Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1806/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8140/20 emessa dal Tribunale di Napoli in data 30.11.2020, vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Angelo Pisani;
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 [...]
, P. IVA , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Tramontano;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.03.2017, citava Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_3
in qualità di agente riscossore, onde ottenere dalla
[...]
stessa la restituzione della somma indebitamente incassata dalla relativa ad una pretesa di pagamento fondata su diverse cartelle esattoriali quali le nn.
0712004007063464000, 07120040182190510, 07120050043499383000,
07120030025577618000, 07120030133486932000, 07120020115960186
000, 07120020227743055000, 07120030181175110000,
07120040028054128000, 07120031033553767000,
07120030181175110000, 07120030133486932000,
07120080019636340000, 07120100079679934000,
07120060016585772000, e che in forza delle stesse, l'ente riscossore aveva iscritto ipoteca su un immobile di sua proprietà. Deduceva altresì che, al sol fine di evitare la successiva espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca, in via strettamente cautelativa, aveva versato la somma di €
9126,56 per il pagamento delle suddette cartelle esattoriali. Allo scopo di veder accertata e dichiarata l'illegittimità delle cartelle suddette, il NI proponeva opposizione avverso le stesse nelle sedi giudiziarie di relativa competenza.
All'esito di tali giudizi il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n.
5102/2012 del 17/02/2012, accoglieva la domanda proposta dall'attore dichiarando nulle e prive di effetti le cartelle nn. 0712004007063464000,
07120040182190510, 07120050043499383000.
Pagina 2 Inoltre, con sentenza n. 41698/2014 del 27/11/2014 il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta dall'attore dichiarando nulle e prive di effetti le cartelle nn. 07120030025577618000, 07120030133486932000,
07120020115960186000, 07120020227743055000, 07120030181175110
000.
Con sentenza n.9051/2013 del 18/03/2013 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda proposta dall'attore dichiarando nulle e prive di effetti le cartelle nn. 07120040028054128 000, 07120031033553767 000,
07120030181175110 000, 07120030133486932 00.
La con sentenza n. Controparte_4
411/17/11 del 25/11/2011 accoglieva il ricorso proposto dall'attore annullando le cartelle nn. 07120080019636340 000,
07120100079679934000, 07120060016585772 000.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva: la restituzione della somma di €
9126,56 corrisposta in favore dell'agente della riscossione, in quanto priva di causa debendi dal momento che le sentenze in oggetto erano tutte passate in giudicato;
il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima instaurazione della procedura di riscossione mediante ruolo.
Si costituiva la convenuta che Controparte_2
preliminarmente rilevava che l'ipoteca era stata iscritta anche in virtù di altre tre cartelle esattoriali non menzionate nell'atto introduttivo e ribadiva la legittimità dell'attività posta in essere dall'esattore, in quanto l'ipoteca, assolvendo ad una funzione di garanzia del credito, non soggiace alla disciplina prevista dall'art 76 DPR 602/73. Inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dal momento che la titolarità dei crediti iscritti a ruolo è riferibile agli enti impositori nei cui confronti chiedeva fosse disposto l'integrazione del contraddittorio. Pertanto chiedeva rigettarsi la
Pagina 3 domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con il favore delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale, il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda di ripetizione avanzata dall'attore per difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, atteso che la stessa doveva essere esperita nei confronti dell'ente CP_5
impositore. Veniva, peraltro, rigettata la domanda di integrazione del contradditorio avanzata dall tenuto conto che ai sensi dell'art. 39 CP_2
d.lgs. 112/1999, la chiamata in giudizio degli enti impositori da parte dell'ente riscossore per essere manlevati dagli stessi, si applica esclusivamente alle procedure di opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi.
Con atto di appello notificato a mezzo PEC in data 21.04.2021, Parte_1
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza deducendo
[...]
l'erroneità della stessa per: violazione e falsa applicazione dell'art. 2033
c.c.; la sussistenza della legittimazione passiva in capo all
[...]
(già ; è stata Controparte_1 Controparte_2
riproposta, infine, la domanda di risarcimento dei danni ex. art. 96 c.p.c.
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda di ripetizione, oltre la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in appello l la quale ha Controparte_1
dedotto preliminarmente l'inammissibilità dell'appello; in subordine ha chiesto di rigettare il gravame per la carenza di legittimazione passiva, e pertanto infondato in fatto e diritto.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione,
Pagina 4 assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
1. 1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Pagina 5 Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza l'accoglimento della domanda.
2. Nel merito, va premesso che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea di ripetizione dell'indebito stante la carenza di legittimazione passiva dell'agente riscossore. Il Tribunale ha, infatti, evidenziato che sussiste una dicotomia soggettiva che connota l'attività di riscossione mediante ruolo. In altri termini, l'ente esattore, il quale svolge l'attività di recupero coattivo dei crediti vantati dall'ente impositore, ha solo la funzione di riscuotere i crediti di spettanza del titolare del diritto di credito.
Ciò posto, con il primo motivo di appello, si duole Pt_2 Pt_1
dell'erronea decisione cui sarebbe pervenuto il giudice di prime grado avendo rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario.
Invero, come evidenziato dall'appellante, le sentenze del Giudice di Pace e della Commissione Tributaria Provinciale emanate all'esito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal NI, che hanno statuito l'annullamento delle cartelle esattoriali, e di guisa il venir meno della causa debendi, sono tutte fondate su vizi ed irregolarità inerenti l'attività di riscossione e non anche il merito della debenza. Ciò condurrebbe a ritenere, secondo l'appellante, che la legittimazione passiva alla restituzione delle somme incamerate non potrebbe essere dell'ente creditore, in quanto soltanto l'irregolarità della riscossione e della legittimazione a riscuotere le somme ha condotto alla caducazione delle cartelle esattoriali.
Orbene, pur emergendo nelle pronunce di annullamento allegate da parte appellante che è stato effettivamente contestato solo l'operato del concessionario, sicché la caducazione è stata determinata tanto per vizi di notifica delle cartelle esattoriali, tanto per la mancata notifica di atti
Pagina 6 interruttivi della prescrizione, non è comunque possibile ritenere l'ente riscossore come legittimato alla ripetizione delle somme pagate dal
NI.
Secondo questo Collegio, appare condivisibile la scelta del giudice di primo grado di dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte, che in tema di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta contro il concessionario incaricato alla riscossione dell'importo erariale, ha statuito che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore quale titolare del credito e non in capo all'ente procedente (Cass. 16637/2007; in senso conforme cfr. Cass. 1608/1978).
L'orientamento seguito dalla predetta pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza unanime che più in generale, in tema di ripetizione d'indebito, circoscrive la legittimazione al solvens e l'accipiens, ravvisando, pertanto, la legittimazione passiva esclusivamente in capo al titolare del diritto di credito. Con sentenza n. 1476 del 2023 la Cassazione ha affermato che: "La ripetizione d'indebito oggettivo, infatti, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (o, comunque, di un soggetto a tal fine incaricato), con la conseguenza che dev'essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante (o dell'incaricato) in un'azione promossa ai sensi dell'art.
2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato o al mandante, cui il versamento è giuridicamente imputato"
(in senso conforme Cass. 5268/2024; Cass. 7871/2011).
Pagina 7 Pertanto, i principi affermati dalla Cassazione, che prescindono da eventuali vizi inerenti la procedura di riscossione del pagamento, i quali a loro volta si sono riverberati sulla validità del titolo in forza del quale è avvenuto il pagamento stesso, risultano pienamente applicabili al rapporto intercorrente tra l'ente impositore e l'ente riscossore.
Invero, (subentrata con d.l. n. Controparte_1
193/2016 nei rapporti giuridici attivi e passivi del ), è ente Controparte_6
"strumentale" dell incaricato alla riscossione Controparte_1
nazionale dei crediti, la cui titolarità è attribuita all' medesima (art. CP_1
1, comma 3, d.l. n. 193/2016). Il rapporto di strumentalità così delineato, in forza del quale agisce per conto Controparte_1
dell'ente impositore all'esazione del credito, giustifica la piena applicazione alla fattispecie in esame dei summenzionati principi affermati dalla concorde giurisprudenza di legittimità in tema di azione di ripetizione nel caso di pagamento eseguito a mezzo di un rappresentante o mandatario.
La valutazione della doglianza, così motivata, permette di pervenire al rigetto del primo motivo di gravame, sicché deve essere confermato il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna appellata.
3. Con distinto motivo di gravame, l'appellante censura inoltre la violazione dell'art. 2697 c.c. atteso che il giudice ha ritenuto erroneamente che la legittimazione passiva spettasse al concessionario, pur in assenza di alcun documento comprovante il materiale riversamento dell'imposta versata dal
NI all'ente riscossore a favore dell'ente impositore. In altre parole, secondo la tesi dell'appellante, la mancata prova dell'effettivo trasferimento dal concessionario al titolare del diritto di credito dell'importo pagato dal
NI, consentirebbe di ritenere come sussistente la legittimazione passiva in capo all'agente riscossore.
Pagina 8 Neppure tale ricostruzione può trovare spazio ai fini dell'accoglimento del gravame.
L'interpretazione offerta, in forza della quale l'incaricato all'incasso debba fornire la prova del materiale trasferimento del danaro al titolare della pretesa creditoria, fuoriesce dalla fattispecie del pagamento dell'indebito.
Invero, la prova di detto trasferimento è del tutto indifferente ai fini dell'individuazione dei soggetti passivamente legittimati all'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., posto che tale legittimazione deve avvenire, seguendo i criteri giurisprudenziali innanzi richiamati, sulla base dell'imputabilità del pagamento sotto l'aspetto non materiale ma esclusivamente giuridico (in tal senso anche Cass. n.
4862/2021).
Pertanto anche il secondo motivo di gravame va rigettato.
4. In forza delle predette considerazioni, resta assorbito l'ultimo motivo di appello con il quale l'appellante reitera la domanda di risarcimento del danno ex. art. 96 c.p.c.
Ritiene, dunque, il Collegio che l'appello sia infondato, e pertanto va confermata la sentenza di primo grado con l'integrale rigetto del gravame.
L'appellante soccombente è tenuto al pagamento delle spese del secondo grado che si liquidano in dispositivo applicando valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201 a € 26.000,00) sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'impegno difensivo svolto, escludendo la fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
Pagina 9 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8140/20 emessa dal Tribunale di Napoli in data 31.11.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, oltre
Iva e Cpa come per legge se dovute.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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