che, in qualità di custodi del bene, avevano l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione, sia dell'entità e della natura dei danni subiti dall'immobile di proprietà questo giudice ritiene giusto quantificare tale fattispecie di Pt_1
danno in complessivi € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Infine, le convenute devono essere condannate, in solido, alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, pari ad € 1.793,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Alcun'altra voce di danno si ritiene di dover riconoscere in favore dell'attrice, in assenza di idonei riscontri probatori in tal senso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
• Accoglie la domanda attorea;
• Dichiara accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine ai danni subiti dall'immobile di proprietà di;
Parte_1
• Per l'effetto, condanna, in solido tra loro, e CP_1 CP_2
, nella loro qualità in atti, all'immediata esecuzione di Controparte_3
tutte le opere da effettuare nella loro proprietà, come individuate analiticamente in sede di consulenza tecnica d'ufficio, al fine di porre definitivamente rimedio al fenomeno delle infiltrazioni d'acqua nella proprietà Pt_1
13 • Condanna, altresì, le convenute, in solido, al risarcimento dei danni subiti da , quantificati in complessivi € 28.210,87, oltre Parte_1
accessori di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo, come specificato in parte motiva;
• Condanna, inoltre, le convenute, in solido, alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo, pari ad € 1.793,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
• Condanna, infine, le convenute, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice per la celebrazione del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, nonché alla rifusione delle spese di CTU eventualmente anticipate;
• dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Lecce, 26 marzo 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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