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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12814 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 14087, decisa all'udienza dell'11.12.2025, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Francesco Camilletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Sant'Antonio Maria Zaccaria 1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Adriana Fivoli, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Antoniotto Usodimare 31, presso l'Avvocatura dell'Ente
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: quelle riportate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
pagina 1 di 12
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, la società in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnando il decreto ingiuntivo n. 1521/2025, emesso in data
6.3.2025 e notificatole in data 7.3.2025, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 60.554,38, oltre interessi. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, ha premesso che la predetta richiesta trovava titolo in verbale di accertamento ispettivo, nel quale le era stata contestata la riconducibilità dei rapporti con quattro procacciatori , , Controparte_2 Persona_1
e ) ad altrettanti rapporti di agenzia, con conseguente Persona_2 Persona_3
rilievo dell'omesso pagamento della contribuzione dovuta alla (quantificata CP_1
in euro 34.119,50), cui erano state aggiunte le sanzioni ex art. 34 per evasione contributiva (quantificate in euro 16.286,90) e le sanzioni e art. 40 per omessa iscrizione
(quantificate in euro 1.000,00).
Ha dunque contestato la fondatezza della ricostruzione operata dagli ispettori verbalizzanti in ordine alla reale natura dei rapporti in questione, concludendo con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la , contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1
e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Gli esiti dell'accertamento ispettivo.
In data 29.09.2023, la ha notificato alla società opponente verbale Controparte_1
di accertamento ispettivo, nel quale è stata contestata l'evasione contributiva in relazione ai collaboratori , , e Controparte_2 Persona_2 Persona_1 Per_3
pagina 2 di 12 per gli importi e i periodi ivi indicati (v. doc. 03 della produzione di parte Per_3
opposta).
In particolare, nel predetto verbale è stato evidenziato che: il rapporto con CP_2
già prima dall'anno 2018 presentava i connotati tipici dell'agenzia di
[...]
commercio (facendosi riferimento, a tal fine, alle fatture provvigionali di importo elevato – oltre 130.000,00 euro – emesse senza soluzione di continuità, con cadenza mensile e con numerazione progressiva, nonché al tenore letterale dell'atto sottoscritto);
aveva emesso fatture provvigionali di importo elevato – oltre 170.000 Persona_2
euro – per periodi pluriennali (iniziando da prima del 2018 fino a gennaio 2021), con cadenza perlopiù mensile, non in relazione a singoli e sporadici affari, ma nel corso di archi temporali determinati e continuativi;
, già Persona_1
professionalmente inserito nel mondo della telefonia come agente di commercio per altre imprese preponenti, aveva emesso, in favore della fatture provvigionali di Pt_1
importo elevato – oltre 40.000,00 euro – a cadenza mensile, nel corso di tutto il periodo di collaborazione, dal I trimestre 2018 al IV trimestre 2018, per archi temporali definiti ed in relazione ad una pluralità di affari;
già professionalmente Persona_4
inserita nel mondo della telefonia come agente di commercio per altre imprese preponenti, aveva emesso per la preponente fatture provvigionali di importo elevato – oltre euro 110.000,00 – per periodi pluriennali (iniziando prima del 2018 fino a luglio
2021) con cadenza perlopiù mensile e con numerazione progressiva, relativamente ad una molteplicità di affari.
Sulla base di tali indici, l'ispettore verbalizzante ha ritenuto che i quattro collaboratori in questione, nonostante il nomen iuris di “procacciamento d'affari” del contratto formalmente sottoscritto (v. docc. sub all. 04), fossero stati di fatto legati alla preponente in forza di un rapporto connotato dagli elementi tipici del rapporto di agenzia, ex art
1742 c.c., ravvisati nell'oggetto dell'incarico (attività promozionale tesa alla stipula di contratti), nella stabilità dell'incarico (sostanziantesi in una serie di obbligazioni, tra cui l'obbligo post-cessazione contratto per la regolare e completa esecuzione degli affari pagina 3 di 12 procurati), nella presenza di estratti conto provvigionali, nella corresponsione del compenso al buon fine degli affari (espressamente indicato all'art. 5.2.1.), nella durata indeterminata dei rapporti, nonché nel preavviso in caso di recesso.
I motivi di contestazione della società opponente.
La società, dal canto suo, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo fondato sugli esiti del richiamato verbale di accertamento, ha sostenuto come i quattro collaboratori interessati dalla riqualificazione del rapporto non avessero assunto alcun impegno a Part promuovere le vendite dei prodotti di né tantomeno a concludere i relativi contratti, essendosi limitati a segnalare alla società (peraltro senza alcun obbligo in tal senso, ma nell'esercizio di una mera facoltà) i nominativi di potenziali clienti. Ha inoltre evidenziato la non decisività degli obblighi di correttezza e buona fede contrattualmente previsti al fine di qualificare il rapporto come di agenzia, nonché dell'obbligo di prestare la propria opera per la completa e regolare esecuzione dell'affare anche dopo la risoluzione del contratto, in quanto limitato ai soli affari in corso alla data di cessazione.
