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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4414/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4414/2024, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Mauro Barbera e Alessandro Macca, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Valentina Marini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 23.5.2025) Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2024 deduceva di aver contratto con Parte_1 Controparte_1
matrimonio a AN GO in data 8.3.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di RO (BS) al n. 5, parte II, serie C, anno 2013, unione dalla quale era nato, il
10.8.2013, il figlio Per_1
La ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza n. 2035/2022, pubblicata in data 28.7.2022 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data
18.6.2020, e chiedeva la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente, non comparso alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata nella quale ne veniva dichiarata la contumacia e venivano adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti, si costituiva successivamente, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, all'udienza del 23.5.2025, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e il Giudice si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del resistente, CP_1
in quanto costituitosi in giudizio, seppure tardivamente.
[...]
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge 55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza n. 2035/2022, pubblicata in data 28.7.2022 e passata in giudicato;
che le parti comparvero davanti al Presidente delegato in data
18.6.2020, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.4.2024), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da cinque anni, durante i quali non si sono più riconciliati,
e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e a Parte_1 Controparte_1
AN GO in data 8.3.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RO (BS) al n. 5, parte II, serie C, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 23.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4414/2024, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Mauro Barbera e Alessandro Macca, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Valentina Marini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 23.5.2025) Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2024 deduceva di aver contratto con Parte_1 Controparte_1
matrimonio a AN GO in data 8.3.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
del Comune di RO (BS) al n. 5, parte II, serie C, anno 2013, unione dalla quale era nato, il
10.8.2013, il figlio Per_1
La ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza n. 2035/2022, pubblicata in data 28.7.2022 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data
18.6.2020, e chiedeva la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente, non comparso alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata nella quale ne veniva dichiarata la contumacia e venivano adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti, si costituiva successivamente, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, all'udienza del 23.5.2025, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e il Giudice si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del resistente, CP_1
in quanto costituitosi in giudizio, seppure tardivamente.
[...]
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge 55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza n. 2035/2022, pubblicata in data 28.7.2022 e passata in giudicato;
che le parti comparvero davanti al Presidente delegato in data
18.6.2020, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10.4.2024), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da cinque anni, durante i quali non si sono più riconciliati,
e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e a Parte_1 Controparte_1
AN GO in data 8.3.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di RO (BS) al n. 5, parte II, serie C, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 23.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri