Sentenza 17 novembre 1960
Massime • 1
Dirigente d'azienda è il prestatore di lavoro subordinato che, operando sul piano gerarchico più elevato e su tutto il complesso dell'azienda o su alcuni dei suoi grandi rami, collabora direttamente con l'imprenditore per attuarne le direttive generali; la sua funzione è contrassegnata, quindi, da un'ampia autonomia e da un accentuato potere discrezionale per realizzare, con i mezzi più appropriati alle concrete esigenze dell'impresa, il coordinamento generale e lo sviluppo della attività aziendale, del cui andamento risponde direttamente verso l'imprenditore o chi lo rappresenta. Quando, invece, la collaborazione è demandata e si svolga in riguardo ad un determinato ramo di servizio, con autonomia e responsabilità limitate a tale ramo, si ha la figura dell'impiegato di prima categoria con funzioni direttive (applicazione in tema di impresa armatoriale). La misura degli emolumenti, pur costituendo un dato indicativo dell'importanza delle funzioni espletate, non può essere assunta, di per sè, a criterio per la qualificazione dell'impiegato come dirigente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2077 cod.civ., nel contrasto tra la disciplina del contratto collettivo e quella risultante dal contratto individuale, bisogna porre a raffronto, non le singole clausole contrapposte fra loro, ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in contrasto, con l'applicazione integrale dell'una o dell'altra e dando prevalenza a quella che comporta una retribuzione complessiva globale più favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/11/1960, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1960 |
Testo completo
Dirigente d'azienda è il prestatore di lavoro subordinato che, operando sul piano gerarchico più elevato e su tutto il complesso dell'azienda o su alcuni dei suoi grandi rami, collabora direttamente con l'imprenditore per attuarne le direttive generali;
la sua funzione è contrassegnata, quindi, da un'ampia autonomia e da un accentuato potere discrezionale per realizzare, con i mezzi più appropriati alle concrete esigenze dell'impresa, il coordinamento generale e lo sviluppo della attività aziendale, del cui andamento risponde direttamente verso l'imprenditore o chi lo rappresenta. Quando, invece, la collaborazione è demandata e si svolga in riguardo ad un determinato ramo di servizio, con autonomia e responsabilità limitate a tale ramo, si ha la figura dell'impiegato di prima categoria con funzioni direttive (applicazione in tema di impresa armatoriale). La misura degli emolumenti, pur costituendo un dato indicativo dell'importanza delle funzioni espletate, non può essere assunta, di per sè, a criterio per la qualificazione dell'impiegato come dirigente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2077 cod.civ., nel contrasto tra la disciplina del contratto collettivo e quella risultante dal contratto individuale, bisogna porre a raffronto, non le singole clausole contrapposte fra loro, ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in contrasto, con l'applicazione integrale dell'una o dell'altra e dando prevalenza a quella che comporta una retribuzione complessiva globale più favorevole.