Ha rappresentato poi che il compenso non fosse unicamente collegato al buon fine degli affari, essendo previsto il pagamento delle fee anche per affari non andati a buon fine
(come dimostrato per dal pagamento di una fee per le segnalazioni – doc. Persona_2
05 – nonostante il mancato buon fine di taluni affari – doc. 4 –). Ha sostenuto che a fosse stata fornita un'auto aziendale, a titolo di favore Persona_1
personale, per uso privato.
La fondatezza della riqualificazione dei rapporti operata nel verbale ispettivo.
La giurisprudenza in materia.
Come detto, la società ricorrente, al fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla con il predetto verbale di accertamento (e Controparte_1
posta a base del decreto ingiuntivo opposto), sostiene che i 4 rapporti riqualificati dagli ispettori siano stati altrettanti rapporti di procacciamento di affari e non già rapporti di agenzia;
con ciò quindi escludendosi l'obbligo dell'imprenditore mandante di pagina 4 di 12 corrispondere all il trattamento previdenziale obbligatorio previsto solo per gli CP_1
agenti.
Ebbene, occorre preliminarmente ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (così Cass. n.
1856/2016; n. 19828/2013; Cass. n. 13629/2005). “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (v. sempre Cass. n. 1856/2016).
Dunque, l'attività dell'agente si distingue da quella del procacciatore, perché la prima è stabile, mentre la seconda è rimessa all'iniziativa del collaboratore. Inoltre, l'attività del procacciatore di affari non può che essere episodica e di breve durata nel tempo.
La differente attività svolta si ripercuote poi sulla diversa disciplina della maturazione del diritto a provvigione. Nel caso del procacciatore è assolutamente prevalente l'opera di intermediazione tra le parti, rispetto a quella di vera e propria conclusione del pagina 5 di 12 contratto;
sicché la provvigione è dovuta per la sola segnalazione del potenziale cliente a prescindere dal fatto che l'affare abbia avuto poi “buon fine”. La provvigione dell'agente è, invece, dovuta esclusivamente al buon fine dell'affare ovvero al momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto o, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (art. 1748 c.c.), intendendosi quindi per “buon fine”, il risultato economico utile conseguito.
Significativi al fine di segnare una distinzione tra il procacciatore e l'agente sono la previsione di una zona precisa di assegnazione e la presenza di un vincolo di esclusiva, che tendenzialmente sono presenti nel caso di rapporto di agenzia, ma non anche nel caso di rapporto di procacciamento di affari.
Tanto chiarito, deve evidenziarsi come la stabilità dei rapporti in questione ben possa essere ricostruita da tutta una serie di indici presuntivi ben evidenziati nel verbale ispettivo.
Il contenuto dei contratti stipulati tra la società preponente e i 4 collaboratori in questione.
Appare innanzi tutto opportuno richiamare alcune delle clausole degli accordi sottoscritti dalla società opponente con i collaboratori , e CP_2 Per_2 Persona_1 Per_3
Nelle premesse dei contratti si legge, innanzi tutto: “il proponente intende aumentare le sue probabilità di vendita di prodotti e servizi di telefonia”; “per ampliare il proprio bacino di clientela, il proponente intende avvalersi della collaborazione e dell'assistenza qualificata del procacciatore, sopra individuato”. All'art. 1 è indicato l'Oggetto dell'incarico: “Il proponente affida al procacciatore, che accetta, l'incarico di: (i) pubblicizzare i propri prodotti e servizi in modo da generare contatti da parte di società che possono essere interessate all'acquisto dei prodotti e servizi del proponente;
(ii) il procacciatore si è reso disponibile ad individuare e segnalare nuove opportunità di affari alla società proponente, attraverso la presentazione alla medesima di
pagina 6 di 12 potenziali clienti ai fini della stipulazione tra questi ultimi e la proponente di contratti aventi ad oggetto l'erogazione di prodotti e servizi” .
E' evidente, dunque, che l'attività promozionale affidata al collaboratore è finalizzata sia alla pubblicizzazione dei prodotti e servizi della società preponente, sia alla ricerca e segnalazione di nuovi clienti, con l'obiettivo finale di consentire alla preponente la stipula di contratti aventi ad oggetto l'erogazione dei prodotti e servizi.
All'art 3 sono disciplinati gli “Obblighi del procacciatore e del preponente” nei seguenti termini: “3.1.: il procacciatore dovrà tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. 3.2: Il procacciatore si impegna a formulare ai potenziali clienti proposte commerciali corrette…3.3 il procacciatore dovrà utilizzare […] i marchi che contraddistinguono il proponente”.
Il collaboratore, dunque, è chiamato a presentare le proposte commerciali ai clienti, tutelando gli interessi della preponente. Egli, inoltre, in quanto autorizzato ad utilizzare esclusivamente il marchio della preponente, può dirsi inserito nella compagine commerciale della società.
L'all'art 5, nel disciplinare i “Corrispettivi e modalità di pagamento”, prevede: “5.1.2:
In caso di cessazione del rapporto, il procacciatore avrà diritto a percepire la provvigione sulle transazioni proposte prima della cessazione del presente contratto e dal proponente formalizzate…anche dopo tale data, ma non oltre 12 mesi ad essa successivi, salvo l'obbligo del procacciatore di prestare la propria opera per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso alla data di cessazione.
5.1.4 In caso di mancata esecuzione del contratto da parte del cliente per causa non imputabile al proponente, ovvero al mancato pagamento da parte del cliente, il procacciatore non percepirà alcuna provvigione. Qualora la provvigione fosse stata versata al procacciatore la proponente provvederà a detrarla sulle successive provvigioni maturate”.
pagina 7 di 12 Nel citato articolo è dunque prevista un'obbligazione di tipo post-contrattuale, essendo imposto al collaboratore l'obbligo di portare positivamente a termine gli affari in corso alla data di cessazione, e sui quali avrà diritto a percepire la relativa provvigione.
A ciò deve aggiungersi poi che, stando a quanto pattuito nei contratti, il compenso provvigionale da corrispondersi al collaboratore è stato espressamente collegato al
“buon fine dell'affare”. Dalle su richiamata clausole contrattuali, si ricava infatti che il diritto alla provvigione sorge a conclusione dell'affare e non per il sol fatto di aver segnalato un potenziale cliente (come confermato dal riferimento alle “transazioni dal proponente formalizzate” o ancora la “completa e regolare esecuzione degli affari”).
E' inoltre previsto che, in caso di mancata esecuzione del contratto ovvero nel caso in cui il cliente non dovesse pagare, il collaboratore non percepisca alcuna provvigione e, qualora la provvigione sia stata già corrisposta, la preponente provvederà a stornarla dai successivi compensi.
Il successivo art.
5.2.1 prevede, inoltre: “Nei primi 30 gg di ogni mese il proponente invierà al procacciatore un resoconto delle transazioni, del mese precedente Parte_3
e un elenco degli importi delle provvigioni maturate dal procacciatore con specifica
[...]
indicazione degli elementi essenziali per il conteggio delle provvigioni stesse.
5.2.2. Le provvigioni spettanti al procacciatore saranno liquidate, dietro emissione da parte dello stesso di regolare fattura, entro il 45 gg del mese successivo alla data di presentazione del resoconto.”
La preponente è, dunque, tenuta ad inviare al collaboratore il resoconto delle transazioni andate a buon fine con l'elenco delle provvigioni dallo stesso maturate, affinché questi possa emettere regolare fattura. Tale resoconto altro non è che l'estratto conto provvigionale, documento tipico del contratto di agenzia, che il preponente è tenuto a predisporre ai sensi dell'art. 1749 c.c..
L'art. 9 prevede poi che i contratti in questione sono “a tempo indeterminato” e che
“Ciascuna delle parti avrà diritto di recedere […] con preavviso di 15 giorni”; laddove pagina 8 di 12 la previsione di detta durata, nonché dell'obbligo di preavviso appaiono significativi di un reciproco affidamento delle parti nella stabilità del rapporto.
Gli ulteriori indici emergenti della documentazione esaminata in sede di accertamento ispettivo e posta a base del decreto ingiuntivo.
Indicazioni significative emergono anche dall'analisi delle fatture provvigionali.
ha emesso numerose fatture (v. docc. sub all. 11 di ), Controparte_2 CP_1
di importo elevato (nel complesso oltre euro 130.000), con cadenza mensile e con numerazione progressiva, nel corso di periodi pluriennali (la collaborazione è iniziata nell'anno 2014 e si è di fatto conclusa nel 4° trimestre dell'anno 2018). Le causali utilizzate per descrivere l'attività svolta fanno riferimento ad una pluralità di affari indeterminati procurati (es. fatt. n° 9/2018 “Provvigioni Tim Luglio”, fatt. n° 10/2018
“Provvigioni Tim Agosto -Settembre”, fatt. n° 11/2018 “provvigioni centralini ottobre/novembre”). Dall'estratto dell'Agenzia delle Entrate dei compensi provvigionali annualmente percepiti emerge che i compensi corrispostile dalla rano l'unica fonte Pt_1
di reddito (da lavoro autonomo) (v. doc.12).
ha emesso numerose fatture provvigionali (v. doc. 13) di importo elevato Persona_2
(oltre euro 170.000), a cadenza pressoché mensile, per periodi pluriennali e senza soluzione di continuità (la collaborazione è iniziata antecedentemente al 2018 ed è stata cessata il giorno 27/1/2021), in relazione ad un numero indefinito di affari e per archi temporali ben determinati e continuativi (es. fatt. n° 9/2018 “Provvigioni Agosto 2018”, fatt. n° 10/2018 “Provvigioni Settembre”, fatt. n° 12/2018 “Provvigioni Ottobre” ecc.).
E' bene precisare, poi, l'irrilevanza della circostanza che lo fosse anche legato da Per_2
rapporto di lavoro subordinato con un'azienda di telefonia (rapporto di cui invero non è stata neppure adeguatamente provata la durata, la collocazione temporale e l'impegno lavorativo richiesto), rilevando, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto con la preponente, esclusivamente le concrete modalità operative dell'incarico.
Va altresì chiarito che la deduzione di parte ricorrente circa l'avvenuta corresponsione allo Stabile di compensi anche su segnalazioni infruttuose (v. fattura n. 4 del 17.5.2018 –
pagina 9 di 12 doc. 5) non è di per sé idonea a superare la previsione contrattuale di compensi collegati al buon fine degli affari, posto che, come detto, nei contratti stessi è prevista la facoltà della preponente di strornare dai successivi compensi gli eventuali importi provvigionali corrisposti in difetto dei relativi presupposti.
ha emesso nel corso dell'anno 2018 numerose fatture Persona_1
provvigionali, a cadenza mensile di importo complessivamente elevato (oltre euro
40.000), in relazione non a singoli e sporadici affari, ma ad una pluralità di ordini, come si evince dalle causali riportate in fattura (v. docc. sub all. 15 – es. fatt. n° 50/2018
“compensi per affari procacciati 2018”, fatt. n° 56/2018 “compensi per affari procacciati a Novembre 2018”). La collaborazione è terminata con lettera di dimissioni con preavviso (doc.16).
Nel contratto stipulato con il è presente poi un ulteriore clausola Persona_1
contrattuale (non presente negli altri contratti), ulteriormente dimostrativa del suo stabile inserimento nella compagine commerciale della società. E' previsto infatti: “Il proponente concederà in utilizzo al procacciatore un'autovettura per lo svolgimento esclusivo dell'attività oggetto del presente mandato. In caso di risoluzione del presente accordo l'autovettura dovrà essere restituita dal procacciatore al proponente a semplice richiesta e non oltre 5 giorni dalia data di risoluzione del presente accordo”.
A fronte di tale specifica pattuizione, risulta difficilmente credibile la l'autovettura in questione sia stata concessa al collaboratore “a titolo di favore personale”, in quanto i contraenti “erano conoscenti di lunga data”. Trattandosi in ogni caso di pattuizione accessoria, di per sé non dirimente, si è esclusa la necessità di condurre ulteriore attività istruttoria sul punto, rigettandosi dunque la richiesta di prova orale articolata al riguardo dalla società opponente.
La qualifica professionale del trova, altresì, conferma nella sua iscrizione Persona_1
all' come agente operante nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni CP_1
per altre imprese (doc.17).
pagina 10 di 12 ha emesso numerose fatture provvigionali (v. docc. sub all. 18) di Persona_3
importo elevato (nel complesso oltre euro 110.000), con cadenza mensile e con numerazione progressiva, nel corso di periodi pluriennali (collaborazione iniziata antecedentemente al 2018 e cessata, con preavviso, il giorno 28/7/2021 – doc.19). Le causali utilizzate per descrivere l'attività svolta, anche in questo caso, fanno riferimento ad una pluralità di affari indeterminati procurati nel corso di archi temporali definiti (es. fatt. n° 11/2018 “Provvigioni Settembre”, fatt. n° 12/2018 “Provvigioni Ottobre”, fatt. n°
13/2018 “Provvigioni Novembre” ecc.). Tra i compensi corrisposti ci sono anche anticipi provvigionali (v. doc.18 pagg. 42, 43 e 44), sicuramente significativi della volontà delle parti di instaurare un rapporto stabile destinato a protrarsi nel tempo.
Anche la risulta già regolarmente iscritta all come agente operante nel Per_3 CP_1
settore della telefonia e delle telecomunicazioni (doc.20).
Conclusioni.
In conclusione, dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, richiamata nel verbale e posta a base del decreto ingiuntivo opposto, risultano i seguenti significativi indici della stabilità dei rapporti in esame: la corresponsione di provvigioni riferite ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
la durata pluriennale e continuativa dei rapporti;
la cadenza regolare, pressoché mensile delle provvigioni;
la rilevanza quantitativa dei compensi;
la percezione delle provvigioni al buon fine dell'affare; la presenza di estratti conto provvigionali;
la numerazione progressiva delle fatture (senza soluzione di continuità per e;
la cessazione dagli incarichi mediante CP_2 Per_3
lettere di dimissioni con preavviso.
Trattasi certamente di elementi che valutati nell'insieme costituiscono indici certi e univoci della sussistenza del carattere della stabilità, che, unitamente a quello della continuità, comprova la natura agenziale dei rapporti tra la società ricorrente ed i soggetti in questione.
E' evidente, quindi, che la documentazione acquisita dall'Ispettore, comprovi la sussistenza dell'obbligo giuridico in capo ai suddetti 4 collaboratori di promuovere in pagina 11 di 12 via continuativa affari nell'interesse della ricorrente e smentisca il meccanismo di gestione della clientela tipico del procacciamento di affari, incentrato sul reperimento occasionale di clienti, per lo più sempre diversi e mai acquisibili al portafoglio del procacciatore medesimo.
D'altro canto, la ripetitività nel tempo della collaborazione e la rilevanza delle provvigioni percepite, in aggiunta a tutte le circostanze sopra indicate, conferma la sussistenza in capo a detti collaboratori dell'obbligo di svolgere un'attività di promozione di contratti in favore della preponente.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso va pertanto rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata la definitiva esecutorietà.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
2. Condanna la società opponente a rifondere ad le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 6.580,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 14087, decisa all'udienza dell'11.12.2025, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Francesco Camilletti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, Via Sant'Antonio Maria Zaccaria 1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Adriana Fivoli, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Antoniotto Usodimare 31, presso l'Avvocatura dell'Ente
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: quelle riportate nei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
pagina 1 di 12
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.4.2025, la società in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, impugnando il decreto ingiuntivo n. 1521/2025, emesso in data
6.3.2025 e notificatole in data 7.3.2025, con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 60.554,38, oltre interessi. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, ha premesso che la predetta richiesta trovava titolo in verbale di accertamento ispettivo, nel quale le era stata contestata la riconducibilità dei rapporti con quattro procacciatori , , Controparte_2 Persona_1
e ) ad altrettanti rapporti di agenzia, con conseguente Persona_2 Persona_3
rilievo dell'omesso pagamento della contribuzione dovuta alla (quantificata CP_1
in euro 34.119,50), cui erano state aggiunte le sanzioni ex art. 34 per evasione contributiva (quantificate in euro 16.286,90) e le sanzioni e art. 40 per omessa iscrizione
(quantificate in euro 1.000,00).
Ha dunque contestato la fondatezza della ricostruzione operata dagli ispettori verbalizzanti in ordine alla reale natura dei rapporti in questione, concludendo con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la , contestando la fondatezza del ricorso Controparte_1
e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Gli esiti dell'accertamento ispettivo.
In data 29.09.2023, la ha notificato alla società opponente verbale Controparte_1
di accertamento ispettivo, nel quale è stata contestata l'evasione contributiva in relazione ai collaboratori , , e Controparte_2 Persona_2 Persona_1 Per_3
pagina 2 di 12 per gli importi e i periodi ivi indicati (v. doc. 03 della produzione di parte Per_3
opposta).
In particolare, nel predetto verbale è stato evidenziato che: il rapporto con CP_2
già prima dall'anno 2018 presentava i connotati tipici dell'agenzia di
[...]
commercio (facendosi riferimento, a tal fine, alle fatture provvigionali di importo elevato – oltre 130.000,00 euro – emesse senza soluzione di continuità, con cadenza mensile e con numerazione progressiva, nonché al tenore letterale dell'atto sottoscritto);
aveva emesso fatture provvigionali di importo elevato – oltre 170.000 Persona_2
euro – per periodi pluriennali (iniziando da prima del 2018 fino a gennaio 2021), con cadenza perlopiù mensile, non in relazione a singoli e sporadici affari, ma nel corso di archi temporali determinati e continuativi;
, già Persona_1
professionalmente inserito nel mondo della telefonia come agente di commercio per altre imprese preponenti, aveva emesso, in favore della fatture provvigionali di Pt_1
importo elevato – oltre 40.000,00 euro – a cadenza mensile, nel corso di tutto il periodo di collaborazione, dal I trimestre 2018 al IV trimestre 2018, per archi temporali definiti ed in relazione ad una pluralità di affari;
già professionalmente Persona_4
inserita nel mondo della telefonia come agente di commercio per altre imprese preponenti, aveva emesso per la preponente fatture provvigionali di importo elevato – oltre euro 110.000,00 – per periodi pluriennali (iniziando prima del 2018 fino a luglio
2021) con cadenza perlopiù mensile e con numerazione progressiva, relativamente ad una molteplicità di affari.
Sulla base di tali indici, l'ispettore verbalizzante ha ritenuto che i quattro collaboratori in questione, nonostante il nomen iuris di “procacciamento d'affari” del contratto formalmente sottoscritto (v. docc. sub all. 04), fossero stati di fatto legati alla preponente in forza di un rapporto connotato dagli elementi tipici del rapporto di agenzia, ex art
1742 c.c., ravvisati nell'oggetto dell'incarico (attività promozionale tesa alla stipula di contratti), nella stabilità dell'incarico (sostanziantesi in una serie di obbligazioni, tra cui l'obbligo post-cessazione contratto per la regolare e completa esecuzione degli affari pagina 3 di 12 procurati), nella presenza di estratti conto provvigionali, nella corresponsione del compenso al buon fine degli affari (espressamente indicato all'art. 5.2.1.), nella durata indeterminata dei rapporti, nonché nel preavviso in caso di recesso.
I motivi di contestazione della società opponente.
La società, dal canto suo, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo fondato sugli esiti del richiamato verbale di accertamento, ha sostenuto come i quattro collaboratori interessati dalla riqualificazione del rapporto non avessero assunto alcun impegno a Part promuovere le vendite dei prodotti di né tantomeno a concludere i relativi contratti, essendosi limitati a segnalare alla società (peraltro senza alcun obbligo in tal senso, ma nell'esercizio di una mera facoltà) i nominativi di potenziali clienti. Ha inoltre evidenziato la non decisività degli obblighi di correttezza e buona fede contrattualmente previsti al fine di qualificare il rapporto come di agenzia, nonché dell'obbligo di prestare la propria opera per la completa e regolare esecuzione dell'affare anche dopo la risoluzione del contratto, in quanto limitato ai soli affari in corso alla data di cessazione.
Ha rappresentato poi che il compenso non fosse unicamente collegato al buon fine degli affari, essendo previsto il pagamento delle fee anche per affari non andati a buon fine
(come dimostrato per dal pagamento di una fee per le segnalazioni – doc. Persona_2
05 – nonostante il mancato buon fine di taluni affari – doc. 4 –). Ha sostenuto che a fosse stata fornita un'auto aziendale, a titolo di favore Persona_1
personale, per uso privato.
La fondatezza della riqualificazione dei rapporti operata nel verbale ispettivo.
La giurisprudenza in materia.
Come detto, la società ricorrente, al fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla con il predetto verbale di accertamento (e Controparte_1
posta a base del decreto ingiuntivo opposto), sostiene che i 4 rapporti riqualificati dagli ispettori siano stati altrettanti rapporti di procacciamento di affari e non già rapporti di agenzia;
con ciò quindi escludendosi l'obbligo dell'imprenditore mandante di pagina 4 di 12 corrispondere all il trattamento previdenziale obbligatorio previsto solo per gli CP_1
agenti.
Ebbene, occorre preliminarmente ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale “i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (così Cass. n.
1856/2016; n. 19828/2013; Cass. n. 13629/2005). “Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (v. sempre Cass. n. 1856/2016).
Dunque, l'attività dell'agente si distingue da quella del procacciatore, perché la prima è stabile, mentre la seconda è rimessa all'iniziativa del collaboratore. Inoltre, l'attività del procacciatore di affari non può che essere episodica e di breve durata nel tempo.
La differente attività svolta si ripercuote poi sulla diversa disciplina della maturazione del diritto a provvigione. Nel caso del procacciatore è assolutamente prevalente l'opera di intermediazione tra le parti, rispetto a quella di vera e propria conclusione del pagina 5 di 12 contratto;
sicché la provvigione è dovuta per la sola segnalazione del potenziale cliente a prescindere dal fatto che l'affare abbia avuto poi “buon fine”. La provvigione dell'agente è, invece, dovuta esclusivamente al buon fine dell'affare ovvero al momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto o, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione (art. 1748 c.c.), intendendosi quindi per “buon fine”, il risultato economico utile conseguito.
Significativi al fine di segnare una distinzione tra il procacciatore e l'agente sono la previsione di una zona precisa di assegnazione e la presenza di un vincolo di esclusiva, che tendenzialmente sono presenti nel caso di rapporto di agenzia, ma non anche nel caso di rapporto di procacciamento di affari.
Tanto chiarito, deve evidenziarsi come la stabilità dei rapporti in questione ben possa essere ricostruita da tutta una serie di indici presuntivi ben evidenziati nel verbale ispettivo.
Il contenuto dei contratti stipulati tra la società preponente e i 4 collaboratori in questione.
Appare innanzi tutto opportuno richiamare alcune delle clausole degli accordi sottoscritti dalla società opponente con i collaboratori , e CP_2 Per_2 Persona_1 Per_3
Nelle premesse dei contratti si legge, innanzi tutto: “il proponente intende aumentare le sue probabilità di vendita di prodotti e servizi di telefonia”; “per ampliare il proprio bacino di clientela, il proponente intende avvalersi della collaborazione e dell'assistenza qualificata del procacciatore, sopra individuato”. All'art. 1 è indicato l'Oggetto dell'incarico: “Il proponente affida al procacciatore, che accetta, l'incarico di: (i) pubblicizzare i propri prodotti e servizi in modo da generare contatti da parte di società che possono essere interessate all'acquisto dei prodotti e servizi del proponente;
(ii) il procacciatore si è reso disponibile ad individuare e segnalare nuove opportunità di affari alla società proponente, attraverso la presentazione alla medesima di
pagina 6 di 12 potenziali clienti ai fini della stipulazione tra questi ultimi e la proponente di contratti aventi ad oggetto l'erogazione di prodotti e servizi” .
E' evidente, dunque, che l'attività promozionale affidata al collaboratore è finalizzata sia alla pubblicizzazione dei prodotti e servizi della società preponente, sia alla ricerca e segnalazione di nuovi clienti, con l'obiettivo finale di consentire alla preponente la stipula di contratti aventi ad oggetto l'erogazione dei prodotti e servizi.
All'art 3 sono disciplinati gli “Obblighi del procacciatore e del preponente” nei seguenti termini: “3.1.: il procacciatore dovrà tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. 3.2: Il procacciatore si impegna a formulare ai potenziali clienti proposte commerciali corrette…3.3 il procacciatore dovrà utilizzare […] i marchi che contraddistinguono il proponente”.
Il collaboratore, dunque, è chiamato a presentare le proposte commerciali ai clienti, tutelando gli interessi della preponente. Egli, inoltre, in quanto autorizzato ad utilizzare esclusivamente il marchio della preponente, può dirsi inserito nella compagine commerciale della società.
L'all'art 5, nel disciplinare i “Corrispettivi e modalità di pagamento”, prevede: “5.1.2:
In caso di cessazione del rapporto, il procacciatore avrà diritto a percepire la provvigione sulle transazioni proposte prima della cessazione del presente contratto e dal proponente formalizzate…anche dopo tale data, ma non oltre 12 mesi ad essa successivi, salvo l'obbligo del procacciatore di prestare la propria opera per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso alla data di cessazione.
5.1.4 In caso di mancata esecuzione del contratto da parte del cliente per causa non imputabile al proponente, ovvero al mancato pagamento da parte del cliente, il procacciatore non percepirà alcuna provvigione. Qualora la provvigione fosse stata versata al procacciatore la proponente provvederà a detrarla sulle successive provvigioni maturate”.
pagina 7 di 12 Nel citato articolo è dunque prevista un'obbligazione di tipo post-contrattuale, essendo imposto al collaboratore l'obbligo di portare positivamente a termine gli affari in corso alla data di cessazione, e sui quali avrà diritto a percepire la relativa provvigione.
A ciò deve aggiungersi poi che, stando a quanto pattuito nei contratti, il compenso provvigionale da corrispondersi al collaboratore è stato espressamente collegato al
“buon fine dell'affare”. Dalle su richiamata clausole contrattuali, si ricava infatti che il diritto alla provvigione sorge a conclusione dell'affare e non per il sol fatto di aver segnalato un potenziale cliente (come confermato dal riferimento alle “transazioni dal proponente formalizzate” o ancora la “completa e regolare esecuzione degli affari”).
E' inoltre previsto che, in caso di mancata esecuzione del contratto ovvero nel caso in cui il cliente non dovesse pagare, il collaboratore non percepisca alcuna provvigione e, qualora la provvigione sia stata già corrisposta, la preponente provvederà a stornarla dai successivi compensi.
Il successivo art.
5.2.1 prevede, inoltre: “Nei primi 30 gg di ogni mese il proponente invierà al procacciatore un resoconto delle transazioni, del mese precedente Parte_3
e un elenco degli importi delle provvigioni maturate dal procacciatore con specifica
[...]
indicazione degli elementi essenziali per il conteggio delle provvigioni stesse.
5.2.2. Le provvigioni spettanti al procacciatore saranno liquidate, dietro emissione da parte dello stesso di regolare fattura, entro il 45 gg del mese successivo alla data di presentazione del resoconto.”
La preponente è, dunque, tenuta ad inviare al collaboratore il resoconto delle transazioni andate a buon fine con l'elenco delle provvigioni dallo stesso maturate, affinché questi possa emettere regolare fattura. Tale resoconto altro non è che l'estratto conto provvigionale, documento tipico del contratto di agenzia, che il preponente è tenuto a predisporre ai sensi dell'art. 1749 c.c..
L'art. 9 prevede poi che i contratti in questione sono “a tempo indeterminato” e che
“Ciascuna delle parti avrà diritto di recedere […] con preavviso di 15 giorni”; laddove pagina 8 di 12 la previsione di detta durata, nonché dell'obbligo di preavviso appaiono significativi di un reciproco affidamento delle parti nella stabilità del rapporto.
Gli ulteriori indici emergenti della documentazione esaminata in sede di accertamento ispettivo e posta a base del decreto ingiuntivo.
Indicazioni significative emergono anche dall'analisi delle fatture provvigionali.
ha emesso numerose fatture (v. docc. sub all. 11 di ), Controparte_2 CP_1
di importo elevato (nel complesso oltre euro 130.000), con cadenza mensile e con numerazione progressiva, nel corso di periodi pluriennali (la collaborazione è iniziata nell'anno 2014 e si è di fatto conclusa nel 4° trimestre dell'anno 2018). Le causali utilizzate per descrivere l'attività svolta fanno riferimento ad una pluralità di affari indeterminati procurati (es. fatt. n° 9/2018 “Provvigioni Tim Luglio”, fatt. n° 10/2018
“Provvigioni Tim Agosto -Settembre”, fatt. n° 11/2018 “provvigioni centralini ottobre/novembre”). Dall'estratto dell'Agenzia delle Entrate dei compensi provvigionali annualmente percepiti emerge che i compensi corrispostile dalla rano l'unica fonte Pt_1
di reddito (da lavoro autonomo) (v. doc.12).
ha emesso numerose fatture provvigionali (v. doc. 13) di importo elevato Persona_2
(oltre euro 170.000), a cadenza pressoché mensile, per periodi pluriennali e senza soluzione di continuità (la collaborazione è iniziata antecedentemente al 2018 ed è stata cessata il giorno 27/1/2021), in relazione ad un numero indefinito di affari e per archi temporali ben determinati e continuativi (es. fatt. n° 9/2018 “Provvigioni Agosto 2018”, fatt. n° 10/2018 “Provvigioni Settembre”, fatt. n° 12/2018 “Provvigioni Ottobre” ecc.).
E' bene precisare, poi, l'irrilevanza della circostanza che lo fosse anche legato da Per_2
rapporto di lavoro subordinato con un'azienda di telefonia (rapporto di cui invero non è stata neppure adeguatamente provata la durata, la collocazione temporale e l'impegno lavorativo richiesto), rilevando, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto con la preponente, esclusivamente le concrete modalità operative dell'incarico.
Va altresì chiarito che la deduzione di parte ricorrente circa l'avvenuta corresponsione allo Stabile di compensi anche su segnalazioni infruttuose (v. fattura n. 4 del 17.5.2018 –
pagina 9 di 12 doc. 5) non è di per sé idonea a superare la previsione contrattuale di compensi collegati al buon fine degli affari, posto che, come detto, nei contratti stessi è prevista la facoltà della preponente di strornare dai successivi compensi gli eventuali importi provvigionali corrisposti in difetto dei relativi presupposti.
ha emesso nel corso dell'anno 2018 numerose fatture Persona_1
provvigionali, a cadenza mensile di importo complessivamente elevato (oltre euro
40.000), in relazione non a singoli e sporadici affari, ma ad una pluralità di ordini, come si evince dalle causali riportate in fattura (v. docc. sub all. 15 – es. fatt. n° 50/2018
“compensi per affari procacciati 2018”, fatt. n° 56/2018 “compensi per affari procacciati a Novembre 2018”). La collaborazione è terminata con lettera di dimissioni con preavviso (doc.16).
Nel contratto stipulato con il è presente poi un ulteriore clausola Persona_1
contrattuale (non presente negli altri contratti), ulteriormente dimostrativa del suo stabile inserimento nella compagine commerciale della società. E' previsto infatti: “Il proponente concederà in utilizzo al procacciatore un'autovettura per lo svolgimento esclusivo dell'attività oggetto del presente mandato. In caso di risoluzione del presente accordo l'autovettura dovrà essere restituita dal procacciatore al proponente a semplice richiesta e non oltre 5 giorni dalia data di risoluzione del presente accordo”.
A fronte di tale specifica pattuizione, risulta difficilmente credibile la l'autovettura in questione sia stata concessa al collaboratore “a titolo di favore personale”, in quanto i contraenti “erano conoscenti di lunga data”. Trattandosi in ogni caso di pattuizione accessoria, di per sé non dirimente, si è esclusa la necessità di condurre ulteriore attività istruttoria sul punto, rigettandosi dunque la richiesta di prova orale articolata al riguardo dalla società opponente.
La qualifica professionale del trova, altresì, conferma nella sua iscrizione Persona_1
all' come agente operante nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni CP_1
per altre imprese (doc.17).
pagina 10 di 12 ha emesso numerose fatture provvigionali (v. docc. sub all. 18) di Persona_3
importo elevato (nel complesso oltre euro 110.000), con cadenza mensile e con numerazione progressiva, nel corso di periodi pluriennali (collaborazione iniziata antecedentemente al 2018 e cessata, con preavviso, il giorno 28/7/2021 – doc.19). Le causali utilizzate per descrivere l'attività svolta, anche in questo caso, fanno riferimento ad una pluralità di affari indeterminati procurati nel corso di archi temporali definiti (es. fatt. n° 11/2018 “Provvigioni Settembre”, fatt. n° 12/2018 “Provvigioni Ottobre”, fatt. n°
13/2018 “Provvigioni Novembre” ecc.). Tra i compensi corrisposti ci sono anche anticipi provvigionali (v. doc.18 pagg. 42, 43 e 44), sicuramente significativi della volontà delle parti di instaurare un rapporto stabile destinato a protrarsi nel tempo.
Anche la risulta già regolarmente iscritta all come agente operante nel Per_3 CP_1
settore della telefonia e delle telecomunicazioni (doc.20).
Conclusioni.
In conclusione, dalla documentazione acquisita in sede ispettiva, richiamata nel verbale e posta a base del decreto ingiuntivo opposto, risultano i seguenti significativi indici della stabilità dei rapporti in esame: la corresponsione di provvigioni riferite ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
la durata pluriennale e continuativa dei rapporti;
la cadenza regolare, pressoché mensile delle provvigioni;
la rilevanza quantitativa dei compensi;
la percezione delle provvigioni al buon fine dell'affare; la presenza di estratti conto provvigionali;
la numerazione progressiva delle fatture (senza soluzione di continuità per e;
la cessazione dagli incarichi mediante CP_2 Per_3
lettere di dimissioni con preavviso.
Trattasi certamente di elementi che valutati nell'insieme costituiscono indici certi e univoci della sussistenza del carattere della stabilità, che, unitamente a quello della continuità, comprova la natura agenziale dei rapporti tra la società ricorrente ed i soggetti in questione.
E' evidente, quindi, che la documentazione acquisita dall'Ispettore, comprovi la sussistenza dell'obbligo giuridico in capo ai suddetti 4 collaboratori di promuovere in pagina 11 di 12 via continuativa affari nell'interesse della ricorrente e smentisca il meccanismo di gestione della clientela tipico del procacciamento di affari, incentrato sul reperimento occasionale di clienti, per lo più sempre diversi e mai acquisibili al portafoglio del procacciatore medesimo.
D'altro canto, la ripetitività nel tempo della collaborazione e la rilevanza delle provvigioni percepite, in aggiunta a tutte le circostanze sopra indicate, conferma la sussistenza in capo a detti collaboratori dell'obbligo di svolgere un'attività di promozione di contratti in favore della preponente.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso va pertanto rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui va dichiarata la definitiva esecutorietà.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
2. Condanna la società opponente a rifondere ad le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 6.580,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 11.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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